Sacrosanctum Concilium IT 42


V. L'incremento dell'azione pastorale liturgica

43 Lo zelo per la promozione e il rinnovamento della liturgia è giustamente considerato come un segno dei provvidenziali disegni di Dio sul nostro tempo, come un passaggio dello Spirito Santo nella sua Chiesa; esso imprime una nota caratteristica alla vita della Chiesa stessa, anzi a tutto il modo di sentire e di agire religioso del nostro tempo. Per la qual cosa, per favorire sempre più questa azione pastorale liturgica nella Chiesa, il sacro Concilio stabilisce:

Commissione liturgica nazionale

44 Conviene che la competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all'art. SC 22 - 2, istituisca una commissione liturgica, la quale si serva dell'aiuto di esperti in liturgia, in musica e arte sacra e in pastorale. La suddetta commissione sia coadiuvata possibilmente da qualche istituto di liturgia pastorale, senza escludere tra i suoi membri, se è utile, la presenza di laici particolarmente esperti in queste materie. Sarà compito della stessa commissione, sotto la guida dell'autorità ecclesiastica territoriale, di cui si è parlato, dirigere l'attività pastorale liturgica nel territorio di sua competenza e promuovere gli studi e i necessari esperimenti ogni volta che si tratti di adattamenti da proporsi alla Sede apostolica.

Commissione liturgica diocesana

45 Parimenti sia costituita nelle singole diocesi la commissione di sacra liturgia allo scopo di promuovere, sotto la guida del vescovo, l'apostolato liturgico. Talvolta può essere opportuno che più diocesi costituiscano una sola commissione per promuovere di comune accordo l'apostolato liturgico.

Altre commissioni

46 Oltre alla commissione di sacra liturgia, siano costituite in ogni diocesi, per quanto possibile, anche le commissioni di musica sacra e di arte sacra. È necessario che queste tre commissioni collaborino tra di loro, anzi talora potrà essere opportuno che formino un unica commissione.


CAPITOLO II

IL MISTERO EUCARISTICO


La messa e il mistero pasquale

47 Il nostro Salvatore nell'ultima cena, la notte in cui fu tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, onde perpetuare nei secoli fino al suo ritorno il sacrificio della croce, e per affidare così alla sua diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e della sua resurrezione: sacramento di amore, segno di unità, vincolo di carità [36], convito pasquale, nel quale si riceve Cristo, l'anima viene ricolma di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura [37].

[36] Cf. S. AGOSTINO, In Ioannis Evangelium Tractatus XXVI, cap. VI, n. 13: PL 35, 1613.
[37] Breviario romano, Festa del Ss. Corpo di Cristo, antifona al Magnificat dei II Vespri.


Partecipazione attiva dei fedeli alla messa

48 Perciò la Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che, comprendendolo bene nei suoi riti e nelle sue preghiere, partecipino all'azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente; siano formati dalla parola di Dio; si nutrano alla mensa del corpo del Signore; rendano grazie a Dio; offrendo la vittima senza macchia, non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con lui, imparino ad offrire se stessi, e di giorno in giorno, per la mediazione di Cristo, siano perfezionati nell'unità con Dio e tra di loro [38], di modo che Dio sia finalmente tutto in tutti.

[38] Cf. S. CIRILLO D’ALESS., Commentarium in Ioannis Evangelium, lib. XI, capp. XI-XII: PG 74, 557-565, specialmente 564-565.


49 Affinché poi il sacrificio della messa raggiunga la sua piena efficacia pastorale anche nella forma rituale, il sacro Concilio, in vista delle messe celebrate con partecipazione di popolo, specialmente la domenica e i giorni di precetto, stabilisce quanto segue:

Revisione dell'ordinario della messa

50 L'ordinamento rituale della messa sia riveduto in modo che apparisca più chiaramente la natura specifica delle singole parti e la loro mutua connessione, e sia resa più facile la partecipazione pia e attiva dei fedeli.

Per questo i riti, conservata fedelmente la loro sostanza, siano semplificati; si sopprimano quegli elementi che, col passare dei secoli, furono duplicati o aggiunti senza grande utilità; alcuni elementi invece, che col tempo andarono perduti, siano ristabiliti, secondo la tradizione dei Padri, nella misura che sembrerà opportuna o necessaria.

Una più grande ricchezza biblica

51 Affinché la mensa della parola di Dio sia preparata ai fedeli con maggiore abbondanza, vengano aperti più largamente i tesori della Bibbia in modo che, in un determinato numero di anni, si legga al popolo la maggior parte della sacra Scrittura.

L'omelia

52 Si raccomanda vivamente l'omelia, che è parte dell'azione liturgica. In essa nel corso dell'anno liturgico vengano presentati i misteri della fede e le norme della vita cristiana, attingendoli dal testo sacro. Nelle messe della domenica e dei giorni festivi con partecipazione di popolo non si ometta l'omelia se non per grave motivo.

La « preghiera dei fedeli »

53 Dopo il Vangelo e l'omelia, specialmente la domenica e le feste di precetto, sia ripristinata la «orazione comune» detta anche «dei fedeli», in modo che, con la partecipazione del popolo, si facciano speciali preghiere per la santa Chiesa, per coloro che ci governano, per coloro che si trovano in varie necessità, per tutti gli uomini e per la salvezza di tutto il mondo [39].

[39] Cf.
1Tm 2,1-2.


Lingua nazionale e latino nella messa

54 Nelle messe celebrate con partecipazione di popolo si possa concedere una congrua parte alla lingua nazionale, specialmente nelle letture e nella « orazione comune » e, secondo le condizioni dei vari luoghi, anche nelle parti spettanti al popolo, a norma dell'art. SC 36 di questa costituzione. Si abbia cura però che i fedeli sappiano recitare e cantare insieme, anche in lingua latina, le parti dell'ordinario della messa che spettano ad essi. Se poi in qualche luogo sembrasse opportuno un uso più ampio della lingua nazionale nella messa, si osservi quanto prescrive l'art. SC 40 di questa costituzione.

Comunione sotto le due specie

55 Si raccomanda molto quella partecipazione più perfetta alla messa, nella quale i fedeli, dopo la comunione del sacerdote, ricevono il corpo del Signore con i pani consacrati in questo sacrificio. Fermi restando i principi dottrinali stabiliti dal Concilio di Trento [40], la comunione sotto le due specie si può concedere sia ai chierici e religiosi sia ai laici, in casi da determinarsi dalla sede apostolica e secondo il giudizio del vescovo, come per esempio agli ordinati nella messa della loro sacra ordinazione, ai professi nella messa della loro professione religiosa, ai neofiti nella messa che segue il battesimo.

[40] Sess. XXI, 16 lug. 1562, Doctrina de communione sub utraque specie et parvulorum, capp. 1-3, cann. 1-3: CONCILIUM TRIDENTINUM, ed. cit. [nota 19], t. VIII, pp. 698-699) [
DS 1726-1729 DS 1731-1733; Collantes 9.161-64, 9.166-68].


Unità della messa

56 Le due parti che costituiscono in certo modo la messa, cioè la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, sono congiunte tra di loro così strettamente da formare un solo atto di culto. Perciò il sacro Concilio esorta caldamente i pastori d'anime ad istruire con cura i fedeli nella catechesi, perché partecipino a tutta la messa, specialmente la domenica e le feste di precetto.

La concelebrazione

57 1. La concelebrazione, che manifesta in modo appropriato l'unità del sacerdozio, è rimasta in uso fino ad oggi nella Chiesa, tanto in Oriente che in Occidente. Perciò al Concilio è sembrato opportuno estenderne la facoltà ai casi seguenti:

1· a) al giovedì santo, sia nella messa crismale che nella messa vespertina;

b) alle messe celebrate nei concili, nelle riunioni di vescovi e nei sinodi;

c) alla messa di benedizione di un abate.

2· Inoltre, con il permesso dell'ordinario, a cui spetta giudicare sulla opportunità della concelebrazione:

a) alla messa conventuale e alla messa principale nelle diverse chiese, quando l'utilità dei fedeli non richieda che tutti i sacerdoti presenti celebrino singolarmente;

b) alle messe nelle riunioni di qualsiasi genere di sacerdoti tanto secolari che religiosi.

2. 1· Spetta al vescovo regolare la disciplina della concelebrazione nella propria diocesi;

2· Resti sempre però ad ogni sacerdote la facoltà di celebrare la messa individualmente, purché non celebri nel medesimo tempo e nella medesima chiesa in cui si fa la concelebrazione, e neppure il giovedì santo.


58 Venga redatto un nuovo rito della concelebrazione da inserirsi nel pontificale e nel messale romano.

CAPITOLO III

GLI ALTRI SACRAMENTI E I SACRAMENTALI


Natura dei sacramenti

59 I sacramenti sono ordinati alla santificazione degli uomini, alla edificazione del corpo di Cristo e, infine, a rendere culto a Dio; in quanto segni hanno poi anche un fine pedagogico. Non solo suppongono la fede, ma con le parole e gli elementi rituali la nutrono, la irrobustiscono e la esprimono; perciò vengono chiamati « sacramenti della fede ». Conferiscono certamente la grazia, ma la loro stessa celebrazione dispone molto bene i fedeli a riceverla con frutto, ad onorare Dio in modo debito e ad esercitare la carità. È quindi di grande importanza che i fedeli comprendano facilmente i segni dei sacramenti e si accostino con somma diligenza a quei sacramenti che sono destinati a nutrire la vita cristiana.


60 La santa madre Chiesa ha inoltre istituito i sacramentali. Questi sono segni sacri per mezzo dei quali, ad imitazione dei sacramenti, sono significati, e vengono ottenuti per intercessione della Chiesa effetti soprattutto spirituali. Per mezzo di essi gli uomini vengono disposti a ricevere l'effetto principale dei sacramenti e vengono santificate le varie circostanze della vita.

61 Così la liturgia dei sacramenti e dei sacramentali offre ai fedeli ben disposti la possibilità di santificare quasi tutti gli avvenimenti della vita per mezzo della grazia divina, che fluisce dal mistero pasquale della passione, morte e resurrezione di Cristo; mistero dal quale derivano la loro efficacia tutti i sacramenti e i sacramentali. E così non esiste quasi alcun uso retto delle cose materiali, che non possa essere indirizzato alla santificazione dell'uomo e alla ode di Dio.

Revisione dei riti sacramentali

62 Ma nel corso dei secoli si sono introdotti nei riti dei sacramenti e dei sacramentali alcuni elementi, che oggi ne rendono meno chiari la natura e il fine; è perciò necessario compiere in essi alcuni adattamenti alle esigenze del nostro tempo, e per questo il sacro Concilio stabilisce quanto segue per una loro revisione.

La lingua

63 Non di rado nell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali può essere molto utile per il popolo l'uso della lingua nazionale; le sia data quindi una parte maggiore secondo le norme che seguono:

a) nell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali si può usare la lingua nazionale a norma dell'art.
SC 36;

b) sulla base della nuova edizione del rituale romano la competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all'art. SC 22 - 2 di questa costituzione, prepari al più presto i rituali particolari adattati alle necessità delle singole regioni, anche per quanto riguarda la lingua; questi rituali saranno usati nelle rispettive regioni dopo la revisione da parte della Sede apostolica. Nel comporre i rituali particolari o speciali collezioni di riti non si omettano le istruzioni poste all'inizio dei singoli riti nel rituale romano, sia quelle pastorali e rubricali, sia quelle che hanno una speciale importanza sociale.

Il catecumenato

64 Si ristabilisca il catecumenato degli adulti diviso in più gradi, da attuarsi a giudizio dell'ordinario del luogo; in questa maniera il tempo del catecumenato, destinato ad una conveniente formazione, potrà essere santificato con riti sacri da celebrarsi in tempi successivi.

Revisione del rito battesimale

65 Nei luoghi di missione sia consentito accogliere, accanto agli elementi propri della tradizione cristiana, anche elementi dell'iniziazione in uso presso ogni popolo, nella misura in cui possono essere adattati al rito cristiano, a norma degli articoli SC 37-40 di questa costituzione.

66 Siano riveduti entrambi i riti del battesimo degli adulti, sia quello semplice sia quello più solenne connesso con la restaurazione del catecumenato; e sia inserita nel messale romano una messa propria « Nel conferimento del battesimo ».

67 Sia riveduto il rito del battesimo dei bambini e sia adattato alla loro condizione reale. Nel rito stesso siano maggiormente messi in rilievo il posto e i doveri che hanno i genitori e i padrini.

68 Nel rito del battesimo si prevedano certi adattamenti da usarsi a giudizio dell'ordinario del luogo, in caso di gran numero di battezzandi. Si componga pure un « Rito più breve » che possa essere usato, specialmente in terra di missione, dai catechisti e in genere, in pericolo di morte, dai fedeli, quando manchi un sacerdote o un diacono.


69 In luogo del « Rito per supplire le cerimonie omesse su un bambino già battezzato », se ne componga uno nuovo, nel quale si esprima, in maniera più chiara e più consona, che il bambino, battezzato con il rito breve, è già stato accolto nella Chiesa. Si componga pure un rito per coloro che, già validamente battezzati, si convertono alla Chiesa cattolica. In esso si esprima la loro ammissione nella comunione della Chiesa.


70 Fuori del tempo pasquale l'acqua battesimale può essere benedetta nel corso dello stesso rito del battesimo con una apposita formula più breve.

Revisione del rito della cresima

71 Sia riveduto il rito della confermazione, anche perché apparisca più chiaramente l'intima connessione di questo sacramento con tutta l'iniziazione cristiana; perciò è molto conveniente che la recezione di questo sacramento sia preceduta dalla rinnovazione delle promesse battesimali. Quando si ritenga opportuno, la confermazione può essere conferita anche durante la messa; per quanto riguarda invece il rito da usarsi fuori della messa, si prepari una formula che serva da introduzione.

Revisione del rito della penitenza

72 Si rivedano il rito e le formule della penitenza in modo che esprimano più chiaramente la natura e l'effetto del sacramento.

L'unzione degli infermi

73 L'«estrema unzione», che può essere chiamata anche, e meglio, « unzione degli infermi », non è il sacramento di coloro soltanto che sono in fin di vita. Perciò il tempo opportuno per riceverlo ha certamente già inizio quando il fedele, per indebolimento fisico o per vecchiaia, incomincia ad essere in pericolo di morte.

74 Oltre i riti distinti dell'unzione degli infermi e del viatico, si componga anche un « rito continuato », nel quale l'unzione sia conferita al malato dopo la confessione e prima del viatico.

75 Il numero delle unzioni sia riveduto tenendo conto delle diverse situazioni, e le orazioni che accompagnano il rito dell'unzione degli infermi siano adattate in modo da rispondere alle diverse condizioni dei malati che ricevono il sacramento.

Revisione del rito del sacramento dell'ordine

76 Il rito delle ordinazioni sia riveduto quanto alle cerimonie e quanto ai testi.

Le allocuzioni del vescovo, all'inizio di ogni ordinazione o consacrazione, possono essere fatte in lingua nazionale. Nella consacrazione episcopale tutti i vescovi presenti possono imporre le mani.

Revisione del rito del matrimonio

77 Il rito della celebrazione del matrimonio, che si trova nel rituale romano, sia riveduto e arricchito, in modo che più chiaramente venga significata la grazia del sacramento e vengano inculcati i doveri dei coniugi. « Se nella celebrazione del sacramento del matrimonio qualche regione usa altre consuetudini e cerimonie degne di essere approvate, il sacro Concilio desidera vivamente che queste vengano senz'altro conservate » [41]. Inoltre alla competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all'art. SC 22 - 2 di questa costituzione, viene lasciata facoltà di preparare, a norma dell'articolo SC 63, un rito proprio che risponda agli usi dei luoghi e dei popoli, fermo però restando l'obbligo che il sacerdote che assiste chieda e riceva il consenso dei contraenti.

[41] CONCILIO DI TRENTO, Sess. XXIV, Decr. De reformatione, cap. I: ed. cit. [nota 19], t. IX, Actorum pars VI, Friburgi Brisgoviae 1924, p. 969. Cf. Rituale romanum, tit. VIII, c. II, n. 6 [cf. Sacramento del matrimonio, nn. 14-20].


78 In via ordinaria il matrimonio si celebri nel corso della messa, dopo la lettura del Vangelo e l'omelia e prima dell' « orazione dei fedeli ». La benedizione della sposa, opportunamente ritoccata così da inculcare ad entrambi gli sposi lo stesso dovere della fedeltà vicendevole, può essere detta nella lingua nazionale. Se poi il sacramento del matrimonio viene celebrato senza la messa, si leggano all'inizio del rito l'epistola e il Vangelo della messa per gli sposi e si dia sempre la benedizione agli sposi.

Revisione dei sacramentali

79 Si faccia una revisione dei sacramentali, tenendo presente il principio fondamentale di una cosciente, attiva e facile partecipazione da parte dei fedeli e avendo riguardo delle necessità dei nostri tempi. Nella revisione dei rituali, da farsi a norma dell'art. SC 63, si possono aggiungere, se necessario, anche nuovi sacramentali. Le benedizioni riservate siano pochissime e solo a favore dei vescovi o degli ordinari. Si provveda che alcuni sacramentali, almeno in particolari circostanze, e a giudizio dell'ordinario, possano essere amministrati da laici dotati delle qualità convenienti.

La professione religiosa

80 Si sottoponga a revisione il rito della consacrazione delle vergini, che si trova nel pontificale romano. Si componga inoltre un rito per la professione religiosa e la rinnovazione dei voti, che contribuisca ad una maggiore unità, sobrietà e dignità; esso, salvo diritti particolari, dovrà essere adottato da coloro che fanno la professione o la rinnovazione dei voti durante la messa. È cosa lodevole che la professione religiosa si faccia durante la messa.

Revisione dei riti funebri

81 Il rito delle esequie esprima più apertamente l'indole pasquale della morte cristiana e risponda meglio, anche quanto al colore liturgico, alle condizioni e alle tradizioni delle singole regioni.

82 Si riveda il rito della sepoltura dei bambini e sia arricchito di una messa propria.

CAPITOLO IV

L'UFFICIO DIVINO


L'ufficio divino opera di Cristo e della Chiesa

83 Cristo Gesù, il sommo sacerdote della nuova ed eterna alleanza, prendendo la natura umana, ha introdotto in questo esilio terrestre quell'inno che viene eternamente cantato nelle dimore celesti Egli unisce a sé tutta l'umanità e se l'associa nell'elevare questo divino canto di lode. Cristo continua ad esercitare questa funzione sacerdotale per mezzo della sua Chiesa, che loda il Signore incessantemente e intercede per la salvezza del mondo non solo con la celebrazione dell'eucaristia, ma anche in altri modi, specialmente recitando l'ufficio divino.

84 Il divino ufficio, secondo la tradizione cristiana, è strutturato in modo da santificare tutto il corso del giorno e della notte per mezzo della lode divina. Quando poi a celebrare debitamente quel mirabile canto di lode sono i sacerdoti o altri a ciò deputati per istituzione della Chiesa, o anche i fedeli che pregano insieme col sacerdote secondo le forme approvate, allora è veramente la voce della sposa che parla allo sposo, anzi è la preghiera che Cristo unito al suo corpo eleva al Padre.

85 Tutti coloro pertanto che recitano questa preghiera adempiono da una parte l'obbligo proprio della Chiesa, e dall'altra partecipano al sommo onore della Sposa di Cristo perché, lodando il Signore, stanno davanti al trono di Dio in nome della madre Chiesa.

Suo valore pastorale

86 I sacerdoti impegnati nel sacro ministero pastorale reciteranno l'ufficio divino con tanto maggior fervore, quanto più profondamente saranno convinti del dovere di mettere in pratica l'esortazione di S. Paolo: « Pregate senza interruzione » (1Th 5,17). Infatti solo il Signore può dare efficacia ed incremento al loro ministero, lui che ha detto: « Senza di me non potete far nulla » (Jn 15,5). E per questo gli apostoli, istituendo i diaconi, dissero: « Noi invece continueremo a dedicarci assiduamente alla preghiera e al ministero della parola (Ac 6,4).

87 Ma affinché i sacerdoti e gli altri membri della Chiesa possano meglio e più perfettamente recitare l'ufficio divino nelle attuali condizioni di vita, il sacro Concilio, continuando le riforme già felicemente iniziate dalla Sede apostolica, ha creduto bene stabilire quanto segue riguardo all'ufficio di rito romano.

Rivedere l'ordinamento tradizionale

88 Scopo dell'ufficio è la santificazione del giorno: perciò l'ordinamento tradizionale dell'ufficio sia riveduto, in modo che le diverse ore, per quanto è possibile, corrispondano al loro vero tempo, tenendo presenti però anche le condizioni della vita contemporanea, in cui si trovano specialmente coloro che attendono all'apostolato.

Norme per la riforma dell'ufficio divino

89 Quindi, nella riforma dell'ufficio, si osservino queste norme:

a) Le lodi come preghiera del mattino e i vespri come preghiera della sera, che, secondo la venerabile tradizione di tutta la Chiesa, sono il duplice cardine dell'ufficio quotidiano, devono essere ritenute le ore principali e come tali celebrate;

b) compieta sia ordinata in modo che si adatti bene alla conclusione della giornata;

c) L'ora detta mattutino, pur conservando l'indole di preghiera notturna per il coro, venga adattata in modo da poter essere recitata in qualsiasi ora del giorno; abbia un minor numero di salmi e letture più lunghe;

d) L'ora di prima sia soppressa;

e) Per il coro si mantengano le ore minori di terza, sesta e nona. Fuori di coro si può invece scegliere una delle tre, quella cioè che meglio risponde al momento della giornata.

L'ufficio divino fonte di pietà

90 Inoltre, poiché l'ufficio divino, in quanto preghiera pubblica della Chiesa, è fonte della pietà e nutrimento della preghiera personale, si esortano nel Signore i sacerdoti e tutti gli altri che partecipano all'ufficio divino a fare in modo che, nel recitarlo, l'anima corrisponda alla voce. A tale scopo si procurino una conoscenza più abbondante della liturgia e della Bibbia, specialmente dei salmi. Nel compiere poi la riforma, il venerabile tesoro secolare dell'ufficio romano venga adattato in modo tale che possano usufruirne più largamente e più facilmente tutti coloro ai quali è affidato.

Distribuzione dei salmi

91 Affinché l'ordinamento dell'ufficio proposto nell'articolo SC 89 possa essere veramente attuato, il salterio sia distribuito non più in una settimana, ma per uno spazio di tempo più lungo. L'opera di revisione del salterio, felicemente incominciata, venga condotta a termine al più presto, tenendo presente il latino usato dai cristiani, l'uso che ne fa la liturgia e le esigenze del canto, come pure tutta la tradizione della Chiesa latina.

Norme per le letture

92 Per quanto riguarda le letture, si tengano presenti queste norme:

a) la lettura della sacra Scrittura sia ordinata in modo che i tesori della parola divina siano accessibili più facilmente e in maggiore ampiezza;

b) la lettura delle opere dei Padri, dei dottori e degli scrittori ecclesiastici sia meglio selezionata;

c) le «passioni» o vite dei santi siano rivedute dal punto di vista storico.

Revisione degli inni

93 Gli inni, nella misura in cui la cosa sembrerà utile, siano restituiti alla loro forma originale, togliendo o mutando ciò che ha sapore mitologico o che può essere meno conveniente alla pietà cristiana. Secondo l'opportunità, poi, se ne riprendano anche altri che si trovano nelle raccolte innografiche.

94 Per santificare veramente il giorno e per recitare le ore con frutto spirituale, nella recita delle ore si osservi il tempo che corrisponde più da vicino al vero tempo naturale di ciascuna ora canonica.

Obbligo dell'ufficio divino

95 Le comunità obbligate al coro sono tenute, oltre che alla messa conventuale, anche a celebrare in coro ogni giorno l'ufficio divino, e precisamente:

a) tutto l'ufficio gli ordini di canonici, di monaci, di monache e di altri regolari obbligati al coro per diritto o in forza delle costituzioni;

b) quelle parti dell'ufficio che vengono loro imposte dal diritto comune o particolare: i capitoli delle cattedrali e delle collegiate;

c) tutti i membri, poi, di queste comunità, che abbiano ricevuto gli ordini maggiori o che abbiano fatto la professione solenne, eccetto i conversi, devono da soli recitare quelle ore canoniche che non recitano in coro.

96 I chierici non obbligati al coro, se hanno ricevuto gli ordini maggiori, devono, ogni giorno, in comune o da soli, recitare tutto l'ufficio, a norma dell'articolo SC 89.

97 Le opportune commutazioni dell'ufficio divino con altre azioni liturgiche siano definite nelle nuove rubriche.

In casi particolari e per giusta causa, gli ordinari possono dispensare in tutto o in parte, oppure possono commutare, per coloro che sono loro soggetti, l'obbligo dell'ufficio.

98 I membri degli istituti di perfezione, che, in forza delle costituzioni, recitano qualche parte dell'ufficio divino, praticano la preghiera pubblica della Chiesa. Così pure praticano la preghiera pubblica della Chiesa se, in forza delle costituzioni, recitano qualche « piccolo ufficio », purché composto sullo schema dell'ufficio divino e regolarmente approvato.

La recita comunitaria dell'ufficio divino

99 Poiché l'ufficio divino è la voce della Chiesa, ossia di tutto il corpo mistico che loda pubblicamente Dio, è raccomandabile che i chierici non obbligati al coro, e specialmente i sacerdoti che vivono o che si trovano insieme, recitino in comune almeno qualche parte dell'ufficio divino. Tutti coloro, poi, che recitano l'ufficio, sia in coro sia in comune, compiano il dovere loro affidato il più perfettamente possibile, sia quanto alla devozione interiore, sia quanto alla realizzazione esteriore. È bene inoltre che, secondo l'opportunità, l'ufficio in coro e in comune sia cantato.

La partecipazione dei fedeli all'ufficio divino

100 Procurino i pastori d'anime che, nelle domeniche e feste più solenni, le ore principali, specialmente i vespri, siano celebrate in chiesa con partecipazione comune. Si raccomanda che anche i laici recitino l'ufficio divino o con i sacerdoti, o riuniti tra loro, e anche da soli.

La lingua dell'ufficio divino

101 1. Secondo la secolare tradizione del rito latino, per i chierici sia conservata nell'ufficio divino la lingua latina. L'ordinario tuttavia potrà concedere l'uso della versione in lingua nazionale, composta a norma dell'art. SC 36, in casi singoli, a quei chierici per i quali l'uso della lingua latina costituisce un grave impedimento alla recita dell'ufficio nel modo dovuto.
2. Alle monache e ai membri degli istituti di perfezione, sia uomini non chierici che donne, il superiore competente può concedere l'uso della lingua nazionale nell'ufficio divino, anche celebrato in coro, purché la versione sia approvata.
3. Ogni chierico obbligato all'ufficio divino, che lo recita in lingua nazionale con i fedeli o con quelle persone ricordate al 2, soddisfa al suo obbligo, purché il testo della versione sia approvato.


CAPITOLO V

L'ANNO LITURGICO


Il senso dell'anno liturgico

102 La santa madre Chiesa considera suo dovere celebrare l'opera salvifica del suo sposo divino mediante una commemorazione sacra, in giorni determinati nel corso dell'anno. Ogni settimana, nel giorno a cui ha dato il nome di domenica, fa memoria della risurrezione del Signore, che essa celebra anche una volta all'anno, unitamente alla sua beata passione, con la grande solennità di Pasqua. Nel corso dell'anno poi, distribuisce tutto il mistero di Cristo dall'Incarnazione e dalla Natività fino all'Ascensione, al giorno di Pentecoste e all'attesa della beata speranza e del ritorno del Signore. Ricordando in tal modo i misteri della redenzione, essa apre ai fedeli le ricchezze delle azioni salvifiche e dei meriti del suo Signore, le rende come presenti a tutti i tempi e permette ai fedeli di venirne a contatto e di essere ripieni della grazia della salvezza.

103 Nella celebrazione di questo ciclo annuale dei misteri di Cristo, la santa Chiesa venera con particolare amore la beata Maria, madre di Dio, congiunta indissolubilmente con l'opera della salvezza del Figlio suo: in Maria ammira ed esalta il frutto più eccelso della redenzione, ed in lei contempla con gioia, come in una immagine purissima, ciò che essa desidera e spera di essere nella sua interezza.

104 La Chiesa ha inserito nel corso dell'anno anche la memoria dei martiri e degli altri santi che, giunti alla perfezione con l'aiuto della multiforme grazia di Dio e già in possesso della salvezza eterna, in cielo cantano a Dio la lode perfetta e intercedono per noi. Nel giorno natalizio dei santi infatti la Chiesa proclama il mistero pasquale realizzato in essi, che hanno sofferto con Cristo e con lui sono glorificati; propone ai fedeli i loro esempi che attraggono tutti al Padre per mezzo di Cristo; e implora per i loro meriti i benefici di Dio.

105 La Chiesa, infine, nei vari tempi dell'anno, secondo una disciplina tradizionale, completa la formazione dei fedeli per mezzo di pie pratiche spirituali e corporali, per mezzo dell'istruzione, della preghiera, delle opere di penitenza e di misericordia. Pertanto al sacro Concilio è piaciuto stabilire quanto segue:

Valorizzazione della domenica

106 Secondo la tradizione apostolica, che ha origine dallo stesso giorno della risurrezione di Cristo, la Chiesa celebra il mistero pasquale ogni otto giorni, in quello che si chiama giustamente « giorno del Signore » o « domenica ». In questo giorno infatti i fedeli devono riunirsi in assemblea per ascoltare la parola di Dio e partecipare alla eucaristia e così far memoria della passione, della risurrezione e della gloria del Signore Gesù e render grazie a Dio, che li « ha rigenerati nella speranza viva per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti» (1P 1,3). Per questo la domenica è la festa primordiale che deve essere proposta e inculcata alla pietà dei fedeli, in modo che risulti anche giorno di gioia e di riposo dal lavoro. Non le venga anteposta alcun'altra solennità che non sia di grandissima importanza, perché la domenica è il fondamento e il nucleo di tutto l'anno liturgico.

Riforma dell'anno liturgico

107 L'anno liturgico sia riveduto in modo che, conservati o restaurati gli usi e gli ordinamenti tradizionali dei tempi sacri secondo le condizioni di oggi, venga mantenuto il loro carattere originale per alimentare debitamente la pietà dei fedeli nella celebrazione dei misteri della redenzione cristiana, ma soprattutto nella celebrazione del mistero pasquale. Gli adattamenti poi alle varie condizioni dei luoghi, se saranno necessari, si facciano a norma degli articoli SC 39 SC 40.

108 L'animo dei fedeli sia indirizzato prima di tutto verso le feste del Signore, nelle quali durante il corso dell'anno si celebrano i misteri della salvezza. Perciò il proprio del tempo abbia il suo giusto posto sopra le feste dei santi, in modo che sia convenientemente celebrato l'intero ciclo dei misteri della salvezza.

La quaresima

109 Il duplice carattere della quaresima--il quale, soprattutto mediante il ricordo o la preparazione al battesimo e mediante la penitenza, invita i fedeli all'ascolto più frequente della parola di Dio e alla preghiera e li dispone così a celebrare il mistero pasquale--, sia posto in maggior evidenza tanto nella liturgia quanto nella catechesi liturgica.

Perciò:

a) si utilizzino più abbondantemente gli elementi battesimali propri della liturgia quaresimale e, se opportuno, se ne riprendano anche altri dall'antica tradizione;

b) lo stesso si dica degli elementi penitenziali. Quanto alla catechesi poi, si inculchi nell'animo dei fedeli, insieme con le conseguenze sociali del peccato, quell'aspetto particolare della penitenza che detesta il peccato come offesa di Dio. Né si dimentichi il ruolo della Chiesa nell'azione penitenziale e si solleciti la preghiera per i peccatori.

110 La penitenza quaresimale non sia soltanto interna e individuale, ma anche esterna e sociale. E la pratica penitenziale sia incoraggiata e raccomandata dalle autorità, di cui all'art. SC 22, secondo le possibilità del nostro tempo e delle diverse regioni, nonché secondo le condizioni dei fedeli. Sia però religiosamente conservato il digiuno pasquale, da celebrarsi ovunque il venerdì della passione e morte del Signore, e da protrarsi, se possibile, anche al sabato santo, in modo da giungere con cuore elevato e liberato alla gioia della domenica di risurrezione.


Sacrosanctum Concilium IT 42