CODICE DI DIRITTO CANONICO 792


Titolo III L'educazione cattolica


793 § 1. I genitori, come pure coloro che ne fanno le veci, sono vincolati dall'obbligo e hanno il diritto di educare la prole; i genitori cattolici hanno anche il dovere e il diritto di scegliere quei mezzi e quelle istituzioni attraverso e quali, secondo le circostanze di luogo, possano provvedere nel modo più appropriato all'educazione cattolica dei figli.

§ 2. E' diritto dei genitori di usufruire anche degli aiuti che la società civile deve fornire e di cui hanno bisogno nel procurare l'educazione cattolica dei figli.


794 § 1. A titolo speciale il dovere e il diritto di educazione spetta alla Chiesa, alla quale è stata affidata da Dio la missione di aiutare gli uomini, perché siano in grado di pervenire alla pienezza della vita cristiana.

§ 2. E' dovere dei pastori delle anime disporre ogni cosa, perché tutti i fedeli possano fruire dell'educazione cattolica.


795 Dal momento che la vera educazione deve perseguire la formazione integrale della persona umana, in vista del suo fine ultimo e insieme del bene comune della società, i fanciulli e i giovani siano coltivati in modo da poter sviluppare armonicamente le proprie doti fisiche, morali e intellettuali, acquistino un più perfetto senso di responsabilità e il retto uso della libertà e siano preparati a partecipare attivamente alla vita sociale.

Capitolo I LE SCUOLE


796 § 1. Tra i mezzi per coltivare l'educazione i fedeli stimino grandemente le scuole, le quali appunto sono di precipuo aiuto ai genitori nell'adempiere la loro funzione educativa.

§ 2. E' necessario che i genitori cooperino strettamente con i maestri delle scuole, cui affidano i figli da educare; i maestri poi nell'assolvere il proprio dovere collaborino premurosamente con i genitori: questi poi vanno ascoltati volentieri e inoltre siano istituite e grandemente apprezzate le loro associazioni o riunioni.


797 E' necessario che i genitori nello scegliere le scuole godano di vera libertà; di conseguenza i fedeli devono impegnarsi perché la società civile riconosca ai genitori questa libertà e, osservata la giustizia distributiva, la tuteli anche con sussidi.


798 I genitori affidino i figli a quelle scuole nelle quali si provvede all'educazione cattolica; se non sono in grado di farlo, sono tenuti all'obbligo di curare, che la debita educazione cattolica sia loro impartita al di fuori della scuola.


799 I fedeli facciano di tutto perché nella società civile le leggi, che ordinano la formazione dei giovani, contemplino nelle scuole stesse anche la loro educazione religiosa e morale, secondo la coscienza dei genitori.


800 § 1. E' diritto della Chiesa fondare e dirigere scuole di qualsiasi disciplina, genere e grado.

§ 2. I fedeli favoriscano le scuole cattoliche, cooperando secondo le proprie forze per fondarle e sostenerle.


801 Gli istituti religiosi che hanno la missione specifica dell'educazione, mantenendo fedelmente questa loro missione, si adoperino efficacemente per dedicarsi all'educazione cattolica anche attraverso proprie scuole, fondate con il consenso del Vescovo diocesano.


802 § 1. Se non ci sono ancora scuole nelle quali venga trasmessa una educazione impregnata di spirito cristiano, spetta al Vescovo diocesano curare che siano fondate.

§ 2. Quando ciò sia conveniente, il Vescovo diocesano provveda che vengano fondate pure scuole professionali e tecniche e anche altre, che siano richieste da speciali necessità.


803 § 1. Per scuola cattolica s'intende quella che l'autorità ecclesiastica competente o una persona giuridica ecclesiastica pubblica dirige, oppure quella che l'autorità ecclesiastica riconosce come tale con un documento scritto.

§ 2. L'istruzione e l'educazione nella scuola cattolica deve fondarsi sui principi della dottrina cattolica; i maestri si distinguano per retta dottrina e per probità di vita.

§ 3. Nessuna scuola, benché effettivamente cattolica, porti il nome di scuola cattolica, se non per consenso della competente autorità ecclesiastica.


804 § 1. All'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali su questo campo d'azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso.

§ 2. L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica.


805 E' diritto dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi.


806 § 1. Al Vescovo diocesano compete il diritto di vigilare e di visitare le scuole cattoliche situate nel suo territorio, anche quelle fondate o dirette da membri di istituti religiosi; a lui parimenti compete dare disposizioni che concernono l'ordinamento generale delle scuole cattoliche: e queste disposizioni hanno valore anche circa le scuole che sono dirette dai medesimi religiosi, salva però la loro autonomia sulla conduzione interna di tali scuole.

§ 2. Curino i Moderatori delle scuole cattoliche, sotto la vigilanza dell'Ordinario del luogo, che l'istruzione in esse impartita si distingua dal punto di vista scientifico almeno a pari grado che nelle altre scuole della regione.

Capitolo II LE UNIVERSITA' CATTOLICHE E GLI ALTRI ISTITUTI DI STUDI SUPERIORI


807 E' diritto della Chiesa istituire e dirigere università di studi, che contribuiscano ad una più profenda cultura degli uomini e a una più piena promozione della persona umana e altresì ad adempiere la funzione d'insegnare della Chiesa stessa.


808 Nessuna università di studi, benché effettivamente cattolica, porti il titolo ossia il nome di università cattolica, se non per consenso della competente autorità ecclesiastica.


809 Le Conferenze Episcopali curino che ci siano, se possibile e conveniente, università di studi o almeno facoltà, distribuite in modo appropriato nel territorio, nelle quali le diverse discipline, salvaguardata senza dubbio la loro autonomia scientifica, siano studiate e insegnate, tenuto conto della dottrina cattolica.


810 § 1. E' dovere dell'autorità competente secondo gli statuti provvedere che nelle università cattoliche siano nominati docenti i quali, oltre che per l'idoneità scientifica e pedagogica, eccellano per integrità di dottrina e per probità di vita, e che, mancando tali requisiti, osservato il modo di procedere definito dagli statuti , siano rimossi dall'incarico.

§ 2. Le Conferenze Episcopali e i Vescovi diocesani interessati hanno il dovere e il diritto di vigilare, che nelle medesime università siano osservati fedelmente i principi della dottrina cattolica.


811 § 1. L'autorità ecclesiastica competente curi che nelle università cattoliche sia eretta la facoltà o l'istituto o almeno la cattedra di teologia, in cui vengano impartite lezioni anche agli studenti laici.

§ 2. Nelle singole università cattoliche si tengano lezioni, nella quali si trattino precipuamente le questioni teologiche connesse con le discipline delle medesime facoltà.


812 Coloro che in qualunque istituto di studi superiori insegnano discipline teologiche, devono avere il mandato della competente autorità ecclesiastica.


813 Il Vescovo diocesano abbia una intensa cura pastorale degli studenti, anche erigendo una parrocchia, o almeno per mezzo di sacerdoti a ciò stabilmente deputati, e provveda che presso le università, anche non cattoliche, ci siano centri universitari cattolici, che offrano un aiuto soprattutto spirituale alla gioventù.


814 Le disposizioni, date per le università, si applicano a pari ragione agli altri istituti di studi superiori.

Capitolo III LE UNIVERSITA' E LE FACOLTA' ECCLESIASTICHE


815 La Chiesa, in forza della sua funzione di annunciare la verità rivelata, ha proprie università o facoltà ecclesiastiche per l'investigazione delle discipline sacre o connesse con le sacre, e per istruire scientificamente gli studenti nelle medesime discipline.


816 § 1. Le università e le facoltà ecclesiastiche possono essere costituite soltanto se erette dalla Sede Apostolica o da questa approvate; ad essa compete pure la loro superiore direzione.

§ 2. Le singole università e facoltà ecclesiastiche devono avere i propri statuti e l'ordinamento degli studi approvati dalla Sede Apostolica.


817 Nessuna università o facoltà, che non sia stata eretta o approvata dalla Sede Apostolica, può validamente conferire gradi accademici con effetti canonici nella Chiesa.


818 Le disposizioni date per le università cattoliche nei cann. 810, 812 e 813, hanno valore anche per le università e facoltà ecclesiastiche


819 Nella misura in cui lo richieda il bene della diocesi o dell'istituto religioso o anzi della stessa Chiesa universale, i Vescovi diocesani o i Superiori competenti degli studi devono inviare alle università o facoltà ecclesiastiche giovani, chierici e religiosi, che si segnalino per indole, virtù e ingegno.


820 I Moderatori e i professori delle università e facoltà ecclesiastiche procurino che le diverse facoltà dell'università collaborino vicendevolmente, per quanto l'oggetto lo consente, e che tra la propria università o facoltà e le altre università o facoltà, anche non ecclesiastiche, ci sia mutua cooperazione, con la quale cioè le medesime con azione congiunta operino concordemente ad un maggior incremento della scienza, per mezzo di convegni, investigazioni scientifiche coordinate e altri sussidi


821 La Conferenza Episcopale e il Vescovo diocesano provvedano che, dove è possibile, siano fondati istituti superiori di scienze religiose, nei quali cioè vengano insegnate le discipline teologiche e le altre che concernono la cultura cristiana.


Titolo IV Gli strumenti di comunicazione sociale e in specie i libri


822 § 1. I pastori della Chiesa, valendosi del diritto proprio della Chiesa nell'adempimento del loro incarico, cerchino di utilizzare gli strumenti di comunicazione sociale.

§ 2. Sia cura dei medesimi pastori istruire i fedeli del dovere che hanno di cooperare perché l'uso degli strumenti di comunicazione sociale sia vivificato da spirito umano e cristiano.

§ 3. Tutti i fedeli, quelli soprattutto che in qualche modo hanno parte nell'uso e nell'organizzazione dei medesimi strumenti, siano solleciti nel prestare la loro cooperazione alle attività pastorali, in modo tale che la Chiesa anche con tali strumenti possa esercitare efficacemente la sua funzione.


823 § 1. Perché sia conservata l'integrità della verità della fede e dei costumi, i pastori della Chiesa hanno il dovere e il diritto di vigilare che non si arrechi danno alla fede e ai costumi dei fedeli con gli scritti o con l'uso degli strumenti di comunicazione sociale; parimenti di esigere che vengano sottoposti al proprio giudizio prima della pubblicazione gli scritti dei fedeli che toccano la fede o i costumi; e altresì di riprovare gli scritti che portino danno alla retta fede o ai buoni costumi.

§ 2. Il dovere e il diritto, di cui al § 1, competono ai Vescovi, sia singolarmente sia riuniti nei concili particolari o nelle Conferenze Episcopali nei riguardi dei fedeli alla loro cura affidati, d'altro lato competono alla suprema autorità della Chiesa nei riguardi di tutto il popolo di Dio.


824 § 1. Se non è stabilito altrimenti, l'Ordinario del luogo, la cui licenza o approvazione per la pubblicazione dei libri va richiesta secondo i canoni del presente titolo, è l'Ordinario del luogo proprio dell'autore oppure l'Ordinario del luogo nel quale il libro viene effettivamente edito.

§ 2. ciò che viene stabilito nei canoni di questo titolo sui libri, si deve applicare a qualunque scritto destinato alla pubblica divulgazione, se non consti altro.


825 § 1. I libri delle sacre Scritture non possono essere pubblicati senza essere stati approvati dalla Sede Apostolica o dalla Conferenza Episcopale; e parimenti perché le versioni delle medesime possano essere edite nelle lingue correnti, si richiede che siano state approvate dalla stessa autorità e contemporaneamente siano corredate da sufficienti spiegazioni.

§ 2. I fedeli cattolici, su licenza della Conferenza Episcopale, possono preparare e pubblicare le versioni delle sacre Scritture corredate da convenienti spiegazioni, in collaborazione anche con i fratelli separati.


826 § 1. Per ciò che attiene ai libri liturgici, si osservino le disposizioni del can. 838.

§ 2. Perché siano pubblicati di nuovo i libri liturgici o parti di essi, come pure le loro versioni nelle lingue correnti, deve risultare la concordanza con l'edizione approvata da un attestato dell'Ordinario del luogo in cui vengono effettivamente editi.

§ 3. I libri di preghiere per l'uso pubblico o privato dei fedeli non siano pubblicati se non su licenza dell'Ordinario del luogo.


827 § 1. I catechismi come pure gli altri scritti pertinenti all'istruzione catechetica o le loro versioni, per essere pubblicati, devono avere l'approvazione dell'Ordinario del luogo, fermo restando il disposto del can. 775, § 2.

§ 2. Qualora non siano stati pubblicati con l'approvazione della competente autorità ecclesiastica o da essa successivamente approvati, nelle scuole, sia elementari sia medie sia superiori, non possono essere adottati come testi-base dell'insegnamento i libri che toccano questioni concernenti la sacra Scrittura, la teologia, il diritto canonico, la storia ecclesiastica e le discipline religiose o morali.

§ 3. Si raccomanda che i libri che trattano le materie di cui al § 2, sebbene non siano adoperati come testi d'insegnamento, e parimenti gli scritti in cui ci sono elementi che riguardano in modo peculiare la religione o l'onestà dei costumi, vengano sottoposti al giudizio dell'Ordinario del luogo.

§ 4. Nelle chiese o negli oratori non si possono esporre, vendere o dare libri o altri scritti che trattano di questioni di religione o di costumi, se non sono stati pubblicati con licenza della competente autorità ecclesiastica o da questa successivamente approvati.


828 Non è lecito pubblicare di nuovo le collezioni dei decreti o degli atti editi da una autorità ecclesiastica, senza aver richiesto precedentemente la licenza della medesima autorità e osservate le condizioni da essa imposte.


829 L'approvazione o la licenza di pubblicare un'opera ha valore per il testo originale, non però per le sue nuove edizioni o traduzioni.


830 § 1. Rimanendo intatto il diritto di ciascun Ordinario del luogo di affidare a persone per lui sicure il giudizio sui libri, può essere redatto dalla Conferenza Episcopale un elenco di censori, eminenti per scienza, retta dottrina e prudenza, che siano a disposizione delle curie diocesane, oppure può essere costituita una commissione di censori, gli Ordinari locali possano consultare.

§ 2. Il censore, nell'attendere al suo ufficio, messa da parte ogni preferenza personale, tenga presente solamente la dottrina della Chiesa sulla fede e sui costumi, quale è proposta dal magistero ecclesiastico.

§ 3. Il censore deve dare il suo parere per iscritto; se sarà risultato favorevole, l'Ordinario secondo il suo prudente giudizio conceda la licenza di procedere alla pubblicazione, espresso il proprio nome e altresì il tempo e il luogo della concessione; che se non la conceda, l'Ordinario comunichi le motivazioni del diniego allo scrittore dell'opera.


831 § 1. Sui giornali, opuscoli o riviste periodiche che sono soliti attaccare apertamente la religione cattolica o i buoni costumi, i fedeli non scrivano nulla, se non per causa giusta e ragionevole; i chierici poi e i membri degli istituti religiosi, solamente su licenza dell'Ordinario del luogo.

§ 2. Spetta alla Conferenza Episcopale stabilire norme sui requisiti perché ai chierici e ai membri degli istituti religiosi sia lecito partecipare a trasmissioni radiofoniche o televisive che trattino questioni attinenti la dottrina cattolica o la morale.


832 I membri degli istituti religiosi, per poter pubblicare scritti che trattano questioni di religione o di costumi, necessitano anche della licenza del proprio Superiore maggiore a norma delle costituzioni.


Titolo V La professione di fede


833 All'obbligo di emettere personalmente la professione di fede, secondo la formula approvata dalla Sede Apostolica, sono tenuti:

1° alla presenza del presidente o di un suo delegato, tutti quelli che partecipano al Concilio Ecumenico o particolare, al sinodo dei Vescovi e al sinodo diocesano con voto sia deliberativo sia consultivo; il presidente poi alla presenza del Concilio o del sinodo;

2° i promossi alla dignità cardinalizia secondo gli statuti del sacro Collegio;

3° alla presenza del delegato della Sede Apostolica, tutti i promossi all'episcopato, e parimenti quelli che sono equiparati al Vescovo diocesano;

4° alla presenza del collegio dei consultori, l'Amministratore diocesano;

5° alla presenza del Vescovo diocesano o di un suo delegato, i Vicari generali e i Vicari episcopali come pure i Vicari giudiziali;

6° alla presenza dell'Ordinario del luogo o di un suo delegato, i parroci, il rettore e gli insegnanti di teologia e filosofia nei seminari, all'inizio dell'assunzione dell'incarico; quelli che devono essere promossi all'ordine del diaconato;

7° alla presenza del Gran Cancelliere o, in sua assenza, alla presenza dell'Ordinario del luogo e dei loro delegati, il rettore dell'università ecclesiastica o cattolica, all'inizio dell'assunzione dell'incarico; alla presenza del rettore, se sacerdote, o alla presenza dell'Ordinario del luogo e dei loro delegati, i docenti che insegnano in qualsiasi università discipline pertinenti alla fede e ai costumi, all'inizio dell'assunzione dell'incarico;

8° i Superiori negli istituti religiosi clericali e nelle società di vita apostolica clericali, a norma delle costituzioni.



LIBRO IV

LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA


834 § 1. La Chiesa adempie la funzione di santificare in modo peculiare mediante la sacra liturgia, che è ritenuta come l'esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo, nel quale per mezzo di segni sensibili viene significata e realizzata, in modo proprio a ciascuno, la santificazione degli uomini e viene esercitato dal Corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal Capo e dalle membra, il culto di Dio pubblico integrale

§ 2. Tale culto allora si realizza quando viene offerto in nome della Chiesa da persone legittimamente incaricate e mediante atti approvati dall'autorità della Chiesa.


835 § 1. Esercitano la funzione di santificare innanzitutto i Vescovi, che sono i grandi sacerdoti, i principali dispensatori dei misteri di Dio e i moderatori, i promotori e i custodi di tutta la vita liturgica nella Chiesa loro affidata.

§ 2. Esercitano la stessa funzione i presbiteri, i quali cioè, partecipi essi stessi del sacerdozio di Cristo, come suoi ministri sotto l'autorità del Vescovo, sono consacrati per celebrare il culto divino e santificare il popolo.

§ 3. I diaconi partecipano alla celebrazione del culto divino, a norma delle disposizioni del diritto.

§ 4. Nella funzione di santificare hanno una parte loro propria anche gli altri fedeli partecipando attivamente secondo modalità proprie nelle celebrazioni liturgiche, soprattutto in quella eucaristica; partecipano in modo peculiare alla stessa funzione i genitori, conducendo la vita coniugale secondo lo spirito cristiano e attendendo all'educazione cristiana dei figli.


836 Poiché il culto cristiano, nel quale si esercita il sacerdozio comune dei fedeli, è opera che procede dalla fede e in essa si fonda, i ministri sacri provvedano assiduamente a ravvivarla e illuminarla, soprattutto con il ministero della parola, mediante il quale la fede nasce e si nutre.


837 § 1. Le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa stessa, che è <<sacramento di unità>>, cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei Vescovi; perciò appartengono all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano; i singoli membri poi di esso vi sono interessati in diverso modo, secondo la diversità degli ordini, delle funzioni e dell'attuale partecipazione.

§ 2. Le azioni liturgiche, per il fatto che comportano per loro natura una celebrazione comunitaria, vengano celebrate, dove ciò è possibile, con la presenza e la partecipazione attiva dei fedeli.


838 § 1. Regolare la sacra liturgia dipende unicamente dall'autorità della Chiesa: ciò compete propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al Vescovo diocesano.

§ 2. E' di competenza della Sede Apostolica ordinare la sacra liturgia della Chiesa universale, pubblicare i libri liturgici e autorizzarne le versioni nelle lingue correnti, nonché vigilare perché le norme liturgiche siano osservate fedelmente ovunque.

§ 3. Spetta alle Conferenze Episcopali preparare le versioni dei libri liturgici nelle lingue correnti, dopo averle adattate convenientemente entro i limiti definiti negli stessi libri liturgici, e pubblicarle, previa autorizzazione della Santa Sede.

§ 4. Al Vescovo diocesano nella Chiesa a lui affidata spetta, entro i limiti della sua competenza, dare norme in materia liturgica, alle quali tutti sono tenuti.


839 § 1. La Chiesa adempie la funzione di santificare anche con altri mezzi, cioè con la preghiera, mediante la quale si supplica Dio affinché i fedeli siano santificati nella verità, come pure con le opere di penitenza e di carità, le quali aiutano grandemente a radicare e corroborare il Regno di Cristo nelle anime e contribuiscono alla salvezza del mondo.

§ 2. Provvedano gli Ordinari dei luoghi che le preghiere e i pii e sacri esercizi del popolo cristiano siano pienamente conformi alle norme della Chiesa.


PARTE I

I SACRAMENTI


840 I sacramenti del Nuovo Testamento, istituiti da Cristo Signore e affidati alla Chiesa, in quanto azioni di Cristo e della Chiesa, sono segni e mezzi mediante i quali la fede viene espressa e irrobustita, si rende culto a Dio e si compie la santificazione degli uomini, e pertanto concorrono sommamente a iniziare, confermare e manifestare la comunione ecclesiastica; perciò nella loro celebrazione sia i sacri ministri sia gli altri fedeli debbono avere una profonda venerazione e la dovuta diligenza.


841 Poiché i sacramenti sono gli stessi per tutta la Chiesa appartengono al divino deposito, è di competenza unicamente della suprema autorità della Chiesa approvare o definire i requisiti per la loro validità e spetta alla medesima autorità o ad altra competente, a norma del can. 838, §§ 3 e 4, determinare quegli elementi che riguardano la loro lecita celebrazione, amministrazione e recezione, nonché il rito da osservarsi nella loro celebrazione.


842 § 1. Chi non ha ricevuto il battesimo non può essere ammesso validamente agli altri sacramenti

§ 2. I pastori d'anime e gli altri fedeli, ciascuno secondo i compiti che ha nella Chiesa, hanno il dovere di curare che quanti chiedono i sacramenti, siano preparati a riceverli mediante la dovuta evangelizzazione e formazione catechetica, in conformità alle norme emanate dalla competente autorità.


843 § 1. I ministri sacri non possono negare i sacramenti a coloro che li chiedano opportunamente, siano ben disposti e non abbiano dal diritto la proibizione di riceverli.

§ 2. I pastori d'anime e gli altri fedeli, ciascuno secondo i compiti che ha nella Chiesa, hanno il dovere di curare che quanti chiedono i sacramenti, siano preparati a riceverli mediante la dovuta evangelizzazione e formazione catechetica, in conformità alle norme emanate dalla competente autorità.


844 § 1. I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti ai soli fedeli cattolici, i quali parimenti li ricevono lecitamente dai ministri cattolici, salve le disposizioni dei §§ 2, 3 e 4 di questo canone e del can. 861, § 2.

§ 2. Ogniqualvolta una necessità lo esiga o una vera utilità spirituale lo consigli e purché sia evitato il pericolo di errore o di indifferentismo, è lecito ai fedeli, ai quali sia fisicamente o moralmente impossibile accedere al ministro cattolico, ricevere i sacramenti della penitenza, dell'Eucarestia e dell'unzione degli infermi da ministri non cattolici, nella cui Chiesa sono validi i predetti sacramenti

§ 3. I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti della penitenza, dell'Eucarestia e dell'unzione degli infermi ai membri delle Chiese orientali, che non hanno comunione piena con la Chiesa cattolica, qualora li richiedano spontaneamente e siano ben disposti; ciò vale anche per i membri delle altre Chiese, le quali, a giudizio della Sede Apostolica, relativamente ai sacramenti in questione, si trovino nella stessa condizione delle predette Chiese orientali.

§ 4. Se vi sia pericolo di morte o qualora, a giudizio del Vescovo diocesano o della Conferenza Episcopale, urgesse altra grave necessità, i ministri cattolici amministrano lecitamente i medesimi sacramenti anche agli altri cristiani che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica, i quali non possano accedere al ministro della propria comunità e li chiedano spontaneamente, purché manifestino, circa questi sacramenti, la fede cattolica e siano ben disposti.

§ 5. Per i casi di cui ai §§ 2, 3 e 4, il Vescovo diocesano o la Conferenza Episcopale non diano norme generali, se non dopo aver consultato l'autorità competente almeno locale della Chiesa o della comunità non cattolica interessata.


845 § 1. I sacramenti del battesimo, della confermazione e dell'ordine, in quanto imprimono il carattere, non possono essere ripetuti.

§ 2. Qualora, compiuta una diligente ricerca, persistesse ancora il dubbio prudente che i sacramenti di cui al § 1 siano stati dati veramente o validamente, vengano conferiti sotto condizione.


846 § 1. Nella celebrazione dei sacramenti, si seguano fedelmente i libri liturgici approvati dalla competente autorità; perciò nessuno aggiunga, tolga o muti alcunché di sua iniziativa.

§ 2. Il ministro celebri i sacramenti secondo il proprio rito.


847 § 1. Nell'amministrazione dei sacramenti nei quali si deve far uso dei sacri oli, il ministro deve servirsi di oli ottenuti dagli olivi o da altre piante, e, salvo il disposto del can. 999, n. 2, consacrati o benedetti dal Vescovo e per di più di recente; non si serva di quelli vecchi, a meno che non vi sia una necessità.

§ 2. Il parroco richieda i sacri oli al Vescovo proprio e li conservi diligentemente in una custodia decorosa.


848 Il ministro, oltre alle offerte determinate dalla competente autorità, per l'amministrazione dei sacramenti non domandi nulla, evitando sempre che i più bisognosi siano privati dell'aiuto dei sacramenti a motivo della povertà.


Titolo I Il battesimo


849 Il battesimo, porta dei sacramenti, necessario di fatto o almeno nel desiderio per la salvezza, mediante il quale gli uomini vengono liberati dai peccati, sono rigenerati come figli di Dio e, configurati a Cristo con un carattere indelebile, vengono incorporati alla Chiesa, è validamente conferito soltanto mediante il lavacro di acqua vera e con la forma verbale stabilita.

Capitolo I


LA CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO


850 Il battesimo viene amministrato secondo il rito stabilito nei libri liturgici approvati, salvo il caso di urgente necessità, nel quale deve essere osservato soltanto ciò che è richiesto per la validità del sacramento.


851 La celebrazione del battesimo deve essere opportunamente preparata; pertanto:

1° l'adulto che intende ricevere il battesimo sia ammesso al catecumenato e, per quanto è possibile, attraverso i vari gradi, sia condotto all'iniziazione sacramentale, secondo il rito dell'iniziazione, adattato dalla Conferenza Episcopale e secondo le norme peculiari da essa emanate;

2° i genitori di un bambino da battezzare, come pure coloro che stanno per assumere l'incarico di padrino, siano bene istruiti sul significato di questo sacramento e circa gli obblighi ad esso inerenti; il parroco, personalmente o tramite altri, provveda che i genitori, mediante esortazioni pastorali ed anche con la preghiera comune, siano debitamente istruiti, radunando più famiglie e dove sia possibile visitandole.


852 § 1. Le disposizioni contenute nei canoni per il battesimo degli adulti, si applicano a tutti coloro che, usciti dall'infanzia, hanno raggiunto l'uso di ragione.

§ 2. Viene assimilato al bambino, anche per quanto concerne il battesimo, colui che non è responsabile dei suoi atti.


853 L'acqua da usarsi nel conferimento del battesimo, eccetto il caso di necessità, deve essere benedetta secondo le disposizioni dei libri liturgici.


854 Il battesimo venga conferito o per immersione o per infusione, osservando le disposizioni della Conferenza Episcopale.


855 I genitori, i padrini e il parroco abbiano cura che non venga imposto un nome estraneo al senso cristiano.


856 Anche se il battesimo può essere celebrato in qualsiasi giorno, si raccomanda tuttavia che ordinariamente venga celebrato di domenica o, se possibile, nella veglia pasquale.


857 § 1. Fuori del caso di necessità, il luogo proprio del battesimo è la chiesa o l'oratorio.

§ 2. Si abbia come regola che l'adulto sia battezzato nella propria chiesa parrocchiale, il bambino invece nella chiesa parrocchiale propria dei genitori, a meno che una giusta causa non suggerisca diversamente.


858 § 1. Ogni chiesa parrocchiale abbia il fonte battesimale, salvo il diritto cumulativo già acquisito da altre chiese.

§ 2. Per comodità dei fedeli, l'Ordinario del luogo, udito il parroco locale, può permettere o disporre che il fonte battesimale si trovi anche in un'altra chiesa o oratorio entro i confini della parrocchia.


859 Qualora il battezzando, a causa della distanza dei luoghi o per altre circostanze, non possa accedere o non possa trasferirsi senza grave disagio alla chiesa parrocchiale o ad altra chiesa o oratorio di cui al can. 858, § 2, il battesimo può e deve essere conferito in un'altra chiesa o in un oratorio più vicini, o anche in altro luogo decoroso.


860 § 1. Fuori del caso di necessità, il battesimo non si conferisca nelle case private, a meno che l'Ordinario del luogo per grave causa non lo abbia permesso.

§ 2. Negli ospedali, a meno che il Vescovo diocesano non abbia stabilito diversamente, non si celebri il battesimo, se non in caso di necessità o per altra ragione pastorale cogente.

Capitolo II


IL MINISTRO DEL BATTESIMO


861 § 1. Ministro ordinario del battesimo è il Vescovo, il presbitero e il diacono, fermo restando il disposto del can. 530, n. 1.

§ 2. Qualora il ministro ordinario mancasse o fosse impedito, conferisce lecitamente il battesimo il catechista o altra persona incaricata dall'Ordinario del luogo a questo compito e anzi, in caso di necessità, chiunque, mosso da retta intenzione; siano solleciti i pastori d'anime, soprattutto il parroco, affinché i fedeli siano istruiti sul retto modo di battezzare.


862 Eccetto il caso di necessità, a nessuno è consentito, senza la dovuta licenza, conferire il battesimo nel territorio altrui, neppure ai propri sudditi.


863 Il battesimo degli adulti, per lo meno di coloro che hanno compiuto i quattordici anni, venga deferito al Vescovo diocesano, perché, se lo riterrà opportuno, lo amministri personalmente.

Capitolo III


I BATTEZZANDI


864 E' capace di ricevere il battesimo ogni uomo e solo l'uomo non ancora battezzato.


865 § 1. Affinché un adulto possa essere battezzato, è necessario che abbia manifestato la volontà di ricevere il battesimo, sia sufficientemente istruito nelle verità della fede e sui doveri cristiani e sia provato nella vita cristiana per mezzo del catecumenato; sia anche esortato a pentirsi dei propri peccati.

§ 2. L'adulto, che si trova in pericolo di morte, può essere battezzato qualora, avendo una qualche conoscenza delle verità principali della fede, in qualunque modo abbia manifestato l'intenzione di ricevere il battesimo e prometta che osserverà i comandamenti della religione cristiana.


866 L'adulto che viene battezzato, se non vi si oppone una grave ragione, subito dopo il battesimo riceva la confermazione e partecipi alla celebrazione eucaristica, ricevendo anche la comunione.


867 § 1. I genitori sono tenuti all'obbligo di provvedere che i bambini siano battezzati entro le prime settimane; al più presto dopo la nascita, anzi prima di essa, si rechino dal parroco per chiedere il sacramento per il figlio e vi si preparino debitamente.

§ 2. Se il bambino è in pericolo di morte, lo si battezzi senza alcun indugio.


868 § 1. Per battezzare lecitamente un bambino si esige:

1° che i genitori o almeno uno di essi o chi tiene legittimamente il loro posto, vi consentano;

2° che vi sia la fondata speranza che sarà educato nella religione cattolica; se tale speranza manca del tutto, il battesimo venga differito, secondo le disposizioni del diritto particolare, dandone ragione ai genitori.

§ 2. Il bambino di genitori cattolici e persino di non cattolici, in pericolo di morte è battezzato lecitamente anche contro la volontà dei genitori.


869 § 1. Se si dubita che uno sia stato battezzato, o che il battesimo non sia stato amministrato validamente e il dubbio persiste anche dopo una seria ricerca, il battesimo gli sia conferito sotto condizione.

§ 2. I battezzati in una comunità ecclesiale non cattolica non vanno battezzati sotto condizione, a meno che, esaminata la materia e la forma verbale usata nel conferimento del battesimo, considerata inoltre l'intenzione del battezzato adulto e del ministro battezzante, non persista una seria ragione per dubitare della validità del battesimo.

§ 3. Se nei casi di cui ai §§ 1 e 2 il conferimento o la validità del battesimo rimanessero dubbi, il battesimo non venga conferito se non dopo che al battezzando sia stata esposta la dottrina sul sacramento del battesimo, se adulto, e che al medesimo o ai suoi genitori, se si tratta di un bambino, siano state illustrate le ragioni della dubbia validità del battesimo celebrato.


870 Il bambino esposto o trovatello sia battezzato, a meno che, condotta una diligente ricerca, non consti del suo battesimo.


871 I feti abortivi, se vivono, nei limiti del possibile, siano battezzati.

Capitolo IV


CODICE DI DIRITTO CANONICO 792