CODICE DI DIRITTO CANONICO 871


I PADRINI


872 Al battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino, il cui compito è assistere il battezzando adulto nell'iniziazione cristiana, e presentare al battesimo con i genitori il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché il battezzato conduca una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti.


873 Si ammettano un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina.


874 § 1. Per essere ammesso all'incarico di padrino, è necessario che:

1° sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l'attitudine e l'intenzione di esercitare questo incarico;

2° abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un'altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l'eccezione;

3° sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione e il santissimo sacramento dell'Eucarestia, e conduca una vita conforme alla fede e all'incarico che assume;

4° non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;

5° non sia il padre o la madre del battezzando.

§ 2. Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo.

Capitolo V


PROVA E ANNOTAZIONE DEL BATTESIMO CONFERITO


875 Colui che amministra il battesimo faccia in modo che, qualora non sia presente il padrino, vi sia almeno un testimone mediante il quale possa essere provato il conferimento del battesimo.


876 Per provare l'avvenuto conferimento del battesimo, se non si reca pregiudizio ad alcuno, è sufficiente la dichiarazione di uno solo testimone al di sopra di ogni sospetto, o il giuramento dello stesso battezzato, se egli ha ricevuto il battesimo in età adulta.


877 § 1. Il parroco del luogo dove si celebra il battesimo, deve diligentemente e senza alcun indugio registrare nel libro dei battezzati i nomi dei battezzati, facendo menzione del ministro, dei genitori, dei padrini e, se vi sono, dei testimoni, del luogo e del giorno del battesimo conferito, indicati simultaneamente il giorno e il luogo della nascita.

§ 2. Trattandosi di un bambino nato da madre non sposata, si deve annotare il nome della madre, se consta pubblicamente della sua maternità o lei stessa spontaneamente lo richiede, per iscritto o davanti a due testimoni; ugualmente si deve scrivere il nome del padre, se la sua paternità è provata con documento pubblico, o per altri casi si iscriva il battezzato senza porre alcuna indicazione circa il nome del padre e dei genitori.

§ 3. Se si tratta di un figlio adottivo, si scrivano i nomi degli adottanti, e, almeno se cosi viene fatto nell'atto civile della regione, dei genitori naturali a norma dei §§ 1 e 2, attese le disposizioni della Conferenza Episcopale.


878 Qualora il battesimo non sia stato amministrato né dal parroco, né alla sua presenza, il ministro del battesimo, chiunque egli sia, è tenuto a informare del suo conferimento il parroco, perché lo annoti a norma del can. 877, § 1.


Titolo II Il sacramento della confermazione


879 Il sacramento della confermazione, che imprime il carattere e per il quale i battezzati, proseguendo il cammino dell'iniziazione cristiana, sono arricchiti del dono dello Spirito Santo e vincolati più perfettamente alla Chiesa, corrobora coloro che lo ricevono e li obbliga più strettamente ad essere con le parole e le opere testimoni di Cristo e a diffondere e difendere la fede.

Capitolo I


LA CELEBRAZIONE DELLA CONFERMAZIONE


880 § 1. Il sacramento della confermazione viene conferito mediante l'unzione del crisma sulla fronte, unzione che si fa con l'imposizione della mano e con le parole prescritte nei libri liturgici approvati.

§ 2. Il crisma da usarsi nel sacramento della confermazione, deve essere consacrato dal Vescovo, anche se il sacramento viene amministrato dal presbitero.


881 E' conveniente che il sacramento della confermazione venga celebrato in chiesa e normalmente durante la Messa; tuttavia per una giusta e ragionevole causa può essere celebrato fuori della Messa e in qualsiasi luogo degno.

Capitolo II


IL MINISTRO DELLA CONFERMAZIONE


882 Ministro ordinario della confermazione è il Vescovo; conferisce validamente questo sacramento anche il presbitero provvisto di questa facoltà in forza del diritto comune o per speciale concessione della competente autorità.


883 Per il diritto stesso hanno facoltà di amministrare la confermazione:

1° entro i confini della propria circoscrizione, coloro che sono equiparati dal diritto al Vescovo diocesano;

2° relativamente alla persona di cui si tratta, il presbitero, che, in forza dell'ufficio o del mandato del Vescovo diocesano, battezza uno fuori dell'infanzia o ammette uno già battezzato nella piena comunione della Chiesa cattolica;

3° in riferimento a coloro che si trovano in pericolo di morte, il parroco, anzi ogni presbitero.


884 § 1. Il Vescovo diocesano amministri personalmente la confermazione o provveda che sia amministrata da un altro Vescovo; qualora lo richiedesse una necessità, può concedere la facoltà di amministrarlo a uno o più sacerdoti determinati.

§ 2. Per una causa grave il Vescovo e similmente il presbitero che possiede la facoltà di confermare in forza del diritto o per speciale concessione della competente autorità possono, in singoli casi, associarsi dei presbiteri, perché anch'essi amministrino il sacramento.


885 § 1. Il Vescovo diocesano è tenuto all'obbligo di curare che il sacramento della confermazione sia conferito ai sudditi che lo richiedono nel dovuto modo e ragionevolmente.

§ 2. Il presbitero che gode di questa facoltà deve usarla per coloro in favore dei quali la facoltà venne concessa.


886 § 1. Il Vescovo nella sua diocesi amministra legittimamente il sacramento della confermazione anche ai fedeli non sudditi, a meno che non si opponga una espressa proibizione del loro Ordinario proprio.

§ 2. Per amministrare lecitamente la confermazione in un'altra diocesi, il Vescovo, a meno che non si tratti dei suoi sudditi, deve avere la licenza almeno ragionevolmente presunta del Vescovo diocesano.


887 Il presbitero che gode della facoltà di amministrare la confermazione, conferisce lecitamente questo sacramento anche agli estranei, entro il territorio per lui designato, a meno che non si opponga il divieto del loro Ordinario proprio; fuori del proprio territorio non lo conferisce validamente a nessuno, salvo il disposto del can. 883, n. 3.


888 Entro il territorio nel quale validamente conferiscono la confermazione, i ministri la possono amministrare anche nei luoghi esenti.

Capitolo III


I CONFERMANDI


889 § 1. E' capace di ricevere la confermazione ogni battezzato e il solo battezzato, che non l'ha ancora ricevuta.

§ 2. Fuori del pericolo di morte per ricevere lecitamente la confermazione si richiede, se il fedele ha l'uso di ragione, che sia adeguatamente preparato, ben disposto e sia in grado di rinnovare le promesse battesimali.


890 I fedeli sono obbligati a ricevere tempestivamente questo sacramento; i genitori e i pastori d'anime, soprattutto i parroci, provvedano affinché i fedeli siano bene istruiti per riceverlo e vi accedano a tempo opportuno.


891 Il sacramento della confermazione venga conferito ai fedeli all'incirca all'età della discrezione, a meno che la Conferenza Episcopale non abbia determinata un'altra età o non vi sia il pericolo di morte oppure, a giudizio del ministro, non suggerisca diversamente una grave causa.

Capitolo IV


I PADRINI


892 Il confermando sia assistito per quanto è possibile dal padrino, il cui compito è provvedere che il confermato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti allo stesso sacramento.


893 § 1. Affinché uno possa adempiere l'incarico di padrino, è necessario che soddisfi le condizioni di cui al can. 874.

§ 2. E' conveniente che come padrino venga assunto colui che ebbe il medesimo incarico nel battesimo.

Capitolo V PROVA E ANNOTAZIONE DELL'AVVENUTA CONFERMAZIONE


894 Per provare l'avvenuta confermazione si osservi quanto disposto nel can. 876.


895 I nomi dei cresimati, fatta menzione del ministro, dei genitori e dei padrini, del luogo e del giorno del conferimento della confermazione, siano trascritti nel libro dei cresimati della Curia diocesana, o, se lo avrà stabilito la Conferenza Episcopale o il Vescovo diocesano, nel libro da conservarsi nell'archivio parrocchiale; il parroco deve informare dell'avvenuta confermazione il parroco del luogo del battesimo, affinché l'annotazione sia fatta nel libro dei battezzati, a norma del can. 535, § 2.


896 Se il parroco del luogo non fu presente, il ministro personalmente o per mezzo di altri lo informi quanto prima dell'avvenuta confermazione.


Titolo III La santissima Eucarestia


897 Augustissimo sacramento è la santissima Eucarestia, nella quale lo stesso Cristo Signore è presente, viene offerto ed è assunto, e mediante la quale continuamente vive e cresce la Chiesa. Il sacrificio eucaristico, memoriale della morte e della risurrezione del Signore, nel quale si perpetua nei secoli il sacrificio della Croce, è culmine e fonte di tutto il culto e della vita cristiana, mediante il quale è significata e prodotta l'unità del popolo di Dio e si compie l'edificazione del Corpo di Cristo. Gli altri sacramenti infatti e tutte le opere ecclesiastiche di apostolato sono strettamente uniti alla santissima Eucarestia e ad essa sono ordinati.


898 I fedeli abbiano in sommo onore la santissima Eucarestia, partecipando attivamente nella celebrazione dell'augustissimo Sacrificio, ricevendo con frequenza e massima devozione questo sacramento e venerandolo con somma adorazione; i pastori d'anime che illustrano la dottrina di questo sacramento, istruiscano diligentemente i fedeli circa questo obbligo.

Capitolo I LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA


899 § 1. La celebrazione eucaristica è azione di Cristo stesso e della Chiesa; in essa Cristo Signore, mediante il ministero del sacerdote, offre a Dio Padre se stesso, sostanzialmente presente sotto le specie del pane e del vino, e si comunica in cibo spirituale ai fedeli associati nella sua offerta.

§ 2. Nella Sinassi eucaristica il popolo di Dio è chiamato a radunarsi in unità sotto la presidenza del Vescovo o, in dipendenza dalla sua autorità, del presbitero, che agiscono nella persona di Cristo, e tutti i fedeli che prendono parte, sia chierici sia laici, concorrono partecipandovi ciascuno a suo modo secondo il proprio ordine e la diversità di compiti liturgici.

§ 3. La celebrazione eucaristica sia ordinata in modo che tutti coloro che vi partecipano traggano da essa abbondanza di frutti, per il conseguimento dei quali Cristo Signore ha istituito il sacrificio eucaristico.


Art. 1 Il ministro della santissima Eucarestia


900 § 1. Ministro, in grado di celebrare nella persona di Cristo il sacrificio dell'Eucarestia, è il solo sacerdote validamente ordinato.

§ 2. Celebra lecitamente l'Eucarestia il sacerdote che non sia impedito per legge canonica, osservando le disposizioni dei canoni che seguono.


901 Il sacerdote ha diritto di applicare la Messa per chiunque, sia per i vivi sia per i defunti.


902 A meno che l'utilità dei fedeli non richieda o non consigli diversamente, i sacerdoti possono concelebrare l'Eucarestia, rimanendo tuttavia intatta per i singoli la libertà di celebrarla in modo individuale, non però nello stesso tempo nel quale nella medesima chiesa o oratorio si tiene la concelebrazione.


903 Un sacerdote sia ammesso a celebrare anche se sconosciuto al rettore della chiesa, purché esibisca le lettere commendatizie del suo Ordinario o del suo Superiore, date almeno entro l'anno, oppure si possa prudentemente ritenere che non sia impedito di celebrare.


904 Memori che nel mistero del sacrificio eucaristico viene esercitata ininterrottamente l'opera della redenzione, i sacerdoti celebrino frequentemente; anzi se ne raccomanda caldamente la celebrazione quotidiana, la quale, anche quando non si possa avere la presenza dei fedeli, è sempre un atto di Cristo e della Chiesa, nel quale i sacerdoti adempiono il loro principale compito.


905 § 1. Eccettuati i casi in cui, a norma del diritto, è lecito celebrare o concelebrare l'Eucarestia più volte nello stesso giorno, non è consentito al sacerdote celebrare più di una volta al giorno.

§ 2 Nel caso vi sia scarsità di sacerdoti, l'Ordinario del luogo può concedere che i sacerdoti, per giusta causa, celebrino due volte al giorno e anche, se lo richiede la necessità pastorale, tre volte nelle domeniche e nelle feste di precetto.


906 Il sacerdote non celebri il sacrificio eucaristico senza la partecipazione di almeno qualche fedele, se non per giusta e ragionevole causa.


907 Nella celebrazione eucaristica ai diaconi e ai laici non è consentito proferire le orazioni, in particolare la preghiera eucaristica, o eseguire le azioni che sono proprie del sacerdote celebrante.


908 E' vietato ai sacerdoti cattolici concelebrare l'Eucarestia con i sacerdoti o i ministri delle Chiese o delle comunità ecclesiali, che non hanno la piena comunione con la Chiesa cattolica.


909 Il sacerdote non ometta di prepararsi diligentemente con la preghiera alla celebrazione del sacrificio eucaristico, e, dopo averlo terminato, di renderne grazie a Dio.


910 § 1. Ministro ordinario della sacra comunione è il Vescovo, il presbitero e il diacono.

§ 2. Ministro straordinario della sacra comunione è l'accolito o anche un altro fedele incaricato a norma del can. 230, § 3.


911 § 1. Hanno il dovere e il diritto di portare l'Eucarestia sotto forma di Viatico agli infermi, il parroco e i vicari parrocchiali, i cappellani, come pure il Superiore della comunità negli istituti religiosi clericali o nelle società di vita apostolica, nei riguardi di tutti coloro che si trovano nella casa.

§ 2. ciò deve fare qualsiasi sacerdote o un altro ministro della sacra comunione, in caso di necessità o con la licenza almeno presunta del parroco, del cappellano o del Superiore, i quali debbono poi essere informati.


Art. 2 Partecipazione alla santissima Eucarestia


912 Ogni battezzato, il quale non ne abbia la proibizione dal diritto, può e deve essere ammesso alla sacra comunione.


913 § 1. Per poter amministrare la santissima Eucarestia ai fanciulli, si richiede che essi posseggano una sufficiente conoscenza e una accurata preparazione, cosi da percepire, secondo la loro capacità, il mistero di Cristo ed essere in grado di assumere con fede e devozione il Corpo del Signore.

§ 2. Tuttavia ai fanciulli che si trovino in pericolo di morte la santissima Eucarestia può essere amministrata se possono distinguere il Corpo di Cristo dal cibo comune e ricevere con riverenza la comunione.


914 E' dovere innanzitutto dei genitori e di coloro che ne hanno le veci, come pure del parroco, provvedere affinché i fanciulli che hanno raggiunto l'uso di ragione siano debitamente preparati e quanto prima, premessa la confessione sacramentale, alimentati di questo divino cibo; spetta anche al parroco vigilare che non si accostino alla sacra Sinassi fanciulli che non hanno raggiunto l'uso di ragione o avrà giudicati non sufficientemente disposti.


915 Non siano ammessi alla sacra comunione gli scomunicati e gli interdetti, dopo l'irrogazione o la dichiarazione della pena e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto.


916 Colui che è consapevole di essere in peccato grave, non celebri la Messa né comunichi al Corpo del Signore senza premettere la confessione sacramentale, a meno che non vi sia una ragione grave e manchi l'opportunità di confessarsi; nel qual caso si ricordi che è tenuto a porre un atto di contrizione perfetta, che includa il proposito di confessarsi quanto prima.


917 Chi ha già ricevuto la santissima Eucarestia, può riceverla una seconda volta nello stesso giorno, soltanto entro la celebrazione eucaristica alla quale partecipa, salvo il disposto del can. 921, § 2.


918 Si raccomanda vivissimamente che i fedeli ricevano la sacra comunione nella stessa celebrazione eucaristica; tuttavia a coloro che la chiedono per una giusta causa fuori della Messa venga data, osservando i riti liturgici.


919 § 1. Chi intende ricevere la santissima Eucarestia si astenga per lo spazio di almeno un'ora prima della sacra comunione da qualunque cibo o bevanda, fatta eccezione soltanto per l'acqua e le medicine.

§ 2. Il sacerdote, che nello stesso giorno celebra due o tre volte la santissima Eucarestia, può prendere qualcosa prima della seconda o terza celebrazione, anche se non sarà intercorso lo spazio di un'ora.

§ 3. Gli anziani, coloro che sono affetti da qualche infermità e le persone addette alle loro cure, possono ricevere la santissima Eucarestia anche se hanno preso qualcosa entro l'ora antecedente.


920 § 1. Ogni fedele, dopo che è stato iniziato alla santissima Eucarestia, è tenuto all'obbligo di ricevere almeno una volta all'anno la sacra comunione.

§ 2. Questo precetto deve essere adempiuto durante il tempo pasquale, a meno che per una giusta causa non venga compiuto in altro tempo entro l'anno.


921 § 1. I fedeli che si trovano in pericolo di morte derivante da una causa qualsiasi, ricevano il conforto della sacra comunione come Viatico.

§ 2. Anche se avessero ricevuto nello stesso giorno la sacra comunione, tuttavia si suggerisce vivamente che quanti si trovano in pericolo di morte, si comunichino nuovamente.

§ 3. Perdurando il pericolo di morte, si raccomanda che la sacra comunione venga amministrata più volte, in giorni distinti.


922 Il santo Viatico per gli infermi non venga differito troppo; coloro che hanno la cura d'anime vigilino diligentemente affinché gli infermi ne ricevano il conforto nel pieno possesso delle loro facoltà.


923 I fedeli possono partecipare al sacrificio eucaristico e ricevere la sacra comunione in qualunque rito cattolico, fermo restando il disposto del can. 844.


Art. 3 Riti e cerimonie della celebrazione eucaristica


924 § 1. Il sacrosanto sacrificio eucaristico deve essere celebrato con pane e vino, cui va aggiunta un po' d'acqua.

§ 2. Il pane deve essere solo di frumento e confezionato di recente, in modo che non ci sia alcun pericolo di alterazione.

§ 3. Il vino deve essere naturale, del frutto della vite e non alterato.


925 La sacra comunione venga data sotto la sola specie del pane o, a norma delle leggi liturgiche, sotto le due specie; però, in caso di necessità, anche sotto la sola specie del vino.


926 Nella celebrazione eucaristica, secondo l'antica tradizione della Chiesa latina, il sacerdote usi pane azzimo, ovunque egli celebri.


927 Non è assolutamente lecito, anche nel caso di urgente estrema necessità, consacrare una materia senza l'altra o anche l'una e l'altra, fuori della celebrazione eucaristica.


928 La celebrazione eucaristica venga compiuta in lingua latina o in altra lingua, purché i testi liturgici siano stati legittimamente approvati.


929 I sacerdoti e i diaconi, nel celebrare e nell'amministrare l'Eucarestia, indossino le vesti sacre prescritte dalle rubriche.


930 § 1. Il sacerdote infermo o avanzato in età, se non può rimanere in piedi, può celebrare il sacrificio eucaristico stando seduto, osservando sempre le leggi liturgiche; non però davanti al popolo, se non con licenza dell'Ordinario del luogo.

§ 2. Il sacerdote cieco o affetto da qualche altra infermità celebra lecitamente il sacrificio eucaristico usando un testo qualsiasi, tra quelli approvati, della Messa, con l'assistenza, se il caso lo esige, di un altro sacerdote o si un diacono o anche di un laico debitamente istruito, che lo aiuti.


Art. 4 Tempo e luogo della celebrazione eucaristica


931 La celebrazione e la distribuzione dell'Eucarestia può essere compiuta in qualsiasi giorno e ora , eccettuati quelli che sono esclusi dalle norme liturgiche.


932 § 1. La celebrazione eucaristica venga compiuta nel luogo sacro, a meno che in un caso particolare la necessità non richieda altro; nel qual caso la celebrazione deve essere compiuta in un luogo decoroso.

§ 2. Il sacrificio eucaristico si deve compiere sopra un altare dedicato o benedetto; fuori del luogo sacro può essere usato un tavolo adatto, purché sempre ricoperto di una tovaglia e del corporale.


933 Per una giusta causa e con licenza espressa dell'Ordinario del luogo, è consentito al sacerdote celebrare l'Eucarestia nel tempio di qualche Chiesa o comunità ecclesiale non aventi piena comunione con la Chiesa cattolica, allontanato il pericolo di scandalo.


Capitolo II CONSERVAZIONE E VENERAZIONE DELLA SANTISSIMA EUCARESTIA


934 § 1. La santissima Eucarestia:

1° deve essere conservata nella chiesa cattedrale o a questa equiparata, in ogni chiesa parrocchiale e nella chiesa o oratorio annesso alla casa di un istituto religioso o di una società di vita apostolica;

2° può essere conservata nella cappella privata del Vescovo e, su licenza dell'Ordinario del luogo, nelle altre chiese, oratori o cappelle private.

§ 2. Nei luoghi sacri dove viene conservata la santissima Eucarestia, vi deve essere sempre chi ne abbia cura e, per quanto possibile, il sacerdote vi celebri la Messa almeno due volte al mese.


935 Non è lecito ad alcuno conservare presso di sé la santissima Eucarestia o portarsela in viaggio, a meno che non vi sia una necessità pastorale urgente e osservate le disposizioni del Vescovo diocesano.


936 Nella casa di un istituto religioso o in un'altra pia casa, la santissima Eucarestia venga conservata soltanto nella chiesa o nell'oratorio principale annesso alla casa; l'Ordinario può tuttavia permettere per una giusta causa che venga conservata anche in un altro oratorio della medesima casa.


937 Se non vi si oppone una grave ragione, la chiesa nella quale viene conservata la santissima Eucarestia, resti aperta ai fedeli almeno per qualche ora al giorno, affinché possano trattenersi in preghiera dinanzi al santissimo Sacramento.


938 § 1. La santissima Eucarestia venga custodita abitualmente in un solo tabernacolo della chiesa o dell'oratorio.

§ 2. Il tabernacolo nel quale si custodisce la santissima Eucarestia sia collocato in una parte della chiesa o dell'oratorio che sia distinta, visibile, ornata decorosamente, adatta alla preghiera.

§ 3. Il tabernacolo nel quale si custodisce abitualmente la santissima Eucarestia sia inamovibile, costruito con materiale solido non trasparente e chiuso in modo tale che sia evitato il più possibile ogni pericolo di profanazione.

§ 4. Per causa grave è consentito conservare la santissima Eucarestia, soprattutto durante la notte, in altro luogo più sicuro e decoroso.

§ 5. Chi ha cura della chiesa o dell'oratorio, provveda che la chiave del tabernacolo, nel quale è conservata la santissima Eucarestia, sia custodita con la massima diligenza.


939 Le ostie consacrate vengano conservate nella pisside o in un piccolo vaso in quantità sufficiente alle necessità dei fedeli e, consumate nel debito modo le precedenti, siano rinnovate con frequenza.


940 Davanti al tabernacolo nel quale si custodisce la santissima Eucarestia, brilli perennemente una speciale lampada, mediante la quale venga indicata e sia ornata la presenza di Cristo.


941 § 1. Nelle chiese e negli oratori a cui è concesso conservare la santissima Eucarestia, si possono compiere esposizioni sia con la pisside, sia con l'ostensorio, osservando le norme stabilite nei libri liturgici.

§ 2. Durante la celebrazione della Messa non vi sia nella stessa navata della chiesa o dell'oratorio l'esposizione del santissimo Sacramento.


942 Si raccomanda che nelle stesse chiese e oratori ogni anno si compia l'esposizione solenne del santissimo sacramento prolungata per un tempo conveniente, anche se non continuo, affinché la comunità locale mediti e adori con intensa devozione il mistero eucaristico; però tale esposizione si faccia soltanto se si prevede una adeguata affluenza di fedeli e osservando le norma stabilite.


943 Ministro dell'esposizione del santissimo sacramento e della benedizione eucaristica è il sacerdote o il diacono; in speciali circostanze sono ministri della sola esposizione e riposizione, ma non della benedizione, l'accolito, il ministro straordinario della sacra comunione o altra persona designata dall'Ordinario del luogo, osservando le disposizioni del Vescovo diocesano.


944 § 1. Ove, a giudizio del Vescovo diocesano, è possibile, si svolga, quale pubblica testimonianza di venerazione verso la santissima Eucarestia e specialmente nella solennità del Corpo e Sangue di Cristo, la processione condotta attraverso le pubbliche vie.

§ 2. Spetta al Vescovo diocesano stabilire delle direttive circa le processioni, con cui provvedere alla loro partecipazione e dignità.


Capitolo III L'OFFERTA DATA PER LA CELEBRAZIONE DELLA MESSA


945 § 1. Secondo l'uso approvato della Chiesa, è lecito ad ogni sacerdote che celebra la Messa, ricevere l'offerta data affinché applichi la Messa secondo una determinata intenzione.

§ 2. E' vivamente raccomandato ai sacerdoti di celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei poveri, anche senza ricevere alcuna offerta.



946 I fedeli che danno l'offerta perché la Messa venga celebrata secondo la loro intenzione, contribuiscono al bene della Chiesa, e mediante tale offerta partecipano della sua sollecitudine per il sostentamento dei ministri e delle opere.


947 Dall'offerta delle Messe deve essere assolutamente tenuta lontana anche l'apparenza di contrattazione o di commercio.


948 Devono essere applicate Messe distinte secondo le intenzioni di coloro per i quali singolarmente l'offerta, anche se esigua, è stata data e accettata.


949 Chi è onerato dall'obbligo di celebrare la Messa e di applicarla secondo l'intenzione di coloro che hanno dato l'offerta, vi è ugualmente obbligato anche se , senza sua colpa, le offerte percepite sono andate perdute.


950 Se viene offerta una somma di denaro per l'applicazione di Messe senza indicare il numero delle Messe da celebrare, questo venga computato in ragione dell'offerta stabilita nel luogo ove l'offerente dimora, a meno che non debba legittimamente presumersi che fu un'altra la sua intenzione.


951 § 1. Il sacerdote che celebra più Messe nello stesso giorno, può applicare ciascuna di esse secondo l'intenzione per la quale è stata data l'offerta, a condizione però che, al di fuori del giorno di Natale, egli tenga per sé l'offerta di una sola Messa e consegni invece le altre per le finalità stabilite dall'Ordinario, essendogli consentito di percepire una certa retribuzione a titolo estrinseco.

§ 2. Il sacerdote che concelebra nello stesso giorno una seconda Messa, a nessun titolo può percepire l'offerta per questa.


952 § 1. Spetta al concilio provinciale o alla riunione dei Vescovi della provincia definire per tutta la provincia, mediante decreto, quale sia l'offerta da dare per la celebrazione e l'applicazione della Messa, né è lecito al sacerdote chiedere una somma maggiore; gli è tuttavia consentito accettare una offerta data spontaneamente, maggiore e anche minore di quella stabilita per l'applicazione della Messa.

§ 2. Ove manchi tale decreto si osservi la consuetudine vigente nella diocesi.

§ 3. Anche i membri di tutti gli istituti religiosi debbono attenersi allo stesso decreto o alla consuetudine del luogo, di cui ai §§ 1 e 2.


953 Non è lecito ad alcuno accettare tante offerte di Messe da applicare personalmente, alle quali non può soddisfare entro l'anno.


954 Se in talune chiese o oratori vengono richieste celebrazioni di Messe in numero maggiore di quante ivi possono essere celebrate, è lecito farle celebrare altrove, eccetto che gli offerenti non abbiano manifestato espressamente una volontà contraria.


955 § 1. Chi intendesse affidare ad altri la celebrazione di Messe da applicare, le trasmetta quanto prima a sacerdoti a lui accetti, purché gli consti che sono al di sopra di ogni sospetto; deve trasmettere l'intera offerta ricevuta, a meno che non consti con certezza che la parte eccedente l'offerta dovuta nella diocesi, fu data in considerazione della persona; è tenuto anche all'obbligo di provvedere alla celebrazione delle Messe, fino a che non avrà ricevuto la prova sia dell'accettazione dell'obbligo sia dell'offerta pervenuta.

§ 2. Il tempo entro il quale debbono essere celebrate le Messe, ha inizio dal giorno in cui il sacerdote che le celebrerà, le riceve, se non consti altro.

§ 3. Coloro che affidano ad altri Messe da celebrare, annotino senza indugio nel registro sia le Messe che hanno ricevuto sia quelle che hanno trasmesso ad altri, segnando anche le loro offerte.

§ 4. Qualsiasi sacerdote deve annotare accuratamente le Messe che ha ricevuto da celebrare e quelle cui ha soddisfatto.


956 Tutti e ciascuno degli amministratori di cause pie o coloro che in qualunque modo sono obbligati a provvedere alla celebrazione di Messe, sia chierici sia laici, consegnino ai propri Ordinari, secondo modalità che essi dovranno definire, gli oneri di Messe ai quali non si sia soddisfatto entro l'anno.


957 Il dovere e il diritto di vigilare sull'adempimento degli oneri di Messe, competono, nelle chiese del clero secolare, all'Ordinario del luogo, nelle chiese degli istituti religiosi o delle società di vita apostolica, ai loro Superiori.


958 § 1. Il parroco come pure il rettore di una chiesa o di un altro luogo pio ove si è soliti ricevere offerte di Messe, abbiano un registro speciale, nel quale annotino accuratamente il numero delle Messe da celebrare, l'intenzione, l'offerta data e l'avvenuta celebrazione.

§ 2. L'Ordinario è tenuto all'obbligo di prendere visione ogni anno di tali registri, personalmente o tramite altri.


Titolo IV Il sacramento della penitenza


959 Nel sacramento della penitenza i fedeli, confessando i peccati al ministro legittimo, essendone contriti ed insieme avendo il proposito di emendarsi, per l'assoluzione impartita dallo stesso ministro ottengono da Dio il perdono dei peccati, che hanno commesso dopo il battesimo e contemporaneamente vengono riconciliati con la Chiesa, che, peccando, hanno ferito.

Capitolo I


LA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO


960 La confessione individuale e integrale e l'assoluzione costituiscono l'unico modo ordinario con cui il fedele, consapevole di peccato grave, è riconciliato con Dio e con la Chiesa; solamente una impossibilità fisica o morale scusa da una tale confessione, nel qual caso la riconciliazione si può ottenere anche in altri modi.


961 § 1. L'assoluzione a più penitenti insieme senza la previa confessione individuale non può essere impartita in modo generale se non:

1° vi sia imminente pericolo di morte ed al sacerdote o ai sacerdoti non basti il tempo per ascoltare le confessioni dei singoli penitenti;

2° vi sia grave necessità, ossia quando, dato il numero dei penitenti, non si ha a disposizione abbondanza di confessori per ascoltare, come si conviene, le confessioni dei singoli entro un tempo conveniente, sicché i penitenti, senza loro colpa, sarebbero costretti a rimanere a lungo privi della grazia sacramentale o della sacra comunione; però la necessità non si considera sufficiente quando non possono essere a disposizione dei confessori, per la sola ragione di una grande affluenza di penitenti, quale può aversi in occasione di una grande festa o di un pellegrinaggio.

§ 2. Giudicare se ricorrano le condizioni richieste a norma del § 1, n. 2, spetta al Vescovo diocesano, il quale, tenuto conto dei criteri concordati con gli altri membri della Conferenza Episcopale, può determinare i casi di tale necessità.


962 § 1. Affinché un fedele usufruisca validamente della assoluzione sacramentale impartita simultaneamente a più persone, si richiede che non solo sia ben disposto, ma insieme faccia il proposito di confessare a tempo debito i singoli peccati gravi, che al momento non può confessare.

§ 2. I fedeli, per quanto è possibile anche nell'occasione di ricevere l'assoluzione generale, vengano istruiti circa i requisiti di cui al § 1 e all'assoluzione generale, anche nel caso di pericolo di morte, qualora vi sia tempo sufficiente, venga premessa l'esortazione che ciascuno provveda a porre l'atto di contrizione.


963 Fermo restando l'obbligo di cui al can. 989, colui al quale sono rimessi i peccati gravi mediante l'assoluzione generale, si accosti quanto prima, offrendosene l'occasione, alla confessione individuale, prima che abbia a ricevere un'altra assoluzione generale, a meno che non sopraggiunga una giusta causa.


964 § 1. Il luogo proprio per ricevere le confessioni sacramentali è la chiesa o l'oratorio.

§ 2. Relativamente alla sede per le confessioni, le norme vengano stabilite dalla Conferenza Episcopale, garantendo tuttavia che si trovino sempre in un luogo aperto i confessionali, provvisti di una grata fissa tra il penitente e il confessore, cosicché i fedeli che lo desiderano possano liberamente servirsene.

§ 3. Non si ricevano le confessioni fuori del confessionale, se non per giusta causa.

Capitolo II


CODICE DI DIRITTO CANONICO 871