Sapientia christiana IT




COSTITUZIONE APOSTOLICA

SAPIENTIA CHRISTIANA

DEL SOMMO PONTEFICE

PAPA GIOVANNI PAOLO II

CIRCA LE UNIVERSITA'

E LE FACOLTA' ECCLESIASTICHE

PROEMIO

I


La sapienza cristiana, che la Chiesa insegna per mandato divino, è di continuo incitamento ai fedeli, perché si sforzino di raccogliere le vicende e le attività umane in un'unica sintesi vitale insieme con i valori religiosi, sotto la cui direzione tutte le cose sono tra loro coordinate per la gloria di Dio e per l'integrale sviluppo dell'uomo, sviluppo che comprende i beni del corpo e quelli dello spirito (cfr. Gaudium et Spes, 43ss.: AAS 58 ).

Difatti, la missione dell'evangelizzazione, che è propria della Chiesa, esige non soltanto che il Vangelo sia predicato in fasce geografiche sempre più vaste ed a moltitudini umane sempre più grandi, ma che siano anche permeati della virtù dello stesso Vangelo i modi di pensare, i criteri di giudizio, le norme d'azione; in una parola, è necessario che tutta la cultura dell'uomo sia penetrata dal Vangelo.

L'ambiente culturale infatti, nel quale l'uomo vive, esercita un notevole influsso sul suo modo di pensare, e conseguentemente sul suo modo di agire; perciò il distacco tra fede e cultura costituisce un grave impedimento all'evangelizzazione, mentre al contrario la cultura informata da spirito cristiano è un valido strumento per la diffusione del Vangelo.

Inoltre il Vangelo di Cristo, che è diretto a tutti i popoli di ogni età e regione, non è legato in modo esclusivo ad alcuna cultura particolare, ma è capace di permeare tutte le culture, così da illuminarle con la luce della Rivelazione divina, e purificare e rinnovare in Cristo i costumi degli uomini.

E' questa la ragione per cui la Chiesa di Cristo cerca di portare la buona Novella a tutti i ceti dell'umanità, in modo da poter convertire la coscienza personale e quella collettiva degli uomini e penetrare con la luce del Vangelo le loro opere e le loro iniziative, tutta la loro vita, come pure l'intero contesto sociale, nel quale essi sono impegnati. In questo modo la Chiesa, promovendo anche l'umana civiltà, adempie la sua missione evangelizzatrice (cfr. Pauli VI Evangelii Nutniandi, EN 18; Gaudium et Spes GS 58).

II

In quest'azione della Chiesa nei riguardi della cultura, particolare importanza hanno avuto ed hanno tuttora le Università Cattoliche, che, per loro natura, tendono ad «attuare una presenza, per così dire, pubblica, stabile ed universale del pensiero cristiano, in tutto lo sforzo diretto a promuovere la cultura superiore» (Gravissimum Educationis GE 10).

Nella Chiesa, infatti - come ben ricorda il Mio Predecessore Pio XI, di felice memoria, nel proemio della Costituzione Apostolica «Deus Scientiarum Dominus» (Pii XI Deus Scientiarum Dominus, «Proemium») - sorsero, fin dalla sua prima età, i «didascaleia», con lo scopo di insegnare la sapienza cristiana, che avrebbe dovuto plasmare vita e costumi. A questi centri di cristiana sapienza attinsero la loro scienza i più illustri Padri e Dottori della Chiesa, i Maestri e gli Scrittori ecclesiastici.

Col passare dei secoli, grazie specialmente al solerte impegno dei Vescovi e dei monaci, furono fondate, vicino alle chiese cattedrali e ai conventi dei monaci, le scuole, le quali promovevano sia la dottrina ecclesiastica, sia la cultura profana, rendendole come un tutt'uno. Da tali scuole derivarono le Università, la gloriosa istituzione del Medioevo, la quale nella sua origine ebbe la Chiesa come madre liberalissima e protettrice.

Quando poi le Autorità civili, sollecite del bene comune, cominciarono a fondare ed a promuovere proprie Università, la Chiesa, conforme alla sua natura, non cessò di erigere e di favorire questi centri di sapienza e istituti di insegnamento, come dimostrano le non poche Università Cattoliche erette, anche in questi ultimi tempi, in quasi tutte le parti del mondo. Difatti la Chiesa, consapevole della sua Missione di salvezza a dimensione mondiale, fa di tutto per tenersi particolarmente vicini questi centri di istruzione superiore, e vuole che essi siano dappertutto fiorenti ed operino efficacemente per rendere presente e far progredire l'autentico messaggio di Cristo nel campo della cultura umana.

Perché le Università Cattoliche conseguissero meglio questo scopo, il Mio Predecessore Pio XII cercò di stimolare la loro mutua collaborazione, allorquando, con Breve Apostolico in data 27 luglio 1949, costituì formalmente la Federazione delle Università Cattoliche, «perché possa raccogliere gli Atenei che la Santa Sede ha essa stessa canonicamente eretto o erigerà in futuro nel mondo, oppure avrà esplicitamente riconosciuto come diretti secondo la norma dell'educazione cattolica e ad essa del tutto conformi» (AAS 42).

Perciò il Concilio Vaticano II non ha esitato ad affermare che «la Chiesa Cattolica segue con molta attenzione queste Scuole di grado superiore»; ed ha vivamente esortato perché le Università Cattoliche «siano sviluppate e convenientemente distribuite nelle diverse parti del mondo», e perché in esse «gli studenti siano formati come uomini veramente insigni del sapere, pronti a svolgere compiti impegnativi nella società ed a testimoniare la loro fede di fronte al mondo» (Gravissimum Educationis GE 10). Sa bene, infatti, la Chiesa che «l'avvenire della società e della stessa Chiesa è intimamente connesso allo sviluppo intellettuale dei giovani che compiono gli studi superiori» (Ibid).

III


Non fa meraviglia, tuttavia, che tra le Università Cattoliche la Chiesa abbia promosso sempre con speciale impegno Le Facoltà e le Università Ecclesiastiche, cioè quelle che si occupano particolarmente della Rivelazione cristiana e di quelle discipline che ad essa sono connesse, e che perciò, più strettamente si ricollegano alla sua stessa missione evangelizzatrice.

A queste facoltà essa ha affidato, innanzitutto, l'ufficio di preparare con particolare cura i propri aspiranti al ministero sacerdotale, all'insegnamento delle scienze sacre, ai compiti più difficili dell'apostolato. E' ufficio, inoltre, di queste Facoltà «approfondire i diversi settori delle scienze sacre, in modo che si abbia una cognizione sempre più piena della sacra Rivelazione, sia meglio esplorato il patrimonio della sapienza cristiana, trasmesso dalle generazioni passate, sia favorito il dialogo con i fratelli separati e con i non cristiani, e si risponda alle questioni emergenti dal progresso culturale» (Gravissimum Educationis GE 11).

Difatti, le nuove scienze e i nuovi ritrovati pongono nuovi problemi, che interpellano le discipline sacre e le sollecitano a rispondere. E' necessario, quindi, che i cultori delle scienze sacre, mentre adempiono il loro dovere fondamentale di conseguire, mediante la ricerca teologica, una più profonda conoscenza della verità rivelata, si tengano in relazione con gli studiosi delle altre discipline, siano essi credenti o non credenti, e cerchino di ben intendere e valutare Le loro affermazioni, e di giudicarle alla luce della verità rivelata (cfr. Gaudium et Spes GS 62).

Da questo assiduo contatto con la realtà stessa, anche i teologi sono incitati a ricercare il metodo più adatto per comunicare la dottrina agli uomini del proprio tempo, nella varietà delle culture; infatti, «una cosa è il deposito stesso della fede, ossia le verità che sono contenute nella nostra veneranda dottrina, altra cosa è il modo con cui esse vengono formulate, conservando tuttavia lo stesso senso e Io stesso significato» (cfr. Ioannis XXIII Allocutio ad inchoandum Conc. Oecum. Vat. II; Gaudium et Spes GS 62).

Tutto ciò sarà di grande utilità perché nel popolo di Dio la pratica religiosa e la dirittura morale procedano di pari passo col progresso della scienza e della tecnica, e perché nella cura pastorale i fedeli siano condotti gradatamente a una vita di fede più pura e più matura.

Le possibilità di un collegamento con la missione evangelizzatrice esiste anche nelle Facoltà di quelle scienze che, pur non avendo una particolare connessione con la Rivelazione cristiana, possono tuttavia giovare molto all'opera dell'evangelizzazione, e proprio sotto questo aspetto dalla Chiesa sono considerate e vengono erette come Facoltà ecclesiastiche, ed hanno quindi un rapporto del tutto particolare con la Sacra Gerarchia.

La Sede Apostolica, pertanto, per adempiere la sua missione, avverte chiaramente il suo diritto e dovere di erigere e promuovere Facoltà ecclesiastiche che da essa dipendano - sia come entità a sé stanti, sia inserite nelle Università - destinate agli ecclesiastici ed ai laici, e desidera vivamente che tutto il popolo di Dio, sotto la guida dei Pastori, collabori perché questi centri di sapienza contribuiscano efficacemente all'incremento della fede e della vita cristiana.

IV

Le Facoltà Ecclesiastiche - le quali sono ordinate al bene comune della Chiesa e costituiscono perciò qualcosa di prezioso per tutta la comunità ecclesiale - devono avere coscienza della propria importanza nella Chiesa e della partecipazione al suo ministero. Le Facoltà, poi, che più da vicino trattano della rivelazione cristiana, ricordino sempre il mandato che Cristo, Maestro supremo, ha dato alla Chiesa riguardo a questo ministero, con le parole: «Andate, dunque, istruite tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato» (Mt 28,19-20). Da queste considerazioni deriva l'assoluta adesione che queste Facoltà devono avere a tutta la dottrina di Cristo, il cui custode e interprete autentico è sempre stato, nel corso dei secoli, il Magistero della Chiesa.

Le Conferenze Episcopali esistenti nelle singole nazioni o regioni abbiano sollecita cura di queste Facoltà, promuovano costantemente il loro progresso, insieme con la fedeltà alla dottrina della Chiesa, in modo che diano testimonianza a tutta la comunità dei fedeli di una piena dedizione al mandato di Cristo ora ricordato. Questa devono sempre renderla sia le Facoltà in quanto tali, sia tutti e singoli i membri che le costituiscono. Infatti le Università e Facoltà Ecclesiastiche sono istituite nella Chiesa per l'edificazione e il profitto dei cristiani, e questo esse devono tenere presente come costante criterio di tutta la loro attività.

In Particolare i Docenti, che hanno una maggiore responsabilità, in quanto esercitano Io speciale ministero della parola di Dio e sono per gli studenti maestri della fede, devono essere per loro e per tutti i cristiani testimoni viventi della verità evangelica e modelli di fedeltà alla Chiesa. Giova a questo proposito richiamare le gravi parole del Papa Paolo VI: «L'ufficio del Teologo deve essere esercitato per l'edificazione della comunità ecclesiale, affinche il popolo di Dio cresca nell'esperienza della fede» (Pauli VI Le transfert à Louvain-la-Neuve, ad Magnificum Rectorem Universitatis Catholicae Lovaniensis 13 sept. 1975; cfr. L'Osservatore Romano 22-23 sept. 1975; cfr. Ioannis Pauli PP. II Redemptor Hominis RH 19).

V

Per raggiungere i propri scopi, occorre che le Facoltà Ecclesiastiche siano organizzate in modo da rispondere adeguatamente alle nuove esigenze del tempo presente; perciò, il Concilio stesso stabilì che le loro leggi dovessero essere oggetto di revisione (Gravissimum Educationis GE 11).

Infatti, la Costituzione Apostolica «Deus Scientiarum Dominus» promulgata dal Mio Predecessore Pio XI in data 24 maggio 1931, a suo tempo contribuì notevolmente al rinnovamento degli studi ecclesiastici superiori; tuttavia, a causa delle nuove condizioni di vita, essa richiede opportuni adattamenti ed innovazioni.

In realtà, nel corso di quasi cinquant'anni, sono intervenuti grandi mutamenti, non soltanto nella società civile, ma anche nella stessa Chiesa. Si sono verificati, infatti, importanti avvenimenti - come, in primo luogo, il Concilio Vaticano II - i quali hanno interessato sia la vita interna della Chiesa, sia i suoi rapporti con l'esterno, tanto con i cristiani di altre Chiese, quanto con i non cristiani e i non credenti, ed anche con quanti sono fautori di una civiltà più umana.

A ciò va aggiunto il fatto che alle scienze teologiche si rivolge sempre più l'attenzione non solo degli ecclesiastici, ma anche dei laici, i quali sempre più numerosi frequentano le scuole teologiche, che di conseguenza negli anni più recenti, si sono grandemente moltiplicate.

Infine, si sta affacciando una nuova mentalità che tocca la struttura stessa dell'Università e della Facoltà, sia civile che ecclesiastica, a causa del giusto desiderio di una vita universitaria aperta a maggiore partecipazione, desiderio da cui sono animati quanti in qualsiasi modo ne fanno parte.

Né va trascurata la grande evoluzione che si è avuta nei metodi pedagogici e didattici, i quali esigono nuovi criteri nell'ordinamento degli studi; come pure la più stretta connessione che sempre più si avverte tra le varie scienze e discipline, nonché il desiderio di una maggiore collaborazione nell'intero mondo universitario.

Al fine di soddisfare a queste nuove esigenze, la Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, in ottemperanza al mandato ricevuto dal Concilio, affrontò fin dall'anno 1967 la questione del rinnovamenti secondo la linea conciliare; ed in data 20 maggio 1968 furono da essa promulgate «Alcune Norme per la revisione della Costituzione Apostolica "Deus Scientiarum Dominus" circa gli studi accademici ecclesiastici », norme che durante questi anni hanno esercitato una benefica influenza.

VI

Ora occorre, però, completare e terminare l'opera con una nuova legge la quale - abrogando la Costituzione Apostolica «Deus Scientiarum Dominus» insieme con le annesse Norme applicative e con le Norme pubblicate il 20 maggio 1968 dalla stessa Sacra Congregazione - riprenda gli elementi che in quei documenti risultano ancora validi e stabilisca le nuove norme, secondo cui si possa sviluppare e completare il rinnovamento, già felicemente avviato.

A nessuno, certo, sfuggono le difficoltà che sembrano ostacolare la promulgazione di una nuova Costituzione Apostolica. C'è, anzitutto, il veloce «correre del tempo», che comporta mutamenti così rapidi da far apparire non attuabile la statuizione di qualcosa di definitivo e duraturo c'è, inoltre, la «diversità dei luoghi», che sembra esigere un tale pluralismo da far apparire quasi impossibile l'emanazione di norme comuni valevoli per il mondo intero.

Tuttavia, poiché in tutto il mondo esistono Facoltà Ecclesiastiche erette o approvate dalla Santa Sede, le quali conferiscono titoli accademici a nome della stessa Sede Apostolica, è necessario che sia rispettata una certa unità sostanziale, e che siano determinati chiaramente ed abbiano dappertutto valore i requisiti per il conseguimento dei gradi accademici.

Si deve procurare, invero, che siano stabilite per legge quelle cose che sono necessarie e che si prevede saranno abbastanza stabili e al tempo stesso, che sia lasciata una giusta libertà per poter introdurre negli Statui propri delle singole Facoltà ulteriori specificazioni, tenuto conto delle diverse circostanze locali e degli usi universitari vigenti in ciascuna regione. In questo modo, non è né impedito né coartato il legittimo progresso degli studi accademici, ma piuttosto esso è indirizzato sulla retta via, perché possa ottenere frutti più copiosi; insieme, però, nella legittima differenziazione delle Facoltà, apparirà a tutti chiara l'unità della Chiesa Cattolica anche in questi centri di istruzione superiore.

Pertanto, la Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, dietro mandato del Mio Predecessore Paolo VI, ha consultato innanzitutto le stesse Università e Facoltà Ecclesiastiche, nonché i Dicasteri della Curia Romana ed altri enti a ciò interessati; successivamente, ha costituito una commissione di esperti, i quali, sotto la direzione della medesima Congregazione, hanno attentamente riveduto la legislazione relativa agli studi accademici ecclesiastici.

Dopo che tutto questo era stato felicemente portato a termine, Paolo VI già stava per promulgare la nuova Costituzione Apostolica, come ardentemente desiderava, quando ne sopravvenne la morte; e parimenti un inatteso decesso impedì a Giovanni Paolo I di compierne la promulgazione. Perciò Io, dopo averle nuovamente e diligentemente considerate, con la Mia autorità apostolica decreto e stabilisco le seguenti leggi e norme.

PARTE PRIMA


NORME COMUNI


Titolo I

Natura e finalità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche

Art. 1. La Chiesa, per compiere la missione evangelizzatrice affidatale da Cristo, ha il diritto e il dovere di erigere e promuovere Università e Facoltà, che da essa dipendano.

Art. 2. Nella presente Costituzione, Università e Facoltà Ecclesiastiche sono dette quelle che, canonicamente erette o approvate dalla Sede Apostolica, coltivano ed insegnano la dottrina sacra e le scienze con essa collegate, fruendo del diritto di conferire i gradi accademici per autorità della Santa Sede.

Art. 3. Le finalità delle Facoltà Ecclesiastiche sono:

§ 1. coltivare e promuovere, mediante la ricerca scientifica, le proprie discipline, ed anzitutto approfondire la conoscenza della Rivelazione cristiana e di ciò che con essa è collegato, enucleate sistematicamente le verità in essa contenute, considerate alla loro luce i nuovi problemi che sorgono, e presentarle agli uomini del proprio tempo nel modo adatto alle diverse culture;

§ 2. formare ad un livello di alta qualificazione gli studenti nelle proprie discipline secondo la dottrina cattolica, prepararli convenientemente ad affrontare i loro compiti, e promuovere la formazione continua o permanente, nei ministri della Chiesa;

§ 3. aiutare attivamente, secondo la propria natura e in stretta comunione con la Gerarchia, sia le Chiese particolari sia quella universale in tutta l'opera dell'evangelizzazione.

Art. 4. E' compito delle Conferenze Episcopali interessarsi alacremente della vita e del progresso delle Università e Facoltà Ecclesiastiche a motivo della loro particolare importanza ecclesiale.

Art. 5. L'erezione o l'approvazione canonica delle Università e delle Facoltà Ecclesiastiche è riservata alla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, che ad esse sovrintende a norma del diritto (cfr. Pauli VI Regimini Ecclesiae Universae, 78: AAS 59 [1967] 914).

Art. 6. Alle sole Università e Facoltà canonicamente erette o approvate dalla Santa Sede, ed ordinate a norma di questa Costituzione, compete il diritto di conferire i gradi accademici aventi valore canonico salvo restando il diritto particolare della Pontificia Commissione Biblica (cfr. Pauli VI Sedula Cura: AAS 63 [1971] 665 ss.; Pont. Commissionis Biblicae Ratio Periclitandae Doctrinae: AAS 67 [1975] 153 ss).

Art. 7. Gli Statuti di ciascuna Università o Facoltà, da redigere a norma della presente Costituzione, devono essere approvati dalla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 8. Le Facoltà Ecclesiastiche erette o approvate dalla Santa Sede in Università non ecclesiastiche, le quali conferiscano gradi accademici sia canonici che civili, devono osservare le prescrizioni di questa Costituzione, tenuto conto delle convenzioni stipulate dalla Santa Sede con le diverse Nazioni o con le stesse Università.

Art. 9. § 1. Le Facoltà, che non sono state erette o approvate canonicamente dalla Santa Sede, non possono conferire gradi accademici aventi valore canonico.

§ 2. I gradi accademici conferiti da queste Facoltà, per conseguire alcuni determinati effetti canonici, hanno bisogno del riconoscimento della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica.

§ 3. Per tale riconoscimento, da concedersi per motivi particolari gradi singoli, devono essere adempiute le condizioni stabilite dalla stessa Sacra Congregazione.

Art. 10. Per dare la dovuta esecuzione alla presente Costituzione si devono osservare le Norme applicative emanate dalla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Titolo II

La Comunità Accademica ed il suo Governo

Art. 11. § 1. Poiché l'Università o la Facoltà costituisce in certo qual modo una comunità, tutte le persone che ne fanno parte, sia singolarmente prese che raccolte in consigli, devono sentirsi, ciascuna secondo la propria condizione, corresponsabili del bene comune e devono sollecitamente contribuire al conseguimento del bene della comunità medesima.

§ 2. Perciò, devono essere esattamente determinati i loro diritti e doveri nell'ambito della comunità accademica, affinché siano convenientemente esercitati in limiti precisati.

Art. 12. Il Gran Cancelliere rappresenta la Santa Sede presso l'Università o la Facoltà e così pure questa presso la Santa Sede, ne promuove la conservazione e il progresso, ne favorisce la comunione con la Chiesa sia particolare che universale.

Art. 13. § 1. Il Gran Cancelliere è il Prelato Ordinario da cui l'Università o la Facoltà dipendono giuridicamente, a meno che la Sede Apostolica non abbia stabilito diversamente.

§ 2. Qualora le circostanze lo suggeriscano, si può avere anche un Vice Gran Cancelliere, la cui autorità deve essere determinata negli Statuti.

Art. 14. Se il Gran Cancelliere è diverso dall'Ordinario del luogo, si stabiliscano norme, in base alle quali ambedue possano adempiere al proprio compito in modo concorde.

Art. 15. Le Autorità accademiche sono personali e collegiali. Sono Autorità personali, in primo luogo, il Rettore o il Preside, e il Decano. Sono Autorità collegiali i diversi Organi direttivi, o Consigli, sia di Università che di Facoltà.

Art. 16. Gli Statuti dell'Università o della Facoltà devono fissare con precisione i nomi e gli uffici delle Autorità accademiche, le modalità della loro designazione e la loro durata in carica, tenuto conto sia della natura canonica dell'Università o Facoltà, sia della prassi universitaria della propria regione.

Art. 17. Le Autorità accademiche siano scelte tra persone veramente esperte della vita universitaria e, di regola, tra i docenti di qualche Facoltà.

Art. 18. Il Rettore e il Preside sono nominati, o almeno confermati, dalla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 19. § 1. Gli Statuti stabiliscano in qual modo debbano collaborare tra loro le Autorità personali e quelle collegiali, di modo che, pur rispettando scrupolosamente il principio di collegialità soprattutto nelle questioni più importanti e, segnatamente, in quelle accademiche, le Autorità personali godano di quel potete che effettivamente conviene al loro ufficio.

§ 2. Ciò vale anzitutto per il Rettore, il quale ha il compito di dirigere l'intera Università e di promuoverne nei modi convenienti l'unità, la collaborazione, il progresso.

Art. 20. § 1. Quando le Facoltà sono parte di un'Università Ecclesiastica, negli Statuti si deve provvedere a coordinare opportunamente il loro governo con quello dell'intera Università, in modo da promuovere convenientemente il bene sia delle singole Facoltà che dell'Università, e da favorire la collaborazione di tutte le Facoltà tra di loro.

§ 2. Le esigenze canoniche delle Facoltà Ecclesiastiche devono essere salvaguardate anche quando queste sono inserite in un'Università non ecclesiastica.

Art. 21. Se la Facoltà è congiunta con un Seminario o con un Collegio, fatta salva la dovuta collaborazione in tutto ciò che attiene al bene degli studenti, gli Statuti devono con chiarezza ed efficacia provvedere a che la direzione accademica e l'amministrazione della Facoltà siano debitamente distinte dal governo e dall'amministrazione del Seminario o del Collegio.

Titolo III

I Docenti

Art. 22. In ciascuna Facoltà deve esserci un numero di docenti, soprattutto stabili, che corrisponda all'importanza ed allo sviluppo delle singole discipline, come anche alla debita assistenza ed al profitto degli studenti.

Art. 23. Devono esserci diversi ordini di docenti, da determinare negli Statuti secondo il grado di preparazione, di inserimento, di stabilità e di responsabilità nella Facoltà, tenendo conto opportunamente della prassi seguita nelle Università della regione.

Art. 24. Gli Statuti devono precisare a quali Autorità competano la cooptazione, la nomina, la promozione dei docenti, soprattutto quando si tratti di conferire loro stabilmente l'ufficio.

Art. 25. § 1. Perché uno sia legittimamente cooptato tra i docenti stabili di una Facoltà, si richiede che egli:


1° Si distingua per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di responsabilità;


2° sia fornito del congruo dottorato o di titolo equipollente, o di meriti scientifici del tutto singolari;


3° si sia dimostrato idoneo alla ricerca scientifica con documenti probanti, in particolare con la pubblicazione di dissertazioni;


4° dimostri di possedere capacità pedagogica all'insegnamento.

§ 2. Questi requisiti per l'assunzione dei docenti stabili debbono essere applicati, fatte le debite proporzioni, ai docenti non stabili.

§ 3. I requisiti scientifici per la cooptazione dei docenti in vigore nella prassi universitaria della regione dovranno essere tenuti opportunamente in conto.

Art, 26. § 1. Tutti i docenti, di qualsiasi categoria, devono sempre distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, così da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio di una Facoltà Ecclesiastica.

§ 2. Coloro poi che insegnano materie concernenti la fede e la morale, occorre che siano consapevoli che tale compito deve essere svolto in piena comunione col Magistero autentico della Chiesa e, in particolare del Romano Pontefice (cfr. Lumen Gentium
LG 25, AAS 57 [1965] 29-31).

Art. 27. § 1. Coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono ricevere, dopo aver emesso la professione di fede, la missione canonica dal Gran Cancelliere o da un suo delegato; essi, infatti, non insegnano per autorità propria, ma in forza della missione ricevuta dalla Chiesa, Gli altri docenti, invece, devono ricevere l'autorizzazione ad insegnare dal Gran Cancelliere o dal suo delegato.

§ 2. Tutti i docenti, prima che sia loro conferita la nomina a stabili o siano promossi al più alto ordine didattico, o in ambedue i casi, a seconda di quanto è precisato negli Statuti, hanno bisogno del «nulla osta» della Santa Sede.

Art. 28. La promozione agli ordini superiori avviene dopo un conveniente intervallo di tempo, in rapporto alla capacità di insegnamento, alle ricerche svolte, ai lavori scientifici pubblicati, allo spirito di collaborazione nell'insegnamento e nella ricerca, all'impegno di dedizione alla Facoltà.

Art. 29. I docenti, per poter assolvere al loro ufficio, siano liberi da altre incombenze, incompatibili con i loro compiti di ricerca e di insegnamento, secondo che è richiesto negli Statuti dai singoli ordini di docenti.

Art, 30. Gli Statuti devono determinare:

a) quando ed a quali condizioni i docenti cessino dal loro ufficio;

b) per quali motivi e con quale proceduta essi possano essere sospesi dall'ufficio o anche privati di esso, in modo da provvedere convenientemente alla tutela dei diritti sia del docente, sia della Facoltà od Università, in primo luogo dei suoi studenti, sia anche della stessa comunità ecclesiale.

Titolo IV

Gli Studenti

Art. 31. Le Facoltà Ecclesiastiche sono aperte a tutti coloro che, sia ecclesiastici sia laici, forniti di regolare attestato, siano idonei, per la condotta morale e per precedenti studi compiuti, ad esservi iscritti.

Art. 32. § 1. Perché uno possa iscriversi alla Facoltà per il conseguimento dei gradi accademici, deve presentare il titolo di studio richiesto per l'ammissione all'Università civile della propria nazione, o della regione nella quale la Facoltà si trova.

§ 2. La Facoltà provveda a determinare negli Statuti gli altri eventuali requisiti, oltre a quello stabilito al § 1, necessari per intraprendere il proprio curricolo di studi, anche per quel che riguarda la conoscenza delle lingue sia antiche che moderne.

Art. 33. Gli studenti devono osservare fedelmente le norme della Facoltà circa l'ordinamento generale e la disciplina - in primo luogo circa i programmi degli studi, la frequenza, gli esami - come anche tutte le altre disposizioni concernenti la vita della Facoltà.

Art. 34. Gli Statuti devono definire in qual modo gli studenti, sia singolarmente presi che associati, partecipino alla vita della comunità universitaria in quelle cose, nelle quali essi possono contribuire al bene comune della Facoltà o dell'Università.

Art. 35. Gli Statuii devono parimenti determinare in qual modo gli studenti, per gravi motivi, possano essere sospesi da certi diritti, o esserne privati, o essere addirittura esclusi dalla Facoltà, così che si provveda opportunamente alla tutela dei diritti sia dello studente che della Facoltà od Università, come anche a quelli della stessa comunità ecclesiale.

Titolo V

Gli Officiali ed il Personale Ausiliario

Art. 36. § 1. Nel governo e nell'amministrazione dell'Università della Facoltà le Autorità siano coadiuvate da Officiali, debitamente competenti nelle loro funzioni.

§ 2. Gli Officiali sono in primo luogo il Segretario, il Bibliotecario, l'Economo.

Art. 37. Vi sia pure il Personale Ausiliario, addetto alla vigilanza, alla tutela dell'ordine ed alle altre incombenze, secondo le esigenze dell'Università o della Facoltà.

Titolo VI

L'Ordinamento degli Studi

Art. 38. § 1. Nel predisporre l'ordinamento degli studi si osservino diligentemente i principi e le norme, che secondo la diversità della materia sono contenute nei documenti ecclesiastici, soprattutto in quelli del Concilio Vaticano II; si tenga, però, conto nello stesso tempo delle acquisizioni sicure, che derivano dal progresso scientifico e che contribuiscono peculiarmente a risolvere le questioni oggi in discussione.

§ 2. Nelle singole Facoltà si adotti il metodo scientifico rispondente alle esigenze proprie delle singole scienze. Si applichino pure opportunamente i recenti metodi didattici e pedagogici, atti a meglio promuovere l'impegno personale degli studenti e la loro partecipazione attiva agli studi.

Art. 39. § 1. A norma del Concilio Vaticano II, in base all'indole propria delle singole Facoltà:

1° sia riconosciuta una giusta libertà (cfr. Gaudium et Spes GS 59, AAS 58 [1966] 1080) di ricerca e di insegnamento perché si possa avere un autentico progresso nella conoscenza e nella comprensione della verità divina;

2° al tempo stesso appaia:

a) che la vera libertà di insegnamento è contenuta necessariamente entro i confini della Parola di Dio, così com'essa è costantemente insegnata dal Magistero vivo della Chiesa

b) che parimenti la vera libertà di ricerca poggia necessariamente sulla ferma adesione alla Parola di Dio e su un atteggiamento d'ossequio verso il Magistero della Chiesa, al quale è stato affidato il compito di interpretare autenticamente la Parola di Dio.

§ 2. Perciò, in materia tanto importante e delicata, si deve procedere con fiducia e senza sospetto, ma anche con prudenza e senza temerarietà, soprattutto nell'insegnamento; si devono, inoltre, armonizzare con cura le esigenze scientifiche con le necessità pastorali del popolo di Dio.

Art. 40. In ogni Facoltà si ordini convenientemente il curricolo degli studi attraverso diversi gradi o cicli, da adattare secondo le esigenze della materia, così che solitamente:

a) dapprima sia data una informazione generale, mediante l'esposizione coordinata di tutte le discipline insieme con l'introduzione all'uso del metodo scientifico;

b) successivamente si intraprenda lo studio approfondito di un particolare settore delle discipline, e contemporaneamente si esercitino più compiutamente gli studenti nell'uso del metodo della ricerca scientifica;

c) infine si attivi progressivamente alla maturità scientifica, soprattutto mediante un lavoro scritto, che contribuisca effettivamente all'avanzamento della scienza.

Art. 41. § 1. Si determinino le discipline che si richiedono necessariamente per il raggiungimento del fine specifico della Facoltà, e quelle che, in diverso modo, servono al raggiungimento di tale fine, così da classificarle opportunamente.

§ 2. - Nelle singole Facoltà le discipline siano ordinate in modo tale da formare un corpo organico, servire alla solida ed armonica formazione degli studenti, rendere più facile la mutua collaborazione dei docenti.

Art. 42. Le lezioni, soprattutto nel ciclo istituzionale, si devono tenere obbligatoriamente e devono essere frequentate dagli studenti secondo le norme che gli Statuti provvederanno a determinare.

Art. 43. Le esercitazioni e i seminari, soprattutto nel ciclo di specializzazione, devono essere condotti con assiduità sotto la guida dei docenti, e devono essere di continuo integrati mediante lo studio privato ed il frequente colloquio con i docenti.

Art. 44. Gli Statuti della Facoltà definiscano quali esami o prove equivalenti debbano essere sostenute dagli studenti, sia per iscritto sia oralmente, alla fine del semestre o dell'anno, e soprattutto del ciclo perché sia possibile verificare il loro profitto in ordine alla prosecuzione degli studi nella Facoltà ed al conseguimento dei gradi accademici.

Art. 45. Gli Statuti devono parimenti determinare quale conto si debba fare degli studi compiuti altrove, in rapporto soprattutto alla concessione di dispense per alcune discipline o esami, o anche alla riduzione dello stesso curricolo degli studi, rispettando peraltro le disposizioni della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Titolo VII

I Gradi Accademici

Art. 46. § 1. Al termine dei singoli cicli del curricolo degli studi, può essere conferito un conveniente grado accademico, che deve essere stabilito per le singole Facoltà, tenuto conto sia della durata del ciclo, sia delle discipline in esso insegnate.

§ 2. Perciò, negli Statuti delle singole Facoltà devono essere determinati con cura, secondo le norme comuni e particolari della presenti Costituzione, tutti i gradi che siano conferiti ed a quali condizioni.

Art. 47. § 1. I gradi accademici, che si conferiscono in una Facoltà Ecclesiastica, sono: il Baccalaureato, la Licenza, il Dottorato.

§ 2. A questi gradi possono essere aggiunte peculiari qualificazioni, secondo la diversità delle Facoltà e l'ordinamento degli studi nelle singole Facoltà.

Art. 48. I gradi accademici, negli Statuti delle singole Facoltà, possono essere espressi anche con altri nomi, tenuto conto della prassi universitaria della regione, purché sia indicata con chiarezza la loro equivalenza con i gradi accademici sopra menzionati e sia salvaguardata l'uniformità tra le Facoltà Ecclesiastiche della stessa regione.

Art. 49. § 1. Nessuno può conseguire un grado accademico se non sia stato iscritto regolarmente alla Facoltà, non abbia terminato il curricolo degli studi prescritto dagli Statuti, e superato i relativi esami o esperimenti.

§ 2. Nessuno sia ammesso al Dottorato, se non abbia conseguito la Licenza.

§ 3. Per conseguire il Dottorato si richiede inoltre una dissertazione dottorale, che contribuisca effettivamente al progresso della scienza, sia stata elaborata sotto la guida di un docente, pubblicamente discussa, approvata collegialmente e, almeno nella sua parte principale, pubblicata.

Art. 50. § 1. Il Dottorato è il grado accademico, che abilita all'insegnamento in una Facoltà, ed è perciò richiesto a tale fine; la Licenza è il grado accademico che abilita all'insegnamento in un Seminario maggiore o in una scuola equivalente ed è perciò richiesto a tale fine.

§ 2. I gradi accademici, richiesti per ricoprire i diversi uffici ecclesiastici, sono stabiliti dalla competente Autorità Ecclesiastica.

Art. 51. Il Dottorato «ad honorem» può essere conferito per speciali meriti scientifici o culturali, acquistati nel promuovere le scienze ecclesiastiche.

Titolo VIII

I Sussidi Didattici

Art. 52. Per il raggiungimento dei propri fini specifici, soprattutto per il compimento delle ricerche scientifiche, in ciascuna Università o Facoltà deve esserci una biblioteca adeguata, rispondente ai bisogni dei docenti e degli studenti, ordinata convenientemente e fornita degli opportuni cataloghi.

Art. 53. Mediante lo stanziamento annuale di una congrua somma di denaro, la biblioteca sia costantemente arricchita di libri, antichi e recenti, e delle principali riviste, così che essa possa efficacemente servire tanto all'approfondimento e all'insegnamento delle discipline, quanto al loro apprendimento, come anche alle esercitazioni e ai seminari.

Art. 54. Alla biblioteca deve essere preposto un esperto in materia, il quale sarà aiutato da un adeguato Consiglio e parteciperà in modo opportuno ai Consigli dell'Università o Facoltà.

Art. 55. § 1. La Facoltà deve disporre, altresì, dei sussidi tecnici audiovisivi, ecc., che siano di aiuto alla didattica.

§ 2. In rapporto alla particolare natura e finalità dell'Università o della Facoltà, vi siano pure istituti di ricerca e laboratori scientifici, con anche altri sussidi necessari al raggiungimento del fine, che è suo proprio.

Titolo IX

L'Amministrazione Economica

Art. 56. L'Università o la Facoltà deve disporre dei mezzi economici necessari per il conveniente raggiungimento della sua specifica finalità. Dev'essere esattamente compilato il quadro dello stato patrimoniale e dei diritti di proprietà.

Art. 57. Gli Statuti determinino, secondo le norme della retta economia, la funzione dell'Economo, come anche le competenze del Rettore o del Preside e dei Consigli nella gestione economica dell'Università o della Facoltà, così che sia assicurata una sana amministrazione.

Art. 58. Ai docenti, agli officiali ed al personale ausiliario sia corrisposta una congrua retribuzione, tenuto conto delle consuetudini vigenti nella regione, anche in rapporto alla previdenza ed alle assicurazioni sociali.

Art. 59. Gli Statuti parimenti determinino le norme generali circa i modi di partecipazione degli studenti alle spese dell'Università o della Facoltà, mediante il pagamento di tasse per l'ammissione, per l'iscrizione annuale, per gli esami e i diplomi.

Titolo X

La Pianificazione e la Collaborazione delle Facoltà

Art. 60. § 1. Deve essere curata con diligenza la cosiddetta pianificazione, al fine di provvedere sia alla conservazione ed al progresso delle Università e delle Facoltà, sia alla loro conveniente distribuzione nelle varie parti della terra.

§ 2. Per attuare quest'opera la Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica sarà aiutata dai suggerimenti delle Conferenze Episcopali e da una Commissione di esperti.

Art. 61. L'erezione o l'approvazione di una nuova Università o Facoltà viene decisa dalla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, quando si abbiano tutti i requisiti, sentito anche il parere dell'Ordinario del luogo, della Conferenza Episcopale, nonché degli esperti, specialmente delle Facoltà più vicine.

Art. 62. § 1. L'erezione di un Istituto ad una Facoltà per il conseguimento del Baccalaureato, viene decretata dalla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, dopo l'adempimento delle condizioni stabilite dalla stessa.

§ 2. E' vivamente raccomandato che gli Studi Teologici sia delle diocesi sia degli istituti religiosi, siano affiliati ad una Facoltà di Sacra Teologia.

Art 63. L'aggregazione e l'incorporazione di un Istituto ad una Facoltà, per il conseguimento anche di gradi accademici superiori, sono decretate dalla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, dopo l'adempimento delle condizioni stabilite dalla stessa.

Art. 64. La collaborazione tra le Facoltà sia di una stessa Università, sia di una stessa regione, sia anche di un più ampio territorio, deve essere diligentemente curata. Essa, infatti, è di grande giovamento per promuovere la ricerca scientifica dei docenti e la migliore formazione degli studenti, come pure per sviluppare, quella che vien detta solitamente «interdisciplinarità» e che appare sempre più necessaria; e, parimenti, per sviluppare la cosiddetta «complementarietà» tra le varie Facoltà; e, in generale, per realizzare la penetrazione della sapienza cristiana in tutta la cultura.


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