CODICE DI DIRITTO CANONICO 113

Capitolo II LE PERSONE GIURIDICHE


113 § 1. La Chiesa cattolica e la Sede Apostolica sono persone morali in forza della stessa disposizione divina.

§ 2. Nella Chiesa, oltre alle persone fisiche, ci sono anche le persone giuridiche, soggetti cioè nel diritto canonico di obblighi e di diritti che corrispondono alla loro natura.


114 § 1. Le persone giuridiche sono costituite o dalla stessa disposizione del diritto oppure dalla concessione speciale da parte della competente autorità data per mezzo di un decreto, come insiemi sia di persone sia di cose ordinati ad un fine corrispondente alla missione della Chiesa, che trascende il fine dei singoli.

§ 2. Come fini, di cui al § 1, s'intendono quelli attinenti ad opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale sia temporale.

§ 3. L'autorità competente della Chiesa non conferisca la personalità giuridica se non a quegli insiemi di persone o di cose, che perseguono un fine effettivamente utile e che, tutto considerato, sono forniti dei mezzi che si possono prevedere sufficenti a conseguire il fine prestabilito.


115 § 1. Le persone giuridiche nella Chiesa sono o insiemi di persone o insiemi di cose.

§ 2. L'insieme di persone, che non può essere composto se non almeno di tre persone, è collegiale, se i membri determinano la sua azione, concorrendo nel prendere le decisioni, con uguale diritto o meno, a norma del diritto e degli statuti; altrimenti è non collegiale.

§ 3. L'insieme di cose, ossia la fondazione autonoma, consta di beni o di cose, sia spirituali sia materiali, e lo dirigono, a norma del diritto e degli statuti, sia una o più persone fisiche sia un collegio.


116 § 1. Le persone giuridiche pubbliche sono insiemi di persone o di cose, che vengono costituite dalla competente autorità ecclesiastica perché, entro i fini ad esse prestabiliti, a nome della Chiesa compiano, a norma delle disposizioni del diritto, il proprio compito, loro affidato in vista del bene pubblico; tutte le altre persone giuridiche sono private.

§ 2. Le persone giuridiche pubbliche vengono dotate di tale personalità sia per il diritto stesso sia per speciale decreto dell'autorità competente che la concede espressamente; le persone giuridiche private vengono dotate di questa personalità soltanto per mezzo dello speciale decreto dell'autorità competente che concede espressamente la medesima personalità.


117 Nessun insieme di persone o di cose che intenda ottenere la personalità giuridica, può validamente conseguirla se i suoi statuti non siano stati approvati dalla competente autorità.


118 Rappresentano la persona giuridica pubblica, agendo a suo nome, coloro ai quali tale competenza è riconosciuta dal diritto universale o particolare oppure dai propri statuti; rappresentano la persona giuridica privata, coloro cui la medesima competenza è attribuita attraverso gli statuti.


119 Per quanto concerne gli atti collegiali, a meno che non sia disposto altro dal diritto o dagli statuti:

1° se si tratta di elezioni, ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati, è piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; dopo due scrutini inefficaci, la votazione verta sopra i due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti, o, se sono parecchi, sopra i due più anziani di età; dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritenga eletto colui che è più anziano di età;

2° se si tratta di altri affari, ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati, è piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; che se dopo due scrutini i suffragi furono uguali, il presidente può dirimere la parità con il suo voto;

3° ciò che poi tocca tutti come singoli, da tutti deve essere approvato.


120 § 1. La persona giuridica per sua natura è perpetua; si estingue tuttavia se viene legittimamente soppressa dalla competente autorità o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni; la persona giuridica privata si estingue inoltre, se l'associazione stessa si discioglie a norma degli statuti, oppure se, a giudizio dell'autorità competente, la stessa fondazione ha cessato di esistere a norma degli statuti.

§ 2. Se rimane anche uno solo dei membri della persona giuridica collegiale, e l'insieme delle persone secondo gli statuti non ha cessato di esistere, l'esercizio di tutti i diritti dell'insieme compete a quel membro.


121 Se gli insiemi sia di persone sia di cose, che sono persone giuridiche pubbliche, si congiungano in tale maniera che dai medesimi sia costituito un unico insieme dotato anch'esso di personalità giuridica, questa nuova persona giuridica ottiene i beni e i diritti patrimoniali propri dei precedenti e assume gli oneri, di cui i medesimi erano gravati; per quanto concerne poi la destinazione dei beni e l'adempimento degli oneri, devono essere salvaguardati la volontà dei fondatori e degli offerenti e i diritti acquisiti.


122 Se l'insieme, che gode di personalità giuridica pubblica, si divide in maniera tale che o una parte di esso sia unita a un'altra persona giuridica o dalla parte divisa si eriga una distinta persona giuridica pubblica, l'autorità ecclesiastica cui compete la divisione deve curare personalmente o per mezzo di un esecutore, osservati invero in primo luogo sia la volontà dei fondatori e degli offerenti sia i diritti acquisiti sia infine gli statuti approvati:

1° che i beni comuni divisibili e i diritti patrimoniali come pure i debiti e gli altri oneri siano divisi tra le persone giuridiche di cui si tratta con debita proporzione secondo il giusto e onesto, tenuto conto di tutte le circostanze e delle necessità di entrambe;

2° che l'uso e l'usufrutto dei beni comuni, che non sono sottoposti a divisione, tornino a vantaggio di tutte e due le persone giuridiche, e che gli oneri propri alle medesime siano imposti a entrambe, osservata parimenti la dovuta proporzione da definirsi secondo il giusto e l'onesto.


123 Estinta la persona giuridica pubblica, la destinazione dei beni e dei diritti patrimoniali e parimenti degli oneri della medesima viene retta dal diritto e dagli statuti; se questi tacciono, essi toccano in sorte alla persona giuridica immediatamente superiore, salvi sempre la volontà dei fondatori e degli offerenti come pure i diritti acquisiti; estinta la persona giuridica privata, la destinazione dei beni e degli oneri della medesima è retta dagli statuti propri.


Titolo VII Gli atti giuridici


124 § 1. Per la validità dell'atto giuridico, si richiede che sia posto da una persona abile, e che in esso ci sia ciò che costituisce essenzialmente l'atto stesso, come pure le formalità e i requisiti imposti dal diritto per la validità dell'atto.

§ 2. L'atto giuridico posto nel debito modo riguardo ai suoi elementi esterni si presume valido.


125 § 1. L'atto posto per violenza inferta dall'esterno alla persona, cui essa stessa in nessun modo poté resistere, è nullo.

§ 2. L'atto posto per timore grave, incusso ingiustamente, o per dolo, vale, a meno che non sia disposto altro dal diritto; ma può essere rescisso per sentenza del giudice, sia su istanza della parte lesa o dei suoi successori nel diritto, sia d'ufficio.


126 L'atto posto per ignoranza o per errore, che verta intorno a ciò che ne costituisce la sostanza, o che ricada nella condizione sine qua non, è nullo; altrimenti vale, se dal diritto non è disposto altro, ma l'atto intrapreso per ignoranza o per errore può dar luogo all'azione rescissoria a norma del diritto.


127 § 1. Quando dal diritto è stabilito che il Superiore per porre gli atti necessiti del consenso o del consiglio di un collegio o di un gruppo di persone, il collegio o il gruppo deve essere convocato a norma del can. 166, a meno che, quando si tratti di richiedere soltanto il consiglio, non sia stato disposto altrimenti dal diritto particolare o proprio; perché poi l'atto valga si richiede che sia ottenuto il consenso della maggioranza assoluta di quelli che sono presenti o richiesto il consiglio di tutti.

§ 2. Quando dal diritto è stabilito che il Superiore per porre gli atti necessiti del consenso o del consiglio di alcune persone, come singole:

1° se si esige il consenso, è invalido l'atto del Superiore che non richiede il consenso di quelle persone o che agisce contro il loro voto o contro il voto di una persone;

2° se si esige il consiglio, è invalido l'atto del Superiore che non ascolta le persone medesime; il Superiore, sebbene non sia tenuto da alcun obbligo ad accedere al loro voto, benché concorde, tuttavia, senza una ragione prevalente, da valutarsi a suo giudizio, non si discosti dal voto delle stesse, specialmente se concorde.

§ 3. Tutti quelli, il cui consenso o consiglio è richiesto, sono tenuti all'obbligo di esprimere sinceramente la propria opinione, e, se la gravità degli affari lo richiede, di osservare diligentemente il segreto; obbligo che può essere sollecitato dal Superiore.


128 Chiunque illegittimamente con un atto giuridico, anzi con qualsiasi altro atto posto con dolo o con colpa, arreca danno ad una altro, è tenuto all'obbligo di riparare il danno arrecato.


Titolo VIII La potestà di governo


129 § 1. Sono abili alla potestà di governo, che propriamente è nella Chiesa per istituzione divina e viene denominata anche potestà di giurisdizione, coloro che sono insigniti dell'ordine sacro, a norma delle disposizioni del diritto.

§ 2. Nell'esercizio della medesima potestà, i fedeli laici possono cooperare a norma del diritto.


130 La potestà di governo di per sé è esercitata nel foro esterno, talora tuttavia nel solo foro interno, in modo tale però che gli effetti che il suo esercizio ha originariamente nel foro esterno, in questo foro non vengono riconosciuti, se non in quanto ciò è stabilito dal diritto per casi determinati.


131 § 1. La potestà di governo ordinaria è quella che dallo stesso diritto è annessa a un ufficio; la potestà delegata, quella che è concessa alla persona stessa, non mediante l'ufficio.

§ 2. La potestà di governo ordinaria può essere sia propria sia vicaria.

§ 3. A chi si asserisce delegato, incombe l'onere di provare la delega.


132 § 1. Le facoltà abituali vengono rette dalle disposizioni sulla potestà delegata.

§ 2. Purtuttavia se nella sua concessione non è disposto espressamente altro o non è stata scelta l'abilità specifica della persona, la facoltà abituale concessa all'Odinario non è annullata venendo meno il diritto dell'Ordinario cui fu concessa, sebbene egli stesso abbia iniziato a eseguirla, ma passa a qualsiasi Ordinario che gli succede nel governo.


133 § 1. Il delegato, che oltrepassa i limiti del suo mandato sia circa le cose sia circa le persone, agisce invalidamente.

§ 2. Non si reputa che il delegato oltrepassi i limiti del suo mandato se compie ciò per cui fu delegato in modo diverso da quello determinato dal mandato, a meno che il modo non sia stato imposto per la validità dallo stesso delegante.


134 § 1. Col nome di Ordinario nel diritto s'intendono, oltre il Romano Pontefice, i Vescovi diocesani e gli altri che, anche se soltanto interinalmente, sono preposti a una Chiesa particolare o a una comunità ad essa equiparata a norma del can. 368; inoltre coloro che nelle medesime godono di potestà esecutiva ordinaria generale, vale a dire i Vicari generali ed episcopali; e parimenti, per i propri membri, i Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto pontificio clericali e delle società di vita apostolica di diritto pontificio clericale, che posseggono almeno potestà esecutiva ordinaria.

§ 2. Col nome di Ordinario del luogo s'intendono tutti quelli recensiti nel §1, eccetto i Superiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica.

§ 3. Quanto viene attribuito nominalmente al Vescovo diocesano nell'ambito della potestà esecutiva, s'intende competere solamente al Vescovo diocesano e agli altri a lui stesso equiparati nel can. 381, § 2, esclusi il Vicario generale ed episcopale, se non per mandato speciale.


135 § 1. La potestà di governo si distingue in legislativa, ed esecutiva e giudiziale.

§ 2. La potestà legislativa è da esercitarsi nel modo stabilito dal diritto, e quella di cui gode nella Chiesa il legislatore al di sotto dell'autorità suprema, non può essere validamente delegata , se non è disposto esplicitamente altro dal diritto; da parte del legislatore inferiore non può essere data validamente una legge contraria al diritto superiore.

§ 3. La potestà giudiziale, di cui godono i giudici e i collegi giudiziari, è da esercitarsi nel modo stabilito dal diritto, e non può essere delegata, se non per eseguire gli atti preparatori di un qualsiasi decreto o sentenza.

§ 4. Per ciò che concerne l'esercizio della potestà esecutiva, si osservino le disposizioni dei canoni che seguono.


136 Pur stando fuori del territorio, la potestà esecutiva si può esercitare validamente verso i sudditi, benché assenti dal territorio, a meno che non consti altro dalla natura della cosa o dal disposto del diritto; la si può esercitare verso i forestieri che si trovano attualmente nel territorio, se si tratta di concedere favori o di mandare ad esecuzione sia le leggi universali sia le leggi particolari, alle quali gli stessi sono tenuti a norma del can. 13, § 2, n.2.


137 § 1. La potestà esecutiva ordinaria può essere delegata sia per un atto sia per la generalità dei casi, a meno che non sia disposto espressamente altro dal diritto.

§ 2. La potestà esecutiva delegata dalla Sede Apostolica può essere suddelegata sia per un atto sia per la generalità dei casi, a meno che non sia stata scelta l'abilità specifica della persona o non sia stata espressamente proibita la suddelega.

§ 3. La potestà esecutiva delegata da un'altra autorità che ha potestà ordinaria, se è stata delegata per la generalità dei casi, può essere suddelegata soltanto in casi singoli; se invece è stata delegata per un atto o per atti determinati, non può essere suddelegata, se non per espressa concezione del delegante.

§ 4. Nessuna potestà suddelegata può essere nuovamente suddelegata, se ciò non fu concesso espressamente da parte del delegante.


138 La potestà esecutiva ordinaria come pure la potestà delegata per un insieme di casi, è da interpretarsi in senso largo, qualsiasi altra invece in senso stretto; tuttavia a chi è stata delegata la potestà, s'intendono concesse anche quelle cose senza le quali la medesima potestà non può essere esercitata.


139 § 1. Se non è stabilito altro dal diritto, per il fatto che uno si rivolga a qualche autorità competente, anche superiore, non si sospende la potestà esecutiva dell'altra autorità competente, sia essa ordinaria oppure delegata.

§ 2. Tuttavia l'inferiore non s'intrometta nella questione deferita all'autorità superiore, se non per causa grave e urgente; nel qual caso avverta immediatamente il superiore della cosa.


140 § 1. Qualora siano stati delegati parecchi a trattare in solido lo stesso affare, chi per primo abbia iniziato a svolgere l'affare esclude gli altri dal trattarlo, a meno che in seguito non sia stato impedito o non abbia voluto procedere ulteriormente nel condurlo a termine.

§ 2. Qualora siano stati delegati parecchi collegialmente a trattare un affare, tutti devono procedere a norma del can. 119, a meno che non sia stato disposto altro nel mandato.

§ 3. La potestà esecutiva delegata a parecchi, si presume delegata ai medesimi in solido.


141 Qualora siano stati delegati parecchi successivamente , sbrighi l'affare colui, il cui mandato è anteriore, né fu poi revocato.


142 § 1. La potestà delegata si estingue compiuto il mandato; trascorso il tempo o esaurito il numero dei casi per i quali fu concessa; cessando la causa finale della delega; per revoca del delegante intimata direttamente al delegato come pure per rinuncia del delegato fatta conoscere al delegante e da lui accettata; non si estingue invece venendo meno il diritto del delegante, eccetto che ciò non appaia dalle clausole apposte.

§ 2. Tuttavia l'atto, proveniente da potestà delegata che si esercita nel solo foro interno, posto per inavvertenza dopo la scadenza del tempo di concessione, è valido.


143 § 1. La potestà ordinaria si estingue con la perdita dell'ufficio cui è annessa.

§ 2. Se non si sia disposto altro dal diritto, la potestà ordinaria è sospesa, qualora si appelli legittimamente o s'imponga un ricorso contro la privazione o la rimozione dall'ufficio.


144 § 1. Nell'errore comune di fatto o di diritto, e parimenti nel dubbio positivo e probabile sia di diritto sia di fatto, la Chiesa supplisce, tanto nel foro esterno quanto interno, la potestà di governo esecutiva.

§ 2. La stessa norma sia applica alle facoltà di cui ai cann. 883, 966, e 1111, § 1.


Titolo IX Gli uffici ecclesiastici


145 § 1. L'ufficio ecclesiastico è qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale.

§ 2. Gli obblighi e i diritti propri dei singoli uffici ecclesiastici sono definiti sia dallo stesso diritto con cui l'ufficio viene costituito, sia dal decreto dell'autorità competente con cui viene insieme costituito e conferito.

Capitolo I PROVVISIONE DELL'UFFICIO ECCLESIASTICO


146 L'ufficio ecclesiastico non può essere validamente ottenuto senza provvisione canonica.


147 La provvisione dell'ufficio ecclesiastico si effettua: per libero conferimento da parte dell'autorità ecclesiastica competente; per istituzione data dalla medesima, se precedente la presentazione; per conferma o per ammissione fatta dalla stessa, se precedette l'elezione o la postulazione; infine per semplice elezione e accettazione dell'eletto, se non esige conferma.


148 All'autorità, cui spetta erigere, innovare e sopprimere gli uffici, compete pure la loro provvisione, a meno che non sia stabilito altro dal diritto.


149 § 1. Perché uno sia promosso ad ufficio ecclesiastico, deve essere nella comunione della Chiesa e possedere l'idoneità, cioè essere dotato delle qualità, richieste per l'ufficio stesso dal diritto universale o particolare oppure dalla legge di fondazione.

§ 2. La provvisione dell'ufficio ecclesiastico fatta a colui che manca delle qualità richieste, è nulla soltanto se le qualità siano esatte espressamente per la validità della provvisione dal diritto universale o particolare oppure dalla legge di fondazione; altrimenti è valida, ma può essere rescissa per mezzo di un decreto dell'autorità competente o con sentenza del tribunale amministrativo.

§ 3. La provvisione dell'ufficio ecclesiastico fatta con simonia è nulla per lo stesso diritto.


150 L'ufficio che comporta la piena cura della anime, ad adempiere la quale si richiede l'esercizio dell'ordine sacerdotale, non può essere conferito validamente a colui che non è ancora stato ordinato sacerdote.


151 La provvisione dell'ufficio che comporta la cura delle anime non sia differita senza grave causa.


152 A nessuno siano conferiti due o più uffici incompatibili, che cioè non possono essere espletati contemporaneamente dalla stessa persona.


153 § 1. La provvisione di un ufficio non vacante di diritto è nulla per lo stesso fatto, né diventa valida per la susseguente vacanza.

§ 2. Se tuttavia si tratta di un ufficio che viene conferito di diritto a tempo determinato, la provvisione può essere fatta nei sei mesi prima del compimento di questo tempo, e ha effetto dal giorno della vacanza dell'ufficio.

§ 3. La promessa di un ufficio, da chiunque sia stata fatta, non produce alcun effetto giuridico.


154 L'ufficio vacante di diritto, che sia eventualmente ancora posseduto da qualcuno illegittimamente, può essere conferito, purché sia stata dichiarata nel debito modo l'illegittimità del possesso, e di tale dichiarazione venga fatta menzione nella lettera di conferimento.


155 Chi, facendo le veci di un altro che sia negligente o impedito, conferisce l'ufficio, non acquista da ciò nessuna potestà sulla persona cui fu conferito, ma la condizione giuridica di questi è costituita come se la provvisione fosse stata condotta a termine a norma ordinaria del diritto.


156 La provvisione di qualsiasi ufficio sia consegnata per iscritto.


Art. 1 - Il libero conferimento


157 Se non è stato stabilito esplicitamente altro dal diritto, spetta al Vescovo diocesano provvedere con libero conferimento agli ecclesiastici nella propria Chiesa particolare.


Art. 2 - La presentazione


158 § 1. La presentazione a un ufficio ecclesiastico da parte di colui, cui compete il diritto di presentare, deve essere fatta all'autorità alla quale spetta dare l'istituzione all'ufficio di cui si tratta, e precisamente, se altro non è stato legittimamente disposto, entro tre mesi dalla ricezione della notizia della vacanza dell'ufficio.

§ 2. Se il diritto di presentazione compete a un collegio o a un gruppo di persone, colui che deve essere presentato sia designato osservando le disposizioni dei cann. 165-179.


159 Nessuno sia presentato contro la sua volontà; di conseguenza colui che è proposto per essere presentato, richiesto del suo parere, se non rifiuta entro otto giorni utili, può essere presentato.


160 § 1. Chi gode del diritto di presentazione, può presentare una o anche più persone, e questo sia contemporaneamente sia successivamente.

§ 2. Nessuno può presentare se stesso; un collegio o un gruppo di persone però può presentare uno dei suoi membri.


161 § 1. Se non è stabilito altro dal diritto, chi ha presentato una persona riconosciuta non idonea può soltanto per una seconda volta presentare, entro un mese, un altro candidato.

§ 2. Se il presentato avesse rinunciato prima che sia stata fatta l'istituzione o fosse deceduto, chi gode del diritto di presentare, entro un mese dalla ricezione della notizia della rinuncia o della morte, può esercitare nuovamente il suo diritto.


162 Chi, entro il tempo utile, a norma del can. 158, §1 e del can. 161, non ha fatto la presentazione, e parimenti colui che ha presentato due volte una persona riconosciuta non idonea, perde per quel caso il diritto di presentazione, e all'autorità cui spetta dare l'istituzione, compete liberamente all'ufficio vacante, con l'assenso tuttavia dell'Ordinario proprio del candidato alla provvisione.


163 L'autorità, cui compete a norma del diritto istituire il presentato, istituisca legittimamente colui che avrà riconosciuto idoneo e che avrà accettato; che se parecchi, legittimamente presentati, fossero stati riconosciuti idonei, deve istituire uno dei medesimi.


Art. 3 - L'elezione


164 Nelle elezioni canoniche si osservino le disposizioni dei canoni che seguono, eccetto che il diritto non abbia previsto altro.


165 Qualora non sia stato disposto altro dal diritto oppure dai legittimi statuti del collegio o del gruppo, se un collegio o un gruppo di persone avesse il diritto di eleggere a un ufficio, l'elezione non sia differita oltre il trimestre utile da computarsi dalla ricezione della notizia della vacanza dell'ufficio; trascorso inutilmente questo termine, l'autorità ecclesiastica, cui compete il diritto di confermare l'elezione o il diritto di provvedere sucessivamente, provveda liberamente all'ufficio vacante.


166 § 1. Il presidente del collegio o del gruppo convochi tutti gli appartenenti al collegio o al gruppo; la convocazione poi, quando deve essere personale, ha valore, se viene fatta nel luogo del domicilio o del quasi-domicilio oppure nel luogo di dimora.

§ 2. Se qualcuno di quelli che devono essere chiamati fu trascurato e perciò è stato assente, l'elezione vale; purtuttavia su istanza del medesimo, una volta provata l'omissione e l'assenza, l'elezione, anche se fu confermata, deve essere rescissa dall'autorità competente, purché consti giuridicamente che il ricorso è stato trasmesso almeno entro tre giorni dalla ricezione della notizia dell'elezione.

§ 3. Che se fosse stata trascurata più della terza parte degli elettori, l'elezione è nulla per il diritto stesso, a meno che tutti i non convocati non siano effettivamente intervenuti.


167 § 1. Fatta legittimamente la convocazione, hanno il diritto di dare il voto i presenti nel giorno e nel luogo determinati nella stessa convocazione, esclusa la facoltà di dare il voto sia per lettera sia per procuratore, a meno che non sia disposto legittimamente altro dagli statuti.

§ 2. Se qualcuno degli elettori è presente nella casa, in cui si tiene l'elezione, ma non può partecipare all'elezione per malferma salute, sia richiesto il suo voto scritto da parte degli scrutatori.


168 Sebbene qualcuno abbia per più titoli il diritto di dare il voto a nome proprio, non può darne che uno solo.


169 Perché l'elezione sia valida, non può essere ammesso al voto nessuno, che non appartenga al collegio o al gruppo.


170 L'elezione, la cui libertà sia stata in qualche modo effettivamente impedita, è invalida per lo stesso diritto.


171 § 1. Sono inabili a dare il voto:

1° chi è incapace di atto umano;

2° colui che manca di voce attiva;

3° chi è legato dalla pena della scomunica sia per sentenza giudiziale sia per decreto con il quale la pena viene inflitta o dichiarata;

4° colui che si è staccato notoriamente dalla comunione della Chiesa.

§ 2. Se uno dei predetti viene ammesso, il suo voto è nullo, ma l'elezione vale, a meno che non consti che , tolto quel voto, l'eletto non ha riportato il numero dei voti richiesto.


172 § 1. Perché il voto sia valido, deve essere:

1° libero; e perciò è invalido il voto di colui, che per timore grave o con dolo, direttamente o indirettamente, fu indotto ad eleggere una determinata persona o diverse persone disgiuntamente;

2° segreto, certo, assoluto, determinato.

§ 2. Le condizioni poste al voto prima dell'elezione si ritengono come non aggiunte.


173 § 1. Prima che cominci l'elezione, siano designati tra i membri del collegio o del gruppo almeno due scrutatori.

§ 2. Gli scrutatori raccolgano i voti e di fronte al presidente dell'elezione esaminino se il numero delle schede corrisponda al numero degli elettori, procedano allo scrutinio dei voti stessi e facciano a tutti sapere quanti voti abbia riportato ciascuno.

§ 3. Se il numero dei voti supera il numero di coloro che eleggono, nulla si è realizzato.

§ 4. Tutti gli atti dell'elezione siano accuratamente descritti da colui che funge da attuario, e, firmati almeno dallo stesso attuario, dal presidente e dagli scrutatori, siano diligentemente custoditi nell'archivio del collegio.


174 § 1. L'elezione, se non è disposto altrimenti dal diritto o dagli statuti, può essere fatta anche per compromesso, a condizione cioè che gli elettori, con consenso unanime e scritto, trasferiscano per quella volta il diritto di eleggere ad una o a più persone idonee, sia membri sia estranee, le quali eleggano a nome di tutti in forza della facoltà ricevuta.

§ 2. Se si tratta di un collegio o di un gruppo formato da soli chierici, i compromissari devono essere costituiti nell'ordine sacro; altrimenti l'elezione è invalida.

§ 3. I compromissari devono osservare le disposizioni del diritto sulle elezioni e, per la validità dell'elezione, devono attenersi alle condizioni apposte al compromesso, non contrarie al diritto; le condizioni invece contrarie al diritto si ritengano come non apposte.


175 Il compromesso cessa e il diritto di dare il voto ritorna ai compromettenti:

1° con la revoca fatta dal collegio o dal gruppo, quando ancor nulla si è fatto;

2° se rimane inadempiuta qualche condizione apposta al compromesso;

3° se l'elezione effettuata risulta nulla.


176 Se non è disposto altro dal diritto o dagli statuti, si ritenga eletto e vanga proclamato dal presidente del collegio o del gruppo colui che ha riportato il numero richiesto dei voti, a norma del can. 119, n. 1.


177 § 1. L'elezione deve essere intimata immediatamente all'eletto, il quale deve notificare entro otto giorni utili dalla ricezione dell'intimazione al presidente del collegio o del gruppo se accetta l'elezione o no; altrimenti l'elezione non ha effetto.

§ 2. se l'eletto non ha accettato, perde ogni diritto proveniente dall'elezione e né questo rivive per una accettazione susseguente, ma può essere di nuovo eletto; il collegio o il gruppo, precisamente entro un mese dall'aver conosciuto la non accettazione, deve procedere a una nuova elezione.


178 L'eletto, accettata l'elezione, che non necessiti di conferma, ottiene immediatamente l'ufficio con pieno diritto; altrimenti, non acquista se non il diritto alla cosa.


179 § 1. Se l'elezione necessita di conferma, l'eletto, entro otto giorni dal giorno dell'accettazione dell'elezione, deve richiedere personalmente o per mezzo di un altro la conferma all'autorità competente; altrimenti è privo di ogni diritto, se non avrà provato di essere stato trattenuto da un giusto impedimento nel chiedere la conferma.

§ 2. L'autorità competente, se avrà trovato idoneo l'eletto a norma del can.
CIC 149, § 1, e l'elezione sia stata compiuta a norma del diritto, non può negare la conferma.

§ 3. La conferma deve essere data per scritto.

§ 4. Prima dell'intimazione della conferma, non è lecito all'eletto intromettersi nell'amministrazione dell'ufficio sia nelle cose spirituali sia in quelle temporali, e gli atti eventualmente da lui posti sono nulli.

§ 5. Intimata la conferma, l'eletto ottiene l'ufficio con pieno diritto, a meno che non si disponga altrimenti dal diritto.


Art. 4 - La postulazione


180 § 1. Se all'elezione di colui, che gli elettori stimano più adatto e preferiscono, si frappone un impedimento canonico del quale si possa e si sia soliti concedere la dispensa, essi stessi con i propri voti lo possono postulare alla competente autorità, a meno che non sia disposto altro dal diritto.


181 § 1. Perché la postulazione abbia valore, si richiedono almeno i due terzi dei voti.

§ 2. Il voto per la postulazione deve essere espresso per mezzo della parola: postulo , o termine equivalente; la formula: eleggo o postulo, o altra equipollente, vale per l'elezione, se l'impedimento non esista, altrimenti per la postulazione.


182 § 1. La postulazione deve essere trasmessa dal presidente entro otto giorni utili all'autorità competente alla quale appartiene confermare l'elezione, cui spetta concedere la dispensa dall'impedimento, oppure, se non ha tale potestà, richiederla all'autorità superiore, se non si esige la conferma, la postulazione deve essere trasmessa all'autorità competente perché venga concessa la dispensa.

§ 2. Se la postulazione non fosse stata trasmessa entro il termine stabilito, per lo stesso fatto è nulla, e il collegio o il gruppo per quella volta è privato del diritto di eleggere o di postulare, a meno che non si provi che il presidente non sia stato trattenuto da un giusto impedimento nel trasmettere la postulazione o si sia astenuto dal trasmetterla a tempo opportuno per dolo o per negligenza.

§ 3. Il postulato non acquista alcun diritto dalla postulazione; l'autorità competente non è tenuta all'obbligo di ammetterla.

§ 4. Gli elettori non possono revocare la postulazione una volta fatta all'autorità competente, se non con il consenso dell'autorità stessa.


183 § 1. Se non fu ammessa la postulazione da parte dell'autorità competente, il diritto di eleggere ritorna al collegio o al gruppo.

§ 2. Se invece la postulazione è stata ammessa, ciò sia reso noto al postulato, che deve rispondere a norma del can. 177, § 1.

§ 3. Chi accetta la postulazione ammessa, ottiene immediatamente l'ufficio con pieno diritto.


CODICE DI DIRITTO CANONICO 113