Direttorio diaconi 62


4 FORMAZIONE PERMANENTE DEL DIACONO

Caratteristiche


63 La formazione permanente dei diaconi è un'esigenza umana, che si pone in continuità con la chiamata soprannaturale per servire ministerialmente la Chiesa e con l'iniziale formazione al ministero, al punto da considerare i due momenti come appartenenti all'unico organico percorso di vita cristiana e diaconale. (194) Infatti, « per chi riceve il diaconato vi è un obbligo di formazione dottrinale permanente, che perfezioni e attualizzi sempre più quella richiesta prima dell'ordinazione », (195) in modo che la vocazione « al » diaconato continui e si riesprima come vocazione « nel » diaconato, attraverso la periodica rinnovazione del « sì, lo voglio » pronunciato il giorno dell'ordinazione.

Deve essere dunque considerata — sia da parte della Chiesa, che la impartisce, sia da parte dei diaconi, che la ricevono — come un mutuo diritto-dovere fondato sulla verità dell'impegno vocazionale assunto.

Il fatto di dover continuare sempre ad offrire e ricevere l'adeguata formazione integrale costituisce, per i Vescovi e per i diaconi, un obbligo non trascurabile.

Le caratteristiche di obbligatorietà, globalità, interdisciplinarietà, profondità, scientificità e propedeuticità alla vita apostolica di tale formazione permanente sono costantemente richiamate dalla normativa ecclesiastica (196) e sono ancor più necessarie se la formazione iniziale non fosse stata conseguita secondo il modello ordinario.

Tale formazione assume i caratteri della « fedeltà » a Cristo e alla Chiesa e della « continua conversione », frutto della grazia sacramentale vissuta nella dinamica della carità pastorale propria di ogni articolazione del ministero ordinato. Essa si configura come scelta fondamentale, che esige di riaffermarsi e di riesprimersi lungo gli anni del diaconato permanente, attraverso una lunga serie di risposte coerenti, radicate e vivificate dal « sì » iniziale. (197)

Motivazioni


64 Traendo ispirazione dalla preghiera di ordinazione, la formazione permanente si fonda sulla necessità per il diacono di un amore per Gesù Cristo che spinge all'imitazione (« siano immagine del tuo Figlio »); tende a confermarlo nella fedeltà indiscussa alla personale vocazione al ministero (« compiano fedelmente l'opera del ministero »); propone la sequela di Cristo Servo con radicalità e franchezza (« l'esempio della loro vita sia un richiamo costante al Vangelo... siano sinceri... premurosi... vigilanti... »).

La formazione permanente trova, dunque, « il suo fondamento proprio e la sua motivazione originale nel dinamismo stesso dell'ordine ricevuto » (198) e trae il suo alimento primordiale dall'Eucaristia, compendio del mistero cristiano, sorgente inesauribile di ogni energia spirituale. Anche al diacono si può, in qualche modo, applicare l'esortazione dell'apostolo Paolo a Timoteo: « Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te » (
2Tm 1,6 cf 1Tm 4,14-16). Le esigenze teologiche della sua chiamata ad una singolare missione di servizio ecclesiale richiedono dal diacono un amore crescente per la Chiesa e per i suoi fratelli, manifestato nel fedele adempimento dei propri compiti e delle proprie funzioni. Scelto da Dio per essere santo, servendo la Chiesa e tutti gli uomini, il diacono deve crescere nella coscienza della propria ministerialità in modo continuo, equilibrato, responsabile, sollecito e sempre gioioso.

Soggetti


65 Considerata dalla prospettiva del diacono, primo responsabile e protagonista, la formazione permanente rappresenta, quindi, prima di tutto, un perenne processo di conversione, che interessa l'essere del diacono come tale, vale a dire, tutta la sua persona consacrata dal sacramento dell'Ordine e messa al servizio della Chiesa e ne sviluppa tutte le potenzialità, al fine di fargli vivere in pienezza i doni ministeriali ricevuti, in ogni periodo e condizione di vita e nelle diverse responsabilità conferitegli dal Vescovo. (199)

La sollecitudine della Chiesa per la formazione permanente dei diaconi sarebbe perciò inefficace senza l'impegno di ciascuno di essi. Tale formazione non può pertanto venir ridotta alla sola partecipazione ai corsi, alle giornate di studio, ecc., ma richiede che ogni diacono, consapevole di questa necessità, la coltivi con interesse e con un certo spirito di sana iniziativa. Il diacono curi la lettura di libri scelti con criteri ecclesiali, non manchi di seguire qualche pubblicazione periodica di provata fedeltà al magistero e non trascuri la meditazione quotidiana. Formarsi sempre di più per servire sempre meglio e di più è una parte importante del servizio che gli viene richiesto.


66 Considerata dalla prospettiva del Vescovo, (200) e dei presbiteri, cooperatori dell'ordine episcopale, che portano la responsabilità e il peso del suo espletamento, la formazione permanente consiste nell'aiutare i diaconi a superare qualsiasi dualismo o rottura fra spiritualità e ministerialità ma, prima ancora, a superare ogni rottura fra la propria eventuale professione civile e la spiritualità diaconale, « a rispondere generosamente all'impegno richiesto dalla dignità e dalla responsabilità che Dio ha conferito loro per mezzo del sacramento dell'Ordine; nel custodire, difendere e sviluppare la loro specifica identità e vocazione; nel santificare se stessi e gli altri mediante l'esercizio del ministero ». (201)

Le due prospettive sono complementari e si richiamano reciprocamente in quanto fondate, con l'aiuto dei doni soprannaturali, nell'unità interiore della persona.

L'aiuto che i formatori sono chiamati ad offrire sarà tanto più efficace quanto più rispondente alle necessità personali di ciascun diacono, poiché ognuno vive il proprio ministero nella Chiesa come persona irrepetibile e nelle proprie circostanze.

Tale accompagnamento personalizzato, farà anche sentire ai diaconi l'amore con cui la madre Chiesa è vicina al loro impegno per vivere la grazia del sacramento nella fedeltà. È quindi di somma importanza che i diaconi abbiano modo di scegliere un direttore spirituale, approvato dal Vescovo, con il quale avere regolari e frequenti colloqui.

Per altro, l'intera comunità diocesana è, in qualche modo, coinvolta nella formazione dei diaconi (202) e, in particolare, lo è il parroco, o altro sacerdote a ciò designato, che presterà il proprio sostegno con fraterna sollecitudine.

Specificità


67 La cura e l'impegno personale nella formazione permanente sono segni inequivocabili di una risposta coerente alla vocazione divina, di un amore sincero alla Chiesa e di una preoccupazione pastorale autentica nei confronti dei fedeli cristiani e di tutti gli uomini. Si può estendere ai diaconi quanto affermato per i presbiteri: « La formazione permanente si presenta come un mezzo necessario ... per raggiungere il fine della sua vocazione, che è il servizio di Dio e del suo popolo ». (203)

La formazione permanente è veramente un'esigenza, che si pone in continuità con la formazione iniziale, con la quale condivide ragioni di finalità e di significato e, nei confronti della quale, compie una funzione di integrazione, di custodia e di approfondimento.

L'essenziale disponibilità del diacono nei confronti degli altri costituisce una espressione pratica della configurazione sacramentale a Cristo Servo, ricevuta mediante l'Ordine sacro e impressa nell'anima con il carattere: è un traguardo e un richiamo permanente per il ministero e la vita dei diaconi. In tale prospettiva, la formazione permanente non può ridursi ad un semplice impegno di completamento culturale o pratico per un maggiore o un migliore fare. La formazione permanente non deve aspirare soltanto a garantire l'aggiornamento, ma deve tendere a facilitare una progressiva conformazione pratica dell'intera esistenza del diacono con Cristo che tutti ama e tutti serve.

Ambiti


68 La formazione permanente deve comprendere e armonizzare tutte le dimensioni della vita e del ministero del diacono. Pertanto, come per i presbiteri, deve essere completa, sistematica e personalizzata, nelle sue diverse dimensioni: umana, spirituale, intellettuale, pastorale. (204)


69 Curare i diversi aspetti della formazione umana dei diaconi costituisce, oggi, come nel passato, un compito importante dei Pastori. Il diacono, consapevole di essere stato scelto come uomo tra gli uomini, per mettersi al servizio della salvezza di tutti gli uomini, deve essere pronto a lasciarsi aiutare nell'opera di miglioramento delle proprie qualità umane — strumenti preziosi per il suo servizio ecclesiale — e a perfezionare tutti quegli aspetti della sua personalità, che possano rendere più efficace il suo ministero.

Per realizzare quindi utilmente la sua vocazione alla santità e la sua peculiare missione ecclesiale, egli — con gli occhi fissi a Colui che è perfetto Dio e perfetto uomo — si deve applicare anzitutto nella pratica delle virtù naturali e soprannaturali, che lo renderanno più simile all'immagine di Cristo e più degno della stima dei suoi fratelli. (205) In particolare, dovrà curare, nel suo ministero e nella sua vita quotidiana, la bontà del cuore, la pazienza, l'amabilità, la forza d'animo, l'amore per la giustizia, la fedeltà alla parola data, lo spirito di sacrificio, la coerenza con gli impegni liberamente assunti, lo spirito di servizio, ecc.

La pratica di queste virtù aiuterà i diaconi a diventare uomini di personalità equilibrata, maturi nell'agire e nel discernere fatti e circostanze.

È altresì importante che il diacono, conscio della dimensione di esemplarità del suo comportamento sociale, rifletta sulla importanza della capacità di dialogo, sulla correttezza delle varie forme di relazioni umane, sulle attitudini al discernimento delle culture, sul valore dell'amicizia, sulla signorilità del tratto. (206)


70 La formazione spirituale permanente è in stretta connessione con la spiritualità diaconale, che deve alimentare e far progredire, e con il ministero, sostenuto da « un vero incontro personale con Gesù, da un fiducioso colloquio con il Padre, da una profonda esperienza dello Spirito ». (207) I diaconi vanno quindi specialmente incoraggiati e sostenuti dai Pastori a coltivare responsabilmente la propria vita spirituale, dalla quale sorge con abbondanza la carità che sostiene e rende fecondo il loro ministero, evitando il pericolo di cadere nell'attivismo o in una mentalità « burocratica » nell'esercizio del diaconato.

In particolare, la formazione spirituale dovrà sviluppare nei diaconi atteggiamenti collegati con la triplice diaconia della parola, della liturgia e della carità.

La meditazione assidua della S. Scrittura realizzerà familiarità e dialogo adorante con il Dio vivente, favorendo una assimilazione di tutta la Parola rivelata.

La conoscenza profonda della Tradizione e dei libri liturgici aiuterà il diacono a riscoprire continuamente le ricchezze inesauribili dei divini misteri per essere ministro degno.

La sollecitudine fraterna nella carità avvierà il diacono a diventare animatore e coordinatore delle iniziative di misericordia spirituale e corporale, quasi segno vivente della carità della Chiesa.

Tutto ciò richiede una programmazione accurata e realistica dei mezzi e dei tempi, cercando sempre di evitare le improvvisazioni. Oltre a stimolare la direzione spirituale, si devono prevedere corsi e sessioni speciali di studio su questioni appartenenti alla grande tradizione teologica spirituale cristiana, periodi particolarmente intensi di spiritualità, visite a luoghi spiritualmente significativi.

In occasione degli esercizi spirituali, ai quali dovrebbe partecipare almeno ogni due anni, (208) il diacono non mancherà di tracciare un concreto progetto di vita, da verificare periodicamente con il proprio direttore spirituale. In esso non dovrebbero mancare i tempi dedicati quotidianamente alla fervida devozione eucaristica, alla filiale pietà mariana e alle pratiche ascetiche abituali, oltre che alla preghiera liturgica e alla meditazione personale.

Il centro unificatore di questo itinerario spirituale è l'Eucaristia. Essa costituisce il criterio orientativo, la dimensione permanente di tutta la vita e l'azione diaconale, il mezzo indispensabile per una consapevole perseveranza, per ogni autentico rinnovamento e per giungere così ad una sintesi equilibrata della propria vita. In tale ottica, la formazione spirituale del diacono riscopre l'Eucaristia come Pasqua, nella sua articolazione annuale (la Settimana Santa), settimanale (la Domenica), quotidiana (la Messa feriale).


71 L'inserimento dei diaconi nel mistero della Chiesa, in virtù del loro battesimo e del primo grado del sacramento dell'Ordine, rende necessario che la formazione permanente rafforzi in essi la coscienza e la volontà di vivere in motivata, operosa e matura comunione con i presbiteri e con il proprio Vescovo, nonché con il Sommo Pontefice, che è il fondamento visibile dell'unità di tutta la Chiesa.

Così formati, i diaconi, nel loro ministero, si proporranno pure come animatori di comunione. In particolare, laddove si verificassero tensioni, non mancheranno di promuovere la pacificazione per il bene della Chiesa.


72 Occorre organizzare opportune iniziative (giornate di studio, corsi di aggiornamento, frequenza di corsi o seminari presso istituzioni accademiche) per approfondire la dottrina della fede. Sarà particolarmente utile, in questo senso, fomentare lo studio attento, approfondito e sistematico delCatechismo della Chiesa Cattolica.

È indispensabile verificare la corretta conoscenza del sacramento dell'Ordine, dell'Eucarestia e dei sacramenti più consuetamente affidati ai diaconi, come il Battesimo ed il Matrimonio. È necessario anche approfondire ambiti o tematiche della filosofia, dell'ecclesiologia, della teologia dogmatica, della Sacra Scrittura e del diritto canonico più utili per l'adempimento del loro ministero.

Oltre che favorire un sano aggiornamento, tali incontri dovrebbero condurre alla preghiera, ad una maggiore comunione e ad un'azione pastorale sempre più incisiva, quale risposta alle urgenti necessità della nuova evangelizzazione.

Si devono approfondire in forma comunitaria e con guida autorevole anche i documenti del Magistero, specialmente quelli che esprimono la posizione della Chiesa riguardo a problemi dottrinali e morali maggiormente sentiti, mirando sempre al ministero pastorale. Così facendo si potrà esprimere e realizzare la dovuta obbedienza al Pastore universale della Chiesa e ai Pastori diocesani, rafforzando anche la fedeltà alla dottrina e alla disciplina della Chiesa in un rinsaldato vincolo di comunione.

È del massimo interesse e di grande attualità, inoltre, studiare, approfondire e diffondere la dottrina sociale della Chiesa. L'inserimento di buona parte dei diaconi nelle professioni, nel lavoro e nella famiglia, infatti, consentirà di elaborare mediazioni efficaci per la conoscenza e l'attuazione dell'insegnamento sociale cristiano.

Coloro che ne hanno le capacità possono essere indirizzati dal Vescovo alla specializzazione in una disciplina teologica, conseguendo possibilmente i gradi accademici presso centri accademici pontifici o riconosciuti dalla Sede Apostolica, che assicurino una formazione dottrinalmente corretta.

Infine, abbiano sempre a cuore lo studio sistematico, non solo per perfezionare il loro sapere teologico, ma anche per rivitalizzare continuamente il loro ministero, rendendolo sempre adeguato alle necessità della comunità ecclesiale.


73 Accanto all'approfondimento doveroso delle scienze sacre, va curata una adeguata acquisizione delle metodologie pastorali (209) per un efficace ministero.

La formazione pastorale permanente consiste, in primo luogo, nel promuovere continuamente l'impegno del diacono a perfezionare l'efficacia del proprio ministero, di rendere presente nella Chiesa e nella società l'amore e il servizio di Cristo a tutti gli uomini senza distinzioni, specialmente ai più deboli e bisognosi. Infatti, è dalla carità pastorale di Gesù che il diacono attinge la forza e il modello del suo agire. Questa stessa carità spinge e stimola il diacono, collaborando con il Vescovo e i presbiteri, a promuovere la missione propria dei fedeli laici nel mondo. Egli è perciò stimolato « a conoscere sempre meglio la condizione reale degli uomini, ai quali è mandato, a discernere nelle circostanze storiche nelle quali è inserito gli appelli dello Spirito, a ricercare i metodi più adatti e le forme più utili per esercitare oggi il suo ministero » (210) in leale e convinta comunione con il Sommo Pontefice e con il proprio Vescovo.

Tra queste forme, l'apostolato odierno richiede anche il lavoro in gruppo, che, per essere fruttuoso, esige di sapere rispettare e difendere, in sintonia con la natura organica della comunione ecclesiale, la diversità e complementarità dei doni e delle funzioni rispettive dei presbiteri, dei diaconi e di tutti gli altri fedeli.

Organizzazione e mezzi


74 La varietà di situazioni, presenti nelle Chiese particolari, rende arduo definire un quadro esauriente sulla organizzazione e sui mezzi idonei per una congrua formazione permanente dei diaconi. È necessario scegliere gli strumenti formativi sempre in un contesto di chiarezza teologica e pastorale.

Sembra più opportuno, perciò, offrire soltanto alcune indicazioni di carattere generale, facilmente traducibili nelle diverse situazioni concrete.


75 Luogo primo della formazione permanente dei diaconi è lo stesso ministero. Attraverso il suo esercizio il diacono matura, focalizzando sempre più la propria vocazione personale alla santità nell'adempimento dei propri doveri sociali ed ecclesiali, in particolare, delle funzioni e responsabilità ministeriali. La coscienza di ministerialità costituisce quindi lo scopo preferenziale della specifica formazione che viene impartita.


76 L'itinerario di formazione permanente deve svilupparsi sulla base di un preciso e accurato progetto stabilito e verificato dall'autorità competente, con la caratteristica dell'unitarietà, scandita con progressione per tappe, in piena sintonia col Magistero ecclesiastico. È opportuno stabilire un minimo indispensabile per tutti, da non confondere con gli itinerari di approfondimento.

Questo progetto deve prendere in considerazione due livelli formativi strettamente collegati fra di loro: quello diocesano, che ha come referente il Vescovo o un suo delegato; quello della comunità, in cui il diacono esercita il proprio ministero, che ha come referente il parroco o altro sacerdote.


77 La prima nomina del diacono in una comunità o in un ambito pastorale rappresenta un momento delicato. La sua presentazione ai responsabili della comunità (parroco, sacerdoti, ecc.) e di questa allo stesso diacono, oltre che favorire la reciproca conoscenza, contribuirà a improntare subito la collaborazione sulla base della stima e del dialogo rispettoso, in uno spirito di fede e di carità. Può risultare proficuamente formativa la propria comunità cristiana, quando il diacono vi si inserisce con l'animo di chi sa rispettare le sane tradizioni, sa ascoltare, discernere, servire ed amare così come farebbe il Signore Gesù.

L'esperienza pastorale iniziale sarà seguita con particolare attenzione da un esemplare sacerdote responsabile, incaricato dal Vescovo.


78 Saranno garantiti ai diaconi incontri periodici di contenuto liturgico, di spiritualità, di aggiornamento, di verifica e di studio a livello diocesano o sovradiocesano.

Sarà bene prevedere, sotto l'autorità del Vescovo e senza moltiplicare strutture, raduni periodici tra sacerdoti, diaconi, religiose, religiosi e laici impegnati nell'esercizio della cura pastorale, sia per superare l'isolamento di piccoli gruppi, sia per garantire l'unità di vedute e di azione di fronte ai diversi modelli pastorali.

Il Vescovo seguirà con sollecitudine i diaconi suoi collaboratori, presenziando agli incontri, secondo le sue possibilità e, se impedito, non mancherà di farsi rappresentare.


79 Con l'approvazione del Vescovo deve essere elaborato un piano di formazione permanente realistico e realizzabile, conforme alle presenti disposizioni, che tenga conto dell'età e delle specifiche situazioni dei diaconi, insieme alle esigenze del loro ministero pastorale.

A tale scopo, il Vescovo potrà costituire un gruppo di idonei formatori o, eventualmente, richiedere la collaborazione delle diocesi vicine.


80 È auspicabile che il Vescovo istituisca un organismo di coordinamento dei diaconi, per programmare, coordinare e verificare il ministero diaconale: dal discernimento vocazionale, (211) alla formazione e all'esercizio del ministero, compresa la formazione permanente.

Faranno parte di tale organismo lo stesso Vescovo, che lo presiederà, o un sacerdote suo delegato, insieme ad un proporzionato numero di diaconi. Detto organismo non mancherà di tenere i dovuti collegamenti con gli altri organismi diocesani.

Norme proprie, emanate dal Vescovo, regoleranno tutto ciò che riguarda la vita e il funzionamento di tale organismo.


81 Per i diaconi coniugati saranno programmate, oltre alle altre, iniziative e attività di formazione permanente, che, secondo l'opportunità, coinvolgano, in qualche modo, anche le mogli e l'intera famiglia, tenendo sempre presente l'essenziale distinzione di ruoli e la chiara indipendenza del ministero.


82 I diaconi valorizzeranno tutte quelle iniziative che, abitualmente, le Conferenze Episcopali o le diocesi promuovono per la formazione permanente del clero: ritiri spirituali, conferenze, giornate di studio, convegni, corsi integrativi a carattere teologico-pastorale.

Essi avranno anche cura di non mancare a quelle iniziative che più segnatamente riguarderanno il loro ministero di evangelizzazione, liturgico e di carità.

Il Sommo Pontefice, Giovanni Paolo II, ha approvato il presente Direttorio e ne ha ordinato la pubblicazione.

Roma, dal Palazzo delle Congregazioni, il 22 febbraio, festa della Cattedra di S. Pietro, dell'anno 1998.

Darío Card. Castrillón Hoyos
Prefetto

Csaba Ternyák
Arcivescovo titolare di Eminenziana
Segretario




NOTE

(1) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 28a.

(2) Cf C.I.C., can. 1034, § 1; Paolo VI, Lett. ap. Ad pascendum, I, a: l.c., 538.

(3) Cf ibidem, cann. 265-266.

(4) Cf ibidem, cann. 1034, § 1, 1016, 1019; Cost. ap. Spirituali militum curae, VI, §§ 3-4;C.I.C., can. 295, § 1.

(5) Cf ibidem, cann. 267-268 § 1.

(6) Cf ibidem, can. 271.

(7) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, VI, 30: l.c., 703.

(8) Cf C.I.C., can. 678 §§ 1-3; 715; 738; cf anche Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, VII, 3335: l.c., 704.

(9) Cf Segreteria di Stato, Lettera al Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione per i Sacramenti e il Culto Divino, Prot. N. 122.735, del 3 gennaio 1984.

(10) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Christus Dominus, n. 15; Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, 23: l.c., 702.

(11) Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, n. 201, Editio typica altera, Typis Polyglottis Vaticanis 1990, p. 110; cf anche C.I.C., can. 273.

(12) « ... Chi fosse dominato da una mentalità di contestazione, o di opposizione all'autorità, non potrebbe adempiere adeguatamente alle funzioni diaconali. Il diaconato non può essere conferito che a coloro che credono al valore della missione pastorale del vescovo e del presbitero, e all'assistenza dello Spirito Santo che li guida nella loro attività e nelle loro decisioni. In particolare va ripetuto che il diacono deve « professare al vescovo riverenza ed obbedienza »... Il servizio del diacono è rivolto, poi, alla propria comunità cristiana e a tutta la Chiesa, per la quale non può non nutrire un profondo attaccamento, a motivo della sua missione e della sua istituzione divina » (Giovanni Paolo II,Catechesi nell'Udienza generale $[20 ottobre 1993$

(13) C.I.C., can. 274, § 2.

(14) « ...tra i compiti del diacono vi è quello di « promuovere e sostenere le attività apostoliche dei laici ». In quanto presente e inserito più del sacerdote negli ambiti e nelle strutture secolari, egli si devesentire incoraggiato a favorire l'avvicinamento tra il ministero ordinato e le attività dei laici, nel comune servizio al Regno di Dio » (Giovanni Paolo II, Catechesi nell'Udienza generale $[13 ottobre 1993$

(15) Cf C.I.C., can. 282.

(16) Cf ibidem, can. 288, in riferimento al can. 284.

(17) Cf ibidem, can. 284; Congregazione per il Clero, Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri Tota Ecclesia (31 gennaio 1994), n. 66, Libreria Editrice Vaticana, 1994, pp. 67-68; Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi, chiarimento circa il valore vincolante dell'art. 66 (22 ottobre 1994): Rivista « Sacrum Ministerium », 2 (1995), p. 263.

(18) Cf C.I.C., can. 669.

(19) Cf ibidem, can. 278, §§ 1-2, in esplicitazione del can. 215.

(20) Cf ibidem, can. 278, § 3 e can. 1374; ed anche Conferenza Episcopale Tedesca, Dichiar. « Chiesa cattolica e massoneria », 28 febbraio 1980.

(21) Cf Congregazione per il Clero, Dichiar. Quidam Episcopi (8 marzo 1982), IV: AAS 74 (1982), pp. 642-645.

(22) Cf C.I.C., can. 299, § 3; can. 304.

(23) Cf ibidem, can. 305.

(24) Cf Giovanni Paolo II, Allocuzione ai Vescovi dello Zaïre in Visita « ad Limina » (30 aprile 1983), n. 4: Insegnamenti, VI, 1 (1983), pp. 1112-1113; Allocuzione ai Diaconi permanenti (16 marzo 1985): Insegnamenti, VIII, 1 (1985), pp. 648-650; cf anche Allocuzione per l'ordinazione di otto nuovi Vescovi a Kinshasa (4 maggio 1980), 3-5: Insegnamenti, III, 1 (1980), pp. 1111-1114; Catechesi nell'udienza generale (6 ottobre 1993): Insegnamenti, XVI, 2 (1993), pp. 951-955.

(25) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 33; cf anche C.I.C., can. 225.

(26) Cf C.I.C., can. 288, in riferimento al can. 285, §§ 3-4.

(27) Cf ibidem, can. 288, in riferimento al can. 286.

(28) Cf ibidem, can. 222, § 2 ed anche can. 225, § 2.

(29) Cf ibidem, can. 672.

(30) Ibidem, can. 287, § 1.

(31) Ibidem, can. 287, § 2.

(32) Ibidem, can. 288.

(33) Cf ibidem, can. 283.

(34) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, 21: l.c., 701.

(35) Cf C.I.C., can. 281.

(36) « Ai chierici, in quanto si dedicano al ministero ecclesiastico, spetta una rimunerazione adeguata alla loro condizione, tenendo presente sia la natura dell'ufficio, sia le circostanze di luogo e di tempo, perché con essa possano provvedere alle necessità della propria vita e alla giusta retribuzione di chi è al loro servizio » (CIC 281, § 1).

(37) « Così pure occorre fare in modo che usufruiscano della previdenza sociale con cui sia possibile provvedere convenientemente alle loro necessità in caso di malattia, di invalidità o di vecchiaia » (CIC 281, § 2).

(38) C.I.C., can. 281, § 3. Con il termine rimunerazione nel diritto canonico si vuole indicare, a differenza dal diritto civile, più che lo stipendio in senso tecnico, il compenso atto a consentire un onesto e congruo sostentamento del ministro, quando tale compenso è dovuto per giustizia.

(39) Ibidem, can. 1274, § 1.

(40) Ibidem, can. 1274, § 2.

(41) Cf ibidem, can. 281, § 1.

(42) Cf ibidem, can. 281, § 3.

(43) Cf ibidem, can. 281, § 3.

(44) Cf ibidem, cann. 290-293.

(45) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 29.

(46) Giovanni Paolo II, Allocuzione ai Diaconi Permanenti (16 marzo 1985), n. 2: Insegnamenti,VIII, 1 (1985), p. 649; cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 29; C.I.C., can. 1008.

(47) Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, Direttorio per l'applicazione dei Princìpi e delle Norme sull'Ecumenismo (25 marzo 1993), 71: AAS 85 (1993), p. 1069; Cf Congregazione per la Dottrina della Fede, Lett. Communionis notio (28 maii 1992): AAS 85 (1993), pp. 838 ss.

(48) Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, Direttorio per l'applicazione dei Princìpi e delle Norme sull'Ecumenismo (25 marzo 1993), 70: l.c., 1068.

(49) Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, n. 210:ed. cit., p. 125: « Accipe Evangelium Christi, cuius praeco effectus es; et vide, ut quod legeris credas, quod credideris doceas, quod docueris imiteris ».

(50) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 29. « Spetta anche ai diaconi servire il Popolo di Dio nel ministero della Parola, in comunione con il vescovo e il suo presbiterio » (CIC 757); « Nella predicazione, i diaconi partecipano al ministero dei sacerdoti » (Giovanni Paolo II, Allocuzione ai Sacerdoti, Diaconi, Religiosi e Seminaristi nella Basilica dell'Oratorio di St. Joseph – Montréal, Canada $[11 settembre 1984$

(51) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, 4.

(52) Cf ibidem, Cost. dogm. Dei verbum, 25; Congregazione per l'Educazione Cattolica, Lett. circ.Come è a conoscenza; C.I.C., can. 760.

(53) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 25a; Cost. dogm. Dei Verbum, 10a.

(54) Cf C.I.C., can. 753.

(55) Ibidem, can. 760.

(56) Cf ibidem, can. 769.

(57) Cf Institutio Generalis Missalis Romani, n. 61; Missale Romanum, Ordo lectionis MissaePraenotanda, n. 8, 24 e 50: ed. typica altera, 1981.

(58) Cf C.I.C., can. 764.

(59) Cf Congregazione per il Clero, Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri Tota Ecclesia(31 gennaio 1994), nn. 45-47: l.c., 43-48.

(60) Cf Institutio Generalis Missalis Romani, nn. 42, 61; cf Congregazione per il Clero, Pontificio Consiglio per i Laici, Congregazione per la Dottrina della Fede, Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Congregazione per i Vescovi, Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi, Istruzione su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti Ecclesiae de mysterio (15 agosto 1997), art. 3.

(61) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 35; cf 52; C.I.C., can. 767, § 1.

(62) Cf C.I.C., can. 779.

(63) Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi (8 dicembre 1975): AAS 68 (1976), pp. 5-76.

(64) Cf C.I.C., cann. 804-805.

(65) Cf ibidem, can. 810.

(66) Cf ibidem, can. 761.

(67) Cf ibidem, can. 822.

(68) Cf ibidem, can. 823, § 1.

(69) Ibidem, 831, §§ 1-2.

(70) Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Ad gentes, 2a.

(71) Cf C.I.C., cann. 784, 786.

(72) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Ad gentes, 16; Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, n. 207: ed. cit., p. 122 (Prex Ordinationis).

(73) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Dogm. Lumen gentium, 29.

(74) Ibidem, Cost. Sacrosanctum Concilium, 10.

(75) Ibidem, 7d.

(76) Cf ibidem, 22, 3; C.I.C., cann. 841, 846.

(77) Cf C.I.C., can. 840.

(78) « I diaconi partecipano alla celebrazione del culto divino, a norma delle disposizioni di diritto » (CIC 835, § 3).

(79) Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1570; cf Caeremoniale Episcoporum, n. 23-26.

(80) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 26-27.

(81) Cf C.I.C., can. 846, § 1.

(82) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 28.

(83) Cf C.I.C., can. 929.

(84) Cf Institutio generalis Missalis Romani, nn. 81b, 300, 302; Institutio generalis Liturgiae Horarum, n. 255; Pontificale Romanum - Ordo dedicationis ecclesiae et altaris, nn. 23, 24, 28, 29, Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1977, pp. 29 et 90; Rituale Romanum - De Benedictionibus, n. 36, Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1985, p. 18; Ordo coronandi imaginem beatae Mariae Virginis, n. 12, Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1981, p. 10; Congregazione per il Culto Divino, Direttorio per le celebrazioni in assenza del presbitero Christi Ecclesia, n. 38: Notitiae 24 (1988), pp. 388-389; Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, nn. 188: (« Immediate post Precem Ordinationis, Ordinati stola diaconali et dalmatica induuntur, quo eorum ministerium abhinc in liturgia peragendum manifestetur ») e 190: ed. cit., pp. 102. 103; Caeremoniale Episcoporum, n. 67, Editio typica, Libreria Editrice Vaticana 1995, pp. 28-29.

(85) C.I.C., can. 861, § 1.

(86) Cf ibidem, can. 530, 1o.

(87) Cf ibidem, can. 862.

(88) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 22, 1: l.c., 701.

(89) Cf Institutio generalis Missalis Romani, nn. 61, 127-141.

(90) Cf C.I.C., can. 930, § 2.

(91) Cf ibidem, can. 907; Congregazione per il Clero, ecc. Istruzione Ecclesiae de mysterio (15 agosto 1997), art. 6.

(92) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 22, 6: l.c., 702.

(93) Cf C.I.C., can. 910, § 1.

(94) Cf ibidem, can. 911, § 2.

(95) Cf ibidem, can. 943 ed anche Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 22, 3: l.c., 702.

(96) Cf Congregazione per il Culto Divino, Direttorio per le celebrazioni in assenza del presbiteroChristi Ecclesia, n. 38: l.c., 388-389; Congregazione per il Clero, ecc. Istruzione Ecclesiae de mysterio (15 agosto 1997), art. 7.

(97) Cf Giovanni Paolo II, Esort. Ap. post-sinodale Familiaris consortio, 73: AAS 74 (1982), pp. 170-171.

(98) Cf C.I.C., can. 1063.

(99) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Lumen gentium, 29; C.I.C., can. 1108, §§ 1-2; Ordo celebrandi Matrimonium, Ed. typica altera 1991, 21.

(100) Cf C.I.C., can. 1111, §§ 1-2.

(101) Cf ibidem, can. 227, §§ 3-4.

(102) Cf Conc. Ecum. di Firenze, Bolla Exsultate Deo (DS 1325); Conc. Ecum. di Trento,Doctrina de sacramento extremae unctionis, cap. 3 (DS 1697) e can. 4 de extrema unctione(DS 1719).

(103) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, II, 10: l.c., 699; Congregazione per il Clero, ecc. Istruzione Ecclesiae de mysterio (15 agosto 1997), art. 9.

(104) Cf C.I.C., can. 276, § 2, n. 3.

(105) Cf Institutio generalis Liturgiae Horarum, nn. 20; 255-256.

(106) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 60; C.I.C., can. 1166 e can. 1168;Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1667.

(107) Cf C.I.C., can. 1169, § 3.

(108) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 22, 5: l.c., 702, ed anche Ordo exsequiarum, 19; Congregazione per il Clero, ecc. Istruzione Ecclesiae de mysterio (15 agosto 1997), art. 12.

(109) Cf Rituale Romanum – De Benedictionibus, n. 18c: ed. cit., p. 14.

(110) Cf C.I.C., can. 129, § 1.

(111) S. Policarpo, Epist. ad Philippenses, 5, 2: SC 10 bis, p. 182; citato in Lumen gentium, 29a.

(112) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, l.c., 698.

(113) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 29.

(114) Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, n. 207:ed. cit., p. 122 (Prex Ordinationis).

(115) Cf Ippolito, Traditio Apostolica, 8, 24; S. Ch. 11 bis, pp. 58-63; 98-99; Didascalia Apostolorum (Siriaca), capp. III, XI: A. Vööbus (ed.) The « Didascalia Apostolorum » in Syriae(testo originale in siriaco e trad. in inglese), CSCO, vol. I, n. 402 (tomo 176), pp. 29-30; vol. II, n. 408 (tomo 180), pp. 120-129; Didascalia Apostolorum, III, 13 (19), 1-7: F. X. Funk (ed.),Didascalia et Constitutiones Apostolorum, Paderbornae 1906, I, pp. 212-216; Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Christus Dominus, 13.

(116) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 40-45.

(117) Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 22, 9: l.c., 702. Cf Giovanni Paolo II,Catechesi nell'Udienza generale (13 ottobre 1993), n. 5: Insegnamenti XVI, 2 (1993), pp. 1000-1004.

(118) Cf C.I.C., can. 494.

(119) Cf ibidem, can. 493.

(120) Cf Giovanni Paolo II, Allocuzione ai diaconi permanenti degli USA, Detroit (19 settembre 1987), n. 3: Insegnamenti, X, 3 (1987), p. 656.

(121) Cf C.I.C., can. 157.

(122) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 27a.

(123) Cf C.I.C., can. 519.

(124) Cf ibidem, can. 517, § 1.

(125) Cf ibidem, can. 517, § 2.

(126) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 22, 10: l.c., 702.

(127) Cf C.I.C., can. 1248, § 2; Congregazione per il Culto Divino, Direttorio per le celebrazioni in assenza del presbitero Christi Ecclesia, n. 29: l.c., 386.

(128) Giovanni Paolo II, Catechesi nell'Udienza generale (13 ottobre 1993), n. 4: InsegnamentiXVI, 2 (1993), p. 1002.

(129) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 24 : l.c., 702; C.I.C., can. 536.

(130) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 24 : l.c., 702; C.I.C., can. 512, § 1.

(131) Cf C.I.C., can. 463, § 2.

(132) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 28;

Decr. Christus Dominus, 27; Decr. Presbyterorum Ordinis, 7; C.I.C., can. 495, § 1.

(133) Cf C.I.C., can. 482.

(134) Cf ibidem, can. 1421, § 1.

(135) Cf ibidem, can. 1424.

(136) Cf ibidem, can. 1428, § 2.

(137) Cf ibidem, can. 1435.

(138) Cf ibidem, can. 483, § 1.

(139) Cf ibidem, can. 1420, § 4.

(140) 3 Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 2.

(141) Ibidem, Cost. dogm. Lumen gentium 5.

(142) Ibidem, Cost. past. Gaudium et spes, 2b.

(143) Ibidem, Cost. past. Gaudium et spes, 4a.

(144) Ibidem, Cost. dogm. Lumen gentium, 40.

(145) Ibidem, Decr. Presbyterorum Ordinis, 12a.

(146) Ibidem, Decr. Ad gentes, 16.

(147) Giovanni Paolo II, Catechesi nell'Udienza generale (20 ottobre 1993), n. 1: Insegnamenti, XVI, 2 (1993), p. 1053.

(148) « Tutti i fedeli, secondo la propria condizione, devono dedicare le proprie energie al fine di condurre una vita santa e di promuovere la crescita della Chiesa e la sua continua santificazione » (CIC 210).

(149) Essi « essendo al servizio dei misteri di Cristo e della Chiesa, devono mantenersi puri da ogni vizio e piacere a Dio e studiarsi di fare ogni genere di opere buone davanti agli uomini (cf ) »: Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 41. Cf anche Paolo VI, Lett. ap.Sacrum Diaconatus Ordinem, VI, 25: l.c., 702.

(150) « Nella loro condotta di vita i chierici sono tenuti in modo peculiare a tendere alla santità, in quanto, consacrati a Dio per un nuovo titolo mediante l'ordinazione, sono dispensatori dei misteri di Dio al servizio del Suo popolo » (CIC 276, § 1).

(151) Giovanni Paolo II, Catechesi nell'Udienza generale (20 ottobre 1993), n. 2: Insegnamenti, XVI, 2 (1993), p. 1054.

(152) Ibidem, n. 1: Insegnamenti, XVI, 2 (1993), p. 1054.

(153) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Apostolicam actuositatem, 4, 8; Cost. Gaudium et spes, 27, 93.

(154) Cf Giovanni Paolo II, Allocuzione (16 marzo 1985), n. 2: Insegnamenti, VIII, 1 (1985), p. 649; Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis 3; 21: l.c., 661; 688.

(155) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis 16: l.c., 681.

(156) Giovanni Paolo II, Catechesi nell'Udienza generale (20 ottobre 1993), n. 2: InsegnamentiXVI, 2 (1993), p. 1055.

(157) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 23: l.c., 702.

(158) Cf Giovanni Paolo II, Lett. enc. Redemptor hominis (4 marzo 1979), nn. 13-17: AAS 71 (1979), pp. 282-300.

(159) Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, II, 8: l.c., 700.

(160) Giovanni Paolo II, Catechesi nell'Udienza generale (20 ottobre 1993), n. 2: Insegnamenti, XVI, 2 (1993), p. 1054.

(161) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, nn. 14 e 15; C.I.C., can. 276, § 2, 1o.

(162) Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, 12.

(163) Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, n. 210:ed. cit., p. 125.

(164) S. Agostino, Serm. 179, 1: PL 38, 966.

(165) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Dei Verbum, 25; cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, VI, 26, 1: l.c., 703; C.I.C., can. 276, § 2, 2o.

(166) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 25a.

(167) Cf C.I.C., can. 833; Congregazione per la Dottrina della Fede, Professio fidei et iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo: AAS 81 (1989), pp. 104-106 e 1169.

(168) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Dei Verbum, 21.

(169) Cf ibidem, Cost. Sacrosanctum Concilium, 7.

(170) Cf ibidem, Cost. Sacrosanctum Concilium, 7.

(171) Ibidem, Cost. litur. Sacrosanctum Concilium, 59a.

(172) Cf C.I.C., can. 276, § 2, n. 2o; Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, VI, 26, 2:l.c., 703.

(173) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, VI, 26, 2: l.c., 703.

(174) Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, 5b.

(175) Cf C.I.C., can. 276, § 2, n. 5o; cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, VI, 26, 3: l.c., 703.

(176) Cf C.I.C., can. 276 § 2, 3o.

(177) Cf ibidem, can. 276 § 2, 4o.

(178) Cf ibidem, can. 276, § 2, n. 5.

(179) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 23a.

(180) Ibidem, Decr. Christus Dominus, 11; C.I.C., can. 369.

(181) Cf C.I.C., can. 276, § 2, n. 5; cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, VI, 26, 4: l.c., 703.

(182) Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis, 36, in cui Sua Santità cita laPropositio 5 dei Padri Sinodali:l.c., 718.

(183) Cf Giovanni Paolo II, Allocuzione alla Curia Romana (22 dic. 1987): AAS 80 (1988), pp. 1025-1034; Lett. ap. Mulieris dignitatem, 27: AAS 80 (1988), p. 1718.

(184) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 29b.

(185) « His rationibus in mysteriis Christi Eiusque missione fundatis, coelibatus... omnibus ad Ordinem sacrum promovendis lege impositum est »: Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Presyterorum Ordinis, 16; cf C.I.C., can. 247, § 1; can. 277, § 1; can. 1037.

(186) Cf C.I.C., can. 277, § 1; Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Optatam totius, 10.

(187) Giovanni Paolo II, Lettera ai Sacerdoti per il Giovedì Santo Novo incipiente (8 aprile 1979), 8: AAS 71 (1979), p. 408.

(188) Cf C.I.C., can. 277, § 2.

(189) Giovanni Paolo II, Allocuzione ai diaconi permanenti degli U.S.A. a Detroit (19 settembre 1987), n. 5: Insegnamenti, X, 3 (1987), p. 658.

(190) Cf C.I.C., can. 1031, § 2.

(191) Giovanni Paolo II, Allocuzione ai diaconi permanenti degli U.S.A. a Detroit (19 settembre 1987), n. 5: Insegnamenti, X, 3 (1987), pp. 658-659.

(192) Cf C.I.C., can. 277, § 1.

(193) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, III, 16: l.c., 701; Lett. ap. Ad pascendum, VI: l.c., 539; C.I.C., can. 1087. Eventuali eccezioni sono regolate dalla Lettera Circolare della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, agli Ordinari Diocesani e ai Superiori Generali degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, N. 26397, del 6 giugno 1997, n. 8.

(194) Giovanni Paolo II, Esort. Ap. Post-sinodale Pastores dabo vobis, n. 42.

(195) Giovanni Paolo II, Catechesi nell'Udienza generale (20 ottobre 1993), n. 4: Insegnamenti, XVI, 2 (1993), p. 1056.

(196) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, II, 8-10; III, 14-15: l.c., 699-701; Lett. ap. Ad pascendum, VII: l.c., 540; C.I.C., can. 236, can. 1027, can. 1032, § 3.

(197) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis, 70: l.c., 780.

(198) Ibidem, 70: l.c., 779.

(199) Ibidem, 76; 79: l.c., 793; 796.

(200) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Christus Dominus, 15; Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis, 79: l.c., 797.

(201) Congregazione per il Clero, Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri Tota Ecclesia (31 gennaio 1994), n. 71: ed. cit., p. 73.

(202) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis, 78: l.c., 795.

(203) Congregazione per il Clero, Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri Tota Ecclesia, 71:ed. cit., p. 72.

(204) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis, 71: l.c., 783; Congregazione per il Clero, Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri Tota Ecclesia, n. 74: ed. cit., p. 75.

(205) Cf S. Ignazio di Antiochia: « Bisogna che i diaconi, che sono ministri dei misteri di Cristo Gesù, siano in ogni maniera accetti a tutti. Non sono infatti diaconi di cibi e di bevande ma ministri della Chiesa di Dio » (Epist. ad Trallianos, 2, 3: F. X. Funk, o.c., I, pp. 244-245).

(206) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis 72: l.c., 783; Congregazione per il Clero, Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri Tota Ecclesia, n. 75: ed. cit., pp. 75-76.

(207) Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis 72: l.c., 785.

(208) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, VI, 28: l.c., 703; C.I.C., can. 276, § 4.

(209) Cf C.I.C., can. 279.

(210) Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis, 72: l.c., 783.

(211) Cf C.I.C., can. 1029.






PREGHIERA

A MARIA SANTISSIMA

MARIA,

Maestra di fede, che con la tua obbedienza alla Parola di Dio hai collaborato in modo esimio all'opera della Redenzione, rendi fruttuoso il ministero dei diaconi, insegnando loro ad ascoltare e ad annunciare con fede la Parola.

MARIA,

Maestra di carità, che con la tua piena disponibilità alla chiamata di Dio, hai cooperato alla nascita dei fedeli nella Chiesa, rendi fecondi il ministero e la vita dei diaconi, insegnando loro a donarsi nel servizio del Popolo di Dio.

MARIA,

Maestra di preghiera, che con la tua materna intercessione hai sorretto e aiutato la Chiesa nascente, rendi i diaconi sempre attenti alle necessità dei fedeli, insegnando loro a scoprire il valore della preghiera.

MARIA,

Maestra di umiltà, che per la tua profonda consapevolezza di essere la Serva del Signore sei stata colmata dallo Spirito Santo, rendi i diaconi docili strumenti della redenzione di Cristo, insegnando loro la grandezza di farsi piccoli.

MARIA,

Maestra del servizio nascosto, che con la tua vita normale e ordinaria, piena di amore hai saputo assecondare in maniera esemplare il piano salvifico di Dio, rendi i diaconi servi buoni e fedeli, insegnando loro la gioia di servire nella Chiesa con ardente amore.

Amen.



Direttorio diaconi 62