CODICE DI DIRITTO CANONICO 705

Capitolo VII I RELIGIOSI ELEVATI ALL'EPISCOPATO


705 Il religioso elevato all'episcopato continua ad essere membro del suo istituto, ma in forza del voto di obbedienza è soggetto solamente al Romano Pontefice e non è vincolato da quegli obblighi che, nella sua prudenza, egli stesso giudichi incompatibili con la propria condizione.


706 Il religioso di cui sopra:

1° se per la professione ha perduto il dominio dei suoi beni, ricevendone altri ne ha l'uso, l'usufrutto e l'amministrazione; quanto alla proprietà, il Vescovo diocesano e gli altri di cui al can. 381, § 2, l'acquistano per la Chiesa particolare; tutti gli altri per l'istituto, oppure per la Santa Sede, a seconda che l'istituto abbia o no la capacità di possedere;

2° se per la professione non ha perduto il dominio dei suoi beni ne ricupera l'uso, l'usufrutto e l'amministrazione; e acquista per sé a peno titolo quelli che gli provengono in seguito;

3° in entrambi i casi, deve disporre secondo la volontà degli offerenti per quei beni che non gli provengono a titolo personale.


707 § 1. Il religioso Vescovo emerito può scegliersi la sede in cui abitare, anche fuori delle case del proprio istituto, a meno che la Sede Apostolica non abbia disposto altrimenti.

§ 2. Quanto al suo sostentamento conveniente e degno, se il Vescovo è stato a servizio di una diocesi si osserverà il can. 402, § 2, a meno che il suo istituto non voglia provvedere a tale sostentamento; altrimenti la Sede Apostolica disporrà in altro modo.



Capitolo VIII LE CONFERENZE DEI SUPERIORI MAGGIORI


708 I Superiori maggiori possono utilmente associarsi in conferenze o consigli per conseguire più agevolmente, nell'unione delle forze, il fine proprio dei singoli istituti, salvi sempre l'autonomia, l'indole e lo spirito proprio di ognuno, sia per trattare affari di comune interesse, sia per instaurare un opportuno coordinamento e cooperazione con le Conferenze Episcopali ed anche con i singoli Vescovi.


709 Le conferenze dei Superiori maggiori abbiano i propri statuti approvati dalla Santa Sede, dalla quale unicamente possono essere erette, anche in persone giuridiche, e sotto la cui suprema direzione esse rimangono.


Titolo III Gli istituti secolari


710 L'istituto secolare è un istituto di vita consacrata in cui i fedeli, vivendo nel mondo, tendono alla perfezione della carità e si impegnano per la santificazione del mondo, soprattutto operando all'interno di esso.


711 Un membro di istituto secolare, in forza della consacrazione, non cambia la propria condizione canonica, laicale o clericale, in mezzo al popolo di Dio, salve le disposizioni del diritto a proposito degli istituti di vita consacrata.


712 Ferme restando le disposizioni dei cann. 598-601, le costituzioni stabiliscano i vincoli sacri con cui vengono assunti nell'istituto i consigli evangelici e definiscano gli obblighi che essi comportano, salva sempre però, nello stile di vita, la secolarità propria dell'istituto.


713§ 1. I membri di tali istituti esprimono e realizzano la propria consacrazione nell'attività apostolica e come un fermento si sforzano di permeare ogni realtà di spirito evangelico per consolidare e far crescere il Corpo di Cristo.

§ 2. I membri laici, nel mondo e dal mondo, partecipano della funzione evangelizzatrice della Chiesa sia mediante la testimonianza di vita cristiana e di fedeltà alla propria consacrazione, sia attraverso l'aiuto che danno perché le realtà temporali siano ordinate secondo Dio e nel mondo sia vivificato dalla forza del Vangelo. Essi offrono inoltre la propria collaborazione per il servizio della comunità ecclesiale, secondo lo stile di vita secolare loro proprio.

§ 3. I membri chierici sono di aiuto ai confratelli con una peculiare carità apostolica, attraverso la testimonianza della vita consacrata, soprattutto nel presbiterio, e in mezzo al popolo di Dio lavorano alla santificazione del mondo con il proprio ministero sacro.


714 I membri degli istituti secolari conducano la propria vita nelle situazioni ordinarie del mondo, soli o ciascuno nella propria famiglia, o in gruppi di vita fraterna a norma delle costituzioni.


715 § 1. I membri chierici incardinati in una diocesi dipendono dal Vescovo diocesano, salvo quanto riguarda la vita consacrata nel proprio istituto.

§ 2. Quelli invece che a norma del can. 266, § 3 vengono incardinati nell'istituto, se sono destinati alle opere proprie dell'istituto o a funzioni di governo all'interno di esso, dipendono dal Vescovo allo stesso modo dei religiosi.


716 § 1. Tutti i membri partecipino attivamente alla vita dell'istituto secondo il diritto proprio.

§ 2. I membri di uno stesso istituto conservino la comunione tra loro curando con sollecitudine l'unità dello spirito e la vera fraternità.


717 § 1. Le costituzioni definiscano la forma di governo propria dell'istituto, la durata in carica dei Moderatori e il modo della loro designazione.

§ 2. Nessuno sia designato come Moderatore supremo se non è stato incorporato nell'istituto in modo definitivo.

§ 3. Coloro che nell'istituto hanno incarichi di governo abbiano cura che sia conservata l'unità dello spirito e che sia promossa l'attiva partecipazione dei membri.


718 L'amministrazione dei beni dell'istituto, che deve esprimere e favorire la povertà evangelica, è regolata dalle norme del Libro V, I beni temporali della Chiesa , e dal diritto proprio dell'istituto. Il diritto proprio deve parimenti definire gli obblighi, specialmente di carattere economico, dell'istituto verso i membri che ad esso dedicano la propria attività.


719 § 1. Per rispondere fedelmente alla propria vocazione e perché la loro azione apostolica scaturisca dall'unione con Cristo, i membri siano assidui all'orazione, attendano convenientemente alla lettura delle sacre Scritture, osservino i tempi di ritiro annuale e compiano le alttre pratiche spirituali secondo il diritto proprio.

§ 2. La celebrazione dell'Eucarestia, in quanto possibile quotidiana, sia la sorgente e la forza di tutta la loro vita consacrata.

§ 3. Si accostino liberamente e con frequenza al sacramento della penitenza.

§ 4. Siano liberi di ricevere la necessaria direzione della coscienza e di richiedere consigli in materia, se lo desiderano, anche ai propri Moderatori.


720 Il diritto di ammettere nell'istituto per il periodo di prova oppure per assumere i vincoli sacri, sia temporanei sia perpetui o definitivi, compete ai Moderatori maggiori con il loro consiglio, a norma delle costituzioni.


721 § 1. E' ammesso invalidamente al periodo di prova iniziale:

1° chi non ha ancora raggiunto la maggiore età;

2° chi è legato attualmente con un vincolo sacro ad un istituto di vita consacrata o è stato incorporato in una società di vita apostolica;

3° chi è sposato, durante il matrimonio.

§ 2. Le costituzioni possono stabilire altri impedimenti, anche per la validità dell'ammissione, o apporre altre condizioni.

§ 3. Per essere accettati si richiede inoltre la maturità necessaria per condurre in modo conveniente la vita propria dell'istituto.


722 § 1. La prova iniziale sia ordinata allo scopo che i candidati prendano più chiara coscienza della loro vocazione divina e di quella specifica dell'istituto, ne vivano lo spirito e sperimentino il genere di vita ad esso proprio.

§ 2. I candidati siano opportunamente formati a condurre una vita secondo i consigli evangelici e istruiti a trasformare integralmente la propria esistenza in apostolato, adottando quelle forme di evangelizzazione che meglio rispondano al fine, allo spirito e all'indole dell'istituto.

§ 3. Le costituzioni devono definire il metodo e la durata di tale prova, non inferiore a due anni, che precede il primo impegno con vincoli sacri nell'istituto.


723 § 1. Compiuto il tempo della prova iniziale il candidato che viene giudicato idoneo assuma i tre consigli evangelici, confermati dal vincolo sacro, oppure lasci l'istituto.

§ 2. Questa prima incorporazione, non inferiore a cinque anni, sia temporanea a norma delle costituzioni.

§ 3. Trascorso tale periodo di tempo, il membro giudicato idoneo sia ammesso all'incorporazione perpetua oppure a quella definitiva, cioè con vincoli temporanei da rinnovarsi sempre ad ogni scadenza.

§ 4. L'incorporazione definitiva è equiparata a quella perpetua, in ordine a determinati effetti giuridici, che devono essere stabiliti nelle costituzioni.


724 § 1. Dopo il primo impegno con vincoli sacri, la formazione deve essere continuata costantemente a norma delle costituzioni.

§ 2. I membri devono essere preparati di pari passo tanto nelle scienze umane quanto in quelle divine; i Moderatori dell'istituto sentano seriamente la responsabilità della loro continua formazione spirituale.


725 L'istituto può associare a sé, con qualche vincolo determinato dalle costituzioni, altri fedeli che si impegnino a tendere alla perfezione evangelica secondo lo spirito dell'istituto e a partecipare della sua stessa missione.


726 § 1. Trascorso il periodo dell'incorporazione temporanea il membro può liberamente lasciare l'istituto, o per giusta causa può essere escluso dalla rinnovazione dei vincoli sacri da parte del Moderatore maggiore, udito il suo consiglio.

§ 2. Il membro di incorporazione temporanea che lo richieda spontaneamente, per grave causa può ottenere dal Moderatore supremo, col consenso del suo consiglio, l'indulto di lasciare l'istituto.


727 § 1. Se un membro incorporato con vincolo perpetuo vuole lasciare l'istituto, dopo avere seriamente ponderato la cosa davanti al Signore deve chiedere l'indulto, per mezzo del Moderatore supremo, alla Sede Apostolica se l'istituto è di diritto pontificio; altrimenti anche al Vescovo diocesano, secondo quanto è definito dalle costituzioni.

§ 2. Trattandosi di sacerdote incardinato nell'istituto si osservi il disposto del can. 693.


728 Con la legittima concessione dell'indulto di lasciare l'istituto cessano tutti i vincoli, e insieme i diritti e gli obblighi derivanti dall'incorporazione.


729 La dimissione di un membro dall'istituto avviene a norma dei cann. 694 e 695. Le costituzioni definiscano altre cause di dimissione, purché siano proporzionatamente gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente, e inoltre si osservi la procedura stabilita ai cann. 697-700. Al membro dimesso si applica il disposto del can. 701.


730 Per il passaggio di un membro di istituto secolare ad un altro istituto secolare si osservino le disposizioni dei cann. 684, §§ 1, 2, 4 e 685; per il passaggio ad un altro istituto di vita consacrata, o da questo ad un istituto secolare, si richiede la licenza della Sede Apostolica, alle cui disposizioni ci si deve attenere.


SEZIONE II

LE SOCIETA' DI VITA APOSTOLICA


731 § 1. Agli istituti di vita consacrata sono assimilate le società di vita apostolica i cui membri, senza voti religiosi, perseguono il fine apostolico proprio della società e, conducendo vita fraterna in comunità secondo un proprio stile, tendono alla perfezione della carità mediante l'osservanza delle costituzioni.

§ 2. Fra queste vi sono società i cui membri assumono i consigli evangelici con qualche vincolo definito dalle costituzioni.


732 Quanto è stabilito nei cann. 578-597 e 606 si applica anche alle società di vita apostolica, tuttavia nel rispetto della natura di ciascuna società; alle società di cui al can. 731, § 2, si applicano anche i cann. 598-602.


733 § 1. Una casa viene eretta e una comunità locale viene costituita dall'autorità competente della società previo consenso scritto del Vescovo diocesano, il quale deve essere anche consultato quando si tratta della soppressione di queste.

§ 2. Il consenso per l'erezione di una casa comporta il diritto di avere almeno un oratorio, nel quale sia celebrata e custodita la santissima Eucarestia.


734 Il governo della società è definito dalle costituzioni, osservati, secondo la natura delle singole società, i cann. 617-633.


735 § 1. L'ammissione dei membri, il periodo di prova, l'incorporazione e la formazione vengono determinati dal diritto proprio di ogni società.

§ 2. Per l'ammissione nella società si osservino le condizioni stabilite dai cann. 642-645.

§ 3. Il diritto proprio deve determinare il regolamento per la prova e per la formazione, in consonanza con gli scopi e l'indole della società, particolarmente in campo dottrinale, spirituale, apostolico, cosicché i membri, riconoscendo la vocazione divina, siano convenientemente preparati alla missione e alla vita della società.


736 § 1. Nelle società clericali di diritto pontificio i chierici sono incardinati alla società stesa, a meno che le costituzioni non dicano altrimenti.

§ 2. Per quanto riguarda il piano degli studi e la recezione degli ordini, si seguano le norme previste per i chierici secolari, fermo restando tuttavia il § 1.


737 L'incorporazione comporta da parte dei membri gli obblighi e i diritti definiti dalle costituzioni; da parte della società l'impegno di guidare i membri alla realizzazione della propria vocazione secondo le costituzioni.


738 § 1. Tutti i membri sono soggetti ai propri Moderatori a norma delle costituzioni in ciò che riguarda la vita interna e la disciplina della società.

§ 2. Sono soggetti inoltre al Vescovo diocesano in ciò che riguarda il culto pubblico, la cura delle anime e le altre attività apostoliche, attesi i cann. 679-683.

§ 3. Le relazioni tra il membro incardinato nella diocesi e il proprio Vescovo sono definite dalle costituzioni o da particolari convenzioni.


739 I membri, inoltre agli obblighi che secondo le costituzioni li toccano in quanto tali, sono tenuti agli obblighi comuni ai chierici, a meno che non risulti altrimenti dalla natura delle cose o dal contesto.


740 I membri devono abitare nella casa o nella comunità legittimamente costituita e osservare la vita in comune a norma del diritto proprio; da questo sono pure regolate le assenze dalla casa o dalla comunità.


741 § 1. Le società e, se non è detto altrimenti nelle costituzioni, le loro parti e le case, sono persone giuridiche e in quanto tali hanno la capacità di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali a norma delle disposizioni del Libro V, I beni temporali della Chiesa , dei cann. 636, 638 e 639, nonché del diritto proprio.

§ 2. Anche i membri, a norma del diritto proprio, hanno la capacità di acquistare, possedere e amministrare beni temporali e di disporne, ma tutto ciò che loro proviene in considerazione della società rimane acquisito per la società stessa.


742 L'uscita e la dimissione dei membri non ancora incorporati in modo definitivo sono regolate dalle costituzioni di ciascuna società.


743 Un membro incorporato definitivamente può ottenere dal Moderatore supremo, col consenso del suo consiglio, l'indulto di lasciare la società, con la conseguente cessazione dei diritti e degli obblighi derivanti dall'incorporazione, fermo restando il disposto del can. 693, a meno che tale concessione non sia a norma delle costituzioni riservata alla Santa Sede.


744 § 1. E' parimenti riservato al Moderatore supremo, col consenso del suo consiglio, di concedere a un membro incorporato definitivamente la licenza di passare ad un'altra società di vita apostolica, venendo frattanto sospesi i diritti e gli obblighi della propria società, fermo restando tuttavia il diritto di potervi ritornare prima dell'incorporazione definitiva nella nuova società.

§ 2. Per il passaggio ad un istituto di vita consacrata, o da questo ad una società di vita apostolica, si richiede la licenza della Santa Sede, alle cui disposizioni ci si dovrà attenere.


745 Il Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio può concedere a un membro incorporato in modo definitivo l'indulto di vivere fuori della società, tuttavia non oltre tre anni, rimanendo sospesi i diritti e gli obblighi incompatibili con la sua nuova condizione; questi però rimane sotto la cura dei Moderatori. Se si tratta di un sacerdote, si richiede inoltre il consenso dell'Ordinario del luogo in cui deve dimorare, rimanendo anche sotto la sua cura e dipendenza.


746 Per la dimissione di un membro definitivamente incorporato si osservino, con gli adattamenti del caso, i cann. 694-704.



LIBRO III LA FUNZIONE D'INSEGNARE DELLA CHIESA


747 § 1. La Chiesa, alla quale Cristo Signore affido il deposito della fede affinché essa stessa, con l'assistenza dello Spirito Santo, custodisse santamente, scrutasse più intimamente, annunziasse ed esponesse fedelmente la verità rivelata, ha il dovere e il diritto nativo, anche con l'uso di propri strumenti di comunicazione sociale, indipendente da qualsiasi umana potestà, di predicare il Vangelo a tutte le genti.

§ 2. E' compito della Chiesa annunciare sempre e dovunque i principi morali anche circa l'ordine sociale, cosi pure pronunciare il giudizio su qualsiasi realtà umana, in quanto lo esigono i diritti fondamentali della persona umana o la salvezza delle anime.

DH 14

748 § 1. Tutti gli uomini sono tenuti a ricercare la verità nelle cose, che riguardano Dio e la sua Chiesa, e, conosciutala, sono vincolati in forza della legge divina e godono del diritto di abbracciarla e di osservarla.

§ 2. Non è mai lecito ad alcuno indurre gli uomini con la costrizione ad abbracciare la fede cattolica contro la loro coscienza.


749 § 1. Il Sommo Pontefice, in forza del suo ufficio, gode dell'infallibilità nel magistero quando, come Pastore e Dottore supremo di tutti i fedeli, che ha il compito di confermare i suoi fratelli nella fede, con atto definitivo proclama da tenersi una dottrina sulla fede o sui costumi.

§ 2. Anche il Collegio dei Vescovi gode dell'infallibilità nel magistero quando i Vescovi radunati nel Concilio Ecumenico esercitano il magistero, come dottori e giudici della fede e dei costumi, nel dichiarare per tutta la Chiesa da tenersi definitivamente una dottrina sulla fede o sui costumi; oppure quando dispersi per il mondo, conservando il legame di comunione fra di loro e con il successore di Pietro, convergono in un'unica sentenza da tenersi come definitiva nell'insegnare autenticamente insieme con il medesimo Romano Pontefice una verità che riguarda la fede o i costumi.

§ 3. Nessuna dottrina si intende infallibilmente definita se ciò non consta manifestamente.


750 § 1. Per fede divina e cattolica sono da credere tutte quelle cose che sono contenute nella parola di Dio scritta o tramandata, vale a dire nell'unico deposito della fede affidato alla Chiesa, e che insieme sono proposte come divinamente rivelate, sia dal magistero solenne della Chiesa, sia dal suo magistero ordinario e universale, ossia quello che è manifestato dalla comune adesione dei fedeli sotto la guida del sacro magistero; di conseguenza tutti sono tenuti a evitare qualsiasi dottrina ad esse contraria.

§ 2. Si devono pure fermamente accogliere e ritenere anche tutte e singole le cose che vengono proposte definitivamente dal magistero della Chiesa circa la fede e i costumi, quelle cioè che sono richieste per custodire santamente ed esporre fedelmente lo stesso deposito della fede; si oppone dunque alla dottrina della Chiesa cattolica chi rifiuta le medesime proposizioni da tenersi definitivamente.

Cf. MP Ad tuendam fidem
Versione 1983: "Per fede divina e cattolica sono da credere tutte quelle cose che sono nell'unico deposito della fede affidato alla Chiesa, e che insieme sono proposte come divinamente rivelate, sia dal magistero solenne della Chiesa, sia dal suo magistero ordinario e universale, ossia quello che è manifestato dalla comune adesione dei fedeli sotto la guida del sacro magistero; di conseguenza tutti sono tenuti a evitare qualsiasi dottrina ad esse contraria."


751 Vien detta eresia, l'ostinata negazione, dopo aver ricevuto il battesimo, di una qualche verità che si deve credere per fede divina e cattolica, o il dubbio ostinato su di essa; apostasia, il ripudio totale della fede cristiana; scisma, il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti.


752 Non proprio un assenso di fede, ma un religioso ossequio dell'intelletto e della volontà deve essere prestato alla dottrina, che sia il Sommo Pontefice sia il Collegio dei Vescovi enunciano circa la fede e i costumi, esercitando il magistero autentico, anche se non intendono proclamarla con atto definitivo; i fedeli perciò procurino di evitare quello che con essa non concorda.


753 I Vescovi, che sono in comunione con il capo del Collegio e con i membri, sia singolarmente sia riuniti nelle Conferenze Episcopali o nei concili particolari, anche se non godono dell'infallibilità nell'insegnamento, sono autentici dottori e maestri della fede per i fedeli affidati alla loro cura; a tale magistero autentico dei propri Vescovi i fedeli sono tenuti ad aderire con religioso ossequio dell'animo.


754 Tutti i fedeli sono tenuti all'obbligo di osservare le costituzioni e i decreti, che la legittima autorità della Chiesa propone per esporre una dottrina e per proscrivere opinioni erronee; per ragione speciale, quando poi le emanano il Romano Pontefice o il Collegio dei Vescovi.


755 § 1. Spetta in primo luogo a tutto il Collegio dei Vescovi e alla Sede Apostolica sostenere e dirigere presso i cattolici il movimento ecumenico, il cui fine è il ristabilimento dell'unità tra tutti i cristiani, che la Chiesa è tenuta a promuovere per volontà di Cristo.

§ 2. Spetta parimenti ai Vescovi, e, a norma del diritto, alle Conferenze Episcopali, promuovere la medesima unità e secondo che le diverse circostanze lo esigano o lo consiglino, impartire norme pratiche tenute presenti le disposizioni emanate dalla suprema autorità della Chiesa.


Titolo I Il ministero della parola divina


756 § 1. Nei riguardi della Chiesa universale la funzione si annunciare il Vangelo è affidata principalmente al Romano Pontefice e al Collegio dei Vescovi.

§ 2. Nei riguardi della Chiesa particolare loro affidata esercitano tale funzione i singoli Vescovi, i quali in essa sono i moderatori di tutto il ministero della parola; a volte però alcuni Vescovi la esplicano congiuntamente nei riguardi di più Chiese insieme, a norma del diritto.


757 E' proprio dei presbiteri, che sono i cooperatori dei Vescovi, annunciare il Vangelo di Dio; sono tenuti soprattutto a questo dovere, nei riguardi del popolo loro affidato, i parroci e gli altri cui viene commessa la cura delle anime; spetta anche ai diaconi servire il popolo di Dio nel ministero della parola, in comunione con il Vescovo e il suo presbiterio.


758 I membri degli istituti di vita consacrata, in forza della propria consacrazione a Dio, rendono testimonianza del Vangelo in modo peculiare, e convenientemente essi vengono assunti dal vescovo in aiuto per annunciare il Vangelo.


759 I fedeli laici, in forza del battesimo e della confermazione, con la parola e con l'esempio della vita cristiana sono testimoni dell'annunciò evangelico; possono essere anche chiamati a cooperare con il Vescovo e con i presbiteri nell'esercizio del ministero della parola.


760 Nel ministero della parola, che deve fondarsi sulla sacra Scrittura, la Tradizione, la liturgia, il magistero e la vita della Chiesa, sia integralmente e fedelmente proposto il ministero di Cristo.


761 Per annunziare la dottrina cristiana si adoperino i diversi mezzi, che sono a disposizione, in primo luogo la predicazione e l'istruzione catechetica, che tengono sempre il posto principale, ma anche la presentazione della dottrina nelle scuole, nelle accademie, conferenze e adunanze di ogni genere, e altresì la diffusione della medesima attraverso le dichiarazioni pubbliche fatte dalla legittima autorità in occasione di taluni eventi, con la stampa e con altri strumenti di comunicazione sociale.

Capitolo I LA PREDICAZIONE DELLA PAROLA DI DIO


762 Dal momento che il popolo di Dio viene radunato in primo luogo dalla parola di Dio vivente, che è del tutto legittimo ricercare dalle labbra dei sacerdoti, i sacri ministri abbiano grande stima della funzione della predicazione, essendo tra i loro principali doveri annunciare a tutti il Vangelo di Dio.


763 E' diritto dei Vescovi predicare dovunque la parola di Dio, non escluse le chiese e gli oratori degli istituti religiosi di diritto pontificio, a meno che il Vescovo del luogo in casi particolari non lo abbia negato espressamente.


764 Salvo il disposto del can. 765, i presbiteri e i diaconi godono della facoltà di predicare dovunque, da esercitare con il consenso almeno presunto del rettore della chiesa, a meno che la medesima facoltà non sia stata ristretta o tolta del tutto da parte dell'Ordinario competente, o per legge particolare si richieda la licenza espressa.


765 Per predicare si religiosi nelle loro chiese o oratori si richiede la licenza del superiore competente a norma delle costituzioni.


766 I laici possono essere ammessi a predicare in una chiesa o in un oratorio, se in determinate circostanze lo richieda la necessità o in casi particolari l'utilità lo consigli, secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale, e salvo il can. 767, § 1.


767 § 1. Tra le forme di predicazione è eminente l'omelia, che è parte della stessa liturgia ed è riservata al sacerdote o al diacono; in essa lungo il corso dell'anno liturgico siano esposti dal testo sacro i misteri della fede e le norme della vita cristiana.

§ 2. Nei giorni di domenica e nelle feste di precetto, in tutte le Messe che si celebrano con concorso di popolo, si deve tenere l'omelia né si può omettere se non per grave causa.

§ 3. Si raccomanda caldamente che, se si dà un sufficiente concorso di popolo, si tenga l'omelia anche nelle Messe che vengono celebrate durante la settimana, soprattutto quelle celebrate nel tempo di avvento e di quaresima o in occasione di qualche festa o di un evento luttuoso.

§ 4. Spetta al parroco o al rettore della chiesa curare che queste disposizioni siano osservate religiosamente.


768 § 1. I predicatori della parola divina propongano in primo luogo ai fedeli ciò che è necessario credere e fare per la gloria di Dio e per la salvezza degli uomini.

§ 2. Impartiscano ai fedeli anche la dottrina che il magistero della Chiesa propone sulla dignità e libertà della persona umana, sull'unità e stabilità della famiglia e sui suoi compiti, sugli obblighi che riguardano gli uomini uniti nella società, come pure sul modo di disporre le cose temporali secondo l'ordine stabilito da Dio.


769 La dottrina cristiana sia proposta in modo conforme alla condizione degli uditori e adattato alle necessità dei tempi.


770 I parroci in tempi determinati, secondo le disposizioni del Vescovo diocesano, organizzino quelle predicazioni, che denominano esercizi spirituali e sacre missioni, o altre forme adatte alle necessità.


771 § 1. I pastori delle anime, soprattutto i Vescovi e i parroci, siano solleciti che la parola di Dio venga annunciata anche a quei fedeli, i quali per la loro condizione di vita non usufruiscono a sufficienza della comune e ordinaria cura pastorale o ne sono totalmente privi.

§ 2. Provvedano pure che l'annunciò del Vangelo giunga ai non credenti che vivono nel territorio, dal momento che la cura delle anime deve comprendere anche loro, non altrimenti che i fedeli.


772 § 1. Per ciò che concerne l'esercizio della predicazione, si osservino inoltre da tutti le norme date dal Vescovo diocesano.

§ 2. Per parlare sulla dottrina cristiana mediante la radio o la televisione, siano osservate le disposizioni date dalla Conferenza Episcopale regionale.

Capitolo II L'ISTRUZIONE CATECHETICA


773 E' dovere proprio e grave soprattutto dei pastori delle anime curare la catechesi del popolo cristiano, affinché la fede dei fedeli, per mezzo dell'insegnamento della dottrina e dell'esperienza della vita cristiana, diventi viva, esplicita e operosa.


774 § 1. La sollecitudine della catechesi, sotto la guida della legittima autorità ecclesiastica, riguarda tutti i membri della Chiesa, ciascuno per la sua parte.

§ 2. I genitori sono tenuti prima di tutti gli altri all'obbligo di formare con la parola e l'esempio i figli nella fede e nella pratica della vita cristiana; sono vincolati da una pari obbligazione, coloro che ne fanno le veci e i padrini.


775 § 1. Osservate le disposizioni date dalla Sede Apostolica, spetta al Vescovo diocesano emanare norme circa la materia catechetica e parimenti provvedere che siano disponibili gli strumenti adatti per la catechesi, preparando anche un catechismo, se ciò sembrasse opportuno, e altresì favorire e coordinare le iniziative catechetiche.

§ 2. Spetta alla Conferenza Episcopale, se pare utile, curare che vengano pubblicati catechismi per il proprio territorio, previa approvazione della Sede Apostolica.

§ 3. Presso la Conferenza Episcopale può essere istituito l'ufficio catechistico, con la precipua funzione di offrire aiuto alle singole diocesi in materia catechetica.


776 Il parroco, in forza del suo ufficio, è tenuto a curare la formazione catechetica degli adulti, dei giovani e dei fanciulli; a tale fine adoperi la collaborazione dei chierici addetti alla parrocchia, dei membri degli istituti di vita consacrata come pure delle società di vita apostolica, tenuto conto dell'indole di ciascun istituto, e altresì dei fedeli laici, soprattutto dei catechisti; tutti questi, se non sono legittimamente impediti, non ricusino di prestare volentieri la loro opera. Nella catechesi familiare, promuova e sostenga il compito dei genitori, di cui al can. 774, § 2.


777 In modo peculiare il parroco, tenute presenti le norme stabilite dal Vescovo diocesano, curi:

1° che si impartisca una catechesi adatta in vista della celebrazione dei sacramenti;

2° che i fanciulli, mediante l'istruzione catechetica impartita per un congruo tempo, siano debitamente preparati alla prima recezione dei sacramenti della penitenza e della santissima Eucarestia, come pure al sacramento della confermazione;

3° che i medesimi, ricevuta la prima comunione, abbiano una più abbondante e più profonda formazione catechetica;

4° che l'istruzione catechetica sia trasmessa anche a quelli che sono impediti nella mente o nel corpo, per quanto lo permette la loro condizione;

5° che la fede dei giovani e degli adulti, con svariate forme e iniziative, sia difesa, illuminata e fatta progredire.


778 I Superiori religiosi e delle società di vita apostolica curino che le proprie chiese, scuole o altre opere in qualunque modo loro affidate, venga impartita diligentemente l'istruzione catechetica.


779 L'istruzione sia trasmessa con l'uso di tutti gli aiuti, sussidi didattici e strumenti di comunicazione, che sembrano più efficaci perché i fedeli, in modo adatto alla loro indole, alle loro capacità ed età come pure alle condizioni di vita, siano capaci di apprendere più pienamente la dottrina cattolica e di tradurla in pratica in modo più conveniente.


780 Gli Ordinari dei luoghi curino che i catechisti siano debitamente preparati a svolgere bene il loro incarico, che cioè venga loro offerta una formazione continua, e che conoscano in modo appropriato la dottrina della Chiesa e imparino teoricamente e praticamente i principi delle discipline pedagogiche.


Titolo II L'azione missionaria della Chiesa


781 Dal momento che tutta quanta la Chiesa è per sua natura missionaria e che l'opera di evangelizzazione è da ritenere dovere fondamentale del popolo di Dio, tutti i fedeli, consci della loro responsabilità, assumano la propria parte nell'opera missionaria.


782 § 1. La suprema direzione e coordinamento delle iniziative e delle attività riguardanti l'opera missionaria e la cooperazione per le missioni, compete al Romano Pontefice e al Collegio dei Vescovi.

§ 2. I singoli Vescovi, in quanto garanti della Chiesa universale e di tutte le Chiese, abbiano una peculiare sollecitudine per l'opera missionaria, soprattutto suscitando, favorendo e sostenendo le iniziative missionarie nella propria Chiesa particolare.


783 I membri degli istituti di vita consacrata, dal momento che si dedicano al servizio della chiesa in forza della stessa consacrazione, sono tenuti all'obbligo di prestare l'opera loro in modo speciale nell'azione missionaria, con lo stile proprio dell'istituto.


784 I missionari, vale a dire coloro che sono mandati dalla competente autorità ecclesiastica a compiere l'opera missionaria, possono essere designati fra gli autoctoni o no, sia chierici secolari, sia membri degli istituti di vita consacrata o delle società di vita apostolica, sia altri fedeli laici.


785 § 1. Nello svolgimento dell'opera missionaria siano assunti i catechisti, cioè fedeli laici debitamente istruiti e eminenti per vita cristiana, perché, sotto la guida del missionario, si dedichino a proporre la dottrina evangelica e a organizzare gli esercizi liturgici e le opere di carità.

§ 2. I catechisti siano formati nelle scuole a ciò destinate o, dove queste mancano, sotto la guida dei missionari.


786 L'azione propriamente missionaria, per mezzo della quale la Chiesa è impiantata nei popoli o nei gruppi dove ancora non è stata radicata, viene assolta dalla Chiesa soprattutto mandando gli annunziatori del Vangelo fino a quando le nuove Chiese non siano pienamente costituite, vale a dire dotate di forze proprie e di mezzi sufficienti, per cui esse stesse siano capaci da sé di compiere l'opera di evangelizzazione.


787 § 1. I missionari, con la testimonianza della vita e della parola, istituiscano un dialogo sincero con i non credenti in Cristo, perché, con procedimento adatto al loro ingegno e cultura, si aprano loro le vie per le quali possano essere efficacemente condotti a conoscere l'annunciò evangelico.

§ 2. Curino d'istruire nelle verità della fede coloro che giudicano preparati a ricevere l'annunciò evangelico, in modo tale che essi stessi, chiedendolo liberamente, possano essere ammessi a ricevere il battesimo.


788 § 1. Quelli che avranno manifestato la volontà di abbracciare la fede in Cristo, compiuto il tempo del precatecumenato, siano ammessi con le cerimonie liturgiche al catecumenato, e i loro nomi siano scritti nell'apposito libro.

§ 2. I catecumeni, per mezzo dell'istruzione e del tirocinio della vita cristiana, siano adeguatamente iniziati al mistero della salvezza e vengano introdotti a vivere la fede, la liturgia, la carità del popolo di Dio e l'apostolato.

§ 3. Spetta alla Conferenza Episcopale emanare statuti con cui ordinare il catecumenato, determinando quali siano gli obblighi dei catecumeni, e quali prerogative si debbano loro riconoscere.


789 I neofiti siano formati con un'istruzione appropriata a conoscere più profondamente la verità evangelica e ad adempiere i doveri assunti per mezzo del battesimo; siano compenetrati da un sincero amore verso Cristo e la sua Chiesa.



790 § 1. Nei territori di missione spetta al Vescovo diocesano:

1° promuovere, guidare e coordinare le iniziative e le opere che tendono all'azione missionaria;

2° curare che siano stipulate le debite convenzioni con i Moderatori degli istituti che si dedicano all'opera missionaria, e che le relazioni con i medesimi tornino a bene della missione.

§ 2. Alle disposizioni emanate dal vescovo diocesano di cui al § 1, n.1, sono sottoposti tutti i missionari, anche religiosi e i loro aiutanti che vivono nella circoscrizione a lui soggetta.


791 Nelle singole diocesi per favorire la cooperazione missionaria:

1° si promuovano le vocazioni missionarie;

2° sia deputato un sacerdote per promuovere efficacemente le iniziative a favore delle missioni, soprattutto le Pontificie Opere Missionarie;

3° si celebri la giornata annuale per le missioni;

4° sia versato ogni anno un congruo contributo per le missioni, da trasmettere alla Santa Sede.


792 Le Conferenze Episcopali istituiscano e promuovano opere, per mezzo delle quali coloro che dalle terre di missione si recano nel territorio delle medesime Conferenze per ragioni di lavoro o di studio, siano accolti fraternamente e vengano aiutati con una adeguata cura pastorale.


CODICE DI DIRITTO CANONICO 705