Sapientia christiana IT 16

16 la Sacra Scrittura: introduzione ed esegesi;

17 la Teologia fondamentale, con riferimento anche alle questioni circa l'ecumenismo, le religioni non-cristiane e l'ateismo;

18 la Teologia dogmatica;

19 la Teologia morale e spirituale;

20 la Teologia pastorale;

21 la Liturgia;

22 la Storia della Chiesa, la Patrologia e l'Archeologia;

23 il Diritto Canonico.
c) Le discipline ausiliarie, cioè alcune scienze umane e oltre alla lingua latina, le lingue bibliche, nella misura in cui siano richieste per i cicli seguenti.

2° Nel secondo ciclo:

Le discipline speciali, che sono opportunamente istituite in varie sezioni secondo le diverse specializzazioni, con proprie esercitazioni e seminari, compresa una speciale dissertazione scritta.

3° Nel terzo ciclo:

Gli Statuti della Facoltà determinino se e quali discipline speciali debbano essere insegnate, con le relative esercitazioni e seminari.

Art. 52. Nel quinquennio istituzionale del primo ciclo occorre curare diligentemente che tutte le discipline siano trattate con tale ordine, ampiezza e metodo proprio, da concorrere armonicamente ed efficacemente a dare agli studenti una formazione solida, organica e completa in materia teologica, grazie alla quale diventino capaci sia di proseguire gli studi superiori nel secondo ciclo, sia di esercitare convenientemente determinati incarichi ecclesiastici.

Art. 53. Oltre agli esami o prove equipollenti sulle singole discipline, al termine del primo e del secondo ciclo si abbia o un esame comprensivo o una prova equipollente, con i quali lo studente dia prova di aver pienamente conseguito la formazione scientifica intesa dal ciclo rispettivo.

Art. 54. Spetta alla Facoltà precisare a quali condizioni gli studenti, che abbiano regolarmente completato il sessennio filosofico-teologico in un Seminario o in un altro Istituto superiore approvato, possano essere ammessi al secondo ciclo, tenendo accuratamente conto degli studi già compiuti e, secondo il caso, prescrivendo anche corsi ed esami speciali.

Titolo II

La Facoltà di Diritto Canonico
(Cost. Apost., artt. 75-78)

Art. 55. Nella Facoltà di Diritto Canonico, Latino od Orientale, va curata l'esposizione scientifica sia della storia e dei testi delle leggi ecclesiastiche, sia della loro connessione e disposizione.

Art. 56. Le discipline obbligatorie sono:

1° Nel primo ciclo:

a) Le Istituzioni generali del Diritto Canonico;

b) Gli Elementi di Sacra Teologia (specialmente di Ecclesiologia e di Teologia sacramentaria) e di Filosofia (specialmente di Etica e Diritto naturale), che per natura loro si richiedono prima dello studio del Diritto canonico; ad essi si potranno aggiungere elementi delle scienze antropologiche connesse con la scienza giuridica.

2° Nel secondo ciclo:

a) Il Codice di Diritto Canonico in tutte le sue parti, e le altre leggi canoniche;

b) Le discipline connesse, quali: la Filosofia del Diritto, il Diritto pubblico Ecclesiastico, le Istituzioni di Diritto Romano, gli Elementi di Diritto Civile, la Storia del Diritto Canonico; comprese esercitazioni e seminari ed una speciale dissertazione scritta.

3° Nel terzo ciclo:

Gli Statuti della Facoltà determinino quali discipline speciali e quali esercitazioni e seminari debbano essere prescritte, secondo la natura propria della Facoltà e le particolari necessità degli Studenti.

Art 57. § 1. Chi ha regolarmente completato il corso filosofico-teologico in un Seminario o in un altro Istituto approvato, oppure dimostra di aver già regolarmente studiato le discipline del primo ciclo, può essere subito ammesso al secondo.

§ 2. Chi ha già conseguito il Dottorato in Diritto Civile, può abbreviare il corso a giudizio della Facoltà, fermo restando l'obbligo di superare tutti gli esami e le prove, che sono richiesti per conseguire i gradi accademici.

Art. 58. Oltre agli esami o prove equipollenti sulle singole discipline, al termine del secondo ciclo si abbia un esame comprensivo o prova equipollente, che dimostri che lo studente abbia pienamente conseguito la formazione scientifica intesa dal secondo ciclo.

Titolo III

La Facoltà di Filosofia
(Cost. Apost., Artt. 79-83)

Art. 59. § 1. La Filosofia dev'essere insegnata in modo tale che gli studenti nel ciclo istituzionale raggiungano una solida e coerente sintesi dottrinale, imparino ad esaminare ed a giudicare i diversi sistemi filosofici, e si abituino gradualmente ad una personale riflessione filosofica.

§ 2. Tutto ciò dev'essere poi perfezionato, nel ciclo di iniziata specializzazione, mediante il maggiore approfondimento di un oggetto di ricerca più ristretto e con il metodo rigorosamente filosofico.

Art. 60. Le discipline obbligatorie sono:

1° Nel primo ciclo:

a) La Filosofia sistematica (premessa un'introduzione generale) con le sue parti principali: la Filosofia della conoscenza, la Filosofia della natura, la Filosofia dell'uomo, la Filosofia dell'essere (comprendente anche la Teologia naturale) e la Filosofia morale;

b) La Storia della Filosofia, soprattutto di quella moderna, con un accurato esame di quei sistemi, che hanno maggiore influsso;

c) Le discipline ausiliarie, cioè determinate scienze opportunamente scelte tra quelle di carattere antropologico e naturale.

2° Nel secondo ciclo:

Alcune discipline speciali, che saranno distribuite opportunamente nelle varie sezioni secondo le diverse specializzazioni, con le proprie esercitazioni e seminari, compresa una speciale dissertazione scritta.

3° Nel terzo ciclo:

Gli Statuti della Facoltà determineranno se e quali discipline speciali debbano essere insegnate, con le loro esercitazioni e seminari.

Art. 61. Oltre agli esami e alle prove equipollenti nelle singole discipline, al termine del primo e del secondo ciclo deve esserci un esame comprensivo o prova equipollente, con cui lo studente dimostri di aver pienamente raggiunto la formazione scientifica intesa dal ciclo rispettivo.

Art. 62. Spetta alla Facoltà definire a quali condizioni gli studenti, che abbiano regolarmente completato il biennio filosofico in un Istituto approvato o l'intero corso filosofico-teologico in un Seminario, possano essere ammessi al secondo ciclo, tenendo accuratamente conto degli studi già fatti e, se è il caso, prescrivendo anche corsi ed esami speciali.

Titolo IV

Altre Facoltà
(Cost. Apost., Artt. 84-87)

Art. 63. A norma dell'art. 86 della Costituzione, la Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica emetterà gradatamente norme speciali per altre Facoltà, tenuto conto dell'esperienza già maturata nelle stesse Facoltà e Istituti.

Art. 64. Nel frattempo, nell'Appendice II è offerto un Elenco dei campi o Settori di studi ecclesiastici - oltre a quelli teologico canonistico, filosofico, di cui si tratta nei tre precedenti Titoli della Parte Seconda di queste Norme Applicative - indicando di ognuno le forme di strutturazione accademica (Facoltà, Istituto «ad instar», Sezione di Specializzazione), secondo le quali essi sono strutturati attualmente nella Chiesa. Questo elenco sarà opportunamente completato dalla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, che indicherà dei Settori medesimi gli scopi specifici e le discipline più importanti da insegnarsi e da investigarsi.

Sua Santità Papa Giovanni Paolo II ha ratificato, confermato ed ordinato di pubblicare tutte e singole le presenti Norme Applicative, nonostante qualsiasi prescrizione in contrario.

Roma, dalla sede della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, il 29 aprile, memoria liturgica di Santa Caterina da Siena, Vergine e Dottore della Chiesa, dell'anno 1979.
Gabriel-Marie Card. GARRONE

Prefetto

Antonio M. Javierre ORTAS

Arciv. tit. di Meta

Segretario


APPENDICE I


all'art. 6 delle Norme Applicative

Norme per la redazione degli statuti di un'università o di una facoltà


Tenuto conto di ciò che è contenuto nella Costituzione Apostolica e nelle Norme Applicative annesse - e lasciando ai propri regolamenti interni ciò che è di indole più particolare e mutevole - gli Statuti di un'Università o di una Facoltà dovranno trattare precipuamente dei seguenti punti:

1. Il nome, la natura e il fine dell'Università o della Facoltà (con una breve informazione storica nel proemio).
2. Il governo - Il Gran Cancelliere; le Autorità accademiche personali e collegiali: quali i loro compiti precisi; quale il modo in cui debbano essere elette le Autorità personali e quale la durata della loro funzione; quale il modo dell'elezione delle Autorità collegiali e cioè dei membri dei Consigli, e per quanto tempo debbano rimanere in carica.
3. I docenti - Quale debba essere il loro numero minimo in ogni singola Facoltà; in quali ordini si debbano distinguere sia i docenti stabili sia i non stabili; di quali requisiti debbano essere forniti; come debbano essere cooptati, nominati, promossi e cessare dalla loro funzione; i loro doveri e diritti.
4. Gli studenti - I requisiti per la loro iscrizione; i loro doveri e diritti.
5. Gli officiali ed il personale ausiliario - I loro doveri e diritti.
6. Il piano degli studi - Quale sia l'ordinamento degli studi in ogni singola Facoltà; quali cicli si abbiano; quali discipline siano insegnate: la loro obbligatorietà e frequenza; quali seminari ed esercitazioni; quali esami o prove equipollenti.
7. I gradi accademici - Quali gradi saranno conferiti in ogni singola Facoltà ed a quali condizioni.
8. I sussidi didattici - La biblioteca: come provvedere alla sua conservazione e al suo incremento; gli altri sussidi didattici ed i laboratori scientifici, se necessari.
9. L'amministrazione economica - Il patrimonio dell'Università o della Facoltà, e la sua amministrazione; le norme circa gli onorari per le autorità, i docenti, gli officiali e circa le tasse degli studenti, nonché i sussidi economici ad essi destinati.
10. I rapporti con le altre facoltà, Istituti, ecc.
APPENDICE II

All'art. 64 delle Norme Applicative

Settori degli studi ecclesiastici

secondo il loro presente (A. 1979)

ordinamento accademico nella Chiesa



ELENCO

Avvertenza. - I singoli Settori di studi, qui enumerati in ordine alfabetico, riportano in parentesi la forma dell'organizzazione accademica (Facoltà, o Istituto «ad instar», o Sezione di Specializzazione), secondo la quale essi sono ora in vigore almeno in qualche Centro accademico ecclesiastico. Non sono recensiti gli studi teologici, canonistici e filosofici, dei quali si tratta negli artt. 51, 56, 60 delle, presenti Norme Applicative.

1. Studi Arabo-Islamici (Istituto «ad instar», Sezione di Specializzazione nella Facoltà Teologica).
2. Studi di Archeologia Cristiana (Istituto «ad instar»).
3. Studi dell'Ateismo (Sezione di Specializzazione nella Facoltà Teologica e/o Filosofica).
4. Studi Biblici (Facoltà di Scienze Bibliche, Sezione di Specializzazione nella Facoltà di Teologia).
5. Studi Catechetici (Sezione di Specializzazione nella Facoltà di Teologia o di Scienze dell'Educazione).
6. Studi Ecclesiastici Orientali (Facoltà di Scienze Ecclesiastiche Orientali).
7. Studi Ecumenici (Sezione di Specializzazione nella Facoltà Teologica).
8. Studi dell'Educazione (Facoltà di Scienze dell'Educazione).
9. Studi Canonistico-Civili comparati (Facoltà di Diritto civile comparato).
10. Studi di Letteratura Classica e Cristiana (Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche).
11. Studi Liturgici (Facoltà, Sezione di Specializzazione nella Facoltà Teologica).
12. Studi Mariologici (Sezione di Specializzazione nella Facoltà Teologica).
13. Studi Medievali (Istituto «ad instar», Sezione di Specializzazione nella Facoltà Teologica, o di Diritto Canonico, o Filosofica).
14. Studi Missiologici (Facoltà di Missiologia, Sezione di Specializzazione nella Facoltà Teologica).
15. Studi Morali (Sezione di Specializzazione nella Facoltà Teologica).
16. Studi di Musica Sacra (Istituto «ad instar», Sezione di Specializzazione nella Facoltà Teologica).
17. Studi Orientalistici (Facoltà dell'Antico Oriente, Sezione di Specializzazione nella Facoltà Teologica o Filosofica).
18. Studi Pedagogici (Facoltà di Pedagogia, Sezione di Specializzazione nella Facoltà di Filosofia o di Scienze dell'Educazione).
19. Studi Pastorali (Sezione di Specializzazione nella Facoltà Teologica).
20. Studi Patristici (Sezione di Specializzazione nella Facoltà Teologica).
21. Studi Psicologici (Istituto «ad instar», Sezione di Specializzazione nella Facoltà Filosofica o Pedagogica o di Scienze dell'Educazione).
22. Studi delle Religioni e del Fenomeno Religioso (Sezione di Specializzazione nella Facoltà Teologica o Filosofica).
23. Studi Religiosi cattolici (Istituto Superiore di Scienze Religiose).

24 Studi Sociologici (Facoltà di Scienze Sociali, Sezione di Specializzazione nella Facoltà di Scienze dell'Educazione).

25 Studi di Spiritualità (Sezione di Specializzazione nella Facoltà Teologica ),

26 Studi di Storia della Chiesa (Facoltà di Storia Ecclesiastica, Sezione di Specializzazione nella Facoltà Teologica).

27 Studi di Teologia della Vita Religiosa (Sezione di Specializzazione nella Facoltà Teologica).




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