CODICE DI DIRITTO CANONICO 1417

Titolo II Differenti gradi e specie di tribunali


1417 § 1. In forza del primato del Romano Pontefice, qualunque fedele ha diritto di deferire al giudizio della Santa Sede la propria causa, sia contenziosa sia penale, in qualsiasi grado di giudizio e in qualunque stadio della lite, oppure d'introdurla avanti alla medesima.

§ 2. Il ricorso fatto alla Sede Apostolica non sospende tuttavia, salvo il caso di appello, l'esercizio della giurisdizione nel giudice che ha già cominciato a giudicare la causa; questi può pertanto proseguire il giudizio fino alla sentenza definitiva, a meno che la Sede Apostolica non gli abbia comunicato di avere avocato a sé la causa.


1418 Qualsiasi tribunale ha diritto di chiamare in aiuto un altro tribunale per istruire la causa o per intimare gli atti.

Capitolo I


IL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA


Art. 1

Il giudice


1419 § 1. In ciascuna diocesi e per tutte le cause non escluse espressamente dal diritto, giudice di prima istanza è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o tramite altri, secondo i canoni che seguono.

§ 2. Se poi si tratta di diritti o di beni temporali di una persona giuridica rappresentata dal Vescovo, giudica in primo grado il tribunale di appello.


1420 § 1. Tutti i Vescovi diocesani sono tenuti a costituire un Vicario giudiziale o Officiale con potestà ordinaria per giudicare, distinto dal Vicario generale a meno che l'esiguità della diocesi o lo scarso numero di cause non suggerisca altrimenti.

§ 2. Il Vicario giudiziale forma un unico tribunale con il Vescovo, ma non può giudicare le cause che il Vescovo riserva a sé.

§ 3. Al Vicario giudiziale possono essere dati degli aiutanti, detti Vicari giudiziali aggiunti o Vice-officiali.

§ 4. Sia il Vicario giudiziale sia i Vicari giudiziali aggiunti devono essere sacerdoti, di integra fama, dottori o almeno licenziati in diritto canonico e che non abbiano meno di trent'anni.

§ 5. Essi non cessano dall'incarico quando la sede si rende vacante, né possono essere rimossi dall'Amministratore diocesano; venendo però il nuovo Vescovo devono essere riconfermati.


1421 § 1. Nella diocesi il Vescovo costituisca giudici diocesani che siano chierici.

§ 2. La Conferenza Episcopale può permettere che anche dei fedeli laici siano costituiti giudici; di essi, se la necessità lo suggerisce, uno può essere assunto a formare un collegio.

§ 3. I giudici siano di integra fama e dottori i diritto canonico o almeno licenziati.


1422 Il Vicario giudiziale, i Vicari giudiziali aggiunti e gli altri giudici sono nominati a tempo determinato, fermo restando il disposto del can. 1420, § 5, e non possono essere rimossi se non per causa legittima e grave.


1423 § 1. Più Vescovi diocesani possono concordemente, con l'approvazione della Sede Apostolica, costituire nelle loro diocesi un unico tribunale di prima istanza, in luogo dei tribunali diocesani di cui ai cann. 1419-1421; nel qual caso a quel gruppo di Vescovi o al Vescovo da essi designato competono tutti i poteri che ha il Vescovo diocesano per il proprio tribunale.

§ 2. I tribunali di cui al § 1, possono essere costituiti per tutte le cause oppure soltanto per determinati generi di cause.


1424 Il giudice unico in qualunque giudizio può scegliersi come consulenti due assessori, chierici o laici di onesta condotta.


1425 § 1. Riprovata la consuetudine contraria, al tribunale collegiale di tre giudici sono riservate:

1° le cause contenziose: a) sul vincolo della sacra ordinazione e sugli oneri ad essa annessi; b) sul vincolo del matrimonio, fermo restando il disposto dei cann. 1686 e 1688.

2° le cause penali: a) sui delitti che possono comportare la pena della dimissione dallo stato clericale; b) per infliggere o dichiarare la scomunica.

§ 2. Il Vescovo può affidare le cause più difficili o di maggiore importanza al giudizio di tre o cinque giudici.

§ 3. Il Vicario giudiziale chiami i giudici a giudicare le singole cause secondo un turno ordinatamente stabilito, a meno che il Vescovo in casi singoli non abbia stabilito diversamente.

§ 4. In primo grado di giudizio, se eventualmente non si possa costituire un collegio, la Conferenza Episcopale, fintantoché perduri tale impossibilità, può permettere che il Vescovo affidi la causa ad un unico giudice chierico, il quale si scelga, ove sia possibile, un assessore e un uditore.

§ 5. Il Vicario giudiziale non sostituisca i giudici una volta designati se non per gravissima causa, che deve essere espressa nel decreto.


1426 § 1. Il tribunale collegiale deve procedere collegialmente, e dare sentenze a maggioranza assoluta di voti.

§ 2. Lo deve presiedere, nella misura del possibile il Vicario giudiziale o un Vicario giudiziale aggiunto.


1427 § 1. Se insorga una controversia tra religiosi o case dello stesso istituto religioso clericale di diritto pontificio, giudice di prima istanza, a meno che non si disponga altrimenti nelle costituzioni, è il Superiore provinciale, oppure, se si tratti di un monastero sui iuris , l'Abate locale.

§ 2. Salvo che le costituzioni non dispongano diversamente, trattandosi di una questione contenziosa tra due province, in prima istanza giudicherà il Moderatore supremo personalmente o tramite un delegato; se tra due monasteri, l'Abate superiore della congregazione monastica.

§ 3. Se infine insorga una controversia tra persone religiose fisiche o giuridiche di istituti religiosi diversi o anche dello stesso istituto clericale di diritto diocesano o laicale, oppure tra una persona religiosa e un chierico secolare o un laico o una persona giuridica secolare, giudica in prima istanza il tribunale diocesano.


Art. 2

Uditori e relatori


1428 § 1. Il giudice o il presidente del tribunale collegiale possono designare un uditore per svolgere l'istruttoria della causa, scegliendo tra i giudici del tribunale o tra le persone approvate dal Vescovo a tale incarico.

§ 2. Il Vescovo può approvare all'incarico di uditore chierici o laici, che rifulgano per buoni costumi, prudenza e dottrina.

§ 3. Spetta all'uditore, secondo il mandato del giudice, solo raccogliere le prove e una volta raccolte trasmetterle al giudice; può inoltre, a meno che non si opponga il mandato del giudice, decidere nel frattempo quali prove debbano essere raccolte e secondo quale metodo, se eventualmente sorga controversia in proposito durante l'esercizio delle sue funzioni.


1429 Il presidente del tribunale collegiale deve designare tra i giudici del collegio un ponente o relatore che riferisca sulla causa nella riunione dei giudici e rediga per iscritto le sentenze; il presidente stesso lo può sostituire con un altro per giusta causa.


Art. 3

Promotore di giustizia, difensore del vincolo e notaio


1430 Per le cause contenziose ove il bene pubblico può essere messo in pericolo, e per le cause penali si costituisca in diocesi il promotore di giustizia, che ha il dovere di tutelare il bene pubblico.


1431 § 1. Nelle cause contenziose spetta al Vescovo diocesano giudicare se il bene pubblico possa essere messo in pericolo o no, a meno che l'intervento del promotore di giustizia non sia prescritto dalla legge o si renda evidentemente necessario per la natura della cosa.

§ 2. Se nella precedente istanza è intervenuto il promotore di giustizia, nel grado successivo il suo intervento si presume necessario.


1432 Per le cause in cui si tratta della nullità della sacra ordinazione o della nullità o dello scioglimento del matrimonio sia costituito in diocesi il difensore del vincolo, che deve proporre ed esporre tutti gli argomenti che possono essere ragionevolmente addotti contro la nullità o lo scioglimento.


1433 Nelle cause dove è richiesta la presenza del promotore di giustizia o del difensore del vincolo, se non furono citati, gli atti sono nulli, a meno che, benché non citati, essi siano di fatto intervenuti, o almeno prima della sentenza abbiano potuto svolgere il loro compito dopo aver esaminato gli atti.


1434 Se non si disponga espressamente altro:

1° ogniqualvolta la legge prescrive che il giudice ascolti le parti o una di esse, anche il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, se intervengono in giudizio, devono essere ascoltati;

2° ogniqualvolta si richiede l'istanza della parte perché il giudice possa definire qualcosa, l'istanza del promotore di giustizia o del difensore del vincolo, che intervengono in giudizio, ha lo stesso valore.


1435 Spetta al Vescovo nominare il promotore di giustizia e il difensore del vincolo; essi siano chierici o laici, di integra fama, dottori o licenziati in diritto canonico e di provata prudenza e sollecitudine per la giustizia.


1436 § 1. La stessa persona, ma non nella stessa causa, può avere l'incarico di promotore di giustizia e di difensore del vincolo.

§ 2. Promotore e difensore possono essere costituiti sia per tutte le cause sia per singole cause; possono poi essere rimossi dal Vescovo per un giusto motivo.


1437 § 1. In qualunque processo intervenga il notaio, cosi che si ritengano nulli gli atti se non furono da lui sottoscritti.

§ 2. Gli atti che i notai redigono fanno fede pubblica.

Capitolo II


IL TRIBUNALE DI SECONDA ISTANZA


1438 Fermo restando il disposto del can. 1444, § 1, n. 1:

1° dal tribunale del Vescovo suffraganeo si appella al tribunale del Metropolita, salvo il disposto del can. 1439;

2° nelle cause trattate in prima istanza avanti al Metropolita si appella al tribunale che egli stesso abbia, con l'approvazione della Sede Apostolica, stabilmente designato;

3° per le cause fatte avanti al Superiore provinciale il tribunale di seconda istanza è presso il Moderatore supremo; per le cause fatte avanti all'Abate locale è presso l'Abate superiore della congregazione monastica.


1439 § 1. Se fu costituito un tribunale unico di prima istanza per più diocesi, a norma del can. 1423, la Conferenza Episcopale deve costituire con l'approvazione della Sede Apostolica un tribunale di seconda istanza, a meno che tutte quelle diocesi non siano suffraganee della stessa archidiocesi.

§ 2. La Conferenza Episcopale può costituire, con la approvazione della Sede Apostolica, uno o più tribunali di seconda istanza, anche oltre ai casi di cui al § 1.

§ 3. Per quanto riguarda i tribunali di seconda istanza di cui al §§ 1 e 2, la Conferenza Episcopale o il Vescovo da essa designato hanno tutti i poteri che ha il Vescovo diocesano per il suo tribunale.


1440 Se la competenza relativa al grado di giudizio non viene osservata a norma dei cann. 1438 e 1439, l'incompetenza del giudice è assoluta.


1441 Il tribunale di seconda istanza deve essere costituito alla stessa maniera del tribunale di prima istanza. Se tuttavia nel primo grado di giudizio secondo il can. 1425, § 4, emano la sentenza un giudice unico, il tribunale di seconda istanza proceda collegialmente.

Capitolo III


I TRIBUNALI DELLA SEDE APOSTOLICA


1442 Il Romano Pontefice è giudice supremo in tutto l'orbe cattolico, e giudica o personalmente o tramite i tribunali ordinari della Sede Apostolica oppure per mezzo di giudici da lui delegati.


1443 Il tribunale ordinario costituito dal Romano Pontefice per ricevere gli appelli è la Rota Romana.


1444 § 1. La Rota Romana giudica:

1° in seconda istanza le cause giudicate dai tribunali ordinari di prima istanza e deferite alla Santa Sede per legittimo appello;

2° in terza o ulteriore istanza le cause già giudicate dalla stessa Rota Romana e da qualunque altro tribunale, a meno che la cosa non sia passata in giudicato.

§ 2. Questo tribunale giudica anche in prima istanza le cause di cui al can. 1405, § 3, o le cause che il Romano Pontefice sia motu proprio sia ad istanza delle parti avoco al suo tribunale ed affido alla Rota Romana; e queste, la Rota stessa le giudica anche in seconda ed ulteriore istanza, salvo che nel rescritto di commissione non si sia disposto altrimenti.


1445 § 1. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica giudica:

1° le querele di nullità, le richieste di restitutio in integrum ed altri ricorsi contro le sentenze rotali;

2° i ricorsi nelle cause sullo stato delle persone, che la Rota Romana rifiuto di ammettere a nuovo esame;

3° le eccezioni di sospetto ed altre cause contro gli Uditori della Rota Romana per atti posti durante l'esercizio delle loro funzioni;

4° i conflitti di competenza di cui al can. 1416.

§ 2. Lo stesso Tribunale dirime le contese sorte per un atto di potestà amministrativa ecclesiastica, ad esso legittimamente deferite, le altre controversie amministrative ad esso deferite dal Romano Pontefice o dai dicasteri della Curia Romana e il conflitto di competenza tra gli stessi dicasteri.

§ 3. Spetta inoltre a questo supremo tribunale:

1° vigilare sulla retta amministrazione della giustizia e prendere provvedimenti, se necessario, contro avvocati e procuratori;

2° prorogare la competenza dei tribunali;

3° promuovere ed approvare l'erezione dei tribunali di cui ai cann. 1423 e 1439.


Titolo III La disciplina che deve essere osservata nei tribunali

Capitolo I


L'ufficio DEI GIUDICI E DEI MINISTRI NEL TRIBUNALE


1446 § 1. Tutti i fedeli, ma in primo luogo i Vescovi, s'impegnino assiduamente, salva la giustizia, perché nel popolo di Dio siano evitate, per quanto è possibile, le liti e si compongano al più presto pacificamente.

§ 2. Il giudice sul nascere della lite ed anche in qualunque altro momento, ogni volta che scorga qualche speranza di buon esito, non lasci di esortare le parti e di aiutarle a cercare di comune accordo un'equa soluzione della controversia, e indichi loro le vie idonee a tal proposito, servendosi eventualmente anche di persone autorevoli per la mediazione.

§ 3. Che se la lite verta sul bene privato delle parti, il giudice veda se la transazione o il giudizio arbitrale, a norma dei cann. 1713-1716, possa concludersi vantaggiosamente.


1447 Chi è intervenuto in una causa come giudice, promotore di giustizia, difensore del vincolo, procuratore, avvocato, teste o perito, non può in seguito validamente definire la stessa causa in altra istanza come giudice o svolgere in essa la funzione di assessore.


1448 § 1. Il giudice non accetti di giudicare una causa che in qualche modo lo riguarda in ragione di vincoli di consanguineità o affinità in qualunque grado della linea retta e fino al quarto grado della linea collaterale, o in ragione di tutela e curatela, di intima amicizia, di grave inimicizia, oppure a scopo di guadagno o per evitare un danno.

§ 2. Nelle medesime circostanze devono astenersi dal loro ufficio il promotore di giustizia, il difensore del vincolo, l'assessore e l'uditore.


1449 § 1. Nei casi di cui al can. 1448, se il giudice stesso non si astiene, la parte lo può ricusare.

§ 2. Circa la ricusazione decide il Vicario giudiziale; se è lui stesso ad essere ricusato decide il Vescovo che presiede il tribunale.

§ 3. Se il Vescovo stesso è giudice e contro di lui va la ricusazione, si astenga dal giudicare.

§ 4. Se la ricusazione viene fatta contro il promotore di giustizia, il difensore del vincolo o gli altri ministri del tribunale, su questa eccezione decide il presidente del tribunale collegiale o il giudice stesso, se è unico.


1450 Ammessa la ricusazione, le persone devono essere sostituite, ma non cambia il grado di giudizio.


1451 § 1. La questione circa la ricusazione deve essere definita con la massima celerità, udite le parti, il promotore di giustizia o il difensore del vincolo, se intervengono in causa e non siano stati essi stessi ricusati.

§ 2. Gli atti posti dal giudice prima d'essere ricusato sono validi; quelli posti dopo che fu proposta la ricusazione devono essere rescissi se la parte lo chieda entro dieci giorni dall'ammissione della ricusazione.


1452 § 1. In un affare che interessa soltanto privati, il giudice può procedere solo ad istanza della parte. Ma se la causa fu legittimamente introdotta, il giudice può e deve procedere anche d'ufficio nelle cause penali e nelle altre cause che vertono sul bene pubblico della Chiesa e sulla salvezza delle anime.

§ 2. Il giudice inoltre può supplire la negligenza delle parti nell'addurre le prove o nell'opporre eccezioni, ogniqualvolta ritenga che ciò sia necessario ad evitare una sentenza gravemente ingiusta, ferme restando le disposizioni del can. 1600.


1453 Giudici e tribunali provvedano, salva la giustizia, affinché tutte le cause si concludano al più presto, di modo che non si protraggano più di un anno nel tribunale di prima istanza, e non più di sei mesi nel tribunale di seconda istanza.


1454 Tutti coloro che compongono il tribunale o in esso collaborano devono prestare giuramento di adempiere convenientemente e fedelmente l'ufficio.


1455 § 1. I giudici e gli aiutanti del tribunale sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio, nel giudizio penale sempre, nel contenzioso poi se dalla rivelazione di qualche atto processuale possa derivare pregiudizio alle parti.

§ 2. Sono anche sempre tenuti a mantenere il segreto sulla discussione che si ha tra i giudici nel tribunale collegiale prima di dare la sentenza, e anche sui vari suffragi e sulle opinioni ivi pronunciate, fermo restando il disposto del can. 1609, § 4.

§ 3. Anzi ogniqualvolta la causa o le prove siano di tal natura che dalla divulgazione degli atti o delle prove sia messa in pericolo la fama altrui, o si dia occasione a dissidi, o sorga scandalo o altri simili inconvenienti, il giudice può vincolare con il giuramento di mantenere il segreto i testi, i periti, le parti e i loro avvocati o procuratori.


1456 Al giudice e a tutti i ministri del tribunale è proibito accettare qualunque regalo in occasione dello svolgimento del giudizio.


1457 § 1. I giudici che, essendo sicuramente ed evidentemente competenti, si rifiutano di giudicare, o che non sorretti da alcuna disposizione del diritto si dichiarano competenti e giudicano e definiscono le cause, oppure violano la legge del segreto, o per dolo o negligenza grave procurano altro danno ai contendenti, possono essere puniti dall'autorità competente con congrue pene, non esclusa la privazione dell'ufficio.

§ 2. Alle medesime sanzioni sono soggetti i ministri e gli aiutanti del tribunale, se fossero venuti meno al loro dovere come sopra; tutti questi anche il giudice li può punire.

Capitolo II


L'ORDINE DA SEGUIRE NEL GIUDICARE LE CAUSE


1458 Le cause devono essere giudicate nell'ordine secondo il quale furono proposte e scritte nell'elenco, a meno che alcuna di esse esiga una trattazione più rapida rispetto alle altre, il che deve però essere stabilito con speciale decreto corredato dalle motivazioni.


1459 § 1. I vizi, per i quali si può avere la nullità della sentenza, possono essere eccepiti e anche dichiarati d'ufficio dal giudice in qualunque stadio o grado del giudizio.

§ 2. Oltre ai casi di cui al § 1, le eccezioni dilatorie, soprattutto quelle che riguardano le persone e le modalità del giudizio, devono essere proposte prima della contestazione della lite, a meno che non siano emerse per la prima volta a lite già contestata, e devono essere definite al più presto.


1460 § 1. Se è proposta una eccezione contro la competenza del giudice, della cosa deve decidere il giudice stesso.

§ 2. In caso di eccezione di incompetenza relativa, se il giudice si dichiara competente, la sua decisione non ammette appello, ma non sono proibite la querela di nullità e la restitutio in integrum.

§ 3. Che se il giudice si dichiara incompetente, la parte che si ritiene onerata, entro quindici giorni di tempo utile può ricorrere al tribunale di appello.


1461 Il giudice che in qualunque stadio della causa si riconosca incompetente d'incompetenza assoluta, deve dichiarare la propria incompetenza.


1462 § 1. Le eccezioni di cosa giudicata, di transazione e le altre perentorie dette litis finitae devono essere proposte ed esaminate prima della contestazione della lite; chi le sollevasse più tardi non deve essere respinto, ma sia condannato a pagare le spese, a meno che non provi di non aver maliziosamente differito l'opposizione.

§ 2. Le altre eccezioni perentorie siano proposte nella contestazione della lite, e devono essere a suo tempo trattate secondo le regole proprie delle questioni incidentali.


1463 § 1. Le azioni riconvenzionali non possono essere validamente poste, se non entro trenta giorni dalla avvenuta contestazione della lite.

§ 2. Le medesime siano poi giudicate insieme all'azione convenzionale, cioè in pari grado con essa, a meno che non sia necessario giudicarle separatamente o il giudice lo abbia ritenuto più opportuno.


1464 Le questioni relative alla cauzione da dare sulle spese giudiziali, o alla concessione del gratuito patrocinio, richiesto subito da principio, ed altre simili devono essere giudicate di regola prima della contestazione della lite.

Capitolo III


TERMINI E DILAZIONI


1465 § 1. I cosi detti fatalia legis , cioè i termini costituiti dalla legge per la perenzione dei diritti, non possono essere prorogati, né possono essere validamente ridotti se non lo richiedono le parti.

§ 2. I termini giudiziari e convenzionali invece, prima della loro decadenza, possono essere prorogati dal giudice intervenendo una giusta causa, udite le parti o a loro richiesta, ma non possono essere mai validamente ridotti, senza il consenso delle parti.

§ 3. Il giudice provveda tuttavia affinché la lite non si protragga troppo a lungo a causa della proroga.


1466 Dove la legge non fissa termini per il compimento degli atti processuali, li deve stabilire il giudice, tenuto conto della natura di ciascun atto.


1467 Se nel giorno notificato per un atto processuale il tribunale non abbia lavorato, il termine s'intende prorogato al primo giorno non festivo seguente.

Capitolo IV


IL LUOGO DEL GIUDIZIO


1468 Ciascun tribunale abbia una sede per quanto è possibile stabile, che sia aperta ad ore stabilite.


1469 § . Il giudice espulso con la violenza dal suo territorio o impedito di esercitare in esso la giurisdizione, può esercitare la sua giurisdizione fuori del territorio ed emanare sentenze , dopo aver tuttavia di ciò informato il Vescovo diocesano.

§ 2. Oltre al caso di cui al § 1, il giudice, per giusta causa e dopo aver udite le parti, può anche recarsi fuori del proprio territorio per acquisire le prove, su licenza tuttavia del Vescovo diocesano del luogo dove intende andare e nella sede designata dal medesimo.

Capitolo V


LE PERSONE DA AMMETTERE IN AULA

MODALITA' PER LA REDAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI


1470 § 1. Salvo che la legge particolare non disponga altrimenti, durante lo svolgimento delle cause avanti al tribunale siano ammesse in aula quelle persone soltanto che la legge o il giudice abbiano stabilito essere necessarie per il compimento del processo.

§ 2. IL giudice può richiamare al loro dovere con congrue pene tutte le persone presenti al giudizio che abbiano gravemente mancato al rispetto e all'obbedienza dovuti al tribunale, ed inoltre anche sospendere dall'esercizio del loro incarico avanti ai tribunali ecclesiastici avvocati e procuratori.


1471 Se qualche persona da interrogare usi una lingua sconosciuta al giudice o alle parti, si ricorra ad un interprete giurato designato dal giudice. Le dichiarazioni siano tuttavia redatte per iscritto nella lingua originaria e vi si aggiunga la traduzione. Si ricorra parimenti all'interprete qualora si debba interrogare un sordo o un muto, a meno che il giudice eventualmente non preferisca che risponda alle domande postegli per iscritto.


1472 § 1. Gli atti giudiziari, sia quelli relativi al merito della questione o atti di causa, sia quelli attinenti alla procedura o atti del processo, devono essere redatti per iscritto.

§ 2. Le singole pagine degli atti siano numerate e autenticate.


1473 Ogniqualvolta negli atti giudiziari è richiesta la firma delle parti o dei testimoni, se una parte o un testimone non può o non vuole sottoscrivere, lo si annoti negli atti stessi, e nello stesso tempo giudice e notaio facciano fede che l'atto stesso fu letto parola per parola alla parte o al testimone e che questi non poterono o non vollero firmare.


1474 § 1. In caso di appello, un esemplare degli atti, della cui autenticità abbia fatto fede il notaio, sia inviato al tribunale superiore.

§ 2. Se gli atti furono scritti in una lingua sconosciuta al tribunale superiore, siano tradotti in lingua nota al medesimo, usando le dovute cautele affinché consti che la traduzione è fedele.


1475 § 1. Terminato il giudizio i documenti che sono proprietà di privati devono essere restituiti, conservandone però un esemplare.

§ 2. E' fatto divieto ai notai e al cancelliere di rilasciare senza il mandato del giudice copia degli atti giudiziari e dei documenti acquisiti al processo.


Titolo IV Le parti nella causa

Capitolo I


ATTORE E CONVENUTO


1476 Chiunque, sia battezzato sia non battezzato, può agire in giudizio; la parte poi legittimamente chiamata in giudizio deve rispondere.


1477 Benché l'attore o la parte convenuta si siano costituiti un procuratore od un avvocato, devono tuttavia sempre presenziare personalmente in giudizio secondo il disposto del diritto o del giudice.


1478 § 1. I minori e coloro che non hanno l'uso di ragione, possono stare in giudizio soltanto tramite i loro genitori o i tutori o i curatori, salvo il disposto del § 3.

§ 2. Se il giudice reputa che i loro diritti siano in conflitto con i diritti dei genitori, dei tutori o dei curatori, o che questi non possano sufficientemente tutelarne i diritti, stiano in giudizio tramite un tutore o un curatore assegnato dal giudice.

§ 3. Ma nelle cause spirituali e connesse alle spirituali, se i minorenni hanno raggiunto l'uso di ragione, possono agire e rispondere senza il consenso dei genitori o dei tutori, anzi personalmente se hanno compiuto i quattordici anni di età; se non li hanno ancora compiuti, per il tramite di un curatore costituito dal giudice.

§ 4. Gli interdetti dall'amministrazione dei beni e gli infermi di mente, possono stare in giudizio personalmente solo per rispondere dei propri delitti o per disposizione del giudice; per tutto il resto devono agire e rispondere per il tramite dei loro curatori.


1479 Ogniqualvolta vi è un tutore o un curatore costituito dall'autorità civile, il medesimo può essere ammesso dal giudice ecclesiastico, udito, se possibile, il Vescovo diocesano di colui al quale fu dato; che se non vi sia o non si ritenga di dovere ammettere, il giudice stesso designerà un tutore o un curatore per la causa.


1480 § 1. Le persone giuridiche stanno in giudizio per il tramite dei loro legittimi rappresentanti.

§ 2. Nel caso poi non vi sia rappresentante o sia negligente, l'Ordinario stesso personalmente o tramite altro può stare in giudizio a nome delle persone giuridiche soggette alla sua potestà.

Capitolo II


PROCURATORI ALLE LITI ED AVVOCATI


1481 § 1. La parte può liberamente costituirsi un avvocato e un procuratore; può tuttavia, oltre i casi stabiliti nei §§ 2 e 3, anche agire e rispondere personalmente, a meno che il giudice non abbia ritenuto necessaria l'assistenza di un procuratore o di un avvocato.

§ 2. Nel giudizio penale l'accusato deve sempre avere un avvocato, che si sia egli stesso costituito o assegnato a lui dal giudice.

§ 3. Nel giudizio contenzioso, se si tratti di minori o di un giudizio vertente circa il bene pubblico ad eccezione delle cause matrimoniali, il giudice costituisca d'ufficio un difensore alla parte che non l'abbia.


1482 § 1. Ognuno può costituirsi un solo procuratore, a questi non è consentito di farsi sostituire da un altro, a meno che non gliene sia stata data espressamente facoltà.

§ 2. Che se tuttavia, suggerendolo una giusta causa, la stessa persona ne abbia costituito parecchi, questi siano designati in modo che tra di loro abbia luogo la prevenzione.

§ 3. E' possibile invece costituire più avvocati allo stesso tempo.


1483 Procuratore ed avvocato devono essere maggiorenni e di buona fama; l'avvocato deve inoltre essere cattolico, a meno che il Vescovo diocesano non permetta altrimenti, e dottore in diritto canonico, o in caso contrario veramente esperto, ed approvato dal Vescovo stesso.


1484 § 1. Procuratore ed avvocato prima di assumere l'incarico, devono depositare presso il tribunale un mandato autentico.

§ 2. Per impedire tuttavia l'estinguersi di un diritto il giudice può assumere un procuratore anche senza che abbia presentato il mandato, previe idonee garanzie, se del caso; l'atto però non ha alcun valore se nel termine perentorio da stabilirsi dal giudice, il procuratore non esibisca regolarmente il mandato.


1485 Se non abbia avuto un mandato speciale, il procuratore non può validamente rinunciare all'azione, all'istanza o agli atti giudiziali, né può fare transazioni, patti, compromessi arbitrati ed in genere quelle cose per le quali il diritto richiede un mandato speciale.


1486 § 1. La rimozione del procuratore o dell'avvocato per avere effetto deve essere loro intimata, e, se la lite fu già contestata, della rimozione siano informati il giudice e la parte avversa.

§ 2. Emanata la sentenza definitiva, il diritto e il dovere di appellare, se il mandante non si opponga, resta al procuratore.


1487 Sia il procuratore sia l'avvocato possono essere rimossi dal giudice d'ufficio o ad istanza della parte con l'emanazione di un decreto, ciò tuttavia per una causa grave.


1488 § 1. E' fatto divieto ad entrambi di trarre dalla propria parte la lite con denaro, oppure di pattuire per sé un emolumento esagerato o pretendendo una parte della cosa che è oggetto del litigio. Se lo facessero, il patto è nullo e potranno essere multati dal giudice con un'ammenda. L'avvocato inoltre può essere sospeso dall'ufficio, e, se sia recidivo, anche essere cancellato dall'albo degli avvocati.

§ 2. Allo stesso modo possono essere puniti avvocati e procuratori che , eludendo la legge, sottraggono ai tribunali competenti le cause perché siano definite da altri più favorevolmente.


1489 Avvocati e procuratori che a causa di doni, promesse o per qualunque altro motivo abbiano tradito il loro ufficio, siano sospesi dall'esercizio del patrocinio e siano puniti con un'ammenda o con altre congrue pene.


1490 In ciascun tribunale si costituiscano, per quanto è possibile, patroni stabili, stipendiati dallo stesso tribunale, che esercitino l'incarico di avvocati o procuratori nelle cause soprattutto matrimoniali per le parti che di preferenza desiderino sceglierli.


Titolo V Azioni ed eccezioni

Capitolo I


AZIONI ED ECCEZIONI IN GENERE


1491 Ogni diritto è protetto non soltanto da un'azione, ma anche da un'eccezione, a meno che non sia disposto espressamente altro.


1492 § 1. Ogni azione si estingue con la prescrizione a norma del diritto o in altro legittimo modo, fatta eccezione per le azioni sullo stato delle persone che non si estinguono mai.

§ 2. L'eccezione, salvo il disposto del can. 1462, è sempre possibile e per la sua stessa natura è perpetua.


1493 L'attore può convenire un altro con più azioni simultanee, tuttavia tra loro non contrarie, sia sulla stessa cosa sia in materie diverse, se non oltrepassino i limiti della competenza del tribunale cui accede.


1494 § 1. La parte convenuta può intraprendere un'azione riconvenzionale avanti allo stesso giudice e nello stesso giudizio contro l'attore, o per il nesso della causa con l'azione principale, oppure per far ritirare o ridurre la domanda dell'attore.

§ 2. Non è permesso all'attore riconvenuto di riconvenire a sua volta la parte avversa.


1495 L'azione riconvenzionale deve essere proposta al giudice avanti al quale fu intrapresa la prima azione, anche se delegato soltanto ad un'unica causa o per altri motivi relativamente incompetente.

Capitolo II


CODICE DI DIRITTO CANONICO 1417