ISTRUZIONE COLLABORAZIONE 13

Articolo 4 Il parroco e la parrocchia

13 I fedeli non ordinati possono svolgere, come di fatto in numerosi casi lodevolmente avviene, nelle parrocchie, negli ambiti dei luoghi di cura, di assistenza, di istruzione, nei penitenziari, presso gli Ordinariati militari, ecc., compiti di effettiva collaborazione al ministero pastorale dei chierici. Una forma straordinaria di collaborazione, nelle condizioni previste, è quella regolata dal can. CIC 517, § 2.

§ 1. La retta comprensione ed applicazione di tale canone, secondo il quale « si ob sacerdotum penuriam Episcopus dioecesanus aestimaverit participationem in exercitio curae pastoralis paroeciae concredendam esse diacono aliive personae sacerdotali charactere non insignitae aut personarum communitati, sacerdotem constituat aliquem qui, potestatibus et facultatibus parochi instructus, curam pastoralem moderetur », richiede che tale provvedimento eccezionale avvenga nell'accurato rispetto delle clausole in esso contenute, ovvero:

a) ob sacerdotum penuriam, e non per ragioni di comodità o di una equivoca « promozione del laicato », ecc.

b) fermo restando che si tratta di participatio in exercitio curae pastoralis e non di dirigere, coordinare, moderare, governare la parrocchia; cosa che, secondo il testo del canone, compete solo ad un sacerdote.

Proprio perché si tratta di casi eccezionali, bisogna anzitutto considerare la possibilità di avvalersi, ad esempio, di sacerdoti anziani ancora validi, o di affidare diverse parrocchie ad un solo sacerdote o ad un « coetus sacerdotum ».(75)

Non va disattesa, in ogni caso, la preferenza che il medesimo canone stabilisce per il diacono.

Resta comunque affermato, nella stessa normativa canonica, che queste forme di partecipazione nella cura delle parrocchie non possono surrogare, in alcun modo, l'ufficio di parroco. La normativa sancisce infatti che anche in quei casi eccezionali « Episcopus dioecesanus [...] sacerdotem constituat aliquem qui, potestatibus et facultatibus parochi instructus, curam pastoralem moderetur ». L'ufficio di parroco, infatti, può essere validamente affidato soltanto ad un sacerdote (cf can. CIC 521, § 1), anche nei casi di oggettiva penuria di clero.(76)

§ 2. Al riguardo si deve anche tener conto che il parroco è il pastore proprio della parrocchia a lui affidata(77) e rimane tale fino a quando non abbia cessato dal suo ufficio pastorale.(78)

La presentazione delle dimissioni del parroco per aver compiuto 75 anni di età non lo fa cessare ipso iure dal suo ufficio pastorale. La cessazione si verifica solo quando il Vescovo diocesano — dopo prudente considerazione di ogni circostanza — abbia accettato definitivamente le sue dimissioni, a norma del can. CIC 538, § 3, e glielo abbia comunicato per iscritto.(79) Anzi, alla luce di situazioni di penuria di sacerdoti esistente in alcuni luoghi, sarà saggio usare, al riguardo, particolare prudenza.

Anche in considerazione del diritto che ogni sacerdote ha di esercitare le funzioni inerenti all'ordine ricevuto, a meno che non ricorrano gravi motivi di salute o di disciplina, si ricorda che il 75o anno di età non costituisce un motivo obbligante per il Vescovo diocesano ad accettare le dimissioni. Ciò anche per evitare una concezione funzionalistica del sacro ministero.(80)

Articolo 5 - Gli organismi di collaborazione nella Chiesa particolare

14 Questi organismi, richiesti e sperimentati positivamente nel cammino del rinnovamento della Chiesa secondo il Concilio Vaticano II. e codificati dalla legislazione canonica, rappresentano una forma di partecipazione attiva alla vita e alla missione della Chiesa come comunione.

§ 1. La normativa codiciale sul consiglio presbiterale stabilisce quali sacerdoti ne possano essere membri.(81) Esso è infatti riservato ai sacerdoti, perché trova il suo fondamento nella comune partecipazione del

Vescovo e dei presbiteri nel medesimo sacerdozio e ministero.(82)

Non possono pertanto godere del diritto di voce attiva e passiva, né i diaconi, né i fedeli non ordinati, anche se collaboratori dei sacri ministri, così come i presbiteri che abbiano perso lo stato clericale o che, comunque, abbiano abbandonato l'esercizio del sacro ministero.

§ 2. Il consiglio pastorale, diocesano e parrocchiale(83) e il consiglio parrocchiale per gli affari economici,(84) dei quali fanno parte anche fedeli non ordinati, godono unicamente di voto consultivo e non possono, in alcun modo, diventare organismi deliberativi. Possono essere eletti a tali incarichi soltanto quei fedeli che possiedono le qualità richieste dalla normativa canonica.(85)

§ 3. È proprio del parroco presiedere i consigli parrocchiali. Sono pertanto invalide, quindi nulle, le decisioni deliberate da un consiglio parrocchiale riunitosi senza la presidenza del parroco o contro di lui.(86)

§ 4. Tutti i consigli diocesani possono esprimere validamente il proprio consenso ad un atto del Vescovo soltanto quando tale consenso è richiesto espressamente dal diritto.

§ 5. Attese le realtà locali, gli Ordinari possono avvalersi di speciali gruppi di studio o di esperti in questioni particolari. Tuttavia essi non possono costituire organismi paralleli o di esautorazione dei consigli diocesani presbiterale e pastorale, come pure dei consigli parrocchiali, regolati dal diritto universale della Chiesa nei cann.
CIC 536, § 1 e CIC 537.(87) Se tali organismi sono sorti in passato in base a consuetudini locali o a circostanze particolari, si pongano in atto i mezzi necessari per renderli conformi alla vigente legislazione della Chiesa.

§ 6. I Vicari foranei, chiamati anche decani, arcipreti o con altro nome, e coloro i quali ne tengono le veci, « pro-vicari », « pro-decani », ecc. devono essere sempre sacerdoti.(88) Pertanto, chi non è sacerdote non può essere validamente nominato a tali incarichi.

Articolo 6 - Le celebrazioni liturgiche

15 § 1. Le azioni liturgiche devono manifestare con chiarezza l'unità ordinata del Popolo di Dio nella sua condizione di comunione organica(89) e quindi l'intima connessione intercorrente tra l'azione liturgica e la natura organicamente strutturata della Chiesa.

Ciò avviene quando tutti i partecipanti svolgono con fede e devozione il ruolo che è proprio di ciascuno.

§ 2. Affinché, anche in questo campo, sia salvaguardata l'identità ecclesiale di ciascuno, vanno rimossi gli abusi di vario genere che sono contrari al dettato del can.
CIC 907, secondo cui nella celebrazione eucaristica, ai diaconi e ai fedeli non ordinati non è consentito proferire le orazioni e qualsiasi altra parte riservata al sacerdote celebrante — soprattutto la preghiera eucaristica con la dossologia conclusiva — o eseguire azioni e gesti che sono propri dello stesso celebrante. È altresì grave abuso che un fedele non ordinato eserciti, di fatto, una quasi « presidenza » dell'Eucaristia lasciando al sacerdote soltanto il minimo per garantirne la validità.

Nella stessa linea risulta evidente l'illiceità di usare, nelle azioni liturgiche, da parte di chi non è ordinato, paramenti riservati ai sacerdoti o ai diaconi (stola, pianeta o casula, dalmatica).

Si deve cercare di evitare accuratamente perfino l'apparenza di confusione che può sorgere da comportamenti liturgicamente anomali. Come i ministri ordinati sono richiamati all'obbligo di indossare tutti i paramenti sacri prescritti, così i fedeli non ordinati non possono assumere quanto non è loro proprio.

Ad evitare confusioni fra la liturgia sacramentale presieduta da un sacerdote o diacono con altri atti animati o guidati da fedeli non ordinati, è necessario che per questi ultimi si adoperino formulazioni chiaramente distinte.

Articolo 7 - Le celebrazioni domenicali in assenza del presbitero

16 § 1. In alcuni luoghi le celebrazioni domenicali(90) sono guidate, per mancanza di presbiteri o diaconi, da fedeli non ordinati. Questo servizio, valido quanto delicato, viene svolto secondo lo spirito e le norme specifiche emanate in merito dalla competente Autorità ecclesiastica.(91) Per guidare le suddette celebrazioni il fedele non ordinato dovrà avere uno speciale mandato dal Vescovo, il quale avrà cura di dare le opportune indicazioni circa la durata, il luogo, le condizioni e il presbitero responsabile.

§ 2. Tali celebrazioni, i cui testi devono essere quelli approvati dalla competente Autorità ecclesiastica, si configurano sempre come soluzioni temporanee.(92) È proibito inserire nella loro struttura elementi propri della liturgia sacrificale, soprattutto la « preghiera eucaristica » anche se in forma narrativa, per non ingenerare errori nella mente dei fedeli.(93) A tale scopo deve essere sempre ribadito ai partecipanti a queste celebrazioni che esse non sostituiscono il Sacrificio eucaristico e che il precetto festivo lo si soddisfa soltanto partecipando alla S. Messa.(94) In tali casi, laddove le distanze e le condizioni fisiche lo permettano, i fedeli devono essere stimolati e aiutati a fare il possibile per adempiere al precetto.

Articolo 8 - Il ministro straordinario della sacra Comunione

17 I fedeli non ordinati già da tempo collaborano in diversi ambiti della pastorale con i sacri ministri perché « il dono ineffabile dell'Eucaristia sia sempre più profondamente conosciuto e perché si partecipi alla sua efficacia salvifica con sempre maggiore intensità »(95).

Si tratta di un servizio liturgico che risponde ad oggettive necessità dei fedeli, destinato soprattutto agli infermi e alle assemblee liturgiche nelle quali sono particolarmente numerosi i fedeli che desiderano ricevere la sacra Comunione.

§ 1. La disciplina canonica sul ministro straordinario della sacra Comunione deve, però, essere rettamente applicata per non ingenerare confusione. Essa stabilisce che ministro ordinario della sacra Comunione è il Vescovo, il presbitero e il diacono(96), mentre sono ministri straordinari sia l'accolito istituito, sia il fedele a ciò deputato a norma del can.
CIC 230 § 3(97).

Un fedele non ordinato, se lo suggeriscono motivi di vera necessità, può essere deputato dal Vescovo diocesano, in qualità di ministro straordinario, a distribuire la sacra Comunione anche fuori della celebrazione eucaristica, ad actum vel ad tempus, o in modo stabile, adoperando per questo l'apposita forma liturgica di benedizione. In casi eccezionali ed imprevisti l'autorizzazione può essere concessa ad actum dal sacerdote che presiede la celebrazione eucaristica.(98)

§ 2. Perché il ministro straordinario, durante la celebrazione eucaristica, possa distribuire la sacra Comunione, è necessario o che non siano presenti ministri ordinari o che questi, pur presenti, siano veramente impediti.(99) Può svolgere altresì il medesimo incarico anche quando, a causa della particolarmente numerosa partecipazione di fedeli che desiderano ricevere la sacra Comunione, la celebrazione eucaristica si prolungherebbe eccessivamente per l'insufficienza di ministri ordinari. (100)

Tale incarico è suppletivo e straordinario (101) e deve essere esercitato a norma del diritto. A tale scopo è opportuno che il Vescovo diocesano emani norme particolari che, in stretta armonia con la legislazione universale della Chiesa, regolino l'esercizio di tale incarico. Si deve prevedere, tra l'altro, che il fedele a ciò deputato venga debitamente istruito sulla dottrina eucaristica, sull'indole del suo servizio, sulle rubriche da osservare per la dovuta riverenza a così augusto Sacramento e sulla disciplina circa l'ammissione alla Comunione.

Per non ingenerare confusioni sono da evitare e rimuovere talune prassi, invalse da qualche tempo in alcune Chiese particolari, come ad esempio:

— il comunicarsi da se stessi come se si trattasse di concelebranti;

— associare alla rinnovazione delle promesse dei sacerdoti, nella S. Messa crismale del Giovedì Santo, anche altre categorie di fedeli che rinnovano i voti religiosi o ricevono il mandato di ministri straordinari della Comunione.

— l'uso abituale dei ministri straordinari nelle SS. Messe, estendendo arbitrariamente il concetto di « numerosa partecipazione ».

Articolo 9 - L'apostolato per gli infermi

18 § 1. In questo campo, i fedeli non ordinati possono apportare una preziosa collaborazione. (102) Sono innumerevoli le testimonianze di opere e gesti di carità che persone non ordinate, sia singolarmente che in forme di apostolato comunitario, compiono verso gli infermi. Ciò costituisce una presenza cristiana di prima linea nel mondo della sofferenza e della malattia. Laddove i fedeli non ordinati accompagnano gli infermi nei momenti più gravi è loro precipuo compito suscitare il desiderio dei sacramenti della Penitenza e dell'Unzione, favorendone le disposizioni e aiutandoli nel preparare una buona confessione sacramentale e individuale come altresì per ricevere la Santa Unzione. Nel ricorrere all'uso dei sacramentali i fedeli non ordinati avranno cura che tale gesto non induca a ravvisare in esso quei sacramenti la cui amministrazione è propria ed esclusiva del Vescovo e del presbitero. In nessun caso possono fare unzioni quanti non sono sacerdoti, né con olio benedetto per l'Unzione degli infermi, né con olio non benedetto.

§ 2. Per l'amministrazione di questo sacramento, la legislazione canonica recepisce la dottrina teologicamente certa e la prassi multisecolare della Chiesa, (103) secondo le quali l'unico ministro valido è il sacerdote. (104) Detta normativa è pienamente coerente con il mistero teologico significato e realizzato per mezzo dell'esercizio del servizio sacerdotale.

Deve affermarsi che l'esclusiva riserva del ministero dell'Unzione al sacerdote è in rapporto con la relazione di detto sacramento con il perdono dei peccati e la degna ricezione dell'Eucaristia. Nessun altro può svolgere il ruolo di ministro ordinario o straordinario del sacramento, e qualsiasi azione in questo senso costituisce simulazione del sacramento. (105)

Articolo 10 - L'assistenza ai Matrimoni

19 § 1. La possibilità di delegare fedeli non ordinati ad assistere ai Matrimoni può rivelarsi necessaria, in circostanze molto particolari di grave mancanza di ministri sacri.

Essa, però, è condizionata al verificarsi di tre requisiti. Il Vescovo diocesano, infatti, può concedere tale delega unicamente nei casi in cui mancano sacerdoti o diaconi e soltanto dopo aver ottenuto, per la propria diocesi, il voto favorevole della Conferenza episcopale e la necessaria licenza della Santa Sede. (106)

§ 2. Anche in questi casi deve essere osservata la normativa canonica sulla validità della delega (107) e sulla idoneità, capacità ed attitudine del fedele non ordinato. (108)

§ 3. Eccetto il caso straordinario previsto dal can.
CIC 1112 del CIC, per assoluta mancanza di sacerdoti o di diaconi che possano assistere alla celebrazione del Matrimonio, nessun ministro ordinato può autorizzare un fedele non ordinato per tale assistenza e la relativa petizione e ricezione del consenso matrimoniale a norma del can. CIC 1108, § 2.

Articolo 11 - Il ministro del Battesimo

20 È particolarmente lodevole la fede con la quale non pochi cristiani, in dolorose situazioni di persecuzione, ma anche nei territori di missione e in casi di speciale necessità, hanno assicurato — e assicurano tuttora — il sacramento del Battesimo alle nuove generazioni, stante l'assenza dei ministri ordinati.

Oltre al caso di necessità, la normativa canonica prevede che, qualora il ministro ordinario mancasse o fosse impedito, (109) il fedele non ordinato possa essere designato ministro straordinario del Battesimo. (110) Tuttavia si deve fare attenzione ad interpretazioni troppo estensive ed evitare di concedere tale facoltà in forma abituale.

Così, per esempio, l'assenza o l'impedimento, che rendono lecita la deputazione di fedeli non ordinati ad amministrare il Battesimo, non possono configurarsi con l'eccessivo lavoro del ministro ordinario o con la sua non residenza nel territorio della parrocchia, come neanche con la sua non disponibilità per il giorno previsto dalla famiglia. Tali motivazioni non costituiscono altrettante ragioni sufficienti.

Articolo 12 - La guida della celebrazione delle esequie ecclesiastiche

21 Nelle attuali circostanze di crescente scristianizzazione e di allontanamento dalla pratica religiosa, il momento della morte e delle esequie può, talvolta, costituire una fra le più opportune occasioni pastorali per un incontro diretto dei ministri ordinati con quei fedeli che, abitualmente, non frequentano.

Pertanto è auspicabile che, anche con sacrificio, i sacerdoti o i diaconi presiedano personalmente i riti funebri secondo i più lodevoli usi locali, per pregare convenientemente per i defunti, avvicinandosi altresì alle famiglie e profittandone per una opportuna evangelizzazione.

I fedeli non ordinati possono guidare le esequie ecclesiastiche solo nel caso di vera mancanza di un ministro ordinato ed osservando le norme liturgiche in merito. (111) A tale compito dovranno essere ben preparati, sia sotto il profilo dottrinale che liturgico.

Articolo 13 - Necessaria selezione ed adeguata formazione

22 È dovere dell'Autorità competente, quando ricorresse l'oggettiva necessità di una « supplenza », nei casi elencati negli articoli precedenti, di scegliere il fedele che sia di sana dottrina ed esemplare condotta di vita. Non possono pertanto essere ammessi all'esercizio di questi compiti quei cattolici che non conducano una vita degna, non godano di buona fama, o si trovino in situazioni familiari non coerenti con l'insegnamento morale della Chiesa. Inoltre, essi devono possedere la formazione dovuta per l'adeguato adempimento della funzione loro affidata.

A norma del diritto particolare perfezionino le loro conoscenze frequentando, per quanto è possibile, i corsi di formazione, che l'Autorità competente organizzerà nell'ambito della Chiesa particolare, (112) in ambienti differenziati dai seminari, che vanno riservati ai soli candidati al sacerdozio, (113) avendo grande cura affinché la dottrina insegnata sia assolutamente conforme al magistero ecclesiale e il clima sia veramente spirituale.


CONCLUSIONE

23 La Santa Sede affida il presente documento allo zelo pastorale dei Vescovi diocesani delle varie Chiese particolari e agli altri Ordinari, nella fiducia che la sua applicazione produca frutti abbondanti per la crescita, nella comunione, dei sacri ministri e dei fedeli non ordinati.

Infatti, come ha ricordato il Santo Padre, « occorre riconoscere, difendere, promuovere, discernere e coordinare con saggezza e determinatezza il dono peculiare di ogni membro della Chiesa, senza confusioni di ruoli, di funzioni o di condizioni teologiche e canoniche ». (114)

Se, da una parte, la scarsità numerica dei sacerdoti è specialmente avvertita in alcune zone, in altre si verifica una promettente fioritura di vocazioni che lascia intravedere positive prospettive per l'avvenire. Le soluzioni proposte per la scarsità dei ministri ordinati, pertanto, non possono essere che transitorie e sincrone ad una prioritaria pastorale specifica per la promozione delle vocazioni al sacramento dell'Ordine. (115)

A tale proposito ricorda il Santo Padre che « in alcune situazioni locali si sono create soluzioni generose ed intelligenti. La stessa normativa del Codice di Diritto canonico ha offerto possibilità nuove che però vanno applicate rettamente, per non cadere nell'equivoco di considerare ordinarie e normali soluzioni normative che sono state previste per situazioni straordinarie di mancanza o di scarsità di sacri ministri ». (116)

Questo documento intende tracciare precise direttive per assicurare l'efficace collaborazione dei fedeli non ordinati in tali contingenze e nel rispetto dell'integralità del ministero pastorale dei sacerdoti. « Occorre far comprendere che queste precisazioni e distinzioni non nascono dalla preoccupazione di difendere dei privilegi clericali, ma dalla necessità di essere obbedienti alla volontà di Cristo, rispettando la forma costitutiva che Egli ha indelebilmente impresso alla Sua Chiesa ». (117)

La loro retta applicazione, nel quadro della vitale « communio » gerarchica, gioverà agli stessi fedeli laici, invitati a sviluppare tutte le ricche potenzialità delle rispettive identità e la « disponibilità sempre più grande a viverla nel compimento della propria missione ». (118)

L'appassionata raccomandazione che l'Apostolo delle genti rivolge a Timoteo, « Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù (...) annunzia la parola, insisti in ogni occasione opportuna e non opportuna, ammonisci, rimprovera, esorta (...) vigila attentamente (...) adempi il tuo ministero » (
2Tm 4,1-5), interpella in modo speciale i sacri Pastori chiamati a svolgere il compito loro proprio di « promuovere la disciplina comune a tutta la Chiesa (...) urgere l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche ». (119)

Tale gravoso dovere costituisce lo strumento necessario affinché le ricche energie insite in ogni stato di vita ecclesiale vengano correttamente indirizzate secondo i mirabili disegni dello Spirito e lacommunio sia realtà effettiva nel quotidiano cammino dell'intera comunità.

La Vergine Maria, Madre della Chiesa, alla cui intercessione affidiamo questo documento, aiuti tutti a comprenderne gli intendimenti e a compiere ogni sforzo per la sua fedele applicazione ai fini di una più ampia fecondità apostolica.

Sono revocate le leggi particolari e le consuetudini vigenti, che siano contrarie a queste norme, come altresì eventuali facoltà concesse ad experimentum dalla Santa Sede o da qualsiasi altra Autorità ad essa sottoposta.

Il Sommo Pontefice, in data 13 agosto 1997, ha approvato in forma
specifica la presente Istruzione ordinandone la promulgazione.

Dal Vaticano, 15 agosto 1997, solennità dell'Assunzione della B.V. Maria.

Congregazione per il Clero

Darío Castrillón Hoyos
Pro-Prefetto

Crescenzio Sepe
Segretario

Pontificio Consiglio per i Laici

James Francis Stafford
Presidente

Stanislaw Rylko
Segretario

Congregazione per la Dottrina della Fede

Joseph Card. Ratzinger
Prefetto

Tarcisio Bertone SDB
Segretario

Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti

Jorge Arturo Medina Estévez
Pro-Prefetto

Geraldo Majella Agnelo
Segretario

Congregazione per i Vescovi

Bernardin Card. Gantin
Prefetto

Jorge María Mejía
Segretario

Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli

Jozef Card. Tomko
Prefetto

Giuseppe Uhac
Segretario

Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica

Eduardo Card. Martínez Somalo
Prefetto

Piergiorgio Silvano Nesti CP
Segretario

Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei Testi Legislativi

Julián Herranz
Presidente

Bruno Bertagna
Segretario




NOTE

(1) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, LG 33; Decr. Apostolicam actuositatem, AA 24.
(2) Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Christifideles laici (30 dicembre 1988), CL 2: AAS 81 (1989), p. 396.
(3) Sinodo dei Vescovi, IX Assemblea generale ordinaria, Instrumentum laboris, n. 73.
(4) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Vita consecrata (25 marzo 1996), n. VC 47: AAS 88 (1996), p. 420.
(5) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Apostolicam actuositatem, n. AA 5.
(6) Ibid., n. AA 6.
(7) Cf ibid. AA 6
(8) Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Christifideles laici, n. CL 23: l.c., p. 429.
(9) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. LG 31; Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Christifideles laici, n. CL 15: l.c., pp. 413-416.
(10) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, n. GS 32.
(11) Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Apostolicam actuositatem, n. AA 24.
(12) Cf Giovanni Paolo II, Discorso al Simposio sulla « Collaborazione dei laici al ministero pastorale dei presbiteri » (22 aprile 1994), n. 2: L'Osservatore Romano, 23 aprile 1994.
(13) Cf C.I.C., cann. CIC 230, § 3; CIC 517, § 2; CIC 861, § 2; CIC 910, § 2; CIC 943 CIC 1112; Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Christifideles laici, n. CL 23 e nota 72: l.c., p. 430.
(14) Cf Giovanni Paolo II, Lett. enc. Redemptoris missio (7 dicembre 1990), n. RMi 37: AAS 83 (1991), pp. 282-286.
(15) Cf C.I.C., can. CIC 392.
(16) Cf soprattutto: Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, Cost. Sacrosanctum Concilium; Decr. Presbyterorum Ordinis e Decr. Apostolicam actuositatem.
(17) Cf soprattutto le Esortazioni apostoliche Christifideles laici e Pastores dabo vobis.
(18) C.I.C., can. CIC 1752.
(19) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. LG 10.
(20) Ibid., n. LG 32.
(21) Ibid. LG 32
(22) Ibid., n. LG 10.
(23) Cf ibid., n. LG 4.
(24) Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis (25 marzo 1992), n. PDV 17: AAS84 (1992), p. 684.
(25) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. LG 7.
(26) Catechismo della Chiesa Cattolica, n. CEC 1547.
(27) Ibid., n. CEC 1592.
(28) Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis, n. PDV 74: l.c., p. 788.
(29) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, nn. LG 10 LG 18 LG 27 LG 28; Decr.Presbyterorum Ordinis, PO 2 PO 6; Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. CEC 1538 CEC 1576.
(30) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis, n. PDV 15: l.c., p. 680;Catechismo della Chiesa Cattolica, n. CEC 875.
(31) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis, n. PDV 16: l.c., pp. 681-684;Catechismo della Chiesa Cattolica, n. CEC 1592.
(32) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis, nn. PDV 14-16: l.c., pp. 678-684; Congregazione per la Dottrina della Fede, Lett. Sacerdotium ministeriale (6 agosto 1983), III, 2-3: AAS 75 (1983), pp. 1004-1005.
(33) Cf Ep 2,20 Ap 21,14.
(34) Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis, n. PDV 16: l.c., p. 681.
(35) Catechismo della Chiesa Cattolica, n. CEC 876.
(36) Cf ibid., n. CEC 1581.
(37) Cf Giovanni Paolo II, Lett. Novo incipiente (8 aprile 1979), n. 3: AAS 71 (1979), p. 397.
(38) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. LG 7.
(39) Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale, Christifideles laici, CL 23: l.c., p. 430.
(40) Cf Congregazione per la Dottrina della Fede, Lett. Sacerdotium ministeriale, III, 2: l.c., p. 1004.
(41) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, Nota explicativa praevia, n. 2.
(42) Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis, n. PDV 16: l.c., p. 682.
(43) Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Optatam totius, n. OT 2.
(44) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Apostolicam actuositatem, n. AA 24.
(45) Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Christifideles laici, n. CL 23: l.c., p. 429.
(46) Cf C.I.C., cann. CIC 208-223.
(47) Cf ibid., cann. CIC 225, § 2; CIC 226 CIC 227 CIC 231, § 2.
(48) Cf ibid., cann. CIC 225, § 1; CIC 228, § 2; CIC 229 CIC 231, § 1.
(49) Cf ibid., can. CIC 230, §§ 2-3, per quanto riguarda l'ambito liturgico; can. CIC 228, § 1, in relazione ad altri campi del sacro ministero; quest'ultimo paragrafo si estende anche ad altri ambiti fuori del ministero dei chierici.
(50) Ibid., can. CIC 228, § 1.
(51) Ibid., can. CIC 230, § 3; cf CIC 517, § 2; CIC 776 CIC 861, § 2; CIC 910, § 2; CIC 943 CIC 1112.
(52) Cf Sacra Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Istr. Inaestimabile donum (3 aprile 1980), proemio: AAS 72 (1980), pp. 331-333.
(53) Cf Giovanni Paolo II, Discorso al Simposio sulla « Collaborazione dei fedeli laici al ministero dei presbiteri », n. 3: l.c.
(54) Ibid.
(55) Cf Giovanni Paolo II, Discorso al Simposio sulla « Collaborazione dei fedeli laici al ministero dei presbiteri », n. 3: l.c.
(56) Cf Pontificia Commissione per l'Interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico,Risposta (1o giugno 1988): AAS 80 (1988) p. 1373.
(57) Cf Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi, Risposta (11 luglio 1992): AAS86 (1994) pp. 541-542. Quando si prevede una funzione per l'inizio dell'affidamento di un compito di cooperazione degli assistenti pastorali al ministero dei chierici, si eviti di far coincidere o di unire detta funzione con una cerimonia di sacra ordinazione, come pure di celebrare un rito analogo a quello previsto per il conferimento dell'accolitato o del lettorato.
(58) In tali esemplificazioni si devono includere tutte quelle espressioni linguistiche che, negli idiomi dei diversi Paesi, possono essere analoghe o equivalenti ed indicanti un ruolo direttivo di guida o di vicarietà rispetto ad essa.
(59) Per le diverse forme di predicazione, cf C.I.C., can. CIC 761; Missale Romanum, Ordo lectionum Missae, Praenotanda: ed. Typica altera, Libreria editrice Vaticana 1981.
(60) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Dei Verbum, n. DV 24.
(61) Cf C.I.C., can. CIC 756, § 2.
(62) Cf ibid., can. CIC 757.
(63) Cf ibid. CIC 757
(64) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. LG 35.
(65) Cf C.I.C., cann. CIC 758-759 CIC 785, § 1.
(66) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. LG 25; C.I.C., can. CIC 763.
(67) Cf C.I.C., can. CIC 764.
(68) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Sacrosanctum Concilium, n. SC 52; cf C.I.C., can. CIC 767, § 1.
(69) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. Catechesi tradendae (16 ottobre 1979), n. CTR 48: AAS 71 (1979), pp. 1277-1340; Pontificia Commissione per l'Interpretazione dei Decreti del Concilio Vaticano II, Risposta (11 gennaio 1971): AAS 63 (1971), p. 329; Sacra Congregazione per il Culto Divino, Istruzione Actio pastoralis (15 maggio 1969), n. 6d: AAS 61 (1969), p. 809; Institutio Generalis Missalis Romani (26 marzo 1970), nn. 41, 42, 165; Istruzione Liturgicae instaurationes (15 settembre 1970), n. 2a: AAS 62 (1970), 696; Sacra Congregazione per i Sacramenti e il Culto Divino, Istruzione Inaestimabile donum (3 aprile 1980), n. 3: AAS 72 (1980), p. 331.
(70) Pontificia Commissione per l'Interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico, Risposta(20 giugno 1987): AAS 79 (1987), p. 1249.
(71) Cf C.I.C., can. CIC 266, § 1.
(72) Cf ibid., can. CIC 6, § 1, 2o.
(73) Cf Sacra Congregazione per il Culto Divino, Direttorio Pueros Baptizatos per le Messe dei fanciulli (1° novembre 1973), n. 48: AAS 66 (1974), p. 44.
(74) Per quanto riguarda i sacerdoti che abbiano ottenuto la dispensa dal celibato, cf Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, Normae de dispensatione a sacerdotali coelibatu ad instantiam partis (14 ottobre 1980), « Normae substantiales », art. 5.
(75) Cf C.I.C., can. CIC 517, § 1.
(76) Si eviti, pertanto, di denominare con il titolo di « Guida della Comunità » — o con altre espressioni indicanti lo stesso concetto — il fedele non ordinato o un gruppo di essi ai quali viene affidata una partecipazione all'esercizio della cura pastorale.
(77) Cf C.I.C., can. CIC 519.
(78) Cf ibid., can. CIC 538, §§ 1-2.
(79) Cf C.I.C., can. CIC 186.
(80) Cf Congregazione per il Clero, Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri Tota Ecclesia(31 gennaio 1994), n. 44.
(81) Cf C.I.C., cann. CIC 497-498.
(82) Cf Conc. Ecum. Vat. II, decr. Presbyterorum Ordinis, n. PO 7.
(83) Cf C.I.C., cann. CIC 514 CIC 536.
(84) Cf ibid., can. CIC 537.
(85) Cf C.I.C., can. CIC 512, §§ 1 e 3; Catechismo della Chiesa cattolica, n. CEC 1650.
(86) Cf C.I.C., can. CIC 536.
(87) Cf ibid., can. CIC 135, § 2.
(88) Cf ibid., can. CIC 553, § 1.
(89) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Sacrosanctum Concilium, nn. SC 26-28; C.I.C., can. CIC 837.
(90) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Sacrosanctum Concilium, nn. SC 26-28; C.I.C., can. CIC 1248, § 2.
(91) Cf C.I.C., can. CIC 1248, § 2; Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Inter oecumenici (26 settembre 1964), n. 37: AAS 66 (1964), p. 885; Sacra Congregazione per il Culto Divino, Direttorio per le celebrazioni domenicali in assenza del presbitero Christi Ecclesia (10 giugno 1988), Notitiae263 (1988).
(92) Cf Giovanni Paolo II, Allocuzione (5 giugno 1993): AAS 86 (1994), p. 340.
(93) Sacra Congregazione per il Culto Divino, Direttorio per le celebrazioni domenicali in assenza del presbitero Christi Ecclesia, n. 35: l.c.; cf anche C.I.C., can. CIC 1378, § 2, n. 1 e § 3; can. CIC 1384.
(94) Cf C.I.C., can. CIC 1248.
(95) Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti, Istruzione Immensae caritatis (29 gennaio 1973), proemio: AAS 65 (1973), p. 264.
(96) Cf C.I.C., can. CIC 910, § 1; cf pure Giovanni Paolo II, Lettera Dominicae Coenae (24 febbraio 1980) n. 11: AAS 72 (1980), p. 142.
(97) Cf C.I.C., can. CIC 910, § 2.
(98) Cf Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti, Istruzione Immensae caritatis, n. 1:l.c., p. 264; Missale Romanum, Appendix: Ritus ad deputandum ministrum S. Communionis ad actum distribuendae; Pontificale Romanum: De institutione lectorum et acolythorum.
(99) Pontificia Commissione per l'Interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico, Risposta(1o giugno 1988): AAS 80 (1988), p. 1373.
(100) Cf Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti, Istruzione Immensae caritatis, n. 1:l.c., p. 264; Sacra Congregazione per i Sacramenti e il Culto Divino, Istruzione Inestimabile donum,n. 10: l.c., p. 336.
(101) Il can. CIC 230, § 2 e § 3 del C.I.C., afferma che i servizi liturgici ivi recensiti possono essere svolti dai fedeli non ordinati solo « ex temporanea deputatione » o per supplenza.
(102) Cf Rituale Romanum - Ordo Unctionis Infirmorum, praenotanda, n. 17: Editio typica, 1972.
(103) Cf Jc 5,14-15; San Tommaso d'Aquino, In IV Sent., d. 4, q. un.; Conc. Ecum. di Firenze, bolla Exsultate Deo (DS 1325); Conc. Ecum. Trid., Doctrina de sacramento extremae unctionis, cap. 3 (DS 1697,164) e can. 4 de extrema unctione (DS 1719); Catechismo della ChiesaCattolica, n. CEC 1516.
(104) Cf C.I.C., can. CIC 1003, § 1.
(105) Cf ibid., cann. CIC 1379 e CIC 392, § 2.
(106) Cf ibid., can. CIC 1112.
(107) Cf ibid., can. CIC 1111, § 2.
(108) Cf ibid., can. CIC 1112, § 2.
(109) Cf C.I.C., can. CIC 861, § 2; Ordo baptismi parvulorum, praenotanda generalia, nn. 16-17.
(110) Cf C.I.C., can. CIC 230.
(111) Cf Ordo Exsequiarum, praenotanda, n. 19.
(112) Cf C.I.C., can. CIC 231, § 1.
(113) Sono da escludersi i cosidetti seminari « integrati ».
(114) Giovanni Paolo II, Discorso al Simposio sulla « Collaborazione dei laici al ministero pastorale dei presbiteri », n. 3: l.c.
(115) Cf ibid., n. 6.
(116) Ibid., n. 2.
(117) Ibid., n. 5.
(118) Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Christifideles laici, n. CL 58: l.c., p. 507.
(119) C.I.C., can. CIC 392.



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