Lumen gentium IT 24

Il ministero episcopale

24 I vescovi, quali successori degli apostoli, ricevono dal Signore, cui è data ogni potestà in cielo e in terra, la missione d'insegnare a tutte le genti e di predicare il Vangelo ad ogni creatura, affinché tutti gli uomini, per mezzo della fede, del battesimo e dell'osservanza dei comandamenti, ottengano la salvezza (cfr. Mt 28,18-20 Mc 16,15-16 Ac 26,17 ss). Per compiere questa missione, Cristo Signore promise agli apostoli lo Spirito Santo e il giorno di Pentecoste lo mandò dal cielo, perché con la sua forza essi gli fossero testimoni fino alla estremità della terra, davanti alle nazioni e ai popoli e ai re (cfr. Ac 1,8 Ac 2,1 ss; Ac 9,15). L'ufficio poi che il Signore affidò ai pastori del suo popolo, è un vero servizio, che nella sacra Scrittura è chiamato significativamente « diaconia », cioè ministero (cfr. Ac 1,17 Ac 1,25 Ac 21,19 Rm 11,13 1Tm 1,12).

La missione canonica dei vescovi può essere data per mezzo delle legittime consuetudini, non revocate dalla suprema e universale potestà della Chiesa, o per mezzo delle leggi fatte dalla stessa autorità o da essa riconosciute, oppure direttamente dallo stesso successore di Pietro; se questi rifiuta o nega la comunione apostolica, i vescovi non possono essere assunti all'ufficio [74].

[74] Cf. Cod. Iuris Can., pro Eccl. Orient.: cc. 216-314 sui Patriarchi; cc. 324-339 sugli Arcivescovi maggiori; cc. 362-391 sugli altri dignitari; in specie c. 238 § 3; 216; 240; 251; 255: sulla nomina dei Vescovi da parte del Patriarca.


La funzione d'insegnamento dei vescovi

25 Tra i principali doveri dei vescovi eccelle la predicazione del Vangelo [75]. I vescovi, infatti, sono gli araldi della fede che portano a Cristo nuovi discepoli; sono dottori autentici, cioè rivestiti dell'autorità di Cristo, che predicano al popolo loro affidato la fede da credere e da applicare nella pratica della vita, la illustrano alla luce dello Spirito Santo, traendo fuori dal tesoro della Rivelazione cose nuove e vecchie (cfr. Mt 13,52), la fanno fruttificare e vegliano per tenere lontano dal loro gregge gli errori che lo minacciano (cfr. 2Tm 4,1-4). I vescovi che insegnano in comunione col romano Pontefice devono essere da tutti ascoltati con venerazione quali testimoni della divina e cattolica verità; e i fedeli devono accettare il giudizio dal loro vescovo dato a nome di Cristo in cose di fede e morale, e dargli l'assenso religioso del loro spirito. Ma questo assenso religioso della volontà e della intelligenza lo si deve in modo particolare prestare al magistero autentico del romano Pontefice, anche quando non parla « ex cathedra ». Ciò implica che il suo supremo magistero sia accettato con riverenza, e che con sincerità si aderisca alle sue affermazioni in conformità al pensiero e in conformità alla volontà di lui manifestatasi che si possono dedurre in particolare dal carattere dei documenti, o dall'insistenza nel proporre una certa dottrina, o dalla maniera di esprimersi.

Quantunque i vescovi, presi a uno a uno, non godano della prerogativa dell'infallibilità, quando tuttavia, anche dispersi per il mondo, ma conservando il vincolo della comunione tra di loro e col successore di Pietro, si accordano per insegnare autenticamente che una dottrina concernente la fede e i costumi si impone in maniera assoluta, allora esprimono infallibilmente la dottrina di Cristo [76]. La cosa è ancora più manifesta quando, radunati in Concilio ecumenico, sono per tutta la Chiesa dottori e giudici della fede e della morale; allora bisogna aderire alle loro definizioni con l'ossequio della fede [77].

Questa infallibilità, della quale il divino Redentore volle provveduta la sua Chiesa nel definire la dottrina della fede e della morale, si estende tanto, quanto il deposito della divina Rivelazione, che deve essere gelosamente custodito e fedelmente esposto. Di questa infallibilità il romano Pontefice, capo del collegio dei vescovi, fruisce in virtù del suo ufficio, quando, quale supremo pastore e dottore di tutti i fedeli che conferma nella fede i suoi fratelli (cfr. Lc 22,32), sancisce con atto definitivo una dottrina riguardante la fede e la morale [78]. Perciò le sue definizioni giustamente sono dette irreformabili per se stesse e non in virtù del consenso della Chiesa, essendo esse pronunziate con l'assistenza dello Spirito Santo a lui promessa nella persona di san Pietro, per cui non hanno bisogno di una approvazione di altri, né ammettono appello alcuno ad altro giudizio. In effetti allora il romano Pontefice pronunzia sentenza non come persona privata, ma espone o difende la dottrina della fede cattolica quale supremo maestro della Chiesa universale, singolarmente insignito del carisma dell'infallibilità della Chiesa stessa [79]. L'infallibilità promessa alla Chiesa risiede pure nel corpo episcopale quando esercita il supremo magistero col successore di Pietro. A queste definizioni non può mai mancare l'assenso della Chiesa, data l'azione dello stesso Spirito Santo che conserva e fa progredire nell'unità della fede tutto il gregge di Cristo [80].

Quando poi il romano Pontefice o il corpo dei vescovi con lui esprimono una sentenza, la emettono secondo la stessa Rivelazione, cui tutti devono attenersi e conformarsi, Rivelazione che è integralmente trasmessa per scritto o per tradizione dalla legittima successione dei vescovi e specialmente a cura dello stesso Pontefice romano, e viene nella Chiesa gelosamente conservata e fedelmente esposta sotto la luce dello Spirito di verità [81]. Perché poi sia debitamente indagata ed enunziata in modo adatto [82], il romano Pontefice e i vescovi nella coscienza del loro ufficio e della gravità della cosa, prestano la loro vigile opera usando i mezzi convenienti però non ricevono alcuna nuova rivelazione pubblica come appartenente al deposito divino della fede [83].

[75] Cf. CONC. DI TRENTO, Decr. De reform., Sess. V, c. 2, n. 9 e Sess. XXIV, can 4: Conc. Oec. Decr., pp. 645 e 739.
[76] Cf. CONC. VAT. I, Cost. dogm. Dei Filius, 3: Dz 1792 (DS 3011) [Collantes 1.070]. Cf. la nota aggiunta allo Schema I De Eccl. (desunta da S. ROB. BELLARMINO): MANSI 51, 579C; e lo Schema riformato della Cost. II De Ecclesia Christi, con il commento KLEUTGEN: MANSI 53, 313AB. PIO IX, Lett. Tuas libenter: Dz 1683 (2879) [Collantes 7.174].
[77] Cf. CIC, cann. CIS 1322-1323 [nel nuovo Codice: cann. CIC 747-750].
[78] Cf. CONC. VAT. I, Cost. dogm. Pastor Aeternus: Dz 1839 (DS 3074) [Collantes 7.198].
[79] Cf. la spiegazione GASSER al CONC. VAT. I: MANSI 52, 1213AC.
[80] Cf. la spiegazione GASSER al CONC. VAT. I: MANSI 1214A.
[81] Cf. la spiegazione GASSER al CONC. VAT. I: MANSI 1215CD, 1216-1217A.
[82] Cf. la spiegazione GASSER al CONC. VAT. I: MANSI 1213.
[83] Cf. CONC. VAT. I, Cost. dogm. Pastor Aeternus, 4: Dz 1836 (DS 3070).


La funzione di santificazione

26 Il vescovo, insignito della pienezza del sacramento dell'ordine, è « l'economo della grazia del supremo sacerdozio» [84] specialmente nell'eucaristia, che offre egli stesso o fa offrire [85] e della quale la Chiesa continuamente vive e cresce. Questa Chiesa di Cristo è veramente presente nelle legittime comunità locali di fedeli, le quali, unite ai loro pastori, sono anch'esse chiamate Chiese nel Nuovo Testamento [86]. Esse infatti sono, ciascuna nel proprio territorio, il popolo nuovo chiamato da Dio nello Spirito Santo e in una grande fiducia (cfr. 1Th 1,5). In esse con la predicazione del Vangelo di Cristo vengono radunati i fedeli e si celebra il mistero della Cena del Signore, « affinché per mezzo della carne e del sangue del Signore siano strettamente uniti tutti i fratelli della comunità» [87]. In ogni comunità che partecipa all'altare, sotto la sacra presidenza del Vescovo [88] viene offerto il simbolo di quella carità e « unità del corpo mistico, senza la quale non può esserci salvezza» [89]. In queste comunità, sebbene spesso piccole e povere e disperse, è presente Cristo, per virtù del quale si costituisce la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica [90]. Infatti « la partecipazione del corpo e del sangue di Cristo altro non fa, se non che ci mutiamo in ciò che riceviamo » [91].

Ogni legittima celebrazione dell'eucaristia è diretta dal vescovo, al quale è demandato il compito di prestare e regolare il culto della religione cristiana alla divina Maestà, secondo i precetti del Signore e le leggi della Chiesa, dal suo particolare giudizio ulteriormente determinante per la propria diocesi. In questo modo i vescovi, con la preghiera e il lavoro per il popolo, in varie forme effondono abbondantemente la pienezza della santità di Cristo. Col ministero della parola comunicano la forza di Dio per la salvezza dei credenti (cfr. Rm 1,16), e con i sacramenti, dei quali con la loro autorità organizzano la regolare e fruttuosa distribuzione santificano i fedeli [92]. Regolano l'amministrazione del battesimo, col quale è concesso partecipare al regale sacerdozio di Cristo. Sono i ministri originari della confermazione, dispensatori degli ordini sacri e moderatori della disciplina penitenziale, e con sollecitudine esortano e istruiscono le loro popolazioni, affinché nella liturgia e specialmente nel santo sacrificio della messa compiano la loro parte con fede e devozione. Devono, infine, coll'esempio della loro vita aiutare quelli a cui presiedono, serbando i loro costumi immuni da ogni male, e per quanto possono, con l'aiuto di Dio mutandoli in bene, onde possano, insieme col gregge loro affidato, giungere alla vita eterna [93].

[84] Orazione della consacrazione episcopale nel rito bizantino: Euchologion to mega, Romae 1873, p. 139.
[85] Cf. S. IGNAZIO M., Smyrn. 8, 1: ed. FUNK I, p. 282.
[86] Cf. Ac 8,1 Ac 14,22-23 Ac 20,17 e passim.
[87] Orazione mozarabica: PL 96, 759B.
[88] Cf. S. IGNAZIO M., Smyrn. 8, 1: ed. FUNK I, p. 282.
[89] S. TOMMASO, Summa Theol. III 73,3.
[90] Cf. S. AGOSTINO, C. Faustum, 12, 20: PL 42, 265; Serm. 57, 7: PL 38, 389, ecc
[91] S. LEONE M., Serm. 63, 7: PL 54, 357C.
[92] Traditio Apostolica di Ippolito, 2-3: ed. BOTTE, pp. 26-30.
[93] Cf. il testo dell’esame all’inizio della consacrazione episcopale, e l’Orazione alla fine della Messa della consacrazione stessa, dopo il Te Deum.


La funzione di governo

27 I vescovi reggono le Chiese particolari a loro affidate come vicari e legati di Cristo [94], col consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la sacra potestà, della quale però non si servono se non per edificare il proprio gregge nella verità e nella santità, ricordandosi che chi è più grande si deve fare come il più piccolo, e chi è il capo, come chi serve (cfr. Lc 22,26-27). Questa potestà, che personalmente esercitano in nome di Cristo, è propria, ordinaria e immediata, quantunque il suo esercizio sia in ultima istanza sottoposto alla suprema autorità della Chiesa e, entro certi limiti, in vista dell'utilità della Chiesa o dei fedeli, possa essere ristretto. In virtù di questa potestà i vescovi hanno il sacro diritto e davanti al Signore il dovere di dare leggi ai loro sudditi, di giudicare e di regolare tutto quanto appartiene al culto e all'apostolato.

Ad essi è pienamente affidato l'ufficio pastorale ossia l'abituale e quotidiana cura del loro gregge; né devono essere considerati vicari dei romani Pontefici, perché sono rivestiti di autorità propria e con tutta verità sono detti « sovrintendenti delle popolazioni » che governano [95]. La loro potestà quindi non è annullata dalla potestà suprema e universale [96], ma anzi è da essa affermata, corroborata e rivendicata, poiché è lo Spirito Santo che conserva invariata la forma di governo da Cristo Signore stabilita nella sua Chiesa.

Il vescovo, mandato dal padre di famiglia a governare la sua famiglia, tenga innanzi agli occhi l'esempio del buon Pastore, che è venuto non per essere servito ma per servire (cfr. Mt 20,28 Mc 10,45) e dare la sua vita per le pecore (cfr. Jn 10,11). Preso di mezzo agli uomini e soggetto a debolezza, può benignamente compatire gli ignoranti o gli sviati (cfr. He 5,1-2). Non rifugga dall'ascoltare quelli che dipendono da lui, curandoli come veri figli suoi ed esortandoli a cooperare alacremente con lui. Dovendo render conto a Dio delle loro anime (cfr. He 13,17), abbia cura di loro con la preghiera, la predicazione e ogni opera di carità; la sua sollecitudine si estenda anche a quelli che non fanno ancor parte dell'unico gregge e li consideri come affidatigli dal Signore. Essendo egli, come l'apostolo Paolo, debitore a tutti, sia pronto ad annunziare il Vangelo a tutti (cfr. Rm 1,14-15) e ad esortare i suoi fedeli all'attività apostolica e missionaria. I fedeli poi devono aderire al vescovo come la Chiesa a Gesù Cristo e come Gesù Cristo al Padre, affinché tutte le cose siano concordi e unite [97] e siano feconde per la gloria di Dio (cfr. 2Co 4,15).

[94] BENEDETTO XIV, Br. Romana Ecclesia, 5 ott. 1752, § 1: Bullarium Benedicti XIV, t. IV, Romae 1758, 21: "Il Vescovo l’immagine di Cristo e compie le sue funzioni". PIO XII, Encicl. Mystici Corporis, l.c. [nota 15], p. 211: "I singoli nutrono e reggono i singoli greggi di Cristo loro assegnati" [DS 3804; Collantes 7.200].
[95] Cf. LEONE XIII, Encicl. Satis cognitum, 29 giugno 1896: ASS 28 (1895-96), p. 732. IDEM, Lett. Officio sanctissimo, 22 dic. 1887: ASS 20 (1887), p. 264. PIO IX, Lett. Apost. ai Vescovi della Germania, 12 marzo 1875, e Disc. Concist., 15 marzo 1875: DS 3112-3117, solo nella nuova edizione.
[96] Cf. CONC. VAT. I, Cost. dogm. Pastor aeternus, 3: Dz 1828 (DS 3061) [Collantes 7.186]. Cf. Relazione ZINELLI: MANSI 52, 1114D.
[97] Cf. S. IGNAZIO M., Ad Ephes. 5, 1: ed. FUNK I, p. 216.


I sacerdoti e i loro rapporti con Cristo, con i vescovi, con i confratelli e con il popolo cristiano

28 Cristo, santificato e mandato nel mondo dal Padre (cfr. Jn 10,36), per mezzo degli apostoli ha reso partecipi della sua consacrazione e della sua missione i loro successori, cioè i vescovi a loro volta i vescovi [98] hanno legittimamente affidato a vari membri della Chiesa, in vario grado, l'ufficio del loro ministero. Così il ministero ecclesiastico di istituzione divina viene esercitato in diversi ordini, da quelli che già anticamente sono chiamati vescovi, presbiteri, diaconi [99]. I presbiteri, pur non possedendo l'apice del sacerdozio e dipendendo dai vescovi nell'esercizio della loro potestà, sono tuttavia a loro congiunti nella dignità sacerdotale [100] e in virtù del sacramento dell'ordine [101] ad immagine di Cristo, sommo ed eterno sacerdote (cfr. He 5,1-10 He 7,24 He 9,11-28), sono consacrati per predicare il Vangelo, essere i pastori fedeli e celebrare il culto divino [102], quali veri sacerdoti del Nuovo Testamento. Partecipi, nel loro grado di ministero, dell'ufficio dell'unico mediatore, che è il Cristo (cfr. 1Tm 2,5) annunziano a tutti la parola di Dio. Esercitano il loro sacro ministero soprattutto nel culto eucaristico o sinassi, dove, agendo in persona di Cristo [103] e proclamando il suo mistero, uniscono le preghiere dei fedeli al sacrificio del loro capo e nel sacrificio della messa rendono presente e applicano fino alla venuta del Signore (cfr. 1Co 11,26), l'unico sacrificio del Nuovo Testamento, quello cioè di Cristo, il quale una volta per tutte offrì se stesso al Padre quale vittima immacolata (cfr. He 9,11-28) [104]. Esercitano inoltre il ministero della riconciliazione e del conforto a favore dei fedeli penitenti o ammalati e portano a Dio Padre le necessità e le preghiere dei fedeli (cfr. He 5,1-4). Esercitando, secondo la loro parte di autorità, l'ufficio di Cristo, pastore e capo [105], raccolgono la famiglia di Dio, quale insieme di fratelli animati da un solo spirito, per mezzo di Cristo nello Spirito [106] li portano al Padre e in mezzo al loro gregge lo adorano in spirito e verità (cfr. Jn 4,24). Si affaticano inoltre nella predicazione e nell'insegnamento (cfr. 1Tm 5,17), credendo ciò che hanno letto e meditato nella legge del Signore, insegnando ciò che credono, vivendo ciò che insegnano [107].

I sacerdoti, saggi collaboratori dell'ordine Episcopale [108] e suo aiuto e strumento, chiamati a servire il popolo di Dio, costituiscono col loro vescovo un solo presbiterio [109] sebbene destinato a uffici diversi. Nelle singole comunità locali di fedeli rendono in certo modo presente il vescovo, cui sono uniti con cuore confidente e generoso, ne assumono secondo il loro grado, gli uffici e la sollecitudine e li esercitano con dedizione quotidiana. Essi, sotto l'autorità del vescovo, santificano e governano la porzione di gregge del Signore loro affidata, nella loro sede rendono visibile la Chiesa universale e portano un grande contributo all'edificazione di tutto il corpo mistico di Cristo (cfr. Ep 4,12). Sempre intenti al bene dei figli di Dio, devono mettere il loro zelo nel contribuire al lavoro pastorale di tutta la diocesi, anzi di tutta la Chiesa. In ragione di questa loro partecipazione nel sacerdozio e nel lavoro apostolico del vescovo, i sacerdoti riconoscano in lui il loro padre e gli obbediscano con rispettoso amore. Il vescovo, poi, consideri i sacerdoti, i suoi cooperatori, come figli e amici così come il Cristo chiama i suoi discepoli non servi, ma amici (cfr. Jn 15,15). Per ragione quindi dell'ordine e del ministero, tutti i sacerdoti sia diocesani che religiosi, sono associati al corpo episcopale e, secondo la loro vocazione e grazia, servono al bene di tutta la Chiesa.

In virtù della comunità di ordinazione e missione tutti i sacerdoti sono fra loro legati da un'intima fraternità, che deve spontaneamente e volentieri manifestarsi nel mutuo aiuto, spirituale e materiale, pastorale e personale, nelle riunioni e nella comunione di vita, di lavoro e di carità.

Abbiano poi cura, come padri in Cristo, dei fedeli che hanno spiritualmente generato col battesimo e l'insegnamento (cfr. 1Co 4,15 1P 1,23). Divenuti spontaneamente modelli del gregge (cfr. 1P 5,3) presiedano e servano la loro comunità locale, in modo che questa possa degnamente esser chiamata col nome di cui è insignito l'unico popolo di Dio nella sua totalità, cioè Chiesa di Dio (cfr. 1Co 1,2 2Co 1,1). Si ricordino che devono, con la loro quotidiana condotta e con la loro sollecitudine, presentare ai fedeli e infedeli, cattolici e non cattolici, l'immagine di un ministero veramente sacerdotale e pastorale, e rendere a tutti la testimonianza della verità e della vita; e come buoni pastori ricercare anche quelli (cfr. Lc 15,4-7) che, sebbene battezzati nella Chiesa cattolica, hanno abbandonato la pratica dei sacramenti o persino la fede.

Siccome oggigiorno l'umanità va sempre più organizzandosi in una unità civile, economica e sociale, tanto più bisogna che i sacerdoti, consociando il loro zelo e il loro lavoro sotto la guida dei vescovi e del sommo Pontefice, eliminino ogni causa di dispersione, affinché tutto il genere umano sia ricondotto all'unità della famiglia di Dio.

[98] Cf. S. IGNAZIO M., Ad Ephes. 6, 1: ed. FUNK I, p. 218.
[99] Cf. CONC. DI TRENTO, De sacr. Ordinis, cap. 2: Dz 958 (DS 1765) [Collantes 9.289], e can. 6: Dz 966 (DS 1776) [Collantes 9.301].
[100] Cf. INNOCENZO I, Epist. ad Decentium: PL 20, 554A: MANSI 3, 1029: Dz 98 (DS 215) [Collantes 9.075]: “I Presbiteri, pur essendo secondi nel sacerdozio, non hanno però la pienezza del pontificato”. S. CIPRIANO, Epist. 61,3: ed. HARTEL, p. 696.
[101] Cf. CONC. DI TRENTO, l.c. [nota 63]: Dz 956a-968 (DS 1763-1778) [Collantes 9.2889.303] e in specie can. 7: Dz 967 (DS 1777) [Collantes 9.300]. PIO XII, Cost. Apost. Sacramentum Ordinis: Dz 2301 (DS 3857-3861) [Collantes 9.314-17].
[102] Cf. INNOCENZO I, l.c. [nota 64]. S. GREGORIO NAZ., Apol. II, 22: PG 35,432B. PS. DIONIGI, Eccl. Hier., 1, 2: PG 3, 372D.
[103] Cf. CONC. DI TRENTO, Sess. 22: Dz 940 (DS 1743) [Collantes 9.175]. PIO XII, Encicl. Mediator Dei, 20 nov. 1947: AAS 39 (1947), p. 553: Dz 2300 (DS 3850) [Collantes 9.308].
[104] Cf. CONC. DI TRENTO, Sess. 22: Dz 938 (DS 1739-40) [Collantes 9.171-72]; CONC. VAT. II, Cost. sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, SC 7 e SC 47: AAS 56 (1964), pp. 100-113 [pp. 21 e 45ss].
[105] Cf. PIO XII, Encicl. Mediator Dei, l.c. alla nota 67.
[106] Cf. S. CIPRIANO, Epist. 11, 3: PL 4, 242B; HARTEL II, 2, p. 497.
[107] Cf. Pontificale Romanum, L’ordinazione dei Presbiteri, all’imposizione dei paramenti.
[108] Cf. Pontificale Romanum, L’ordinazione dei Presbiteri, prefazione.
[109] Cf. S. IGNAZIO M., Philad. 4: ed. FUNK I, p. 266. S. CORNELIO I, in S. CIPRIANO, Epist. 48, 2; HARTEL III, 2, p. 610.


I diaconi

29 In un grado inferiore della gerarchia stanno i diaconi, ai quali sono imposte le mani « non per il sacerdozio, ma per il servizio » [110]. Infatti, sostenuti dalla grazia sacramentale, nella « diaconia » della liturgia, della predicazione e della carità servono il popolo di Dio, in comunione col vescovo e con il suo presbiterio. È ufficio del diacono, secondo le disposizioni della competente autorità, amministrare solennemente il battesimo, conservare e distribuire l'eucaristia, assistere e benedire il matrimonio in nome della Chiesa, portare il viatico ai moribondi, leggere la sacra Scrittura ai fedeli, istruire ed esortare il popolo, presiedere al culto e alla preghiera dei fedeli, amministrare i sacramentali, presiedere al rito funebre e alla sepoltura. Essendo dedicati agli uffici di carità e di assistenza, i diaconi si ricordino del monito di S. Policarpo: « Essere misericordiosi, attivi, camminare secondo la verità del Signore, il quale si è fatto servo di tutti » [111].

E siccome questi uffici, sommamente necessari alla vita della Chiesa, nella disciplina oggi vigente della Chiesa latina in molte regioni difficilmente possono essere esercitati, il diaconato potrà in futuro essere ristabilito come proprio e permanente grado della gerarchia. Spetterà poi alla competenza dei raggruppamenti territoriali dei vescovi, nelle loro diverse forme, di decidere, con l'approvazione dello stesso sommo Pontefice, se e dove sia opportuno che tali diaconi siano istituiti per la cura delle anime. Col consenso del romano Pontefice questo diaconato potrà essere conferito a uomini di età matura anche viventi nel matrimonio, e così pure a dei giovani idonei, per i quali però deve rimanere ferma la legge del celibato.

[110] Constitutiones Ecclesiae Aegyptiacae, III, 2: ed. FUNK, Didascalia, II, p. 103; Statuta Eccl. Ant. 37-41: MANSI 3, 954.
[111] S. POLICARPO, Ad Phil. 5, 2: ed. FUNK I, p. 300: Cristo detto "fatto diacono di tutti". Cf. Didach 15, 1: ib., p. 32. S. IGNAZIO M., Trall. 2,3: ib., p. 242; Constitutiones Apostolorum, 8, 28, 4: ed. FUNK, Didascalia, I, p. 530.



CAPITOLO IV

I LAICI


I laici nella Chiesa

30 Il santo Concilio, dopo aver illustrati gli uffici della gerarchia, con piacere rivolge il pensiero allo stato di quei fedeli che si chiamano laici. Sebbene quanto fu detto del popolo di Dio sia ugualmente diretto ai laici, ai religiosi e al clero, ai laici tuttavia, sia uomini che donne, per la loro condizione e missione, appartengono in particolare alcune cose, i fondamenti delle quali, a motivo delle speciali circostanze del nostro tempo, devono essere più accuratamente ponderati. I sacri pastori, infatti, sanno benissimo quanto i laici contribuiscano al bene di tutta la Chiesa. Sanno di non essere stati istituiti da Cristo per assumersi da soli tutto il peso della missione salvifica della Chiesa verso il mondo, ma che il loro eccelso ufficio consiste nel comprendere la loro missione di pastori nei confronti dei fedeli e nel riconoscere i ministeri e i carismi propri a questi, in maniera tale che tutti concordemente cooperino, nella loro misura, al bene comune. Bisogna infatti che tutti « mediante la pratica di una carità sincera, cresciamo in ogni modo verso colui che è il capo, Cristo; da lui tutto il corpo, ben connesso e solidamente collegato, attraverso tutte le giunture di comunicazione, secondo l'attività proporzionata a ciascun membro, opera il suo accrescimento e si va edificando nella carità» (Ep 4,15-16).


Natura e missione dei laici

31 Col nome di laici si intende qui l'insieme dei cristiani ad esclusione dei membri dell'ordine sacro e dello stato religioso sancito nella Chiesa, i fedeli cioè, che, dopo essere stati incorporati a Cristo col battesimo e costituiti popolo di Dio e, nella loro misura, resi partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, per la loro parte compiono, nella Chiesa e nel mondo, la missione propria di tutto il popolo cristiano.

Il carattere secolare è proprio e peculiare dei laici. Infatti, i membri dell'ordine sacro, sebbene talora possano essere impegnati nelle cose del secolo, anche esercitando una professione secolare, tuttavia per la loro speciale vocazione sono destinati principalmente e propriamente al sacro ministero, mentre i religiosi col loro stato testimoniano in modo splendido ed esimio che il mondo non può essere trasfigurato e offerto a Dio senza lo spirito delle beatitudini. Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Vivono nel secolo, cioè implicati in tutti i diversi doveri e lavori del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza è come intessuta. Ivi sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dall'interno a modo di fermento, alla santificazione del mondo esercitando il proprio ufficio sotto la guida dello spirito evangelico, e in questo modo a manifestare Cristo agli altri principalmente con la testimonianza della loro stessa vita e col fulgore della loro fede, della loro speranza e carità. A loro quindi particolarmente spetta di illuminare e ordinare tutte le cose temporali, alle quali sono strettamente legati, in modo che siano fatte e crescano costantemente secondo il Cristo e siano di lode al Creatore e Redentore.


Dignità dei laici nel popolo di Dio

32 La santa Chiesa è, per divina istituzione, organizzata e diretta con mirabile varietà. «A quel modo, infatti, che in uno- stesso corpo abbiamo molte membra, e le membra non hanno tutte le stessa funzione, così tutti insieme formiamo un solo corpo in Cristo, e individualmente siano membri gli uni degli altri » (Rm 12,4-5).

Non c'è quindi che un popolo di Dio scelto da lui: « un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo » (Ep 4,5); comune è la dignità dei membri per la loro rigenerazione in Cristo, comune la grazia di adozione filiale, comune la vocazione alla perfezione; non c'è che una sola salvezza, una sola speranza e una carità senza divisioni. Nessuna ineguaglianza quindi in Cristo e nella Chiesa per riguardo alla stirpe o nazione, alla condizione sociale o al sesso, poiché « non c'è né Giudeo né Gentile, non c'è né schiavo né libero, non c'è né uomo né donna: tutti voi siete uno in Cristo Gesù» (Ga 3,28 gr.; cfr. Col 3,11).

Se quindi nella Chiesa non tutti camminano per la stessa via, tutti però sono chiamati alla santità e hanno ricevuto a titolo uguale la fede che introduce nella giustizia di Dio (cfr. 2P 1,1). Quantunque alcuni per volontà di Cristo siano costituiti dottori, dispensatori dei misteri e pastori per gli altri, tuttavia vige fra tutti una vera uguaglianza riguardo alla dignità e all'azione comune a tutti i fedeli nell'edificare il corpo di Cristo. La distinzione infatti posta dal Signore tra i sacri ministri e il resto del popolo di Dio comporta in sé unione, essendo i pastori e gli altri fedeli legati tra di loro da una comunità di rapporto: che i pastori della Chiesa sull'esempio di Cristo sono a servizio gli uni degli altri e a servizio degli altri fedeli, e questi a loro volta prestano volenterosi la loro collaborazione ai pastori e ai maestri. Così, nella diversità stessa, tutti danno testimonianza della mirabile unità nel corpo di Cristo: poiché la stessa diversità di grazie, di ministeri e di operazioni raccoglie in un tutto i figli di Dio, dato che « tutte queste cose opera... un unico e medesimo Spirito» (1Co 12,11).

I laici quindi, come per benevolenza divina hanno per fratello Cristo, il quale, pur essendo Signore di tutte le cose, non è venuto per essere servito, ma per servire (cfr. Mt 20,28), così anche hanno per fratelli coloro che, posti nel sacro ministero, insegnando e santificando e reggendo per autorità di Cristo, svolgono presso la famiglia di Dio l'ufficio di pastori, in modo che sia da tutti adempito il nuovo precetto della carità. A questo proposito dice molto bene sant'Agostino: « Se mi spaventa l'essere per voi, mi rassicura l'essere con voi. Perché per voi sono vescovo, con voi sono cristiano. Quello è nome di ufficio, questo di grazia; quello è nome di pericolo, questo di salvezza » [112].

[112] S. AGOSTINO, Serm. 340, 1: PL 38, 1483.


L'apostolato dei laici

33 I laici, radunati nel popolo di Dio e costituiti nell'unico corpo di Cristo sotto un solo capo, sono chiamati chiunque essi siano, a contribuire come membra vive, con tutte le forze ricevute dalla bontà del Creatore e dalla grazia del Redentore, all'incremento della Chiesa e alla sua santificazione permanente.

L'apostolato dei laici è quindi partecipazione alla missione salvifica stessa della Chiesa; a questo apostolato sono tutti destinati dal Signore stesso per mezzo del battesimo e della confermazione. Dai sacramenti poi, e specialmente dalla sacra eucaristia, viene comunicata e alimentata quella carità verso Dio e gli uomini che è l'anima di tutto l'apostolato. Ma i laici sono soprattutto chiamati a rendere presente e operosa la Chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze, in cui essa non può diventare sale della terra se non per loro mezzo [113]. Così ogni laico, in virtù dei doni che gli sono stati fatti, è testimonio e insieme vivo strumento della stessa missione della Chiesa « secondo la misura del dono del Cristo » (
Ep 4,7).

Oltre a questo apostolato, che spetta a tutti i fedeli senza eccezione, i laici possono anche essere chiamati in diversi modi a collaborare più immediatamente con l'apostolato della Gerarchia [114] a somiglianza di quegli uomini e donne che aiutavano l'apostolo Paolo nell'evangelizzazione, faticando molto per il Signore (cfr. Ph 4,3 Rm 16,3 ss). Hanno inoltre la capacità per essere assunti dalla gerarchia ad esercitare, per un fine spirituale, alcuni uffici ecclesiastici.

Grava quindi su tutti i laici il glorioso peso di lavorare, perché il disegno divino di salvezza raggiunga ogni giorno più tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutta la terra. Sia perciò loro aperta qualunque via affinché, secondo le loro forze e le necessità dei tempi, anch'essi attivamente partecipino all'opera salvifica della Chiesa.

[113] Cf. PIO XI, Encicl. Quadragesimo anno, 15 maggio 1931: AAS 23 (1931), p. 221s. PIO XII, Disc. De quelle consolation, 14 ott. 1951: AAS 43 (1951), p. 790s.
[114] Cf. PIO XII, DISC. Six ans se sont écoulés, 5 ott. 1957: AAS 49 (1957), p. 927.


Partecipazione dei laici al sacerdozio comune

34 Il sommo ed eterno sacerdote Gesù Cristo, volendo continuare la sua testimonianza e il suo ministero anche attraverso i laici, li vivifica col suo Spirito e incessantemente li spinge ad ogni opera buona e perfetta.

A coloro infatti che intimamente congiunge alla sua vita e alla sua missione, concede anche di aver parte al suo ufficio sacerdotale per esercitare un culto spirituale, in vista della glorificazione di Dio e della salvezza degli uomini. Perciò i laici, essendo dedicati a Cristo e consacrati dallo Spirito Santo, sono in modo mirabile chiamati e istruiti per produrre frutti dello Spirito sempre più abbondanti. Tutte infatti le loro attività, preghiere e iniziative apostoliche, la vita coniugale e familiare, il lavoro giornaliero, il sollievo spirituale e corporale, se sono compiute nello Spirito, e anche le molestie della vita, se sono sopportate con pazienza, diventano offerte spirituali gradite a Dio attraverso Gesù Cristo (cfr.
1P 2,5); nella celebrazione dell'eucaristia sono in tutta pietà presentate al Padre insieme all'oblazione del Corpo del Signore. Così anche i laici, in quanto adoratori dovunque santamente operanti, consacrano a Dio il mondo stesso.



Lumen gentium IT 24