Istruzione Sinodi 1997


CONGREGAZIONE PER I VESCOVI

CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI

ISTRUZIONE SUI SINODI DIOCESANI







PROEMIO


Nella Costituzione Apostolica "Sacrae disciplinae leges", con la quale veniva promulgato l'attualeCodice di Diritto Canonico, il Santo Padre Giovanni Paolo II collocava tra i principali elementi che, secondo il Concilio Vaticano II, caratterizzano la vera e genuina immagine della Chiesa "la dottrina, secondo la quale la Chiesa viene presentata come Popolo di Dio e l'autorità gerarchica viene proposta come servizio; la dottrina per cui la Chiesa è vista come 'comunione' e che, quindi, determina le relazioni che devono intercorrere fra le Chiese particolari e quella universale, e fra la collegialità e il primato; la dottrina, inoltre, per la quale tutti i membri del Popolo di Dio, nel modo proprio a ciascuno, sono partecipi del triplice ufficio di Cristo: sacerdotale, profetico e regale" [1].

Nel suo impegno di fedeltà all'insegnamento conciliare, il Codice di Diritto Canonico ha dato, tra l'altro, un volto rinnovato alla istituzione tradizionale del sinodo diocesano, nel quale, a vario titolo, convergono i tratti ecclesiologici sopra ricordati. Nei canoni CIC 460-468 è dato rinvenire le norme giuridiche da osservarsi per la celebrazione di questa assise ecclesiale.

Di recente, in particolar modo dopo la promulgazione del Codice di Diritto Canonico, si sono moltiplicate le Chiese particolari che hanno celebrato o si propongono di celebrare il sinodo diocesano, riconosciuto come un importante mezzo per l'attuazione del rinnovamento conciliare. Una menzione particolare va attribuita al II Sinodo Pastorale della diocesi di Roma, concluso nella solennità di Pentecoste dell'anno 1993, la cui celebrazione ha offerto al Romano Pontefice Giovanni Paolo II l'occasione per impartire preziosi insegnamenti. Inoltre, negli ultimi decenni, sono state segnalate anche altre forme per esprimere la comunione diocesana, note talvolta come "assemblee diocesane", che, pur presentando aspetti comuni con i sinodi, mancano tuttavia di una precisa configurazione canonica.

Si è ritenuto quanto mai opportuno, in merito al sinodo diocesano, di chiarire le disposizioni della legge canonica e sviluppare e determinare i procedimenti nell'eseguirla [2], fermo sempre restando il pieno vigore di quanto disposto nel Codice di Diritto Canonico. È oltremodo auspicabile che anche le "assemblee diocesane" od altre assisi, nella misura della loro somiglianza di scopi e di composizione con il sinodo, trovino il loro posto nell'alveo della disciplina canonica, grazie all'accoglienza delle prescrizioni canoniche e della presente Istruzione, a garanzia della loro efficacia per il governo della Chiesa particolare.

Per l'interesse che può avere nella preparazione del sinodo diocesano, alla presente Istruzione si acclude un'Appendice, di significato meramente indicativo, in cui vengono elencate le principali materie che il Codice di Diritto Canonico rinvia alla normativa diocesana.

Pertanto, la Congregazione per i Vescovi e la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, competenti in ciò che riguarda l'esercizio della funzione episcopale nella Chiesa latina [3], presentano questa Istruzione a tutti i Vescovi della Chiesa latina. In questo modo esse intendono sia rispondere alle richieste di molti Vescovi desiderosi di avere un fraterno aiuto nella celebrazione del sinodo diocesano, sia contribuire a rimediare ad alcuni difetti ed incongruenze che sono stati talvolta rilevati.

[1] Costituzione Apostolica "Sacrae disciplinae leges", del 25 gennaio 1983 (AAS 75 [1983], vol. II, pp. VII-XIV).
[2] Cfr. can. CIC 34 §1.
[3] Cfr. Costituzione Apostolica "Pastor Bonus", del 28 giugno 1988 (AAS 80 [1988], PP 841-912), artt. .


I. INTRODUZIONE SULLA NATURA E FINALITA' DEL SINODO DIOCESANO


Il canone CIC 460 descrive il sinodo diocesano come "riunione ('coetus') di sacerdoti e di altri fedeli della Chiesa particolare, scelti per prestare aiuto al Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità diocesana" [4].

[4] "coetus delectorum sacerdotum aliorumque christifidelium Ecclesiae particularis, qui in bonum totius communitatis dioecesanae Episcopo dioecesano adiutricem operam praestant".

1 La finalità del sinodo è quella di prestare aiuto al Vescovo nell'esercizio della funzione, che gli è propria, di guidare la comunità cristiana.

Tale scopo determina il particolare ruolo da attribuire nel sinodo ai presbiteri, in quanto "saggi collaboratori dell'ordine episcopale e suo aiuto e strumento, chiamati al servizio del popolo di Dio" [5]. Ma il sinodo offre anche al Vescovo l'occasione di chiamare a cooperare con lui, insieme ai sacerdoti, alcuni laici e religiosi scelti, come un modo peculiare di esercizio della responsabilità, che concerne tutti i fedeli, nell'edificazione del Corpo di Cristo [6].

Il Vescovo esercita, anche nello svolgimento del sinodo, l'ufficio di governare la Chiesa affidatagli: decide la convocazione [7], propone le questioni alla discussione sinodale [8], presiede le sessioni del sinodo [9]; infine, quale unico legislatore, sottoscrive le dichiarazioni e i decreti e ne ordina la pubblicazione [10].

Il sinodo è, in questo modo, "contestualmente e inseparabilmente, atto di governo episcopale ed evento di comunione, esprimendo così quell'indole di comunione gerarchica che appartiene alla natura profonda della Chiesa" [11]. Il Popolo di Dio non è, infatti, un aggregato informe dei discepoli di Cristo, bensì una comunità sacerdotale, organicamente strutturata fin dall'origine conformemente alla volontà del suo Fondatore [12], che in ogni diocesi fa capo al Vescovo come principio visibile e fondamento dell'unità e unico suo rappresentante [13]. Qualunque tentativo, quindi, di contrapporre il sinodo al Vescovo, in virtù di una pretesa "rappresentanza del Popolo di Dio", è contrario all'autentica impostazione dei rapporti ecclesiali.


2 I sinodali sono chiamati a "prestare aiuto al Vescovo diocesano" [14] formulando il loro parere o "voto" circa le questioni da lui proposte; tale voto è detto "consultivo" [15] per significare che il Vescovo è libero di accogliere o meno le opinioni manifestate dai sinodali. Tuttavia, ciò non significa trascurarne l'importanza, quasi fosse una mera consulenza "esterna", espressa da chi non ha alcuna responsabilità nell'esito finale del sinodo: con le loro esperienze e i loro consigli, i sinodali collaborano attivamente nell'elaborazione delle dichiarazioni e dei decreti, che verranno giustamente chiamati "sinodali" [16], dai quali il governo episcopale della diocesi ricaverà in futuro ispirazione.

Da parte sua, il Vescovo dirige effettivamente le discussioni durante le sessioni sinodali e, da vero maestro della Chiesa, insegna e corregge quando occorre. Dopo aver sentito i membri, a lui spetta il compito di discernimento, e cioè di "esaminare tutto e ritenere ciò che è buono" [17], nei confronti dei diversi pareri espressi. Sottoscrivendo, terminato il sinodo, le dichiarazioni e i decreti, il Vescovo impegna la sua autorità in tutto quanto in essi si insegna o si comanda. La potestà episcopale viene in questo modo attuata in conformità al suo significato autentico, e cioè non come imposizione di una volontà arbitraria, ma come un vero ministero, che comporta "ascoltare i sudditi" e "chiamarli a cooperare alacremente con lui" [18], nella comune ricerca di ciò che lo Spirito chiede nel momento presente alla Chiesa particolare.


3 Comunione e missione, in quanto aspetti inscindibili dell'unico fine dell'attività pastorale della Chiesa, costituiscono il "bene di tutta la comunità diocesana" che il can. CIC 460 indica come scopo ultimo del sinodo.

I lavori sinodali mirano a fomentare la comune adesione alla dottrina salvifica e a stimolare tutti i fedeli alla sequela di Cristo. Poiché la Chiesa è "inviata al mondo ad annunziare e testimoniare, attualizzare ed espandere il mistero di comunione che la costituisce" [19], il sinodo cura anche di favorire il dinamismo apostolico di tutte le energie ecclesiali sotto la guida dei legittimi Pastori. Nella convinzione che ogni rinnovamento comunionale e missionario ha come indispensabile premessa la santità dei ministri di Dio, non dovrà in esso mancare un vivo interessamento per il miglioramento del costume di vita e della formazione del clero e per lo stimolo delle vocazioni.

Il sinodo, quindi, non solo manifesta e attua la comunione diocesana, ma anche è chiamato a"edificarla" con le sue dichiarazioni e i suoi decreti. Occorre perciò che nei documenti sinodali venga operosamente accolto il Magistero universale e applicata la disciplina canonica alla diversità propria di quella determinata comunità cristiana. In effetti, il ministero del Successore di Pietro e il Collegio Episcopale non sono una istanza estranea alla Chiesa particolare, ma un elemento che appartiene "dal di dentro" alla sua stessa essenza [20] ed è a fondamento della comunione diocesana.

In questo modo, il sinodo contribuisce anche a configurare la fisionomia pastorale della Chiesa particolare, dando continuità alla sua peculiare tradizione liturgica, spirituale e canonica. Il patrimonio giuridico locale e gli indirizzi che hanno guidato il governo pastorale sono in esso oggetto di accurato studio, al fine di aggiornare, ripristinare o completare eventuali lacune normative, di verificare il raggiungimento degli obiettivi pastorali già formulati e di proporre, con l'aiuto della grazia divina, nuovi orientamenti.

[5] Costituzione Dogmatica "Lumen Gentium" n. LG 28; cfr. Decreto conciliare "Presbyterorum Ordinis" nn. PO 2 PO 7.
[6] Cfr. Costituzione Dogmatica "Lumen Gentium" nn. LG 7 LG 32; cfr. can. CIC 463 §§1 e 2.
[7] Cfr. cann. CIC 461 §1 e CIC 462 §1.
[8] Cfr. can. CIC 465.
[9] Cfr. can. CIC 462 §2.
[10] Cfr. can. CIC 466.
[11] Giovanni Paolo II, omelia del 3 ottobre 1992, ne "L'Osservatore Romano" del 4 ottobre 1992, pp. 4-5.
[12] Cfr. Costituzione Dogmatica "Lumen Gentium" n. LG 11.
[13] Cfr. Ibidem n. LG 23.
[14] Can. CIC 460.
[15] Cfr. can. CIC 466.
[16] Cfr. cann. CIC 466 CIC 467.
[17] Costituzione Dogmatica "Lumen Gentium" n. LG 12, che cita 1Th 5,12 1Th 5,19-21.
[18] Cfr. Ibidem n. LG 27.
[19] Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica "Communionis notio", del 28 maggio 1992 (AAS 85 [1993] PP 838-850), n. 4.
[20] Cfr. Ibidem n. 13.


II. COMPOSIZIONE DEL SINODO


4 1. "Presiede il sinodo diocesano il Vescovo diocesano, il quale tuttavia può delegare il Vicario generale o un Vicario episcopale, a svolgere tale ufficio, per le singole sessioni del sinodo" [21], privilegiando tra questi coloro che hanno dignità episcopale (Vescovo coadiutore e Vescovi ausiliari).

5 2. Sono membri "de iure" del sinodo, in base all'ufficio che essi ricoprono:

- il Vescovo coadiutore e i Vescovi ausiliari;

- i Vicari generali, i Vicari episcopali nonché il Vicario giudiziale;

- i canonici della chiesa cattedrale;

- i membri del consiglio presbiterale;

- il rettore del seminario maggiore;

- i vicari foranei [22].


3. Sono membri elettivi:
6 11. "I fedeli laici, anche membri di istituti di vita consacrata, eletti dal consiglio pastorale nel modo e nel numero da determinarsi dal Vescovo diocesano, oppure, dove tale consiglio non esiste, secondo i criteri determinati dal Vescovo diocesano" [23].

Per la scelta di questi laici (uomini e donne), occorre seguire, per quanto possibile, le indicazioni del canone
CIC 512 §2 [24], avendo comunque buona cura di assicurare che tali fedeli si distinguano "per fede sicura, buoni costumi e prudenza" [25]; così il loro contributo sarà veramente valido in vista del bene della Chiesa. La situazione canonica regolare di questi laici è da ritenersi requisito indispensabile per far parte dell'assemblea.

7 21. "Almeno un presbitero eletto in ciascun vicariato foraneo da tutti coloro che ivi hanno cura d'anime; inoltre deve essere eletto un altro presbitero che lo sostituisca se il primo è impedito" [26].

Come desunto dal testo canonico, per questo titolo sono eleggibili soltanto i presbiteri, non i diaconi o i laici.

Il Vescovo dovrà, quindi, determinarne il numero per ogni vicariato foraneo. Se si tratta di una Chiesa particolare di piccole dimensioni, nulla osta alla convocazione di tutti i suoi presbiteri.

8 31. "Alcuni Superiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica che hanno la casa nella diocesi, i quali devono essere eletti nel numero e nel modo determinati dal Vescovo diocesano" [27].


9 4. Sinodali di libera nomina episcopale: "Al sinodo diocesano possono essere chiamati dal Vescovo diocesano, in qualità di membri, anche altri, sia chierici, sia membri di istituti di vita consacrata, sia fedeli laici" [28].

Nello scegliere questi sinodali, si cercherà di rendere presenti le vocazioni ecclesiali o i diversi impegni apostolici non sufficientemente espressi nelle elezioni, sicché il sinodo rifletta adeguatamente la peculiare fisionomia della Chiesa particolare; si curerà perciò di assicurare, tra i chierici, una congrua presenza di diaconi permanenti. Non si trascuri di scegliere anche fedeli che eccellono "per scienza, competenza e prestigio" [29], la cui ponderata opinione arricchirà senza dubbio le discussioni sinodali.


10 5. I sinodali legittimamente designati hanno il diritto e l'obbligo di partecipare alle sessioni [30]. "Un membro del sinodo, se è trattenuto da un legittimo impedimento, non può inviare un procuratore che vi partecipi in suo nome; avverta però il Vescovo diocesano di tale impedimento" [31].

Il Vescovo ha il diritto e il dovere di rimuovere, mediante decreto, qualunque sinodale, che con le sue opinioni si discosti dalla dottrina della Chiesa o che rifiuti l'autorità episcopale, ferma restando la possibilità di ricorso contro il decreto, a norma di diritto.


11 6. "Il Vescovo diocesano, se lo ritiene opportuno, può invitare come osservatori alcuni ministri o membri di Chiese o comunità ecclesiali che non sono nella piena comunione con la Chiesa cattolica" [32].

La presenza degli osservatori contribuirà a "introdurre maggiormente la preoccupazione ecumenica nella pastorale normale, facendo crescere la reciproca conoscenza, la carità vicendevole e possibilmente la fraterna collaborazione" [33].

Per la loro individuazione di solito converrà procedere d'intesa con i capi di tali Chiese o comunità, che segnaleranno la persona più idonea a rappresentarle.

[21] Can.
CIC 462 §2.
[22] Cfr. can. CIC 463 §1, CIC 11 CIC 21 CIC 31 CIC 41 CIC 61 CIC 71.
[23] Can. CIC 463 §1, CIC 51.
[24] Can. CIC 512 §2: "I fedeli designati al consiglio pastorale siano scelti in modo che attraverso di loro sia veramente rappresentata tutta la porzione del popolo di Dio che costituisce la diocesi, tenendo presenti le diverse zone della diocesi stessa, le condizioni sociali, le professioni e inoltre il ruolo che essi hanno nell'apostolato, sia come singoli, sia in quanto associati".
[25] Can. CIC 512 §3.
[26] Can. CIC 463 §1, 81.
[27] Can. CIC 463 §1, 91.
[28] Can. CIC 463 §2.
[29] Can. CIC 212 §3.
[30] Cfr. can. CIC 463 §1.
[31] Can. CIC 464.
[32] Can. CIC 463 §3.
[33] Giovanni Paolo II, udienza del 27 giugno 1992, ne "L'Osservatore Romano" del 28 giugno 1992, pp. 4-5.


III. CONVOCAZIONE E PREPARAZIONE DEL SINODO


A. Convocazione

12 1. Il sinodo diocesano può essere celebrato "quando, a giudizio del Vescovo diocesano, sentito il consiglio presbiterale le circostanze lo suggeriscano" [34]. Resta, quindi, alla prudente scelta del Vescovo decidere la maggiore o minore frequenza di convocazione, in funzione dei bisogni della Chiesa particolare o del governo diocesano.

Tali circostanze possono essere di diversa natura: la mancanza di un'adeguata pastorale d'insieme, la necessità di applicare a livello locale norme od orientamenti superiori, l'esistenza nell'ambito diocesano di problemi che richiedono soluzione, il sentito bisogno di una più intensa operosa comunione ecclesiale, ecc. Per valutare l'opportunità della convocazione, risultano di particolare importanza le informazioni ottenute nelle visite pastorali: esse, infatti, più di qualunque indagine o inchiesta, consentiranno al Vescovo di individuare i bisogni dei fedeli e gli indirizzi pastorali più adatti per soddisfarli.

Qualora, quindi, il Vescovo percepisca l'opportunità di convocare il sinodo diocesano, chiederà al consiglio presbiterale - rappresentanza del presbiterio per aiutare il Vescovo nel governo della diocesi [35] - un ponderato giudizio in merito alla celebrazione e all'argomento o argomenti che dovranno venire in esso studiati.

Individuato l'argomento del sinodo, il Vescovo procederà a emanare il decreto di convocazione e ne darà annunzio alla sua Chiesa, di regola in occasione di una festa liturgica di particolare solennità.

13 2. "Convoca il sinodo diocesano solo il Vescovo diocesano, non chi presiede la diocesi interinalmente" [36].

"Se il Vescovo ha la cura di più diocesi oppure ha la cura di una come Vescovo proprio e di un'altra come Amministratore, può convocare un solo sinodo diocesano da tutte le diocesi affidategli" [37].

[34] Can.
CIC 461 §1.
[35] Cfr. can. CIC 495 §1.
[36] Can. CIC 462 §1.
[37] Can. CIC 461 §2.


B. Commissione preparatoria e regolamento del sinodo

14 1. Fin dai primi momenti, il Vescovo costituisca una commissione preparatoria.

Il Vescovo sceglierà i membri della commissione preparatoria fra sacerdoti ed altri fedeli cheeccellono per loro prudenza pastorale e competenza professionale, cercando di rispecchiare, per quanto possibile, la varietà dei carismi e ministeri del Popolo di Dio. Tra di loro non manchi qualche esperto in diritto canonico e in liturgia.

Sarà compito della commissione preparatoria prestare aiuto al Vescovo principalmente nell'organizzazione e nell'offerta di sussidi per la preparazione del sinodo, nell'elaborazione del relativo regolamento, nella determinazione delle questioni da proporre alle delibere sinodali e nella designazione dei sinodali. Le sue riunioni saranno presiedute dallo stesso Vescovo o, nel caso di suo impedimento, da un delegato.

Il Vescovo potrà disporre la costituzione di una segreteria, diretta da un membro della commissione preparatoria. Ad essa spetterà di assistere il sinodo sotto l'aspetto organizzativo: trasmissione e archiviazione della documentazione, redazione dei verbali, allestimento dei servizi logistici, finanziamento e contabilità. Risulterà altresì utile la costituzione di un ufficio stampa, che assicuri l'adeguata informazione dei "media" ed eviti le eventuali interpretazioni distorte sui lavori sinodali.

15 2. Con l'aiuto della commissione preparatoria, il Vescovo provvederà alla redazione e pubblicazione del regolamento del sinodo [38].

Il regolamento dovrà stabilire, tra l'altro:

16 11. La composizione del sinodo. Il regolamento assegnerà un numero concreto per ogni categoria di sinodali e determinerà i criteri per l'elezione di laici e membri di istituti di vita consacrata [39] e dei Superiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica [40]. Nel farlo, si eviterà che una eccessiva presenza di sinodali impedisca l'effettiva possibilità di intervenire da parte di tutti.

17 21. Le norme circa il modo di effettuare le elezioni dei sinodali ed, eventualmente, dei titolari degli uffici da svolgere nel sinodo. Al riguardo, si osserveranno le prescrizioni dei canoni CIC 119, 11 e CIC 164-179, con gli opportuni adattamenti [41].

18 31. I diversi uffici da assolversi nell'assemblea sinodale (presidenza, moderatore, segretario), levarie commissioni e la loro composizione.

19 41. Il modo di procedere nelle riunioni, con indicazione della durata e della modalità degli interventi (orali e scritti) e delle votazioni ("placet", "non placet", "placet iuxta modum").

L'utilità che il regolamento può avere per l'organizzazione della fase preparatoria consiglia di elaborarlo negli stadi iniziali del percorso sinodale, senza pregiudizio delle eventuali modifiche o aggiunte, che l'esperienza della preparazione potrà successivamente suggerire.

Risulta in genere conveniente procedere di seguito alla designazione dei sinodali, al fine di poter usufruire del loro aiuto nei lavori di preparazione.

[38] Sulla nozione di regolamento, si veda il can.
CIC 95.
[39] Cfr. can. CIC 463 §1, 51.
[40] Cfr. can. CIC 463 §1, 91.
[41] Si tenga, infatti, presente che il testo di alcuni di questi canoni lascia la libertà di disporre diversamente nel regolamento del sinodo.

C. Fasi di preparazione del sinodo

20 I lavori preparatori del sinodo sono tesi, innanzitutto, a facilitare al Vescovo l'individuazione delle questioni da proporre alle delibere sinodali.

Bisogna comunque rilevare la convenienza di organizzare questa fase in modo da raggiungere e coinvolgere - in maniere diverse, a seconda delle circostanze - le varie istanze diocesane ed iniziative apostoliche presenti nella Chiesa particolare. Così i lavori sinodali si tradurranno in un "adeguato tirocinio pratico dell'ecclesiologia di comunione del Concilio Vaticano II" [42], e inoltre i fedeli saranno ben disposti ad accettare "ciò che i Pastori, quali rappresentanti di Cristo, stabiliscono come maestri e capi della Chiesa" [43] alla fine del sinodo.

Qui di seguito vengono offerti alcuni orientamenti generali sul modo di procedere, che ogni Pastore saprà adattare e completare come meglio convenga al bene della Chiesa particolare e alle caratteristiche del sinodo progettato.

21 1. Preparazione spirituale, catechetica e informativa

Convinto che "il segreto della riuscita del sinodo, come di ogni altro evento ed iniziativa ecclesiale è, infatti, la preghiera" [44], il Vescovo inviterà tutti i fedeli, chierici, religiosi e laici, ed in particolare i monasteri di vita contemplativa, ad una "costante intenzione comune: il sinodo e i frutti del sinodo" [45], che diventerà così un autentico evento di grazia per la Chiesa particolare. Non mancherà di esortare a questo proposito i pastori d'anime, mettendo a loro disposizione gli opportuni sussidi per le assemblee liturgiche solenni e per quelle quotidiane, man mano che si svolge il cammino sinodale.

La celebrazione del sinodo offre al Vescovo un'opportunità privilegiata di formazione dei fedeli. Si proceda, quindi, ad una articolata catechesi dei fedeli sul mistero della Chiesa e sulla partecipazione di tutti alla sua missione, alla luce degli insegnamenti del Magistero, specie di quello conciliare. A questo fine si potranno offrire orientamenti concreti per la predicazione dei sacerdoti.

Vengano tutti anche informati sulla natura e finalità del sinodo e sull'ambito delle delibere sinodali. Potrà servire a questo scopo la pubblicazione di un fascicolo informativo, senza trascurare l'uso dei mezzi di comunicazione di massa.

22 2. Consultazione della diocesi

Venga offerta ai fedeli la possibilità di manifestare le loro necessità, i loro desideri e il loro pensiero circa l'argomento del sinodo [46]. Inoltre, il clero della diocesi verrà separatamente sollecitato a formulare proposte circa il modo di venire incontro alle sfide della cura pastorale.

Il Vescovo disporrà le modalità concrete di tale consultazione, procurando di raggiungere tutte le "energie vive" del Popolo di Dio che sono presenti e operanti nella Chiesa particolare [47]: comunità parrocchiali, istituti di vita consacrata e società di vita apostolica, associazioni ecclesiali e raggruppamenti di rilievo, istituti d'insegnamento (seminario, università o facoltà ecclesiastiche, università e scuole cattoliche).

Nel provvedere con opportune indicazioni alla consultazione, il Vescovo dovrà tenere presente il pericolo - talvolta purtroppo ben reale - della formazione di gruppi di pressione, ed eviterà di creare negli interpellati aspettative ingiustificate sull'effettiva accettazione delle loro proposte.

23 3. Fissazione delle questioni

Il Vescovo procederà in seguito a fissare le questioni sulle quali verteranno le delibere. Un modo atto a tale proposito sarà quello di elaborare dei questionari, divisi per materie, ognuno introdotto da una relazione che ne illustri il significato alla luce della dottrina e disciplina della Chiesa e delle risultanze delle consultazioni precedenti [48]. Tale compito verrà affidato, sotto la direzione della commissione preparatoria, a gruppi di esperti nelle varie discipline e ambiti pastorali, che presenteranno i testi all'approvazione del Vescovo.

Infine, la documentazione approntata sarà trasmessa ai sinodali, al fine di garantirne l'adeguato studio prima dell'inizio delle sessioni.

[42] Giovanni Paolo II, allocuzione del 29 maggio 1993, ne "L'Osservatore Romano" del 31 maggio-1 giugno 1993, pp. 6-7.
[43] Costituzione Dogmatica "Lumen Gentium" n.
LG 37.
[44] Giovanni Paolo II, omelia del 3 ottobre 1992, cit. nota 11.
[45] Giovanni Paolo II, udienza del 27 giugno 1992, cit. nota 33.
[46] Cfr. can. CIC 212 §§2 e 3.
[47] Cfr. Giovanni Paolo II, udienza del 27 giugno 1992, cit. nota 33.
[48] Si può anche procedere diversamente, ad esempio elaborando già in questa fase le bozze di documenti sinodali. Questa scelta ha indubbi vantaggi, ma si deve anche badare al rischio di ridurre di fatto la libertà dei sinodali, che dovranno pronunziarsi su un testo praticamente pronto.

IV. SVOLGIMENTO DEL SINODO


24 1. Il vero sinodo consiste proprio nelle sessioni sinodali. Occorre perciò cercare un equilibrio tra la durata del sinodo e quella della preparazione, nonché disporre le sessioni in un arco di tempo che sia sufficiente a consentire lo studio delle questioni sollevate in aula e di intervenire nella discussione.

25 2. Poiché "Quibus communis est cura, communis etiam debet esse oratio" [49], la celebrazione medesima del sinodo muova dalla preghiera.Nelle solenni liturgie eucaristiche di inaugurazione e di conclusione del sinodo e nelle altre che accompagneranno le sessioni sinodali vengano osservate le prescrizioni del "Caeremoniale Episcoporum", che tratta specificamente della liturgia sinodale [50]. Esse saranno aperte a tutti i fedeli e non solo ai membri del sinodo.

Conviene che le sessioni del sinodo - almeno quelle più importanti - si tengano nella chiesa cattedrale. Essa è, infatti, sede della cattedra del Vescovo e immagine visibile della Chiesa di Cristo [51].

26 3. Prima dell'inizio delle discussioni, i sinodali emettano la professione di fede, a norma del canone CIC 833, 11 [52]. Non trascuri il Vescovo di illustrare questo significativo atto al fine di stimolare il "sensus fidei" dei sinodali ed accenderne l'amore per il patrimonio dottrinale e spirituale della Chiesa.

27 4. La trattazione dei diversi argomenti, di volta in volta esaminati, sarà introdotta da brevi relazioni illustrative che li mettano a fuoco.

"Tutte le questioni proposte siano sottomesse alla libera discussione dei membri nelle sessioni del sinodo" [53]. Il Vescovo curerà che venga offerta ai sinodali l'effettiva possibilità di esprimere liberamente le loro opinioni sulle questioni proposte, seppur entro i limiti temporali determinati nel regolamento [54].

Attesi i legami che uniscono la Chiesa particolare e il suo Pastore con la Chiesa universale e il Romano Pontefice, il Vescovo ha il dovere di escludere dalla discussione sinodale tesi o posizioni - magari proposte con la pretesa di trasmettere alla Santa Sede "voti" in merito - discordanti dalla perenne dottrina della Chiesa o dal Magistero Pontificio o riguardanti materie disciplinari riservate alla suprema o ad altra autorità ecclesiastica [55].

Alla fine degli interventi, si curerà di riassumere ordinatamente i diversi apporti dei sinodali, allo scopo di agevolarne lo studio successivo.

28 5. Durante le sessioni del sinodo più volte occorrerà sollecitare i sinodali a manifestare la loro opinione mediante votazione. Poiché il sinodo non è un collegio con capacità decisionale, tali suffragi non hanno lo scopo di giungere ad un accordo maggioritario vincolante, bensì di accertare ilgrado di concordanza dei sinodali sulle proposte formulate, e così dev'essere loro spiegato [56].

Il Vescovo resta libero nel determinare il seguito da dare all'esito delle votazioni, anche se procurerà di seguire il parere comunemente condiviso dai sinodali, a meno che osti una grave causa, che a lui spetta valutare "coram Domino".

29 6. Il Vescovo, dando opportune indicazioni, affiderà infine a diverse commissioni di membri la stesura delle bozze dei testi sinodali.

Nel redigerle, occorre cercare formule precise che possano servire da guida pastorale per l'avvenire, evitando di restare nel generico o di limitarsi a mere esortazioni, il che sarebbe a scapito della loro efficacia.

30 7. "Spetta al Vescovo diocesano, secondo il suo prudente giudizio, sospendere e sciogliere il sinodo diocesano" [57], qualora emergano ostacoli gravi alla sua continuazione che rendano questa decisione conveniente o addirittura necessaria: ad esempio un suo orientamento insanabilmente contrario all'insegnamento della Chiesa o circostanze di ordine sociale che perturbino il pacifico lavoro sinodale.

Se non ci sono particolari ragioni che lo sconsiglino, prima di emanare il decreto di sospensione o di scioglimento, il Vescovo chiederà il parere del consiglio presbiterale - il quale deve venir consultato dal Vescovo negli affari di maggiore importanza [58] - pur rimanendo egli libero di prendere la decisione.

"Quando la sede episcopale è vacante o impedita, il sinodo diocesano si interrompe per il diritto stesso finché il Vescovo diocesano che gli succede non decreti che esso venga continuato oppure ne dichiari la cessazione" [59].

[49] "Caeremoniale Episcoporum" n. 1169.
[50] Cfr. "Caeremoniale Episcoporum", Pars VIII, Caput I "De Conciliis Plenariis vel Provincialibus et de Synodo Dioecesana", nn. 1169-1176.
[51] Cfr. Costituzione Apostolica "Mirificus eventus", del 7 dicembre 1965 (AAS 57 [1965], PP 945-951).
[52] Cfr. AAS 81 (1989) pp. 104-105, che riporta il testo della professione di fede da usare nel sinodo.
[53] Can.
CIC 465.
[54] Cfr. supra III, B, 2.
[55] Cfr. Decreto conciliare "Christus Dominus" n. CD 8; cfr. anche can. CIC 381.
[56] A questo proposito, risulta utile avvertire che la regola espressa nel can. CIC 119, 31, "ciò che tocca tutti come singoli, da tutti deve essere approvato", non riguarda affatto il sinodo, bensì la presa di certe decisioni comuni in seno ad un vero collegio con capacità decisoria.
[57] Can. CIC 468 §1.
[58] Cfr. can. CIC 500 §2.
[59] Can. CIC 468 §2.

V. LE DICHIARAZIONI E I DECRETI SINODALI


31 1. Terminate le sessioni del sinodo, il Vescovo procede alla redazione finale dei decreti e delle dichiarazioni, li sottoscrive e ne ordina la pubblicazione [60].

32 2. Con le espressioni "decreti" e "dichiarazioni", il Codice ravvisa la possibilità che i testi sinodali consistano, da una parte, in vere norme giuridiche - che potranno venir chiamate "costituzioni" o in un altro modo - oppure in indicazioni programmatiche per l'avvenire, e dall'altra, in affermazioni convinte delle verità di fede o della morale cattolica, specie negli aspetti di maggiore incidenza nella vita della Chiesa particolare.

33 3. "Lui solo (il Vescovo diocesano) sottoscrive le dichiarazioni e i decreti sinodali, che possono essere resi pubblici soltanto per la sua autorità" [61]. Pertanto, le dichiarazioni e i decreti sinodali devono recare la sola firma del Vescovo diocesano e le parole usate in questi documenti devono anche rendere palese che proprio lui ne è l'autore.

Premessa l'intrinseca connessione del sinodo con la funzione episcopale, è illecita la pubblicazione diatti non sottoscritti dal Vescovo. Essi non sarebbero, in alcun vero senso, dichiarazioni "sinodali".

34 4. Mediante i decreti sinodali il Vescovo diocesano promuove e urge l'osservanza delle norme canoniche che le circostanze della vita diocesana più richiamano [62], regola le materie che il diritto affida alla sua competenza [63] ed applica la disciplina comune alla diversità della Chiesa particolare.

Sarebbe giuridicamente invalido un eventuale decreto sinodale contrario al diritto superiore [64], e cioè: la legislazione universale della Chiesa, i decreti generali dei concili particolari e della Conferenza Episcopale [65] e quelli dell'assemblea dei Vescovi della provincia ecclesiastica, nei termini della sua competenza [66].

35 5. "Il Vescovo diocesano comunichi al Metropolita e alla conferenza dei Vescovi i testi delle dichiarazioni e dei decreti sinodali" [67], al fine di favorire la comunione nell'episcopato e l'armonia normativa nelle Chiese particolari dello stesso ambito geografico e umano.

Concluso ogni adempimento, il Vescovo vorrà trasmettere copia della documentazione sinodale, mediante il Rappresentante Pontificio, alla Congregazione per i Vescovi o a quella per l'Evangelizzazione dei Popoli, per loro tempestiva conoscenza.

36 6. Qualora i documenti sinodali - specie quelli normativi - non si pronunzino in merito alla loro applicazione, sarà il Vescovo diocesano, una volta terminato il sinodo, a determinare le modalità di esecuzione, affidandola eventualmente a taluni organi diocesani.
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Le Congregazioni per i Vescovi e per l'Evangelizzazione dei Popoli si auspicano di aver contribuito ad un adeguato svolgimento dei sinodi diocesani, istituzione ecclesiale sempre tenuta in grande considerazione nei corsi dei secoli e oggi considerata con rinnovato interesse, quale valido strumento diretto, con l'aiuto dello Spirito Santo, al servizio della comunione e della missione delle Chiese particolari.

La presente Istruzione entrerà in vigore per i sinodi diocesani che inizieranno compiuti tre mesi dalla sua pubblicazione in "Acta Apostolicae Sedis".
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[60] Cfr. can.
CIC 466.
[61] Ibidem. CIC 466
[62] Cfr. can. CIC 392.
[63] Cfr. l'Appendice di questa Istruzione.
[64] Cfr. can. CIC 135 §2.
[65] Perché le decisioni dei concili particolari e delle Conferenze Episcopali siano norme giuridiche obbligatorie, e cioè veri decreti generali, è necessario che siano state riviste ("recognitae") dalla Santa Sede: cfr. cann. CIC 446 CIC 455.
[66] Circa le competenze normative della riunione dei Vescovi della provincia, cfr. i cann. CIC 952 §1 e CIC 1264.
[67] Can. CIC 467.


Istruzione Sinodi 1997