Laborem exercens 14

14. Lavoro e proprietà

14
Il processo storico - qui brevemente presentato - che è certo uscito dalla sua fase iniziale, ma che continua ad essere in vigore, anzi ad estendersi nei rapporti tra le nazioni e i continenti, esige una precisazione anche da un altro punto di vista. E' evidente che, quando si parla dell'antinomia tra lavoro e capitale, non si tratta solo di concetti astratti o di "forze anonime", operanti nella produzione economica. Dietro l'uno e l'altro concetto ci sono gli uomini, gli uomini vivi, concreti; da una parte coloro, che eseguono il lavoro senza essere proprietari dei mezzi di produzione, e dall'altra coloro, che fungono da imprenditori e sono i proprietari di questi mezzi, oppure rappresentano i proprietari. così, quindi, nell'insieme di questo difficile processo storico, sin dall'inizio si inserisce il problema della proprietà. L'enciclica "Rerum Novarum", che ha come tema la questione sociale, pone l'accento anche su questo problema, ricordando e confermando la dottrina della Chiesa sulla proprietà, sul diritto di proprietà privata, anche quando si tratta dei mezzi di produzione. Lo stesso ha fatto l'enciclica "Mater et Magistra".

Il suddetto principio, così come fu allora ricordato e come è tuttora insegnato dalla Chiesa, diverge radicalmente dal programma del collettivismo, proclamato dal marxismo e realizzato in vari Paesi del mondo nei decenni seguiti all'epoca dell'enciclica di Leone XIII. Esso, al tempo stesso, differisce dal programma del capitalismo praticato dal liberalismo e dai sistemi politici, che ad esso si richiamano. In questo secondo caso, la differenza consiste nel modo di intendere lo stesso diritto di proprietà. La tradizione cristiana non ha mai sostenuto questo diritto come un qualcosa di assoluto ed intoccabile. Al contrario, essa l'ha sempre inteso nel più vasto contesto del comune diritto di tutti ad usare i beni dell'intera creazione: il diritto della proprietà privata come subordinato al diritto dell'uso comune, alla destinazione universale dei beni.

Inoltre, la proprietà secondo l'insegnamento della Chiesa non è stata mai intesa in modo da poter costituire un motivo di contrasto sociale nel lavoro.

Come è già stato ricordato precedentemente in questo testo, la proprietà si acquista prima di tutto mediante il lavoro perché essa serva al lavoro. Ciò riguarda in modo particolare la proprietà dei mezzi di produzione. Il considerarli isolatamente come un insieme di proprietà a parte al fine di contrapporlo nella forma del "capitale" al "lavoro" e ancor più di esercitare lo sfruttamento del lavoro, è contrario alla natura stessa di questi mezzi e del loro possesso. Essi non possono essere posseduti contro il lavoro, non possono essere neppure posseduti per possedere, perché l'unico titolo legittimo al loro possesso - e ciò sia nella forma della proprietà privata, sia in quella della proprietà pubblica o collettiva - è che essi servano al lavoro; e che conseguentemente, servendo al lavoro, rendano possibile la realizzazione del primo principio di quell'ordine, che è la destinazione universale dei beni e il diritto al loro uso comune. Da questo punto di vista, quindi, in considerazione del lavoro umano e dell'accesso comune ai beni destinati all'uomo, è anche da non escludere la socializzazione, alle opportune condizioni, di certi mezzi di produzione. Nello spazio dei decenni che ci separano dalla pubblicazione dell'enciclica "Rerum Novarum", l'insegnamento della Chiesa ha sempre ricordato tutti questi principi, risalendo agli argomenti formulati nella tradizione molto più antica, per es. ai noti argomenti della Summa theologiae di san Tommaso d'Aquino (per il diritto alla proprietà: cfr.
II-II 66,2 II-II 66,6; "De Regimine principum", 1. I, cc. 15, 17. Per la funzione sociale della proprietà: cfr. II-II 134,1, ad 3).

Nel presente documento, che ha come tema principale il lavoro umano, conviene confermare tutto lo sforzo con cui l'insegnamento della Chiesa sulla proprietà ha cercato e cerca sempre di assicurare il primato del lavoro e, per ciò stesso, la soggettività dell'uomo nella vita sociale e, specialmente, nella struttura dinamica di tutto il processo economico. Da questo punto di vista continua a rimanere inaccettabile la posizione del "rigido" capitalismo, il quale difende l'esclusivo diritto della proprietà privata dei mezzi di produzione come un "dogma" intoccabile nella vita economica. Il principio del rispetto del lavoro esige che questo diritto sia sottoposto ad una revisione costruttiva, sia in teoria che in pratica. Se infatti è una verità che il capitale, come l'insieme dei mezzi di produzione, è al tempo stesso il prodotto del lavoro di generazioni, allora è parimente vero che esso si crea incessantemente grazie al lavoro effettuato con l'aiuto di quest'insieme dei mezzi di produzione, che appaiono come un grande banco di lavoro, al quale s'impegna, giorno per giorno, la presente generazione dei lavoratori. Si tratta qui, ovviamente, delle varie specie di lavoro, non solo del cosiddetto lavoro manuale, ma anche del molteplice lavoro intellettuale, da quello di concetto a quello direttivo.

In questa luce acquistano un significato di particolare rilievo le numerose proposte avanzate dagli esperti della dottrina sociale cattolica ed anche dal supremo Magistero della Chiesa (cfr. Pio XII "Quadragesimo Anno": ASS 23 (1931) 199; GS 68). Sono, queste, le proposte riguardanti la comproprietà dei mezzi di lavoro, la partecipazione dei lavoratori alla gestione e/o ai profitti delle imprese, il cosiddetto azionariato del lavoro, e simili.

Indipendentemente dall'applicabilità concreta di queste diverse proposte, rimane evidente che il riconoscimento della giusta posizione del lavoro e dell'uomo del lavoro nel processo produttivo esige vari adattamenti nell'ambito dello stesso diritto della proprietà dei mezzi di produzione; e ciò prendendo in considerazione non solo le situazioni più antiche, ma prima di tutto la realtà e la problematica, che si è creata nella seconda metà del secolo in corso, per quanto riguarda il cosiddetto Terzo Mondo ed i vari nuovi Paesi indipendenti che sono sorti, specialmente ma non soltanto in Africa, al posto dei territori coloniali di una volta.

Se dunque la posizione del "rigido" capitalismo deve essere continuamente sottoposta a revisione in vista di una riforma sotto l'aspetto dei diritti dell'uomo, intesi nel modo più vasto e connessi con il suo lavoro, allora dallo stesso punto di vista si deve affermare che queste molteplici e tanto desiderate riforme non possono essere realizzate mediante l'eliminazione aprioristica della proprietà privata dei mezzi di produzione. Occorre, infatti, osservare che la semplice sottrazione di quei mezzi di produzione (il capitale) dalle mani dei loro proprietari privati non è sufficiente per socializzarli in modo soddisfacente. Essi cessano di essere proprietà di un certo gruppo sociale, cioè dei proprietari privati, per diventare proprietà della società organizzata, venendo sottoposti all'amministrazione ed al controllo diretto di un altro gruppo di persone, di quelle cioè che, pur non avendone la proprietà, ma esercitando il potere nella società, dispongono di essi al livello dell'intera economia nazionale oppure dell'economia locale.

Questo gruppo dirigente e responsabile può assolvere ai suoi compiti in modo soddisfacente dal punto di vista del primato del lavoro - ma può anche adempierli male, rivendicando al tempo stesso per sé il monopolio dell'amministrazione e della disposizione dei mezzi di produzione e non arrestandosi neppure davanti all'offesa dei fondamentali diritti dell'uomo. così, quindi, il solo passaggio dei mezzi di produzione in proprietà dello Stato, nel sistema collettivistico, non è certo equivalente alla "socializzazione" di questa proprietà. Si può parlare di socializzazione solo quando sia assicurata la soggettività della società, cioè quando ognuno, in base al proprio lavoro, abbia il pieno titolo di considerarsi al tempo stesso il "com-proprietario" del grande banco di lavoro, al quale s'impegna insieme con tutti. E una via verso tale traguardo potrebbe essere quella di associare, per quanto è possibile, il lavoro alla proprietà del capitale e di dar vita a una ricca gamma di corpi intermedi a finalità economiche, sociali, culturali: corpi che godano di una effettiva autonomia nei confronti dei pubblici poteri, che perseguano i loro specifici obiettivi in rapporti di leale collaborazione vicendevole, subordinatamente alle esigenze del bene comune, e che presentino forma e sostanza di una viva comunità, cioè che in essi i rispettivi membri siano considerati e trattati come persone e stimolati a prendere parte attiva alla loro vita (cfr. Giovanni XXIII, "Mater et Magistra": ASS 53 (1961) 419).


15. Argomento "personalistico"

15
Così, quindi, il principio della priorità del lavoro nei confronti del capitale è un postulato appartenente all'ordine della morale sociale. Tale postulato ha la sua importanza-chiave tanto nel sistema costruito sul principio della proprietà privata dei mezzi di produzione, quanto nel sistema in cui la proprietà privata di questi mezzi è stata limitata anche radicalmente. Il lavoro è, in un certo senso, inseparabile dal capitale e non accetta sotto nessuna forma quell'antinomia, cioè la separazione e la contrapposizione in rapporto ai mezzi di produzione, che ha gravato sopra la vita umana negli ultimi secoli, come risultato di premesse unicamente economiche. Quando l'uomo lavora, servendosi dell'insieme dei mezzi di produzione, egli al tempo stesso desidera che i frutti di questo lavoro servano a lui e agli altri e che, nel processo stesso del lavoro, possa apparire come corresponsabile e co-artefice al banco di lavoro, presso il quale si applica.

Da ciò nascono alcuni specifici diritti dei lavoratori, che corrispondono all'obbligo del lavoro. Se ne parlerà in seguito. Ma già qui bisogna sottolineare, in generale, che l'uomo che lavora desidera non solo la debita remunerazione per il suo lavoro, ma anche che sia presa in considerazione nel processo stesso di produzione la possibilità che egli lavorando, anche in una proprietà comune, al tempo stesso sappia di lavorare "in proprio". Questa consapevolezza viene spenta in lui nel sistema di un'eccessiva centralizzazione burocratica, nella quale il lavoratore si sente un ingranaggio di un grande meccanismo mosso dall'alto e - a più di un titolo - un semplice strumento di produzione piuttosto che un vero soggetto di lavoro, dotato di propria iniziativa.

L'insegnamento della Chiesa ha sempre espresso la ferma e profonda convinzione che il lavoro umano non riguarda soltanto l'economia, ma coinvolge anche, e soprattutto, i valori personali. Il sistema economico stesso e il processo di produzione traggono vantaggio proprio quando questi valori personali sono pienamente rispettati. Secondo il pensiero di san Tommaso d'Aquino (cfr.
II-II 66,2), è soprattutto questa ragione che depone in favore della proprietà privata dei mezzi stessi di produzione. Se accettiamo che per certi, fondati motivi, eccezioni possono essere fatte al principio della proprietà privata - e nella nostra epoca siamo addirittura testimoni che è stato introdotto il sistema della proprietà "socializzata", tuttavia l'argomento personalistico non perde la sua forza né a livello di principi, né a livello pratico. Per essere razionale e fruttuosa, ogni socializzazione dei mezzi di produzione deve prendere in considerazione questo argomento. Si deve fare di tutto perché l'uomo, anche in un tale sistema, possa conservare la consapevolezza di lavorare "in proprio". In caso contrario, in tutto il processo economico sorgono necessariamente danni incalcolabili, e danni non solo economici, ma prima di tutto danni nell'uomo.

IV. Diritti degli uomini del lavoro

16. Nel vasto contesto dei diritti dell'uomo

16
Se il lavoro - nel molteplice senso di questa parola - è un obbligo, cioè un dovere, al tempo stesso esso è anche una sorgente di diritti da parte del lavoratore. Questi diritti devono essere esaminati nel vasto contesto dell'insieme dei diritti dell'uomo, che gli sono connaturali, molti dei quali sono proclamati da varie istanze internazionali e sempre maggiormente garantiti dai singoli Stati per i propri cittadini. Il rispetto di questo vasto insieme di diritti dell'uomo costituisce la condizione fondamentale per la pace nel mondo contemporaneo: per la pace sia all'interno dei singoli Paesi e società, sia nell'ambito dei rapporti internazionali, come è già stato notato molte volte dal Magistero della Chiesa, specialmente dal tempo dell'enciclica "Pacem in Terris". I diritti umani che scaturiscono dal lavoro rientrano precisamente nel più vasto contesto di quei fondamentali diritti della persona.

Tuttavia, nell'ambito di questo contesto, essi hanno un carattere specifico, rispondente alla specifica natura del lavoro umano delineata precedentemente, e proprio secondo questo carattere occorre guardarli. Il lavoro è - come è stato detto - un obbligo, cioè un dovere dell'uomo, e ciò nel molteplice senso di questa parola. L'uomo deve lavorare sia per il fatto che il Creatore gliel'ha ordinato, sia per il fatto della sua stessa umanità, il cui mantenimento e sviluppo esigono il lavoro. L'uomo deve lavorare per riguardo al prossimo, specialmente per riguardo alla propria famiglia, ma anche alla società, alla quale appartiene, alla nazione, della quale è figlio o figlia, all'intera famiglia umana, di cui è membro, essendo erede del lavoro di generazioni e insieme coartefice del futuro di coloro che verranno dopo di lui nel succedersi della storia. Tutto ciò costituisce l'obbligo morale del lavoro, inteso nella sua ampia accezione. Quando occorrerà considerare i diritti morali di ogni uomo per riguardo al lavoro, corrispondenti a questo obbligo, si dovrà avere sempre davanti agli occhi l'intero vasto raggio di riferimenti, nei quali si manifesta il lavoro di ogni soggetto lavorante.

Infatti, parlando dell'obbligo del lavoro e dei diritti del lavoratore corrispondenti a questo obbligo, noi abbiamo in mente, prima di tutto, il rapporto tra il datore di lavoro - diretto o indiretto - e il lavoratore stesso.

La distinzione tra datore di lavoro diretto ed indiretto pare molto importante in considerazione sia della reale organizzazione del lavoro, sia della possibilità del formarsi di giusti od ingiusti rapporti nel settore del lavoro.

Se il datore di lavoro diretto è quella persona o istituzione, con la quale il lavoratore stipula direttamente il contratto di lavoro secondo determinate condizioni, allora come datore di lavoro indiretto si devono intendere molti fattori differenziati, oltre il datore di lavoro diretto, che esercitano un determinato influsso sul modo in cui si formano sia il contratto di lavoro, sia, in conseguenza, i rapporti più o meno giusti nel settore del lavoro umano.



17. Datore di lavoro: "indiretto" e "diretto"

17
Nel concetto di datore di lavoro indiretto entrano sia le persone sia le istituzioni di vario tipo, come anche i contratti collettivi di lavoro e i principi di comportamento, stabiliti da queste persone ed istituzioni, i quali determinano tutto il sistema socio-economico o da esso risultano. Il concetto di datore di lavoro indiretto si riferisce così a molti e vari elementi. La responsabilità del datore di lavoro indiretto è diversa da quella del datore di lavoro diretto - come indica la stessa parola: la responsabilità è meno diretta -, ma essa rimane una vera responsabilità: il datore di lavoro indiretto determina sostanzialmente l'uno o l'altro aspetto del rapporto di lavoro, e condiziona in tal modo il comportamento del datore di lavoro diretto, quando quest'ultimo determina concretamente il contratto ed i rapporti di lavoro. Una costatazione del genere non ha come scopo quello di esimere quest'ultimo dalla responsabilità che gli è propria, ma solamente di richiamare l'attenzione su tutto l'intreccio di condizionamenti che influiscono sul suo comportamento. Quando si tratta di stabilire una politica del lavoro corretta dal punto di vista etico, bisogna tenere davanti agli occhi tutti questi condizionamenti. Ed essa è corretta, allorché sono pienamente rispettati gli oggettivi diritti dell'uomo del lavoro.

Il concetto di datore di lavoro indiretto si può applicare ad ogni singola società e, prima di tutto, allo Stato. E', infatti, lo Stato che deve condurre una giusta politica del lavoro. E' noto, pero, che nel presente sistema dei rapporti economici nel mondo, si verificano tra i singoli Stati molteplici collegamenti, che si esprimono per esempio nel processo d'importazione e d'esportazione, cioè nel reciproco scambio dei beni economici, siano essi le materie prime, o i semilavorati, o, infine, i prodotti industriali finiti. Questi rapporti creano anche reciproche dipendenze e, di conseguenza, sarebbe difficile parlare di piena autosufficienza, cioè di autarchia, in riferimento a qualunque Stato, fosse pure il più potente in senso economico.

Un tale sistema di reciproche dipendenze è normale in se stesso: tuttavia, può facilmente diventare occasione di varie forme di sfruttamento o di ingiustizia e, di conseguenza, influire sulla politica di lavoro dei singoli Stati ed, in ultima istanza, sul singolo lavoratore, che è il soggetto proprio del lavoro. Ad esempio i Paesi altamente industrializzati e, più ancora, le imprese che dirigono su grande scala i mezzi di produzione industriale (le cosiddette società multinazionali o transnazionali), dettano i prezzi più alti possibili per i loro prodotti, cercando contemporaneamente di stabilire i prezzi più bassi possibili per le materie prime o per i semilavorati, il che, fra altre cause, crea come risultato una sproporzione sempre crescente tra i redditi nazionali dei rispettivi Paesi. La distanza tra la maggior parte dei Paesi ricchi e i Paesi più poveri non diminuisce e non si livella, ma aumenta sempre di più, ovviamente a scapito di questi ultimi. E' evidente che ciò non può rimanere senza effetto sulla politica locale del lavoro e sulla situazione dell'uomo del lavoro nelle società economicamente svantaggiate. Il datore diretto di lavoro, trovandosi in un simile sistema di condizionamenti, fissa le condizioni del lavoro al di sotto-delle oggettive esigenze dei lavoratori, specialmente se egli stesso vuole trarre i profitti più alti possibili dall'impresa da lui condotta (oppure dalle imprese da lui condotte, se si tratta di una situazione di proprietà "socializzata" dei mezzi di produzione).

Questo quadro delle dipendenze, relative al concetto di datore indiretto di lavoro, è - come è facile dedurre - enormemente esteso e complicato. Per determinarlo si deve prendere in considerazione, in un certo senso, l'insieme degli elementi decisivi per la vita economica nel profilo di una data società e Stato; pero si deve, al tempo stesso, tener conto di collegamenti e di dipendenze molto più vaste. La realizzazione dei diritti dell'uomo del lavoro non può, tuttavia, essere condannata a costituire solamente un derivato dei sistemi economici, i quali su scala più larga o più ristretta siano guidati soprattutto dal criterio del massimo profitto. Al contrario, è precisamente il riguardo per i diritti oggettivi dell'uomo del lavoro - di ogni tipo di lavoratore: manuale, intellettuale, industriale, agricolo, ecc.- che deve costituire l'adeguato e fondamentale criterio della formazione di tutta l'economia nella dimensione sia di ogni società e di ogni Stato, sia nell'insieme della politica economica mondiale e dei sistemi e rapporti internazionali, che ne derivano.

In questa direzione dovrebbero esercitare il loro influsso tutte le Organizzazioni Internazionali a ciò chiamate, cominciando dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Pare che l'Organizzazione Mondiale del Lavoro (Oit), nonché l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao) ed altre ancora, abbiano da offrire nuovi contributi particolarmente su questo punto.

Nell'ambito dei singoli Stati esistono ministeri o dicasteri del potere pubblico ed anche vari organismi sociali istituiti a questo scopo. Tutto ciò indica efficacemente quale grande importanza abbia - come è stato detto sopra - il datore di lavoro indiretto nella realizzazione del pieno rispetto dei diritti dell'uomo del lavoro perché i diritti della persona umana costituiscono l'elemento chiave di tutto l'ordine morale sociale.



18. Il problema dell'occupazione

18
Considerando i diritti degli uomini del lavoro proprio in relazione a questo "datore di lavoro indiretto", cioè all'insieme delle istanze a livello nazionale ed internazionale che sono responsabili di tutto l'orientamento della politica del lavoro, si deve prima di tutto rivolgere l'attenzione ad un problema fondamentale. Si tratta del problema di avere un lavoro, cioè, in altre parole, del problema di un'occupazione adatta per tutti i soggetti che ne sono capaci.

L'opposto di una giusta e corretta situazione in questo settore è la disoccupazione, cioè la mancanza di posti di lavoro per i soggetti che di esso sono capaci. Può trattarsi di mancanza di occupazione in genere, oppure in determinati settori di lavoro. Il compito di queste istanze, che qui si comprendono sotto il nome di datore di lavoro indiretto, e di agire contro la disoccupazione, la quale è in ogni caso un male e, quando assume certe dimensioni può diventare una vera calamità sociale. Essa diventa un problema particolarmente doloroso, quando vengono colpiti soprattutto i giovani, i quali, dopo essersi preparati mediante un'appropriata formazione culturale, tecnica e professionale, non riescono a trovare un posto di lavoro e vedono penosamente frustrate la loro sincera volontà di lavorare e la loro disponibilità ad assumersi la propria responsabilità per lo sviluppo economico e sociale della comunità. L'obbligo delle prestazioni in favore dei disoccupati, il dovere cioè di corrispondere le convenienti sovvenzioni indispensabili per la sussistenza dei lavoratori disoccupati e delle loro famiglie, è un dovere che scaturisce dal principio fondamentale dell'ordine morale in questo campo, cioè dal principio dell'uso comune dei beni o, parlando in un altro modo ancora più semplice, dal diritto alla vita ed alla sussistenza.

Per contrapporsi al pericolo della disoccupazione, per assicurare a tutti un'occupazione, le istanze che sono state qui definite come datore di lavoro indiretto devono provvedere ad una pianificazione globale in riferimento a quel banco di lavoro differenziato, presso il quale si forma la vita non solo economica, ma anche culturale di una data società; esse devono fare attenzione, inoltre, alla corretta e razionale organizzazione del lavoro a tale banco. Questa sollecitudine globale in definitiva grava sulle spalle dello Stato, ma non può significare una centralizzazione unilateralmente operata dai pubblici poteri. Si tratta, invece, di una giusta e razionale coordinazione, nel quadro della quale deve essere garantita l'iniziativa delle singole persone, dei gruppi liberi, dei centri e complessi di lavoro locali, tenendo conto di ciò che è già stato detto sopra circa il carattere soggettivo del lavoro umano.

Il fatto della reciproca dipendenza delle singole società e Stati è la necessità di collaborazione in vari settori richiedono che, mantenendo i diritti sovrani di ciascuno di essi nel campo della pianificazione e dell'organizzazione del lavoro nella propria società, si agisca al tempo stesso, in questo settore importante, nella dimensione della collaborazione internazionale mediante i necessari trattati e accordi. Anche qui è necessario che il criterio di questi patti e di questi accordi diventi sempre più il lavoro umano, inteso come un fondamentale diritto di tutti gli uomini, il lavoro che dà a tutti coloro che lavorano analoghi diritti, così che il livello della vita degli uomini del lavoro nelle singole società presenti sempre meno quelle urtanti differenze, che sono ingiuste e atte a provocare anche violente reazioni. Le Organizzazioni internazionali hanno in questo settore compiti enormi da svolgere. Bisogna che esse si lascino guidare da un'esatta diagnosi delle complesse situazioni e dei condizionamenti naturali, storici, civili, ecc.; bisogna anche che esse, in relazione ai piani di azione stabiliti in comune, abbiano una maggiore operatività, cioè efficacia nella realizzazione.

Su tale via si può attuare il piano di un universale e proporzionato progresso di tutti, secondo il filo conduttore dell'enciclica di Paolo VI "Populorum Progressio". Bisogna sottolineare che l'elemento costitutivo e, al tempo stesso, la più adeguata verifica di questo progresso nello spirito di giustizia e di pace, che la Chiesa proclama e per il quale non cessa di pregare il Padre di tutti gli uomini e di tutti i popoli, è proprio la continua rivalutazione del lavoro umano, sia sotto l'aspetto della sua finalità oggettiva, sia sotto l'aspetto della dignità del soggetto d'ogni lavoro, che è l'uomo. Il progresso, del quale si tratta, deve compiersi mediante l'uomo e per l'uomo e deve produrre frutti nell'uomo. Una verifica del progresso sarà il sempre più maturo riconoscimento della finalità del lavoro e il sempre più universale rispetto dei diritti ad esso inerenti, conformemente alla dignità dell'uomo, soggetto del lavoro.

Una ragionevole pianificazione ed una adeguata organizzazione del lavoro umano, a misura delle singole società e dei singoli Stati, dovrebbero facilitare la scoperta delle giuste proporzioni tra le diverse specie di occupazione: il lavoro della terra, dell'industria, nei molteplici servizi, il lavoro di concetto ed anche quello scientifico o artistico, secondo le capacità dei singoli uomini e per il bene comune di ogni società e di tutta l'umanità. All'organizzazione della vita umana secondo le molteplici possibilità del lavoro dovrebbe corrispondere un adatto sistema di istruzione e di educazione, che prima di tutto abbia come scopo lo sviluppo di una matura umanità, ma anche una specifica preparazione ad occupare con profitto un giusto posto nel grande e socialmente differenziato banco di lavoro.

Gettando lo sguardo sull'intera famiglia umana, sparsa su tutta la terra, non si può non rimanere colpiti da un fatto sconcertante di proporzioni immense; e cioè che, mentre da una parte cospicue risorse della natura rimangono inutilizzate, dall'altra esistono schiere di disoccupati o di sotto-occupati e sterminate moltitudini di affamati: un fatto che, senza dubbio, sta ad attestare che sia all'interno delle singole comunità politiche, sia nei rapporti tra esse su piano continentale e mondiale - per quanto concerne l'organizzazione del lavoro e dell'occupazione - vi è qualcosa che non funziona, e proprio nei punti più critici e di maggiore rilevanza sociale.




19. Salario e altre prestazioni sociali

19
Dopo aver delineato il ruolo importante, che l'impegno di dare un'occupazione a tutti i lavoratori ha al fine di garantire il rispetto degli inalienabili diritti dell'uomo in considerazione del suo lavoro, conviene toccare più da vicino questi diritti, i quali, in definitiva, si formano nel rapporto tra il lavoratore e il datore di lavoro diretto. Tutto ciò che è stato detto finora sul tema del datore di lavoro indiretto ha come scopo di precisare più da vicino proprio questi rapporti mediante la dimostrazione di quei molteplici condizionamenti, nei quali essi indirettamente si formano. Questa considerazione pero, ha un significato puramente descrittivo; essa non è un breve trattato di economia e di politica. Si tratta di mettere in evidenza l'aspetto deontologico e morale. Il problema chiave dell'etica sociale, in questo caso, è quello della giusta remunerazione per il lavoro che viene eseguito. Non c'è nel contesto attuale un altro modo più importante per realizzare la giustizia nei rapporti lavoratore-datore di lavoro, di quello costituito appunto dalla remunerazione del lavoro. Indipendentemente dal fatto che questo lavoro si effettui nel sistema della proprietà privata dei mezzi di produzione oppure in un sistema, nel quale questa proprietà ha subito una specie di "socializzazione", il rapporto tra il datore di lavoro (prima di tutto diretto) e il lavoratore si risolve in base al salario, cioè mediante la giusta remunerazione del lavoro che è stato eseguito.

Occorre anche rilevare come la giustizia di un sistema socio-economico e, in ogni caso, il suo giusto funzionamento meritino, in definitiva, di essere valutati secondo il modo in cui il lavoro umano è in quel sistema equamente remunerato. A questo punto arriviamo di nuovo al primo principio di tutto l'ordinamento etico sociale, e cioè al principio dell'uso comune dei beni. In ogni sistema, senza riguardo ai fondamentali rapporti esistenti tra il capitale e il lavoro, il salario, cioè la remunerazione del lavoro, rimane una via concreta, attraverso la quale la stragrande maggioranza degli uomini può accedere a quei beni che sono destinati all'uso comune: sia beni della natura, sia quelli che sono frutto della produzione. Gli uni e gli altri diventano accessibili all'uomo del lavoro grazie al salario, che egli riceve come remunerazione per il suo lavoro. Di qui, proprio il giusto salario diventa in ogni caso concreta verifica della giustizia di tutto il sistema socio-economico e, ad ogni modo, del suo giusto funzionamento. Non è questa l'unica verifica, ma è particolarmente importante ed è, in un certo senso, la verifica-chiave.

Questa verifica riguarda soprattutto la famiglia. Una giusta remunerazione per il lavoro della persona adulta, che ha responsabilità di famiglia, è quella che sarà sufficiente per fondare e mantenere degnamente una famiglia e per assicurarne il futuro. Tale remunerazione può realizzarsi sia per il tramite del cosiddetto salario familiare - cioè un salario unico dato al capo-famiglia per il suo lavoro, e sufficiente per il bisogno della famiglia, senza la necessità di far assumere un lavoro retributivo fuori casa alla coniuge -, sia per il tramite di altri provvedimenti sociali, come assegni familiari o contributi alla madre che si dedica esclusivamente alla famiglia, contributi che devono corrispondere alle effettive necessità, cioè al numero delle persone a carico per tutto il tempo che esse non siano in grado di assumersi degnamente la responsabilità della propria vita.

L'esperienza conferma che bisogna adoperarsi per la rivalutazione sociale dei compiti materni, della fatica ad essi unita e del bisogno che i figli hanno di cura, di amore e di affetto per potersi sviluppare come persone responsabili, moralmente e religiosamente mature e psicologicamente equilibrate.

Tornerà ad onore della società rendere possibile alla madre - senza ostacolarne la libertà, senza discriminazione psicologica o pratica, senza penalizzazione nei confronti delle sue compagne - di dedicarsi alla cura e all'educazione dei figli secondo i bisogni differenziati della loro età. L'abbandono forzato di tali impegni, per un guadagno retributivo fuori della casa, è scorretto dal punto di vista del bene della società e della famiglia, quando contraddica o renda difficili tali scopi primari della missione materna (cfr.
GS 67).

In tale contesto si deve sottolineare che, in via più generale, occorre organizzare e adattare tutto il processo lavorativo in modo che vengano rispettate le esigenze della persona e le sue forme di vita, innanzitutto della sua vita domestica, tenendo conto dell'età e del sesso di ciascuno. E' un fatto che in molte società le donne lavorano in quasi tutti i settori della vita. Conviene, pero, che esse possano svolgere pienamente le loro funzioni secondo l'indole ad esse propria, senza discriminazioni e senza esclusione da impieghi dei quali sono capaci, ma anche senza venir meno al rispetto per le loro aspirazioni familiari e per il ruolo specifico che ad esse compete nel contribuire al bene della società insieme con l'uomo. La vera promozione della donna esige che il lavoro sia strutturato in tal modo che essa non debba pagare la sua promozione con l'abbandono della propria specificità e a danno della famiglia, nella quale ha come madre un ruolo insostituibile.

Accanto al salario, qui entrano in gioco ancora varie prestazioni sociali, aventi come scopo quello di assicurare la vita e la salute dei lavoratori e quella della loro famiglia. Le spese riguardanti le necessità della cura della salute, specialmente in caso di incidenti sul lavoro, esigono che il lavoratore abbia facile accesso all'assistenza sanitaria, e ciò, in quanto possibile, a basso costo, o addirittura gratuitamente. Un altro settore, che riguarda le prestazioni, è quello collegato al diritto al riposo: prima di tutto, si tratta qui del regolare riposo settimanale, comprendente almeno la domenica, ed inoltre un riposo più lungo, cioè le cosiddette ferie una volta all'anno, o eventualmente più volte durante l'anno per periodi più brevi. Infine, si tratta qui del diritto alla pensione e all'assicurazione per la vecchiaia ed in caso di incidenti, collegati alla prestazione lavorativa. Nell'ambito di questi diritti principali, si sviluppa tutto un sistema di diritti particolari, che insieme con la remunerazione per il lavoro decidono della corretta impostazione di rapporti tra il lavoratore e il datore di lavoro. Tra questi diritti va sempre tenuto presente quello ad ambienti di lavoro ed a processi produttivi, che non rechino pregiudizio alla sanità fisica dei lavoratori e non ledano la loro integrità morale.



Laborem exercens 14