CODICE DI DIRITTO CANONICO 964


IL MINISTRO DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA



965 Ministro del sacramento della penitenza è il solo sacerdote.


966 § 1. Per la valida assoluzione dei peccati si richiede che il ministro, oltre alla potestà di ordine, abbia la facoltà di esercitarla sui fedeli ai quali imparte l'assoluzione.

§ 2. Il sacerdote può essere dotato di questa facoltà o per il diritto stesso o per concessione fatta dalla competente autorità a norma del can. 969.


967 § 1. Oltre al Romano Pontefice, anche i Cardinali godono per il diritto stesso della facoltà di ricevere ovunque le confessioni dei fedeli; cosi i Vescovi, i quali se ne avvalgono lecitamente ovunque, a meno che, in un caso particolare, il Vescovo diocesano non ne abbia fatto divieto.

§ 2. Coloro che godono della facoltà di ricevere abitualmente le confessioni sia in forza dell'ufficio, sia in forza della concessione dell'Ordinario del luogo di incardinazione o del luogo nel quale hanno domicilio, possono esercitare la stessa facoltà ovunque, a meno che l'Ordinario del luogo, in un caso particolare, non ne abbia fatto divieto, ferme restando le disposizioni del can. 974, §§ 2 e 3.

§ 3. Per il diritto stesso hanno ovunque la medesima facoltà verso i membri e verso quanti vivono giorno e notte nella casa dell'istituto o della società, coloro che in forza dell'ufficio o della concessione del Superiore competente, a norma dei cann. 968, § 2 e 969, § 2, sono provvisti della facoltà di ricevere le confessioni; essi inoltre se ne avvalgono lecitamente, a meno che qualche Superiore maggiore per quanto riguarda i propri sudditi in un caso particolare non ne abbia fatto divieto.


968 § 1. In forza dell'ufficio, ciascuno per la sua circoscrizione, hanno facoltà di ricevere le confessioni l'Ordinario del luogo, il canonico penitenziere, come pure il parroco e chi ne fa le veci.

§ 2. In forza dell'ufficio hanno facoltà di ricevere le confessioni dei propri sudditi e degli altri che vivono giorno e notte nella casa, i Superiori di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, clericali di diritto pontificio, i quali a norma delle costituzioni godano della potestà di governo esecutiva, fermo restando il disposto del can. 630, § 4.


969 § 1. Solo l'Ordinario del luogo è competente a conferire a qualunque presbitero la facoltà di ricevere le confessioni di tutti i fedeli; tuttavia i presbiteri che sono membri degli istituti religiosi non ne useranno senza licenza almeno presunta del proprio Superiore.

§ 2. Il Superiore di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, di cui al can. 968, § 2, è competente a conferire a qualunque presbitero la facoltà di ricevere le confessioni dei suoi sudditi e degli altri che vivono giorno e notte nella casa.


970 La facoltà di ricevere le confessioni non venga concessa se non ai presbiteri che sono stati riconosciuti idonei mediante un esame, oppure la cui idoneità consti da altra fonte.


971 L'Ordinario del luogo non conceda la facoltà di ricevere abitualmente le confessioni ad un presbitero, anche se ha il domicilio o il quasi-domicilio entro la sua circoscrizione, se prima non avrà udito, per quanto possibile, l'Ordinario dello stesso presbitero.


972 La facoltà di ricevere le confessioni data dalla competente autorità di cui al can. 969, può essere concessa per un tempo sia indeterminato, sia determinato.


973 La facoltà di ricevere abitualmente le confessioni sia concessa per iscritto.


974 § 1. L'Ordinario del luogo come pure il Superiore competente, non revochino la facoltà concessa per ricevere abitualmente le confessioni, se non per grave causa.

§ 2. Revocata la facoltà di ricevere le confessioni da parte dell'Ordinario del luogo che l'ha concessa di cui al can. 967, § 2, il presbitero perde tale facoltà ovunque; revocata la stessa facoltà da un altro Ordinario del luogo, la perde solo nel territorio del revocante.

§ 3. Qualunque Ordinario del luogo che avrà revocata a qualche sacerdote la facoltà di ricevere le confessioni, informi l'Ordinario proprio del presbitero in ragione dell'incardinazione oppure, trattandosi di un membro di un istituto religioso, il suo Superiore competente.

§ 4. Revocata la facoltà di ricevere le confessioni dal proprio Superiore maggiore, il presbitero perde la facoltà di ricevere le confessioni ovunque verso i sudditi dell'istituto; revocata invece la stessa facoltà da un altro Superiore competente, la perde verso i soli sudditi della sua circoscrizione.


975 Oltre che per revoca, la facoltà di cui al can. 967, § 2, cessa con la perdita dell'ufficio o con l'escardinazione o con la perdita del domicilio.


976 Ogni sacerdote, anche se privo della facoltà di ricevere le confessioni, assolve validamente e lecitamente tutti i penitenti che si trovano in pericolo di morte, da qualsiasi censura e peccato, anche quando sia presente un sacerdote approvato.


977 L'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo è invalida, eccetto che in pericolo di morte.


978 § 1. Ricordi il sacerdote che nell'ascoltare le confessioni svolge un compito ad un tempo di giudice e di medico, ricordi inoltre di essere stato costituito da Dio ministro contemporaneamente della divina giustizia e misericordia, cosi da provvedere all'onore divino e alla salvezza delle anime.

§ 2. Il confessore, in quanto ministro della Chiesa, nell'amministrazione del sacramento aderisca fedelmente alla dottrina del Magistero e delle norme date dalla competente autorità.


979 Il sacerdote nel porre le domande proceda con prudenza e discrezione, avendo riguardo anche della condizione e dell'età del penitente, e si astenga dall'indagare sul nome del complice.


980 Se il confessore non ha dubbi sulle disposizioni del penitente e questi chieda l'assoluzione, essa non sia negata né differita.


981 A seconda della qualità e del numero dei peccati e tenuto conto della condizione del penitente, il confessore imponga salutari e opportune soddisfazioni; il penitente è tenuto all'obbligo di adempierle personalmente.


982 Colui che confessa d'aver falsamente denunziato un confessore innocente presso l'autorità ecclesiastica per il delitto di sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, non sia assolto se non avrà prima ritrattata formalmente la falsa denuncia e non sia disposto a riparare i danni, se ve ne siano.


983 § 1. Il sigillo sacramentale è inviolabile; pertanto non è assolutamente lecito al confessore tradire anche solo in parte il penitente con parole o in qualunque altro modo e per qualsiasi causa.

§ 2. All'obbligo di osservare il segreto sono tenuti anche l'interprete, se c'è, e tutti gli altri ai quali in qualunque modo sia giunta notizia dei peccati dalla confessione.


984 § 1. E' affatto proibito al confessore far uso delle conoscenze acquisite dalla confessione con aggravio del penitente, anche escluso qualsiasi pericolo di rivelazione.

§ 2. Colui che è costituito in autorità ed ha avuto notizia dei peccati in una confessione ricevuta in qualunque momento, non può avvalersene in nessun modo per il governo esterno.


985 Il maestro dei novizi e il suo aiutante, il rettore del seminario o di un altro istituto di educazione, non ascoltino le confessioni sacramentali dei propri alunni, che dimorano nella stessa casa, a meno che gli alunni in casi particolari non lo chiedano spontaneamente.


986 § 1. Tutti coloro cui è demandata in forza dell'ufficio la cura delle anime, sono tenuti all'obbligo di provvedere che siano ascoltate le confessioni dei fedeli a loro affidati, che ragionevolmente lo chiedano, e che sia ad essi data l'opportunità di accostarsi alla confessione individuale, stabiliti, per loro comodità, giorni e ore.

§ 2. In caso di urgente necessità ogni confessore è tenuto all'obbligo di ricevere le confessioni dei fedeli; in pericolo di morte vi è tenuto qualunque sacerdote.

Capitolo III


IL PENITENTE


987 Il fedele per ricevere il salutare rimedio del sacramento della penitenza, deve essere disposto in modo tale che, ripudiando i peccati che ha commesso e avendo il proposito di emendarsi, si converta a Dio.


988 § 1. Il fedele è tenuto all'obbligo di confessare secondo la specie e il numero tutti i peccati gravi commessi dopo il battesimo e non ancora direttamente rimessi mediante il potere delle chiavi della Chiesa, né accusati nella confessione individuale, dei quali abbia coscienza dopo un diligente esame.

§ 2. Si raccomanda ai fedeli di confessare anche i peccati veniali.


989 Ogni fedele, raggiunta l'età della discrezione, è tenuto all'obbligo di confessare fedelmente i propri peccati gravi, almeno una volta nell'anno.


990 Non è proibito confessarsi tramite l'interprete, evitati comunque gli abusi e gli scandali e fermo restando il disposto del can. 983, § 2.


991 E' diritto di ogni fedele confessare i peccati al confessore che preferisce, legittimamente approvato, anche di altro rito.

Capitolo IV


LE INDULGENZE


992 L'indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della chiesa, la quale, come ministra della redenzione, dispensa ed applica autoritativamente il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi.


993 L'indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in parte o in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati.


994 Ogni fedele può lucrare per se stesso o applicare ai defunti a modo di suffragio indulgenze sia parziali sia plenarie.


995 § 1. Oltre alla suprema autorità della Chiesa possono elargire indulgenze solamente quelli cui questa potestà viene riconosciuta dal diritto o è concessa dal Romano Pontefice.

§ 2. Nessuna autorità sotto il Romano Pontefice può comunicare ad altri la facoltà di concedere indulgenze, se ciò non sia stato ad essa concesso espressamente dalla Sede Apostolica.



996 § 1. E' capace di lucrare indulgenze chi è battezzato, non scomunicato, in stato di grazia almeno al termine delle opere prescritte.

§ 2. Per lucrare di fatto le indulgenze il soggetto capace deve avere almeno l'intenzione di acquistarle e adempiere le opere ingiunte nel tempo stabilito e nel modo dovuto, a tenore della concessione.


997 Per quanto attiene alla concessione e all'uso delle indulgenze, debbono essere inoltre osservate le altre disposizioni che sono contenute nelle leggi peculiari della Chiesa.


Titolo V Il sacramento dell'unzione degli infermi


998 L'unzione degli infermi, con la quale la chiesa raccomanda al Signore sofferente e glorificato i fedeli gravemente infermi affinché li sollevi e li salvi, viene conferita ungendoli con olio e pronunciando le parole stabilite nei libri liturgici.

Capitolo I


LA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO


999 Oltre al vescovo possono benedire l'olio da usare nell'unzione degli infermi:

1° coloro che per diritto sono equiparati al Vescovo diocesano;

2° in caso di necessità, qualunque presbitero, però nella stessa celebrazione del sacramento.


1000 § 1. Le unzioni siano compiute accuratamente con le parole, l'ordine e il modo stabiliti nei libri liturgici; tuttavia in caso di necessità è sufficiente un'unica unzione sulla fronte, o anche in altra parte del corpo, pronunciando integralmente la formula.

§ 2. Il ministro compia le unzioni con la propria mano, salvo che una grave ragione non suggerisca l'uso di uno strumento.


1001 I pastori d'anime e i parenti degli infermi provvederanno che a tempo opportuno gli infermi siano alleviati mediante questo sacramento.


1002 La celebrazione comune dell'unzione degli infermi, per più infermi simultaneamente, i quali siano adeguatamente preparati e ben disposti, può essere compiuta secondo le disposizioni del Vescovo diocesano.

Capitolo II


IL MINISTRO DELL'UNZIONE DEGLI INFERMI


1003 § 1. Amministra validamente l'unzione degli infermi ogni sacerdote e soltanto il sacerdote.

§ 2. Hanno il dovere e il diritto di amministrare l'unzione degli infermi tutti i sacerdoti ai quali è demandata la cura delle anime, ai fedeli affidati al loro ufficio pastorale; per una ragionevole causa, qualunque sacerdote può amministrare questo sacramento con il consenso almeno presunto del sacerdote di cui sopra.

§ 3. A qualunque sacerdote è lecito portare con sé l'olio benedetto, perché sia in grado di amministrare, in caso di necessità, il sacramento dell'unzione degli infermi.

Capitolo III

A CHI VA CONFERITA L'UNZIONE DEGLI INFERMI


1004 § 1. L'unzione degli infermi può essere amministrata al fedele che, raggiunto l'uso di ragione, per malattia o vecchiaia comincia a trovarsi in pericolo.

§ 2. Questo sacramento può essere ripetuto se l'infermo, dopo essersi ristabilito, sia ricaduto nuovamente in una grave malattia o se, nel decorso della medesima, il pericolo sia divenuto più grave.


1005 Nel dubbio se l'infermo abbia già raggiunto l'uso di ragione, se sia gravemente ammalato o se sia morto, questo sacramento sia amministrato.


1006 Si conferisca il sacramento a quegli infermi che, mentre erano nel possesso delle proprie facoltà mentali, lo abbiano chiesto almeno implicitamente.


1007 Non si conferisca l'unzione degli infermi a coloro che perseverano ostinatamente in un peccato grave manifesto.


Titolo VI Ordine

1008 Con il sacramento dell’ordine per divina istituzione alcuni tra i fedeli, mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono costituiti ministri sacri; coloro cioè che sono consacrati e destinati a servire, ciascuno nel suo grado, con nuovo e peculiare titolo, il popolo di Dio.

cf. Omnium in mentem Art. 1. [Vers. 1983: Con il sacramento dell'ordine per divina istituzione alcuni tra i fedeli mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono costituiti ministri sacri; coloro cioè che sono consacrati e destinati a pascere il popolo di Dio, adempiendo nella persona di Cristo Capo, ciascuno nel suo grado, le funzioni di insegnare, santificare e governare.]


1009 § 1. Gli ordini sono l'episcopato, il presbiterato e il diaconato.

§ 2. Vengono conferiti mediante l'imposizioni delle mani e la preghiera consacratoria, che i libri liturgici prescrivono per i singoli gradi.

§ 3. Coloro che sono costituiti nell’ordine dell’episcopato o del presbiterato ricevono la missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo, i diaconi invece vengono abilitati a servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità.

§3: cf. MP Omnium in mentem (26 ott. 2009) Art. 2.

Capitolo I - CELEBRAZIONE E MINISTRO DELL'ORDINAZIONE

1010 L'ordinazione si celebri durante la Messa solenne, in giorno di domenica o in una festa di precetto, ma per ragioni pastorali si può compiere anche in altri giorni, non esclusi i giorni feriali.


1011 § 1. L'ordinazione si celebri generalmente nella chiesa cattedrale; tuttavia per ragioni pastorali può essere celebrata in un'altra chiesa od oratorio.

§ 2. All'ordinazione debbono essere invitati i chierici e gli altri fedeli, affinché vi partecipino nel maggior numero possibile.


1012 Ministro della sacra ordinazione è il Vescovo consacrato.


1013 A nessun Vescovo è lecito consacrare un altro Vescovo, se prima non consta del mandato pontificio.


1014 A meno che dalla Sede Apostolica non sia stata concessa dispensa, il Vescovo consacrante principale nella consacrazione episcopale associ a sé almeno due Vescovi consacranti; è però assai conveniente che tutti i Vescovi presenti consacrino l'eletto insieme ad essi.


1015 § 1. Ogni promovendo sia ordinato al presbiterato e al diaconato dal Vescovo proprio o con le sue legittime lettere dimissorie.

§ 2. Il Vescovo proprio, che per una giusta causa non sia impedito, ordini personalmente i suoi sudditi; non può tuttavia ordinare lecitamente un suddito di rito orientale, senza indulto apostolico.

§ 3 Chi può dare le lettere dimissorie per ricevere gli ordini, può anche conferire personalmente i medesimi ordini, se è insignito del carattere episcopale.


1016 Vescovo proprio, relativamente all'ordinazione diaconale di coloro che intendono essere ascritti al clero secolare, è il Vescovo della diocesi nella quale il promovendo ha il domicilio, o della diocesi alla quale il promovendo ha deciso di dedicarsi; relativamente all'ordinazione presbiterale dei chierici secolari, è il Vescovo della diocesi nella quale il promovendo è stato incardinato con il diaconato.


1017 Il Vescovo fuori della propria circoscrizione non può conferire gli ordini, se non con licenza del Vescovo diocesano.


1018 § 1. Possono dare le lettere dimissorie per i secolari:

1° il Vescovo proprio, di cui al can. 1O16;

2° l'Amministratore apostolico e, con il consenso del collegio dei consultori, l'Amministratore diocesano; con il consenso del consiglio di cui al can. 495, § 2, il Pro-vicario e il Pro-prefetto apostolico.

§ 2. L'Amministratore diocesano, il Pro-vicario e il Pro-prefetto apostolico non concedano le lettere dimissorie a coloro ai quali l'accesso agli ordini venne negato dal Vescovo diocesano oppure dal vicario o dal Prefetto apostolico.


1019 § 1. Spetta al Superiore maggiore di un istituto religioso clericale di diritto pontificio o di una società clericale di vita apostolica di diritto pontificio, concedere ai propri sudditi, ascritti secondo le costituzioni in modo perpetuo o definitivo all'istituto o alla società, le lettere dimissorie per il diaconato e per il presbiterato.

§ 2. L'ordinazione di tutti gli altri alunni di qualsiasi istituto o società è retta dal diritto dei chierici secolari, revocato qualsiasi indulto concesso ai Superiori.


1020 Le lettere dimissorie non vengano concesse senza aver avuto tutti i certificati e i documenti, che per diritto sono richiesti a norma dei cann. 1050 e 1051.


1021 Le lettere dimissorie possono essere inviate a qualsiasi Vescovo in comunione con la Sede Apostolica, eccettuato soltanto, tranne che per indulto apostolico, un Vescovo di rito diverso dal rito del promovendo.


1022 Il Vescovo ordinante, ricevute le legittime lettere dimissorie, non proceda all'ordinazione se non consti chiaramente della sicura attendibilità delle lettere.


1023 Le lettere dimissorie possono essere revocate o limitate dallo stesso concedente o dal suo successore, ma una volta concesse non si estinguono venuto meno il diritto del concedente.

Capitolo II


GLI ORDINANDI


1024 Riceve validamente la sacra ordinazione esclusivamente il battezzato di sesso maschile.


1025 § 1. Per conferire lecitamente gli ordini del presbiterato o del diaconato, si richiede che il candidato, compiuto il periodo di prova a norma del diritto, sia in possesso delle dovute qualità, a giudizio del Vescovo proprio o del Superiore maggiore competente, non sia trattenuto da alcuna irregolarità e da nessun impedimento e abbia adempiuto quanto previamente richiesto a norma dei cann. 1033-1039; vi siano inoltre i documenti di cui al can. 1050 e sia stato fatto lo scrutinio di cui al can. 1051.

§ 2. Si richiede inoltre che, a giudizio dello stesso legittimo Superiore, risulti utile per il ministero della Chiesa.

§ 3. Al Vescovo che ordina un proprio suddito, che sarà destinato al servizio di un'altra diocesi, deve risultare che l'ordinando sarà ad essa assegnato.


Art. 1

Requisiti negli ordinandi


1026 Chi viene ordinato deve godere della debita libertà; non è assolutamente lecito costringere alcuno, in qualunque modo, per qualsiasi causa a ricevere gli ordini, oppure distogliere un candidato canonicamente idoneo dal riceverli.


1027 Gli aspiranti al diaconato e al presbiterato siano formati mediante un'accurata preparazione, a norma del diritto.


1028 Il Vescovo diocesano o il Superiore competente provvedano che i candidati, prima che siano promossi a qualche ordine, vengano debitamente istruiti su ciò che riguarda l'ordine e i suoi obblighi.


1029 Siano promossi agli ordini soltanto quelli che, per prudente giudizio del Vescovo proprio o del Superiore maggiore competente, tenuto conto di tutte le circostanze, hanno fede integra, sono mossi da retta intenzione, posseggono la scienza debita, godono buona stima, sono di integri costumi e di provate virtù e sono dotati di tutte quelle altre qualità fisiche e psichiche congruenti con l'ordine che deve essere ricevuto.


1030 Soltanto per una causa canonica, anche occulta, il Vescovo proprio o il Superiore maggiore competente possono interdire l'accesso al presbiterato ai diaconi loro sudditi ad esso destinati, salvo il ricorso a norma di diritto.


1031 § 1. Il presbiterato sia conferito solo a quelli che hanno compiuto i 25 anni di età e posseggono una sufficiente maturità, osservato inoltre l'intervallo di almeno sei mesi tra il diaconato e il presbiterato; coloro che sono destinati al presbiterato, vengano ammessi all'ordine del diaconato soltanto dopo aver compiuto i 23 anni di età.

§ 2. Il candidato al diaconato permanente, che non è sposato, non vi sia ammesso se non dopo aver compiuto almeno i 25 anni di età; colui che è sposato, se non dopo aver compiuto i 35 anni di età e con il consenso della moglie.

§ 3. E' diritto delle Conferenze Episcopali stabilire una norma con cui si richieda un'età più avanzata per il presbiterato e per il diaconato permanete.

§ 4. La dispensa dall'età richiesta a norma dei §§ 1 e 2, che superi l'anno, è riservata alla Sede Apostolica.


1032 § 1. Gli aspiranti al presbiterato possono essere promossi al diaconato soltanto dopo aver espletato il quinto anno del curricolo degli studi filosofico-teologici.

§ 2. Compiuto il curricolo degli studi, il diacono per un tempo conveniente, da definirsi dal Vescovo o dal Superiore maggiore competente, partecipi alla cura pastorale esercitando l'ordine diaconale prima di essere promosso al presbiterato.

§ 3. L'aspirante al diaconato permanente non sia promosso a questo ordine se non espletato il tempo della formazione.


Art. 1

Requisiti previi all'ordinazione


1033 E' promosso lecitamente agli ordini soltanto chi ha ricevuto il sacramento della sacra confermazione.


1034 § 1. L'aspirante al diaconato o al presbiterato non sia ordinato se non avrà ottenuto in antecedenza mediante il rito liturgico dell'ammissione da parte dell'autorità di cui ai cann. 1016 e 1019, la ascrizione tra i candidati, fatta previa domanda, redatta e firmata di suo pugno, e accettata per iscritto dalla medesima autorità.

§ 2. Non è tenuto a richiedere la medesima ammissione chi è stato cooptato in un istituto clericale mediante i voti.


1035 § 1. Prima che uno venga promosso al diaconato sia permanete sia transeunte, si richieda che abbia ricevuto i ministeri di lettore e accolito e li abbia esercitati per un tempo conveniente.

§ 2. Tra il conferimento dell'accolitato e del diaconato intercorra un periodo di almeno sei mesi.


1036 Il candidato, per poter essere promosso all'ordine del diaconato o del presbiterato, consegni al Vescovo proprio o al Superiore maggiore competente, una dichiarazione, redatta e firmata di suo pugno, nella quale attesta che intende ricevere il sacro ordine spontaneamente e liberamente e si dedicherà per sempre al ministero ecclesiastico, e nella quale chiede simultaneamente di essere ammesso all'ordine da ricevere.


1037 Il promovendo al diaconato permanente, che non sia sposato, e cosi pure il promovendo al presbiterato, non siano ammessi all'ordine del diaconato, se non hanno assunto, mediante il rito prescritto, pubblicamente, davanti a Dio e alla Chiesa, l'obbligo del celibato oppure non hanno emesso i voti perpetui in un istituto religioso.


1038 Il diacono che si rifiuta di essere promosso al presbiterato, non può essere impedito di esercitare l'ordine ricevuto, a meno che non vi sia trattenuto da un impedimento canonico o da altra grave causa, da valutarsi a giudizio del Vescovo diocesano o del Superiore maggiore competente.


1039 Tutti coloro che debbono essere promossi a qualche ordine, attendano agli esercizi spirituali per almeno cinque giorni, nel luogo e nel modo stabiliti dall'Ordinario; il Vescovo, prima di procedere all'Ordinazione, deve accertarsi che i candidati li abbiano debitamente compiuti.


Art. 3

Irregolarità e altri impedimenti


1040 Non siano ammessi a ricevere gli ordini coloro che vi sono trattenuti da qualche impedimento sia perpetuo, che viene sotto il nome di irregolarità, sia semplice; non si contrae, però, alcun impedimento all'infuori di quelli elencati nei canoni che seguono.


1041 Sono irregolari a ricevere gli ordini:

1° chi è affetto da qualche forma di pazzia o da altra infermità psichica, per la quale, consultati i periti, viene giudicato inabile a svolgere nel modo appropriato il ministero;

2° chi ha commesso il delitto di apostasia, eresia o scisma;

3° chi ha attentato al matrimonio anche soltanto civile, o perché lui stesso è impedito da vincolo matrimoniale o da ordine sacro o da voto pubblico perpetuo di castità dal contrarre il matrimonio, oppure ha attentato il matrimonio con una donna sposata validamente o legata dallo stesso voto.

4° chi ha commesso omicidio volontario o ha procurato l'aborto, ottenuto l'effetto, e tutti coloro che vi hanno cooperato positivamente;

5° chi ha mutilato gravemente o dolosamente se stesso o un altro o ha tentato di togliersi la vita;

6° chi ha posto un atto di ordine riservato a coloro che sono costituiti nell'ordine dell'episcopato o del presbiterato, o essendone privo o avendo la proibizione del suo esercizio in seguito a pena canonica dichiarata o inflitta.


1042 Sono semplicemente impediti di ricevere gli ordini:

1° l'uomo sposato, a meno che non sia legittimamente destinato al diaconato permanente;

2° chi esercita un ufficio o un'amministrazione vietata ai chierici a norma dei cann. 285 e 286 di cui deve render conto, fintantoché, abbandonato l'ufficio e l'amministrazione e fatto il rendiconto, è divenuto libero;

3° il neofita, a meno che, a giudizio dell'Ordinario, non sia stato sufficientemente provato.


1043 I fedeli sono tenuti all'obbligo di rivelare gli impedimenti ai sacri ordini, se ne sono a conoscenza, all'Ordinario, o al parroco, prima dell'ordinazione


1044 § 1. Sono irregolari a esercitare gli ordini ricevuti:

1° colui che mentre era impedito da irregolarità a ricevere gli ordini, li ha ricevuti illegittimamente;

2° colui che ha commesso uno dei delitti di cui al can. 1041 nn. 3, 4, 5, 6.

§ 2. Sono impediti di esercitare gli ordini:

1° colui che, trattenuto da impedimenti per ricevere gli ordini, li ha ricevuti illegittimamente;

2° colui che è affetto da pazzia o da altre infermità psichiche di cui al can. 1041, n. 1, fino a che l'Ordinario, consultato il perito, non avrà consentito l'esercizio del medesimo ordine.


1045 L'ignoranza delle irregolarità e degli impedimenti non esime dai medesimi.


1046 Le irregolarità e gli impedimenti si moltiplicano a seconda delle loro diverse cause, non però per ripetizione della stessa causa, a meno che non si tratti dell'irregolarità da omicidio volontario o da procurato aborto, ottenuto l'effetto.


1047 § 1. La dispensa da tutte le irregolarità è riservata esclusivamente alla Sede Apostolica, se il fatto su cui si fondano sia stato deferito al foro giudiziale.

§ 2. Ad essa è anche riservata le dispensa dalle seguenti irregolarità e impedimenti a ricevere gli ordini:

1° dalle irregolarità provenienti dai delitti pubblici di cui al can. 1041, nn. 2 e 3;

2° dall'irregolarità provenienti da delitto sia pubblico sia occulto di cui al can. 1041, n. 4;

3° dall'impedimento di cui al can. 1042, n. 1.

§ 3 E' inoltre riservata alla Sede Apostolica la dispensa dalle irregolarità per l'esercizio dell'ordine ricevuto, delle quali al can. 1041, n. 3, soltanto nei casi pubblici, e al n. 4 del medesimo canone, anche nei casi occulti.

§ 4. L'Ordinario può validamente dispensare dalle irregolarità e impedimenti non riservati alla Santa Sede.


1048 Nei casi occulti più urgenti, se non si possa ricorrere al Vescovo o quando si tratti delle irregolarità di cui al can. 1041, nn. 3 e 4, alla Penitenzieria, e se incomba il pericolo di grave danno o infamia, colui che è impedito dalla irregolarità di esercitare l'ordine, può esercitarlo, fermo però restando l'onere di ricorrere quanto prima all'Ordinario o alla Penitenzieria, taciuto il nome e tramite il confessore.


1049 § 1. Nelle domande per ottenere la dispensa dalle irregolarità e dagli impedimenti, debbono essere indicate tutte le irregolarità e gli impedimenti; tuttavia, la dispensa generale vale anche per quelli taciuti in buona fede eccettuate le irregolarità di cui al can. 1041, n. 4, o le altre deferite al foro giudiziale, ma non per quelle taciute in cattiva fede.

§ 2. Se si tratta di irregolarità per omicidio volontario o procurato aborto, deve essere espresso anche il numero dei delitti, per la validità della dispensa.

§ 3. La dispensa generale delle irregolarità e dagli impedimenti a ricevere gli ordini, vale per tutti gli ordini.


Art. 4

Documenti richiesti e scrutinio


1050 Perché uno possa essere promosso ai sacri ordini si richiedono i seguenti documenti:

1° certificato degli studi regolarmente compiuti a norma del can. 1032;

2° certificato di diaconato ricevuto, se si tratta di ordinandi al presbiterato;

3° se si tratta di promovendi al diaconato, certificato di battesimo e di confermazione e dell'avvenuta ricezione dei ministeri di cui al can. 1035; ugualmente il certificato della dichiarazione di cui al can. 1036, e inoltre, se l'ordinando che deve essere promosso al diaconato permanente è sposato, i certificati di matrimonio e del consenso della moglie.


1051 Per quanto riguarda lo scrutinio circa le qualità richieste nell'ordinando, si osservino le norme che seguono:

1° vi sia l'attestato del rettore del seminario o della casa di formazione, sulle qualità richieste per ricevere l'ordine, vale a dire la sua retta dottrina, la pietà genuina, i buoni costumi, l'attitudine ad esercitare il ministero; ed inoltre, dopo una diligente indagine, un documento sul suo stato di salute sia fisica sia psichica;

2° il Vescovo diocesano o il Superiore maggiore, perché lo scrutinio sia fatto nel modo dovuto può avvalersi di altri mezzi che gli sembrino utili, a seconda delle circostanze di tempo e di luogo, quali le lettere testimoniali, le pubblicazioni o altre informazioni.


1052 § 1. Il Vescovo che conferisce l'ordinazione per diritto proprio, per poter ad essa procedere deve essere certo che siano a disposizione i documenti di cui al can. 1050, che l'idoneità del candidato risulti provata con argomenti positivi, dopo aver fatto lo scrutinio a norma del diritto.

§ 2. Perché il Vescovo proceda all'ordinazione di un suddito altrui, è sufficiente che le lettere dimissorie riferiscano che gli stessi documenti sono a disposizione, che lo scrutinio è stato compiuto a norma del diritto e che consta dell'idoneità del candidato; che se il promovendo è membro di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, le medesime lettere debbono testimoniare inoltre che egli è stato cooptato definitivamente nell'istituto o nella società e che è suddito del Superiore che dà la lettere.

§ 3. Se nonostante tutto ciò il Vescovo per precise ragioni dubita che il candidato sia idoneo a ricevere gli ordini, non lo promuova.

Capitolo III

ANNOTAZIONE E CERTIFICATO DELL'AVVENUTA ORDINAZIONE


1053 § 1. Compiuta l'ordinazione, i nomi dei singoli ordinandi e del ministro ordinante, il luogo e il giorno dell'ordinazione, siano annotati nell'apposito libro da custodirsi diligentemente nella curia del luogo dell'ordinazione, e tutti i documenti delle singole ordinazioni vengano conservati accuratamente.

§ 2. Il Vescovo ordinante consegni a ciascun ordinato un certificato autentico dell'ordinazione ricevuta; essi, se sono stati promossi da un Vescovo estraneo con lettere dimissorie, lo presentino al proprio Ordinario per l'annotazione nel libro speciale da conservarsi in archivio.


1054 L'Ordinario del luogo, se si tratta dei secolari, oppure il Superiore maggiore competente, se si tratta dei suoi sudditi, comunichi la notizia di ciascuna ordinazione celebrata al parroco del luogo del battesimo, il quale la annoterà nel suo libro dei battezzati a norma del can. 535, § 2.



CODICE DI DIRITTO CANONICO 964