Christus Dominus IT


PAOLO VESCOVO

SERVO DEI SERVI DI DIO

UNITAMENTE AI PADRI DEL SACRO CONCILIO

A PERPETUA MEMORIA

DECRETO SULLA MISSIONE PASTORALE

DEI VESCOVI NELLA CHIESA

CHRISTUS DOMINUS


PROEMIO


1 Cristo Signore, Figlio di Dio vivo, è venuto per salvare il suo popolo dai peccati (1) e per santificare tutti gli uomini; com'egli era stato mandato dal Padre, così mandò i suoi apostoli (2) e li santificò dando loro lo Spirito Santo, affinché, a loro volta, glorificassero il Padre sopra la terra e salvassero gli uomini, « per l'edificazione del suo corpo » (Ep 4,12), che è la Chiesa.

(1) Cf. Mt 1,21
(2) Cf. Jn 20,21.


Il papa e i vescovi perpetuano l'opera di Cristo

2 In questa Chiesa di Cristo, il sommo Pontefice, come successore di Pietro, a cui Cristo affidò la missione di pascere le sue pecore ed i suoi agnelli, è per divina istituzione rivestito di una potestà suprema, piena, immediata, universale, a bene delle anime. Egli perciò, essendo stato costituito pastore di tutti i fedeli per promuovere sia il bene comune della Chiesa universale, sia il bene delle singole Chiese, detiene la suprema potestà ordinaria su tutte le Chiese.

Anche i vescovi, posti dallo Spirito Santo, succedono agli apostoli come pastori delle anime (3) e, insieme col sommo Pontefice e sotto la sua autorità hanno la missione di perpetuare l'opera di Cristo, pastore eterno (4). Infatti Cristo diede agli apostoli ed ai loro successori il mandato e la potestà di ammaestrare tutte le genti, di santificare gli uomini nella verità e di guidarli. Perciò i vescovi, per virtù dello Spirito Santo che è stato loro dato, sono divenuti veri ed autentici maestri della fede, pontefici e pastori (5).

(3) Cf. CONC. VAT. I, Cost. dogm. I sulla Chiesa di Cristo Pastor aeternus, cap. 3: Dz 828 (
DS 3061) [Collantes 7.186].
(4) Cf. CONC. VAT. I, Cost. dogm. I sulla Chiesa di Cristo, Proem.: Dz 1821 (DS 3050) [Collantes 7.176].
(5) Cf. CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium, cap. III, nn. LG 21 LG 24 LG 25: AAS 57 (1965), pp. 24-25.29-31 [pag. 163ss, 173ss].


3 I vescovi, partecipi della sollecitudine per tutte le Chiese, esercitano il loro ufficio episcopale, ricevuto per mezzo della loro consacrazione episcopale (6), in comunione e sotto l'autorità del sommo Pontefice, in tutto ciò che riguarda il magistero ed il governo pastorale, uniti tutti in un collegio o corpo, rispetto a tutta la Chiesa di Dio. I singoli vescovi esercitano tale ministero nei riguardi della porzione del gregge del Signore che è stata loro assegnata, avendo ciascuno cura della Chiesa particolare affidatagli. Talvolta però alcuni vescovi possono congiuntamente provvedere ad alcune necessità comuni a diverse Chiese. Pertanto questo santo Concilio, considerate le condizioni dell'umana società, che ai nostri giorni sono in piena evoluzione (7) volendo determinare i doveri pastorali dei vescovi in maniera più particolareggiata, impartisce le seguenti disposizioni.

(6) Cf. CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium, cap. III, n.
LG 21: AAS 57 (1965), pp. 24-25 [pag. 163ss].
(7) Cf. GIOVANNI XXIII, Cost. Apost. Humanae salutis, 25 dic. 1961: AAS 54 (1962), p. 6.


CAPITOLO I


I VESCOVI E LA CHIESA UNIVERSALE


I. La posizione dei vescovi riguardo alla Chiesa universale

Il collegio episcopale


4 I vescovi, in virtù della loro sacramentale consacrazione e in gerarchica comunione col capo e coi membri del collegio, sono costituiti membri del corpo episcopale (8). « L'ordine dei vescovi, che succede al collegio degli apostoli nel magistero e nel governo pastorale, ed è anzi l'ininterrotto prolungamento del corpo apostolico nel tempo, insieme col romano Pontefice, suo capo, è anche il soggetto di una suprema e piena potestà sulla Chiesa universale: potestà, tuttavia, che non si può esercitare senza il consenso del romano Pontefice » (9). Tale potestà invero « si esercita in modo solenne nel Concilio ecumenico» (10) perciò questo santo Sinodo dichiara che tutti i vescovi, che siano membri del collegio episcopale, hanno il diritto di intervenire al Concilio ecumenico. « La stessa potestà collegiale può essere esercitata, insieme col papa, dai vescovi sparsi nelle diverse parti del mondo, purché il capo del collegio li inviti ad una azione collegiale, o almeno approvi o liberamente accetti un'azione unitaria dei vescovi sparsi nel mondo, in modo che diventi un vero atto collegiale » (11).

(8) Cf. CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium, cap. III, n.
LG 22: AAS 57 (1965), pp. 25-27 [pag. 165ss].
(9) CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium, cap. III, n. LG 22: AAS 57 (1965), pp. 25-27 [pag. 165ss].
(10) CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium, cap. III, n. LG 22: AAS 57 (1965), pp. 25-27 [pag. 165ss].
(11) CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium, cap. III, n. LG 22: AAS 57 (1965), pp. 25-27 [pag. 165ss].


Il Sinodo


5 Una più efficace collaborazione al supremo pastore della Chiesa la possono prestare, nei modi dallo stesso romano Pontefice stabiliti o da stabilirsi, i vescovi scelti da diverse regioni del mondo, riuniti nel consiglio propriamente chiamato Sinodo dei vescovi (12). Tale Sinodo, rappresentando tutto l'episcopato cattolico, è un segno che tutti i vescovi sono partecipi in gerarchica comunione della sollecitudine della Chiesa universale (13).

(12) Cf. PAOLO VI, Motu proprio Apostolica Sollicitudo, 15 sett. 1965: AAS 57 (1965), pp. 775-780.
(13) Cf. CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, cap. III, n.
LG 23: AAS 57 (1965), pp. 27-28 [pag. 169ss].


I vescovi partecipano della sollecitudine per tutta la Chiesa


6 I vescovi, come legittimi successori degli apostoli e membri del collegio episcopale, sappiano essere sempre tra loro uniti e dimostrarsi solleciti di tutte le Chiese; per divina disposizione e comando dell'ufficio apostolico, ognuno di essi, insieme con gli altri vescovi, è infatti in certo qual modo responsabile della Chiesa (14). In modo particolare si dimostrino solleciti di quelle parti del mondo dove la parola di Dio non è ancora stata annunziata, o dove, a motivo dello scarso numero di sacerdoti, i fedeli sono in pericolo di allontanarsi dalla pratica della vita cristiana, anzi di perdere la fede stessa.

Si adoperino perciò a che i fedeli sostengano promuovano con ardore le opere di evangelizzazione e di apostolato. Cerchino inoltre di preparare degni sacerdoti, come anche degli ausiliari, religiosi e laici non solo per le missioni, ma anche per le regioni che hanno scarsezza di clero. Facciano ogni possibile sforzo, perché alcuni dei loro sacerdoti si rechino in terra di missione o nelle diocesi predette ad esercitarvi il sacro ministero, per tutta la loro vita o al meno per un determinato periodo di tempo.

Ricordino i vescovi che anche nell'uso dei beni ecclesiastici devono essere tenute presenti le necessità non solo delle loro diocesi, ma anche di quelle di altre Chiese particolari, perché anche queste sono parti dell'unica Chiesa di Cristo. Ed infine rivolgano le loro cure, secondo le loro possibilità, ad alleviare le calamità da cui altre diocesi o altre regioni sono afflitte.

(14) Cf. PIO XII, Encicl. Fidei donum, 21 apr. 1957: AAS 49 (1957), p. 237; cf. anche: BENEDETTO XV, Lett. Ap. Maximum illud, 30 nov. 1919: AAS 11 (1919), p. 440; PIO XI, Encicl. Rerum Ecclesiae, 28 febbr. 1926: AAS 18 (1926), pp. 68ss.


Ricordare i vescovi perseguitati


7 Soprattutto i vescovi circondino col loro fraterno affetto e con la loro attiva premura quegli altri vescovi che, a motivo della loro fedeltà a Cristo, sono fatti bersaglio di calunnie e di persecuzioni, giacciono in carcere o sono impediti dall'esercitare il loro ministero. Mirino così, con la preghiera e con l'opera, a lenire e mitigare i dolori dei loro confratelli.


II. I vescovi e la santa Sede

I vescovi nelle loro diocesi


8 a) Ai vescovi, quali successori degli apostoli, nelle diocesi loro affidate spetta di per sé la potestà ordinaria, propria e immediata, che è necessaria per l'esercizio del loro ministero pastorale, ferma sempre restando in ogni campo la potestà del romano Pontefice di riservare alcune cause a se stesso o ad altra autorità.

b) Ai singoli vescovi diocesani viene data facoltà di dispensare in casi particolari da una legge generale della Chiesa i fedeli sui quali, a norma del diritto, esercitano la loro autorità, ogni qualvolta ritengano che ciò giovi al loro bene spirituale; a meno che la suprema autorità della Chiesa non avanzi qualche speciale riserva in proposito.

I dicasteri della curia romana


9 Nell'esercizio della sua suprema, piena ed immediata potestà sopra tutta la Chiesa, il romano Pontefice si avvale dei dicasteri della curia romana, che perciò compiono il loro lavoro nel suo nome e nella sua autorità, a vantaggio delle Chiese e al servizio dei sacri pastori.

Tuttavia i Padri del santo Concilio esprimono il desiderio che questi dicasteri, i quali hanno finora reso senza dubbio un prezioso aiuto al romano Pontefice ed ai pastori della Chiesa, vengano riorganizzati in modo nuovo e conforme alle necessità dei tempi, dei paesi e dei riti, specialmente per quanto riguarda il loro numero, il loro nome, le loro competenze, i loro metodi di lavoro ed il coordinamento delle loro attività (15). Come pure desiderano che, in considerazione del ministero pastorale dei vescovi, sia più esattamente definito l'ufficio dei legati del romano Pontefice.

(15) Cf. PAOLO VI, Disc. agli Em.mi Padri Cardinali, Ecc.mi Vescovi, Rev.mi Prelati e agli altri ufficiali della Curia Romana, 21 sett. 1963: AAS 55 (1963), pp. 793ss.


10 Poiché questi dicasteri sono stati costituiti per il bene della Chiesa universale, si esprime parimenti il desiderio che i loro membri, il loro personale e i loro consultori, come pure i legati del romano Pontefice, nei limiti del possibile, siano in più larga misura scelti dalle diverse regioni della Chiesa. Così gli uffici, ossia gli organi centrali della Chiesa cattolica, presenteranno un carattere veramente universale.

Viene altresì auspicato che tra i membri dei dicasteri siano annoverati anche alcuni vescovi, specialmente diocesani, che possano in modo più compiuto rappresentare al sommo Pontefice la mentalità, i desideri e le necessità di tutte le Chiese. Da ultimo i Padri conciliari stimano che sia molto utile che i sacri dicasteri chiedano, più che in passato, il parere di laici che si distinguano per virtù, dottrina ed esperienza, affinché anch'essi svolgano nella vita della Chiesa il ruolo che loro conviene.

CAPITOLO II


I VESCOVI E LE CHIESE PARTICOLARI O DIOCESI


I. I vescovi diocesani

La diocesi e il vescovo


11 La diocesi è una porzione del popolo di Dio affidata alle cure pastorali del vescovo, coadiuvato dal suo presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore, e da questi radunata nello Spirito Santo per mezzo del Vangelo e della eucaristia, costituisca una Chiesa particolare nella quale è presente e opera la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e postolica. I singoli vescovi, ai quali è affidata la cura di una Chiesa particolare, sotto l'autorità del sommo Pontefice, pascono nel nome del Signore come pastori propri, ordinari ed immediati le loro pecorelle ed esercitano a loro vantaggio l'ufficio di insegnare, di santificare e di reggere. Essi però devono riconoscere i diritti che legittimamente competono sia ai patriarchi, sia alle altre autorità gerarchiche (16).

I vescovi devono svolgere il loro ufficio apostolico come testimoni di Cristo al cospetto di tutti gli uomini, interessandosi non solo di coloro che già seguono il Principe dei pastori, ma dedicandosi anche con tutta l'anima a coloro che in qualsiasi maniera si sono allontanati dalla via della verità, oppure ignorano ancora il Vangelo di Cristo e la sua misericordia salvifica; così agiranno, fino a quando tutti quanti cammineranno « in ogni bontà, giustizia e verità » (
Ep 5,9).

(16) Cf. CONC. VAT. II, Decr. sulle Chiese Orientali Cattoliche Orientalium Ecclesiarum, nn. OE 7-11: AAS 57 (1965), pp. 79-80 [pag. 287ss].


Il ministero di evangelizzare il popolo di Dio


12 Nell'esercizio del loro ministero di insegnare annunzino agli uomini il Vangelo di Cristo, che uno dei principali doveri dei vescovi (17) e ciò faccia no, nella forza dello Spirito, invitando gli uomini al la fede o confermandoli nella fede viva. Propongano loro il mistero integrale di Cristo, ossia quelle verità che non si possono ignorare senza ignorare Cristo stesso; e additino contemporaneamente alle anime la via da Dio rivelata, che conduce gli uomini alla glorificazione del Signore e con ciò alla loro eterna felicità (18).

Mostrino inoltre che, nei disegni di Dio, le stesse cose terrene e le umane istituzioni sono ordinate alla salvezza degli uomini e possono di conseguenza non poco contribuire all'edificazione del Corpo di Cristo.

Insegnino pertanto quanto grande è, secondo la dottrina della Chiesa, il valore della persona umana, della sua libertà e della stessa vita fisica; il valore della famiglia, della sua unità e stabilità, della procreazione ed educazione della prole; il valore della società civile, con le sue leggi e con le varie professioni in essa esistenti; il valore del lavoro e del riposo, delle arti e della tecnica; il valore della povertà e dell'abbondanza dei beni materiali. E da ultimo espongano come debbano essere risolti i gravissimi problemi sollevati dal possesso dei beni materiali, dal loro sviluppo e dalla loro giusta distribuzione, dalla pace e dalla guerra, e dalla fraterna convivenza di tutti i popoli (19).

(17) Cf. CONC. DI TRENTO, Sess. V, Decr. de reform., c. 2: MANSI 33,30; Sess. XXIV, Decr. de reform., c. 4: MANSI 33, 159; CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium, cap. III, n.
LG 25: AAS 57 (1965), pp. 29ss [pag. 179ss].
(18) Cf. CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium, cap. III, n. LG 25: AAS 57 (1965), pp. 29-31 [pag. 179ss].
(19) Cf. GIOVANNI XXIII, Enc. Pacem in terris, 11 apr. 1963, passim: AAS 55 (1963), pp. 257-304 [DS 3955-3997].


13 I vescovi devono esporre la dottrina cristiana in modo consono alle necessità del tempo in cui viviamo: in un modo, cioè, che risponda alle difficoltà ed ai problemi, dai quali sono assillati ed angustiati gli uomini d'oggi. Inoltre non solo devono difenderla in prima persona, ma devono stimolare anche i fedeli a fare altrettanto ed a propagarla. Propongano poi tale insegnamento in maniera da dimostrare la materna sollecitudine della Chiesa verso tutti gli uomini, sia fedeli sia non fedeli; e concordino una particolare attenzione ai più poveri e ai più deboli, memori che a questi sono stati mandati dal Signore ad annunziare il Vangelo.

E poiché la Chiesa non può non stabilire un colloquio con l'umana società (20) in seno alla quale vive, incombe in primo luogo ai vescovi il dovere di andare agli uomini e di sollecitare e promuovere un dialogo con essi. Ma perché in questi dialoghi di salvezza la verità vada sempre unita con la carità, e l'intelligenza con l'amore, è necessario non solo che essi si svolgano con chiarezza di linguaggio, con umiltà e con mitezza, ma anche che in essi ad un doverosa prudenza si accompagni una vicendevole fiducia; perché tale fiducia, favorendo l'amicizia, è destinata ad unire gli animi (21).

Per la diffusione della dottrina cristiana, ricorrano ai mezzi che oggi sono a disposizione: in primo luogo alla predicazione ed alla istruzione catechistica, che hanno sempre una capitale importanza; poi alla esposizione della stessa dottrina nelle scuole, nelle università, mediante conferenze e riunioni di ogni specie; infine a pubbliche dichiarazioni, in occasione di qualche speciale avvenimento, fatte per mezzo della stampa e dei vari mezzi di comunicazione sociale, dei quali è assolutamente opportuno servirsi per annunziare il Vangelo di Cristo (22).

(20) Cf. PAOLO VI, Enc. Ecclesiam Suam, 6 ag. 1964: AAS 56 (1964), p. 639.
(21) Cf. PAOLO VI, Enc. Ecclesiam Suam, 6 ag. 1964: AAS 56 (1964), pp. 644-645.
(22) Cf. CONC. VAT. II, Decr. sugli strumenti di comunicazione sociale Inter mirifica: AAS 56 (1964), pp. 145-153.


14 Vigilino affinché con premuroso zelo, non solo ai fanciulli ed ai giovani, ma anche agli adulti sia insegnato il catechismo, che ha lo scopo di ravvivare tra gli uomini la fede e di renderla cosciente e attiva, per mezzo di un'opportuna istruzione. Abbiano cura che questo insegnamento sia fatto secondo un ordine ed un metodo che si addica, oltre che alla materia di cui si tratta, alla mentalità, alle capacità, all'età e alle condizioni di vita degli uditori, e sia basato sulla sacra Scrittura, sulla tradizione, sulla liturgia, sul magistero e sulla vita della Chiesa. Si adoperino inoltre perché i catechisti siano convenientemente preparati al loro compito, conoscano di conseguenza a fondo la dottrina della Chiesa e apprendano in teoria ed in pratica le leggi della psicologia e le materie pedagogiche. Abbiano anche cura di ripristinare o meglio adattare ai nostri tempi l'istituto dei catecumeni adulti.

Il ministero di santificare il popolo di Dio


15 Nell'esercizio del loro ministero di santificazione, i vescovi si ricordino bene di essere stati scelti di mezzo agli uomini e di essere stati investiti della loro dignità per gli uomini in tutto ciò che si riferisce a Dio, affinché offrano doni e sacrifici per i peccati. Infatti i vescovi hanno la pienezza del sacramento dell'ordine; e da loro dipendono, nell'esercizio della loro potestà, sia i presbiteri, che sono stati anch'essi consacrati veri sacerdoti del Nuovo Testamento perché siano prudenti cooperatori dell'ordine episcopale, sia i diaconi, che in unione col vescovo ed al servizio del suo presbiterio sono destinati al ministero del popolo di Dio. I vescovi perciò sono i principali dispensatori dei misteri di Dio e nello stesso tempo organizzatori, promotori e custodi della vita liturgica nella Chiesa loro affidata (23).

Mettano perciò in opera ogni loro sforzo, perché i fedeli, per mezzo della eucaristia, conoscano sempre più profondamente e vivano il mistero pasquale, per formare un corpo più intimamente compatto, nell'unità della carità di Cristo (24). «Perseveranti nella preghiera e nel ministero della parola » (
Ac 6,4) pongano ogni loro impegno, perché tutti quelli cl sono affidati alle loro cure siano concordi nel preghiera (25) e perché, ricevendo i sacramenti, crescano nella grazia e siano fedeli testimoni del Signore.

Nella loro qualità di maestri di perfezione si studino di fare avanzare nella via della santità i loro sacerdoti, i religiosi e i laici, secondo la particolare vocazione di ciascuno (26) ricordino tuttavia di esse tenuti a dare essi per primi esempio di santità, nella carità, nell'umiltà e nella semplicità della vita. Conducano le Chiese loro affidate a tal punto di santi che in esse siano pienamente manifestati i sentimenti della Chiesa universale di Cristo. Di conseguenza cerchino di incrementare più che sia possibile le vocazioni sacerdotali e religiose, e in modo particolare quelle missionarie.

(23) Cf. CONC. VAT. II, Cost. sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium: AAS 56 (1964), pp. 97ss; PAOLO VI, Motu proprio Sacram Liturgiam, 25 genn. 1964: AAS 56 (1964), pp. 139ss.
(24) Cf. PIO XII, Enc. Mediator Dei, 20 nov. 1947: AAS 39 (1947), p. 521ss; PAOLO VI, Enc. Mysterium Fidei, 3 sett. 1965; AAS 57 (1965), pp. 753-774.
(25) Cf. Ac 1,14 Ac 2,46.
(26) Cf. CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium, cap. VI, n. LG 44-45: AAS 57 (1965), pp. 50-52[pag. 227ss].


Il ministero di guidare il popolo di Dio


16 Nell'esercizio del loro ufficio di padri e di pastori, i vescovi si comportino in mezzo ai loro fedeli come coloro che servono (27) come buoni pastori che conoscono le loro pecorelle e sono da esse conosciuti, come veri padri che eccellono per il loro spirito di carità e di zelo verso tutti e la cui autorità ricevuta da Dio incontra un'adesione unanime e riconoscente. Raccolgano intorno a sé l'intera famiglia del loro gregge e diano ad essa una tale formazione che tutti, consapevoli dei loro doveri, vivano ed operino in comunione di carità.

Per raggiungere simile intento i vescovi «disposti a qualsiasi opera buona» (
2Tm 2,21), e «sopportando tutto per amore degli eletti» (2Tm 2,10), orientino la loro vita in modo che sia atta a rispondere alle esigenze dei nostri tempi.

Trattino sempre con particolare carità i sacerdoti, perché essi si assumono una parte dei loro ministeri e delle loro preoccupazioni, e vi si consacrano nella vita quotidiana con tanto zelo. Li considerino come figli ed amici (28) e perciò siano disposti ad ascoltarli e a trattarli con fiducia e benevolenza, allo scopo di incrementare l'attività pastorale in tutta la diocesi.

Dimostrino il più premuroso interessamento per le loro condizioni spirituali, intellettuali e materiali, affinché essi, con una vita santa e pia, possano esercitare il loro ministero fedelmente e fruttuosamente. A tale scopo favoriscano istituzioni e organizzino particolari convegni nei quali i sacerdoti di tanto in tanto possano riunirsi, sia per la rinnovazione della loro vita in corsi più lunghi di esercizi spirituali, sia per l'approfondimento delle scienze ecclesiastiche, e specialmente della sacra Scrittura e della teologia, dei problemi sociali di maggiore importanza e dei nuovi metodi dell'attività pastorale. Seguano con misericordia attiva quei sacerdoti che, per qualsiasi ragione, si trovano in pericolo, o sono in qualche modo venuti meno ai loro doveri.

Per essere in grado di meglio provvedere al bene dei fedeli, secondo il bisogno di ciascuno, i vescovi cerchino di conoscere a fondo le loro necessità e le condizioni sociali nelle quali vivono, ricorrendo, tale scopo, a tutti i mezzi opportuni, e specialmente alle indagini sociologiche. Si dimostrino premurosi verso tutti: di qualsiasi età, condizione, nazionalità siano essi del paese, o di passaggio, o stranieri. Nell'esercizio di questa attività pastorale, rispettino compiti spettanti ai loro fedeli nelle cose di Chiesa, riconoscendo loro anche il dovere ed il diritto di collaborare attivamente all'edificazione del corpo mistico di Cristo.

Amino i fratelli separati e raccomandino ai lo fedeli di trattarli con grande umanità e carità, favorendo così l'ecumenismo, inteso nel senso insegnato dalla Chiesa (29). Estendano il loro zelo anche ai non battezzati, affinché pure ad essi si manifesti la carità di Cristo, di cui i vescovi sono testimoni davanti a tutti.

(27) Cf. Lc 22,26-27.
(28) Cf. Jn 15,15.
(29) Cf. CONC. VAT. II, Decr. sull’Ecumenismo Unitatis redintegratio: AAS 57 (1965), pp. 90-107.


Varie attività nell'apostolato


17 Si sviluppino le varie forme di apostolato. In tutta la diocesi e nei settori particolari queste opere di apostolato siano opportunamente coordinate ed intimamente unite tra di loro, sotto la guida del ve scovo. Grazie a ciò tutte le iniziative ed attività d, carattere catechistico, missionario, caritativo, socia le, familiare, scolastico, ed ogni altro lavoro mirante a fini pastorali, saranno ricondotte a un'azione con corde, dalla quale sia resa ancor più palese l'unità della diocesi.

Si inculchi insistentemente che tutti i fedeli, secondo la loro condizione e capacità, hanno il dovere di fare dell'apostolato; si raccomandi loro di partecipare e di sostenere le varie opere dell'apostolato dei laici, e specialmente l'Azione cattolica. Inoltre si incrementino e si favoriscano le associazioni che direttamente o indirettamente si propongono fini soprannaturali: ossia la ricerca di una vita più perfetta, o la propagazione del Vangelo di Cristo tra tutti gli uomini, o la diffusione della dottrina cristiana e lo sviluppo del culto pubblico, o scopi sociali, o il compimento di opere di pietà e di carità.

Tali forme di apostolato devono essere adattate alle necessità dei nostri giorni, tenendo presenti le varie esigenze degli uomini: non solo spirituali e morali, ma anche quelle sociali, demografiche ed economiche. E per raggiungere efficacemente ed utilmente tale scopo, si potrà trarre un notevolissimo vantaggio dalle indagini sociali e religiose, eseguite per mezzo degli uffici di sociologia pastorale, che sono da raccomandare con ogni premura.


18 Si abbia un particolare interessamento per quei fedeli che, a motivo delle loro condizioni di vita, non possono godere dell'ordinario ministero dei parroci o sono privi di qualsiasi assistenza: tali sono i moltissimi emigranti, gli esuli, i profughi, i marittimi, gli addetti a trasporti aerei, i nomadi, ed altre simili categorie. Si adottino anche convenienti sistemi di assistenza spirituale per i turisti.

Le conferenze episcopali, e specialmente quelle nazionali, dedichino premurosa attenzione ai più urgenti problemi riguardanti le predette categorie di persone, e con opportuni mezzi e direttive, in concordia di intenti e di sforzi, provvedano adeguatamente alla loro assistenza religiosa, tenendo presenti in primo luogo le disposizioni date o da darsi dalla santa Sede (30) e adattandole convenientemente alle varie situazioni dei tempi, dei luoghi e delle persone.

(30) Cf. S. PIO X, Motu proprio Iampridem, 19 marzo 1914: AAS 6 (1914), p. 173ss; PIO XII, Cost. Ap. Exsul Familia, 1° ag. 1952: AAS 44 (1952), p. 649ss.; Leges operis Apostolatus Maris, fondata per incarico di Pio XII, 21 nov. 1957: AAS 50 (1958), pp. 375-383.


I vescovi e l'autorità civile


19 Nell'esercizio del loro ministero apostolico mirante alla salute delle anime, i vescovi di per s godono di una piena e perfetta libertà e indipendenza da qualsiasi civile autorità. Perciò non è lecito ostacolare direttamente o indirettamente l'esercizio del loro ministero ecclesiastico, né impedire che essi possano liberamente comunicare con la santa Sede con le altre autorità ecclesiastiche e coi loro sudditi.

I sacri pastori, mentre attendono al bene spirituale del loro gregge, ne favoriscono senza dubbio anche il progresso sociale e civile e la prosperità, armonizzando a tal fine--a titolo del loro ufficio e come si conviene a dei vescovi--la loro attività a quella delle pubbliche autorità, inculcando ai fedeli obbedienza alle leggi giuste e rispetto alle autorità legittimamente costituite.


20 Poiché il ministero apostolico dei vescovi è stato istituito da Cristo Signore e mira ad un fine spirituale e soprannaturale, questo santo Sinodo ecumenico dichiara che il diritto di nominare e di costituire i vescovi è proprio, peculiare e di per sé esclusivo della competente autorità ecclesiastica.

Perciò, per difendere debitamente la libertà della Chiesa e per promuovere sempre più adeguatamente e speditamente il bene dei fedeli, questo santo Concilio fa voti che, per l'avvenire, alle autorità civili non siano più concessi diritti o privilegi di elezione, nomina, presentazione o designazione all'ufficio episcopale. A quelle autorità civili poi che ora, in virtù di una convenzione o di una consuetudine, godono dei suddetti diritti o privilegi, questo Sinodo, mentre esprime riconoscenza e sincero apprezzamento per l'ossequio da loro dimostrato verso la Chiesa, rivolge viva preghiera, affinché, previe intese con la santa Sede, ad essi vogliano spontaneamente rinunziare.

Rinuncia al ministero episcopale


21 Poiché il ministero pastorale dei vescovi riveste tanta importanza e comporta gravi responsabilità, si rivolge una calda preghiera ai vescovi diocesani e a coloro che sono ad essi giuridicamente equiparati, perché, qualora per la loro troppa avanzata età o per altra grave ragione, diventassero meno capaci di adempiere il loro compito, spontaneamente o dietro invito della competente autorità rassegnino le dimissioni dal loro ufficio. Da parte sua, la competente autorità, se accetta le dimissioni, provvederà sia ad un conveniente sostentamento dei rinunziatari, sia a riconoscere loro particolari diritti.


II. Delimitazione delle diocesi

Revisione di confini e norme da seguirsi


22 Perché si possa raggiungere il fine proprio della diocesi, è necessario che nel popolo di Dio ad essa appartenente si manifesti chiaramente la natura della Chiesa; in secondo luogo, che si possa il più perfettamente possibile provvedere all'assistenza spirituale del popolo di Dio.

Ciò comporta non solo una conveniente determinazione dei confini territoriali delle diocesi, ma anche una razionale distribuzione del clero e dei beni, corrispondente alle esigenze dell'apostolato. Queste misure torneranno a vantaggio, oltre che dei sacerdoti e dei fedeli interessati, anche di tutta la Chiesa cattolica.

Pertanto, in materia di circoscrizioni diocesane, il santo Sinodo dispone che, ove ciò sia richiesto dal bene delle anime, prudentemente si addivenga il più presto possibile ad una revisione dei confini delle diocesi: dividendole, smembrandole o unendole, cambiando i loro confini o trasferendo in luoghi più adatti le sedi episcopali, o infine, quando si tratti di diocesi formate da grandi città, dando ad esse una nuova regolamentazione interna.


23 Nella revisione delle circoscrizioni ecclesiatiche si abbia cura di salvaguardare in primo luogo l'unità organica della diocesi, riguardo alle persone, agli uffici, alle istituzioni, a somiglianza di un corpo vivo. Nei singoli casi poi, dopo aver esaminate attentamente tutte le circostanze, si osservino i seguenti criteri generali:

1) Nello stabilire una circoscrizione diocesana, si tenga presente per quanto è possibile la varia composizione del popolo di Dio, perché ciò può rendere più agevole l'esercizio dell'azione pastorale. Nello stesso tempo si faccia in modo che questi agglomerati demografici si mantengano possibilmente uniti agli uffici e alle istituzioni civili che ne costituiscono la struttura organica. Perciò il territorio di ogni diocesi deve sempre essere ininterrotto.

Se le circostanze lo permettono, si osservino i confini delle circoscrizioni civili e le particolari condizioni psicologiche, economiche, geografiche e storiche delle persone e dei luoghi.

2) Generalmente l'estensione del territorio ed il numero degli abitanti sia tale che, da una parte, il vescovo, sebbene aiutato da altri, possa personalmente compiere le cerimonie pontificali, fare comodamente le visite pastorali, adeguatamente dirigere e coordinare tutte le opere di apostolato, e specialmente conoscere i sacerdoti, i religiosi e i laici che partecipano in qualche modo alle attività diocesane; dall'altra essi costituiscano un campo d'azione sufficientemente vasto e conveniente, nel quale sia il vescovo, sia i sacerdoti possano spendere in modo utile tutte le loro forze nel ministero, avendo presenti le necessità della Chiesa universale.

3) Da ultimo, affinché nella diocesi si possa più convenientemente svolgere il ministero della salvezza, si segua la regola che in ogni diocesi vi siano sacerdoti sufficienti, per numero ed idoneità, ad un'appropriata cura spirituale del popolo di Dio; non manchino gli uffici, le istituzioni e le opere che sono proprie di ogni Chiesa particolare e che la pratica ha dimostrato necessarie sia al suo retto governo, sia all'esplicazione dell'apostolato; e infine o si abbiano già a disposizione o almeno prudentemente si preveda di poter da qualche parte procurare le risorse necessarie per sostenere le persone e le istituzioni diocesane.

A questo scopo, dove si trovano i fedeli di diverso rito, il vescovo deve provvedere alle loro necessità: sia per mezzo di sacerdoti o parrocchie dello stesso rito; sia per mezzo di un vicario vescovile, munito delle necessarie facoltà e, se opportuno, insignito anche del carattere episcopale; sia da se stesso, come ordinario di diversi riti. Ma se questo, secondo il giudizio della santa Sede, per varie ragioni non si può fare, si costituisca una gerarchia propria per ciascun rito (31).

In analoghe circostanze, ai fedeli di diversa lingua si provveda o per mezzo di sacerdoti e parrocchie della loro lingua; o per mezzo di un vicario vescovile che conosca bene tale lingua e sia anche, se necessario, insignito del carattere episcopale; o con altri opportuni sistemi.

(31) Cf. CONC. VAT. II, Decr. sulle Chiese Orientali Cattoliche Orientalium Ecclesiarum, n.
OE 4: AAS 57 (1965), p. 77 [pag. 283ss].


24 Prima che, riguardo alle diocesi si adottino i cambiamenti e le innovazioni di cui si tratta nei numeri 22-23, salva restando la prassi delle Chiese orientali, è conveniente che questi affari siano sottoposti all'esame delle Conferenze episcopali competenti per territorio; queste, se lo riterranno opportuno, si serviranno dell'aiuto di una particolare commissione episcopale e chiederanno sempre il parere dei vescovi delle province o delle regioni interessate. Dopo di ciò sottoporranno i loro pareri ed i loro voti alla santa Sede.


Christus Dominus IT