Direttorio Vescovi 2004 102

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Coordinamento degli Istituti.

Al Vescovo, padre e pastore dell’intera Chiesa particolare, compete promuovere la comunione e il coordinamento nell’esercizio dei diversi legittimi carismi nel rispetto della loro identità (291). Da parte loro, gli Istituti, ciascuno secondo la sua peculiare natura, “sono chiamati ad esprimere una fraternità esemplare, che sia d’esempio agli altri componenti ecclesiali nel quotidiano impegno di testimonianza del Vangelo” (292).

Per ottenere un migliore coordinamento delle diverse opere e programmi apostolici nel contesto pastorale della diocesi, così come un’adeguata conoscenza e una reciproca stima, conviene che il Vescovo incontri periodicamente i Superiori degli Istituti. Tali incontri costituiranno un’ottima occasione per individuare, grazie allo scambio di esperienze, obiettivi evangelizzatori e modalità idonee per venire incontro alle necessità dei fedeli, cosicché gli Istituti possano progettare nuove attività apostoliche e migliorare quelle già esistenti (293). Allo stesso modo sarà sua premura incontrare periodicamente i responsabili delle delegazioni diocesane della Conferenza dei Superiori e/o Superiore Maggiori.

Allo scopo di facilitare le relazioni del Vescovo con le diverse comunità, in molti luoghi sarà opportuno costituire un Vicario episcopale per la vita consacrata, dotato di potestà ordinaria
esecutiva, che faccia le veci del Vescovo nei riguardi degli Istituti e dei loro membri. Sarà anche cura del Vicario mantenere i Superiori dovutamente informati sulla vita e sulla pastorale diocesana. Date le molteplici e puntuali competenze del Vescovo in relazione agli Istituti — diversificate, poi, secondo la natura propria di ciascun istituto converrà che il Vicario sia egli stesso un consacrato o per lo meno buon conoscitore della vita consacrata.

(291) Cf. Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale Vita Consecrata, VC 49.
(292) Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale Vita Consecrata, VC 52.
(293) Cf. Codex Iuris Canonici, can. CIC 680.

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La vita contemplativa.

Tanto nei Paesi di salda tradizione cattolica come nei territori di missione, dovranno essere grandemente favoriti gli Istituti di vita contemplativa (294): infatti questi Istituti, specialmente ai giorni nostri, costituiscono una splendida testimonianza della trascendenza del Regno di Dio al di sopra di qualunque realtà terrena e transitoria, che li fa degni della particolare stima del Vescovo, del clero e del popolo cristiano.

Il Vescovo coinvolga religiosi e religiose di vita contemplativa nella missione della Chiesa, sia universale che particolare, anche con il contatto diretto, per esempio confortandoli con visitepersonali durante le quali li spronerà a perseverare nella fedeltà alla loro vocazione, informandoli delle iniziative diocesane e universali, ed encomiando il profondo valore del loro nascosto apostolato di preghiera e di penitenza per la diffusione del Regno di Dio.

Il Vescovo faccia anche in modo che i fedeli della diocesi possano beneficiare di questa scuola di preghiera costituita dai monasteri e, se fosse conforme alle loro peculiari norme, mantenendo le esigenze della clausura, procuri di favorire la partecipazione alle celebrazioni liturgiche di queste comunità.

(294) Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decreto Ad Gentes, AGD 40; Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale Vita Consecrata, VC 59.

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Le donne consacrate.

Molteplice e prezioso è l’aiuto che la donna consacrata negli Istituti religiosi (295), nelle Società di vita apostolica, negli Istituti secolari (296) e nell’Ordine delle Vergini (297) sta prestando alle diocesi, e sarà anche maggiore quello che potrà dare in futuro. Per questo il Vescovo si preoccupi in special modo di procurare idonei e, per quanto possibile, abbondanti sussidi per la loro vita spirituale e per la loro istruzione cristiana, così come per il loro progresso culturale. Una particolare sollecitudine il Vescovo dovrà averla per l’Ordine delle Vergini, che sono state consacrate a Dio attraverso le sue mani, e sono affidate alla sua cura pastorale, essendo dedicate al servizio della Chiesa.

Consapevole delle attuali necessità formative delle donne consacrate oggi, non inferiori a quelle degli uomini, assegni loro cappellani e confessori tra i migliori, buoni conoscitori della vita consacrata e che si distinguano per pietà, sana dottrina e spirito missionario ed ecumenico (298).

Il Vescovo vigili anche affinché alle donne consacrate siano dati adeguati spazi di partecipazionenelle diverse istanze diocesane, come i Consigli pastorali diocesano e parrocchiale, ove esistano; le diverse commissioni e delegazioni diocesane; la direzione di iniziative apostoliche ed educative della diocesi, e siano presenti anche nei processi di elaborazione delle decisioni, soprattutto in ciò che le riguarda, in modo tale da poter mettere al servizio del Popolo di Dio la loro particolare sensibilità e il loro fervore missionario, la loro esperienza e la loro competenza (299).

(295) Cf. Codex Iuris Canonici, can. CIC 607 §§ 1-3.
(296) Cf. Codex Iuris Canonici, can. CIC 713 § 2.
(297) Cf. Codex Iuris Canonici, can. CIC 604 § 1.
(298) Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decreto Optatam Totius, OT 19; Decreto Presbyterorum Ordinis, PO 6; Codex Iuris Canonici, cann. CIC 567 § 1 e CIC 630 § 3; Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale Vita Consecrata, VC 58.
(299) Cf. Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale Vita Consecrata, VC 62.

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I Monasteri autonomi e le case di Istituti religiosi di diritto diocesano.

Il Vescovo sarà particolarmente sollecito verso i Monasteri autonomi a lui affidati e alle comunità degli Istituti religiosi di diritto diocesano che hanno la casa nel territorio della sua diocesi, praticando il suo diritto-dovere di visita canonica, anche per quanto riguarda la disciplina religiosa, ed esaminando il loro rendiconto economico (300).

(300) Cf. Codex Iuris Canonici, cann. CIC 628 § 2 e CIC 637.

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Gli eremiti.

Il Vescovo deve seguire con speciale cura pastorale gli eremiti, specialmente coloro che sono riconosciuti dal diritto come tali perché professano pubblicamente i tre consigli evangelici nelle sue mani o sono stati confermati mediante i voti o altro vincolo sacro. Sotto la sua guida osservino la forma di vita che è loro propria dedicando l’esistenza alla lode di Dio e alla salvezza dell’umanità, nella separazione dal mondo, nel silenzio, nella solitudine, con la preghiera assidua e la penitenza. Il Vescovo deve anche vigilare per prevenire possibili abusi e inconvenienti (301).

(301) Cf. Codex Iuris Canonici, can. CIC 603 §§ 1-2.

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Nuovi carismi della vita consacrata.

Al Vescovo spetta discernere sui nuovi carismi che nascano nella diocesi, in modo da accogliere quelli autentici con gratitudine e gioia, ed evitare che sorgano istituti superflui e carenti di vigore (302). Dovrà quindi curare e valutare i frutti del loro lavoro (cf. Mt Mt 7,16), il che gli consentirà di intravedere l’azione dello Spirito Santo nelle persone. Esamini concretamente “la testimonianza di vita e l’ortodossia dei fondatori e delle fondatrici di tali comunità, la loro spiritualità, la sensibilità ecclesiale nel compiere la loro missione, i metodi di formazione e le forme di aggregazione alla comunità” (303). Per un’approvazione non sarà invece sufficiente una teorica utilità operativa delle attività o, tanto meno, certi fenomeni devozionali, in sé ambigui, che possono verificarsi.

Per accertare la qualità umana, religiosa ed ecclesiale di un gruppo di fedeli, che desiderano costituirsi in una forma di vita consacrata, conviene che incominci con inserirli in diocesi come “Associazione pubblica di fedeli” e solo dopo un periodo di esperienza e aver consultato e ottenuto il nulla-osta della Santa Sede, potrà procedere alla sua erezione formale come Istituto di diritto diocesano, ponendolo così sotto la propria speciale cura (304).

(302) Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Costituzione dogmatica Lumen Gentium, LG 12; Decreto Perfectae Caritatis, PC 19.
(303) Codex Iuris Canonici, can. CIC 605; Cf. Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale Vita Consecrata, VC 62.
(304) Cf. Codex Iuris Canonici, cann. CIC 579 CIC 594 CIC 732.




VIII. I Fedeli Laici


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I fedeli laici nella Chiesa e nella diocesi.

L’edificazione del Corpo di Cristo è compito dell’intero Popolo di Dio, perciò il cristiano ha il diritto e il dovere di collaborare, sotto la guida dei Pastori, alla missione della Chiesa, ciascuno secondo la propria vocazione e i doni ricevuti dallo Spirito Santo (305). È quindi un dovere di tutti i ministri ridestare nei fedeli laici il senso della loro vocazione cristiana e della piena appartenenza alla Chiesa, evitando che possano sentirsi sotto qualche aspetto cristiani di seconda categoria. Sia in prima persona, che per mezzo dei sacerdoti, il Vescovo si preoccupi di far sì che i laici siano consapevoli della loro missione ecclesiale, e li sproni a realizzarla con senso di responsabilità, guardando sempre al bene comune (306).

Il Vescovo accetti di buon grado il parere dei laici circa le questioni diocesane, in funzione della loro competenza, saggezza e fedeltà e ne abbia la dovuta considerazione (307). Tenga presente anche le opinioni circa i problemi religiosi o ecclesiali in generale, espressi dai laici tramite i mezzi di comunicazione come giornali, riviste, circoli culturali, ecc. Inoltre rispetti la libertà di opinione e di azione che loro è propria nella sfera secolare, sempre però nella fedeltà alla dottrina della Chiesa (308).


109 La missione dei fedeli laici. La vocazione universale alla santità, proclamata dal Concilio Vaticano II (309), è strettamente connessa con la vocazione universale alla missione apostolica (310). Ricade pertanto sui laici il peso e l’onore di diffondere il messaggio cristianocon l’esempio e la parola, nei diversi ambiti e rapporti umani in cui si svolge la loro vita: la famiglia, i rapporti di amicizia, di lavoro, il variegato mondo associativo secolare, la cultura, la politica, ecc. Questa missione laicale non è soltanto una questione di efficacia apostolica, bensì un dovere e un diritto fondato sulla dignità battesimale (311).

Lo stesso Concilio ha segnalato la peculiarità di vita per la quale si distinguono i fedeli laici, senza separarli dai sacerdoti e dai religiosi: la secolarità (312), che si esprime nel “cercare di ottenere il Regno di Dio gestendo i problemi temporali e disporli secondo il disegno di Dio” (313), in modo tale che le attività secolari divengano ambito di esercizio della missione cristiana e mezzo di santificazione (314). Il Vescovo promuova la collaborazione tra i fedeli laici affinché insieme iscrivano la legge divina nella costruzione della città terrena. Per raggiungere questo ideale di santità e di apostolato, i fedeli laici debbono saper svolgere le loro occupazioni temporali con competenza, onestà e spirito cristiano.


110 Il ruolo dei fedeli laici nell’evangelizzazione della cultura. All’apostolato proprio dei laici oggi si schiudono grandi orizzonti, tanto per la diffusione della Buona Novella di Cristo come per lacostruzione dell’ordine temporale secondo l’ordine voluto da Dio (315). I fedeli laici, immersi come sono in tutte le attività secolari, hanno un ruolo importante da esercitare nell’evangelizzazione della cultura “dal di dentro”, ricomponendo così la frattura esistente tra cultura e Vangelo, che si avverte ai giorni nostri (316).

Tra i settori che hanno maggiormente bisogno della sensibilità del Vescovo verso lo specifico contributo dei laici emergono:

a) La promozione del giusto ordine sociale, che metta in pratica i principi della dottrina sociale della Chiesa. Specialmente coloro che si occupano in modo professionale di tale ambito debbono essere in grado di dare una risposta cristiana ai problemi più intimamente legati al bene della persona, come: le questioni di bioetica (rispetto della vita dell’embrione e del moribondo); la difesa del matrimonio e della famiglia, dalla cui salute dipende la stessa “umanizzazione” dell’uomo e della società; la libertà educativa e culturale; la vita economica e i rapporti di lavoro, che debbono essere sempre improntati al rispetto per l’uomo e per il creato, come alla solidarietà e all’attenzione per i meno fortunati; l’educazione alla pace e la promozione di un’ordinata partecipazione democratica (317).

b) La partecipazione alla politica, alla quale i laici a volte rinunciano, forse indotti dal disprezzo per l’arrivismo, l’idolatria del potere, o la corruzione di determinati personaggi politici, o per la diffusa opinione che la politica sia un luogo di inevitabile pericolo morale (318). Essa è invece un servizio primario ed importante alla società, al proprio Paese e alla Chiesa ed è una forma eminente di carità verso il prossimo. In questo nobile compito, tuttavia, i laici debbono tener presente che l’applicazione dei principi ai casi concreti può avere modalità diverse, per cui si deve evitare la tentazione di presentare le proprie soluzioni come fossero dottrina della Chiesa (319). Quando l’azione politica si confronta con principi morali fondamentali che non ammettono deroghe, eccezioni o compromesso alcuno, allora l’impegno dei cattolici si fa più evidente e carico di responsabilità, perché dinanzi a queste esigenze etiche fondamentali e irrinunciabili è in gioco l’essenza dell’ordine morale, che riguarda il bene integrale della persona. è il caso delle leggi civili in materia di aborto, di eutanasia, della protezione dell’embrione umano, di promozione e tutela della famiglia fondata sul matrimonio monogamico tra persone di sesso diverso e protetta nella sua stabilità e unità, nella libertà di educazione da parte dei genitori per i loro figli, delle leggi che tutelano socialmente i minori e liberano le persone dalle moderne forme di schiavitù, come quelle leggi che promuovono un’economia al servizio della persona, la pace e la libertà religiosa individuale e collettiva. Davanti a questi casi i cattolici hanno il diritto ed il dovere di intervenire per richiamare al senso più profondo della vita e alla responsabilità che tutti possiedono dinanzi ad essa, per tutelare l’esistenza e l’avvenire dei popoli nella formazione della cultura e dei comportamenti sociali. I cattolici che sono impegnati nelle Assemblee legislative hanno il preciso obbligo di opporsi ad ogni legge che risulti un attentato alla vita umana. Tuttavia, quando per esempio, l’opposizione all’aborto è chiara e nota a tutti, potrebbero offrire il loro “sostegno a proposte mirate a limitare i danni di una tale legge e a diminuirne gli effetti negativi sul piano della cultura e della moralità pubblica” (320).

c) Ai laici spetta anche l’evangelizzazione dei centri di diffusione culturale, come scuole e università, gli ambienti di ricerca scientifica e tecnica, i luoghi di creazione artistica e di riflessione umanistica e, gli strumenti di comunicazione sociale, che occorre dirigere rettamente, in modo che contribuiscano al miglioramento della stessa cultura (321).

d) Comportandosi da cittadini a tutti gli effetti, i laici debbono saper difendere la libertà della Chiesa per il compimento del suo proprio fine, non soltanto come enunciato teorico, ma rispettando e apprezzando il grande aiuto che essa presta al giusto ordine sociale (322). Ciò comporta in particolare la libertà associativa e la difesa del diritto ad impartire l’insegnamento secondo i principi cattolici.


111 Collaborazione dei laici con la Gerarchia ecclesiale. In seno alla comunità ecclesiale, i laici prestano una preziosa collaborazione ai Pastori, e senza di essa l’apostolato gerarchico non può avere la sua piena efficacia (323).Tale contributo laicale nelle attività ecclesiali è stato sempre importante e ai giorni nostri è una necessità fortemente avvertita.

I laici possono essere chiamati a collaborare con i Pastori, secondo la propria condizione, in vari ambiti:

– nell’esercizio delle funzioni liturgiche (324);
– nella partecipazione alle strutture diocesane e all’attività pastorale (325);
– nell’incorporazione alle associazioni erette dall’autorità ecclesiastica (326);
– e, singolarmente, nell’opera di catechesi diocesana e parrocchiale (327).

Tutte queste forme di partecipazione laicale non solo sono possibili, ma anche necessarie.Tuttavia occorre evitare che i fedeli abbiano un interesse non preponderante per i servizi e gli impegni ecclesiali, salve le vocazioni speciali, cosa che li allontanerebbe dall’ambito secolare: professionale, sociale, economico, culturale e politico, giacché sono questi gli ambiti della loro responsabilità specifica, in cui la loro azione apostolica è insostituibile (328).

La collaborazione dei laici avrà, in genere, l’impronta della gratuità. Per situazioni specifiche il Vescovo farà in modo che venga assegnata una giusta retribuzione economica ai laici che collaborano con il proprio lavoro professionale in attività ecclesiali, come per esempio i docenti di religione nelle scuole, gli amministratori di beni ecclesiastici, i responsabili di attività socio-caritative, coloro che lavorano nei mezzi di comunicazione sociale della Chiesa, ecc. La stessa regola di giustizia deve osservarsi quando si tratti di avvalersi temporaneamente dei servizi professionali dei laici.


112 Le attività di supplenza. In situazioni di carenza di sacerdoti e diaconi, il Vescovo potrà sollecitare dei laici particolarmente preparati che svolgano suppletivamente alcuni compiti propri dei ministri sacri.Questi sono: l’esercizio del ministero della predicazione (mai però tenere l’Omelia) (329), la presidenza delle celebrazioni domenicali in assenza del sacerdote (330), il ministero straordinario dell’amministrazione della comunione (331), l’assistenza ai matrimoni (332), l’amministrazione del Battesimo (333), la presidenza delle celebrazioni delle esequie (334) e altri (335). Questi compiti dovranno essere svolti secondo i riti prescritti e le norme della legge universale e particolare.

Tale fenomeno, se da un lato è motivo di preoccupazione, poiché è conseguenza dell’insufficienza di ministri sacri, dall’altro evidenzia la generosa disponibilità dei laici, per questo degni di encomio. Vigili il Vescovo che tali incarichi non creino confusione tra i fedeli rispetto alla natura e al carattere insostituibile del sacerdozio ministeriale, essenzialmente distinto dal sacerdozio comune dei fedeli. Pertanto, occorrerà evitare che venga di fatto a stabilirsi “una struttura ecclesiale di servizio parallela a quella fondata nel sacramento dell’Ordine” (336) o si attribuiscano ai laici termini o categorie che corrispondo soltanto ai chierici, come “cappellano”, “pastore”, “ministro”, ecc.(337) A questo scopo il Vescovo vigili attentamente “perché si eviti un facile e abusivo ricorso a presunte “situazioni di emergenza”, là dove obiettivamente non esistono o là dove è possibile ovviarvi con una programmazione pastorale più razionale” (338).

Per l’esercizio di tali funzioni si richiede un mandato straordinario, conferito temporaneamente, secondo la norma del diritto (339). Prima di concederlo, il Vescovo dovrà accertarsi, personalmente o tramite un delegato, che i candidati rientrino nelle condizioni di idoneità. Ponga ogni cura nella formazione di queste persone, affinché svolgano tali compiti con conoscenza adeguata e piena coscienza della propria dignità. Provveda inoltre che siano sostenuti dai ministri sacri responsabili della cura delle anime (340).


113 I ministeri del lettore e dell’accolito. Il Vescovo promuova i ministeri del lettore e dell’accolito, a cui possono essere ammessi i laici di sesso maschile, mediante l’apposito rito liturgico e attese le disposizioni delle diverse Conferenze Episcopali (341). Con tali ministeri istituiti si esprime la consapevole e attiva partecipazione dei fedeli laici alle celebrazioni liturgiche, in modo che lo svolgimento di esse manifesti la Chiesa come assemblea costituita nei suoi diversi ordini e ministeri. In particolare il Vescovo affidi al lettore, oltre che la lettura della Parola di Dio nell’assemblea liturgica, il compito di preparare gli altri fedeli alla proclamazione della Parola di Dio, nonché ad istruire i fedeli a partecipare degnamente alle celebrazioni sacramentali e a introdurli nella comprensione della Sacra Scrittura mediante particolari incontri.

Il compito dell’accolito è quello di servire all’altare aiutando il diacono e i sacerdoti nelle azioni liturgiche. Come ministro straordinario della comunione eucaristica, può distribuirla in casi di necessità, inoltre può esporre il SS. Sacramento per l’adorazione dei fedeli senza impartire la benedizione. Sarà sua cura preparare coloro che servono all’altare.

Il Vescovo non manchi di offrire ai lettori e agli accoliti una appropriata formazione spirituale, teologica e liturgica, affinché possano partecipare alla vita sacramentale della Chiesa con una consapevolezza sempre più profonda.


114 Le aggregazioni laicali. “La nuova stagione aggregativa dei fedeli laici” (342) che si registra oggi, soprattutto grazie al fenomeno dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità, è motivo di gratitudine alla provvidenza di Dio, che non cessa di avvicinare i propri figli ad un crescente e sempre attuale impegno nella missione della Chiesa. Il Vescovo, riconoscendo il diritto di associazione dei fedeli, in quanto fondato sulla natura umana e sulla condizione battesimale del fedele cristiano, incoraggi con spirito paterno lo sviluppo associativo accogliendo con cordialità i “movimenti ecclesiali” e le nuove comunità per ridare vigore alla vita cristiana e all’evangelizzazione. Alle nuove realtà aggregative dei fedeli laici, il Vescovo offra il servizio del suo paterno accompagnamento affinché si inseriscano con umiltà nella vita delle Chiese locali e nelle sue strutture diocesane e parrocchiali; inoltre il Vescovo vigili anche perché siano approvati gli statuti come segno del riconoscimento ecclesiale delle realtà aggregative laicali (343), e perché le differenti opere di apostolato associativo presenti nella diocesi siano coordinate sotto la propria direzione, nel modo opportuno per ciascun caso (344).

Lo stretto contatto con i direttivi di ciascuna aggregazione laicale offrirà al Vescovo l’occasione di conoscerne e comprenderne lo spirito e gli obiettivi. Come padre della famiglia diocesana, sarà suo compito promuovere le relazioni di cordiale collaborazione tra i diversi movimenti associativi laicali, evitando dissensi o sospetti che talvolta potrebbero verificarsi (345).

Il Vescovo è consapevole che il giudizio circa la autenticità di particolari carismi laicali e il loro esercizio armonico nella comunità ecclesiale, compete ai Pastori della Chiesa, ai quali corrisponde di “non spegnere lo Spirito, ma di esaminare tutto e tenere ciò che è buono” (1 Tes 5, 12.19-21)(346). Il Vescovo tenga presente il riconoscimento o l’erezione di associazioni internazionali da parte della Santa Sede per la Chiesa universale.


115 Assistenza ministeriale delle opere laicali. Il Vescovo provveda affinché nelle iniziative apostoliche dei laici non manchi mai una prudente e assidua assistenza ministeriale consona alle singole caratteristiche di ogni iniziativa. Per un compito così importante scelga con attenzione chierici veramente idonei per carattere e capacità di adattamento all’ambiente nel quale debbono esercitare questa attività, dopo aver sentito gli stessi laici interessati. Questi chierici, per quanto possibile, siano esonerati da altri incarichi che risultino difficilmente compatibili con tale ufficio e si provveda al loro opportuno sostentamento.

Gli assistenti ecclesiastici, nel rispetto dei carismi e/o finalità riconosciute e della giusta autonomia che corrisponde alla natura dell’associazione o dell’opera laicale, e alla responsabilità che i fedeli laici assumono in esse, anche a livello di moderazione, debbono saper istruire e aiutare i laici a seguire il Vangelo e la dottrina della Chiesa come norma suprema del proprio pensiero e della propria azione apostolica, e con amabilità e fermezza esigere che mantengano le proprie iniziative conformi alla fede e alla spiritualità cristiana (347). Debbono inoltre trasmettere fedelmente le direttive e il pensiero del Vescovo, che rappresentano, e pertanto favorire le buone relazioni reciproche. Il Vescovo promuova incontri tra i gli assistenti ecclesiali, per stringere i vincoli di comunione e collaborazione tra questi e il Pastore della diocesi e studiare i mezzi più idonei al loro ministero.

È particolarmente importante che sacerdoti specialmente preparati offrano la loro premurosa assistenza ai giovani, alle famiglie, ai fedeli laici che assumono importanti responsabilità pubbliche, a quelli che sviluppano significative opere di carità e a quelli che rendono testimonianza del Vangelo in ambienti molto secolarizzati o in condizioni di particolari difficoltà.


116 La formazione dei fedeli laici. Dall’importanza dell’azione dei laici oggi scaturisce la necessità di provvedere in larga misura alla loro formazione, che deve essere una delle priorità dei piani e dei programmi diocesani di azione pastorale (348). Il Vescovo saprà provvedere generosamente a questa grande sfida, apprezzando adeguatamente le autonome iniziative di altre istituzioni gerarchiche della Chiesa, degli Istituti di vita consacrata, e delle associazioni, movimenti ed altre realtà ecclesiali, nonché promuovendole direttamente sollecitando la collaborazione di sacerdoti, consacrati, membri di Società di vita apostolica e laici ben preparati in ciascuna area, in modo che tutte le istanze diocesane e gli ambienti formativi si adoperino con generosità e si possa raggiungere capillarmente un gran numero di fedeli: parrocchie, istituzioni educative e culturali cattoliche, associazioni, gruppi e movimenti.

Ci si preoccupi, in primo luogo, con mezzi antichi e nuovi (esercizi e ritiri spirituali, incontri di spiritualità, ecc.) della formazione spirituale dei laici, che li induca a considerare le attività della vita ordinaria come occasione di unione con Dio e di adempimento della sua volontà, e anche come servizio agli altri uomini, portandoli alla comunione con Dio in Cristo. Tramite corsi e conferenze si dia loro una sufficiente formazione dottrinale, che dia una visione il più ampia e profonda possibile del mistero di Dio e dell’uomo, sapendo inserire in quell’orizzonte la formazione morale, compresa l’etica professionale e la dottrina sociale della Chiesa. Infine, non si perda di vista la formazione nei valori e nelle virtù umane, senza i quali non può esserci neppure una vera vita cristiana, e che saranno prova di fronte agli uomini del carattere salvifico della fede cristiana. Tutti questi aspetti della formazione dei laici debbono essere orientati a ridestare in loro un profondo senso apostolico, che li porti a trasmettere la fede cristiana con la propria testimonianza spontanea, con franchezza e coraggio (349).


117 Il Vescovo e le autorità pubbliche. Il ministero pastorale e anche il bene comune della società esigono normalmente che il Vescovo mantenga relazioni dirette o indirette con le autorità civili, politiche, socio-economiche, militari, ecc.

Il Vescovo adempia tale compito in modo sempre rispettoso e cortese, ma senza mai compromettere la propria missione spirituale. Mentre nutre personalmente e trasmette ai fedeli un grande apprezzamento per la funzione pubblica e prega per i rappresentanti della cosa pubblica (cf.
1P 2,13-17), non consenta restrizioni alla propria libertà apostolica di annunciare apertamente il Vangelo e i principi morali e religiosi, anche in materia sociale. Pronto a lodare l’impegno e gli autentici successi sociali, lo sia altrettanto per condannare ogni offesa pubblica della legge di Dio e della dignità umana, operando sempre in modo da non dare alla comunità la minima impressione di intromettersi in sfere che non gli competono o di approvare interessi particolari.

I presbiteri, i consacrati e i membri delle Società di vita apostolica debbono ricevere dal Vescovo esempio di condotta apostolica, per potere anch’essi mantenere la stessa libertà nel proprio ministero o compito apostolico.

Capitolo V

IL “MUNUS DOCENDI”

DEL VESCOVO DIOCESANO


“Non è per me un vanto predicare il Vangelo; è per me un dovere:

guai a me se non predicassi il Vangelo!” (1Co 9,16).

I. Il Vescovo, Dottore autentico nella Chiesa


118 Caratteristiche della Chiesa particolare

La Chiesa particolare, è:

– una comunità di fede, che necessita di essere alimentata dalla Parola di Dio;

– una comunità di grazia, nella quale si celebra il sacrificio eucaristico, si amministrano i sacramenti e si eleva a Dio incessantemente la preghiera;

– una comunità di carità, sia spirituale sia materiale, che sgorga dalla fonte dell’Eucaristia;

– una comunità di apostolato, nella quale tutti sono chiamati a diffondere le insondabili ricchezze di Cristo.

Tutti questi aspetti, che riguardano ministeri diversi, trovano la loro radicale unità e armonia nella figura del Vescovo: posto al centro della Chiesa particolare, circondato dal suo presbiterio, coadiuvato da religiosi e laici, il Vescovo insegna, santifica e governa, in nome e con l’autorità di Cristo, il popolo al quale è strettamente unito come il pastore al suo gregge. C’è una reciprocità, o circolarità, tra i fedeli e il loro pastore e maestro, il Vescovo. Questi ripresenta in maniera autentica il contenuto del deposito della fede, a cui tutto il Popolo di Dio aderisce e che anch’egli ha ricevuto in quanto membro di tale popolo (350).


119 Il Vescovo, maestro della fede. Tra i diversi ministeri del Vescovo, eccelle quello di annunciare, come gli Apostoli, la Parola di Dio (cf. Rm Rm 1,1) (351); proclamandola con coraggio (cf. Rm Rm 1,16) e difendendo il popolo cristiano di fronte agli errori che lo minacciano (cf. At Ac 20,29 Fil Ph 1,16). Il Vescovo, in comunione con il Capo e i membri del Collegio, è maestro autentico, rivestito cioè dell’autorità di Cristo, sia quando insegna individualmente sia quando lo fa insieme agli altri Vescovi, e perciò i fedeli debbono aderire con religioso ossequio al suo insegnamento (352).

C’è una stretta relazione tra il ministero d’insegnare del Vescovo e la testimonianza della sua vita. Questa “diventa per un Vescovo come un nuovo titolo d’autorità, che si accosta al titolo oggettivo ricevuto nella consacrazione. All’autorità si affianca così l’autorevolezza. Ambedue sono necessarie. Dall’una, infatti, sorge l’esigenza oggettiva dell’adesione dei fedeli all’insegnamento autentico del Vescovo; dalla seconda, la facilitazione a riporre la fiducia nel messaggio” (353).

Il Vescovo è chiamato, pertanto, a meditare la Parola di Dio e a dedicarsi generosamente a questo ministero (cf. At Ac 6,4), così che tutti prestino obbedienza non a una parola di uomo, ma a Dio rivelatore, e insegni ai chierici che l’annuncio della Parola di Dio è compito essenziale del pastore di anime (354).

L’ufficio di evangelizzare del Vescovo non si esaurisce nella sollecitudine verso i fedeli, ma riguarda anche coloro che non credono in Cristo o hanno abbandonato, intellettualmente o praticamente, la fede cristiana. Egli orienti gli sforzi dei suoi collaboratori verso questo obiettivo e non si stanchi di ricordare a tutti la fortuna e la responsabilità di collaborare con Cristo nell’attività missionaria (355).


120 Oggetto della predicazione del Vescovo. È obbligo del Vescovo predicare personalmentecon frequenza, proponendo ai fedeli, in primo luogo, ciò che debbono credere e fare per la gloria di Dio e per la salvezza eterna. Egli annuncia il mistero della salvezza compiutosi in Cristo, in maniera da mostrare nostro Signore come unico Salvatore e centro della vita dei fedeli e di tutta la storia umana (356).

È anche compito del Vescovo proclamare ovunque e sempre i principi morali dell’ordine sociale, annunciando così la liberazione autentica dell’uomo portata nel mondo dall’Incarnazione del Verbo. Quando i diritti della persona umana o la salvezza delle anime lo esigano, è suo dovere esprimere un giudizio fondato sulla Rivelazione circa le realtà concrete della vita umana: in particolare, quanto concerne il valore della vita, il significato della libertà, l’unità e la stabilità della famiglia, la procreazione e l’educazione dei figli, il contributo al bene comune e il lavoro, il significato della tecnica e l’utilizzo dei beni materiali, la pacifica e fraterna convivenza di tutti i popoli (357).

Il Vescovo non mancherà di trasmettere ai suoi fedeli gli insegnamenti e le indicazioni che riceve dalla Santa Sede.


121 Stile della predicazione. La Parola di Dio deve essere annunciata con autorità, poiché non procede dagli uomini, ma da Dio stesso, e con forza, senza cedere con motivazioni opportunistiche all’umana convenienza, cercando allo stesso tempo di presentarla in modo attraente e come dottrina che, prima di essere predicata, è stata messa in pratica.

Dunque, il Vescovo si preoccupi che la sua predicazione sia fermamente ancorata alla dottrina della Chiesa e basata sulla Scrittura; le sue parole siano impregnate di carità pastorale, e per questo sia attento alla scelta dei temi e di uno stile appropriato, ispirandosi ai grandi maestri, in particolare ai Padri della Chiesa (358).


122 Modalità di predicazione

a) L’omelia.Per essere parte della liturgia, culmine e fonte di tutta la vita della Chiesa (359), l’omelia eccelle fra tutte le forme di predicazione e in un certo senso le riassume. Il Vescovo procuri di esporre la verità cattolica nella sua integrità, con linguaggio piano, familiare e adatto alle capacità di tutti gli astanti, basandosi — salvo particolari ragioni pastorali — sugli stessi testi della liturgia del giorno. Attraverso un proprio piano annuale farà in modo di esporre tutte le verità cattoliche.

b) Le lettere pastorali. Il Vescovo proponga la dottrina anche servendosi di lettere pastorali e di messaggi in occasione di circostanze speciali per la vita diocesana, dirette a tutta la comunità cristiana, opportunamente lette nelle Chiese e negli oratori e anche distribuite a stampa capillarmente ai fedeli. Nel redigere le lettere, il Vescovo potrà servirsi dell’aiuto dei suoi collaboratori, del Consiglio presbiterale e, secondo i casi, anche del Consiglio pastorale diocesano, affinché propongano temi da trattare, obiezioni correnti da confutare, o indichino problemi attinenti alla diocesi sui quali è opportuno che il Vescovo si pronunci con autorità.

c) Altre forme di predicazione. Il Vescovo non trascuri alcuna possibilità di trasmettere la dottrina salvifica, anche attraverso i diversi mezzi di comunicazione sociale: articoli sui giornali, trasmissioni televisive e radiofoniche, incontri o conferenze su temi religiosi, in special modo rivolti ai responsabili della diffusione delle idee, come sono i professionisti dell’educazione e dell’informazione (360).


Direttorio Vescovi 2004 102