I sacerdoti nella Chiesa delle origini e nel Vaticano II
- Il Concilio Vaticano II si è interessato del sacerdozio soprattutto tramite due dibattiti ; in questi due campi principali, è interessante vedere la continuità con la Chiesa delle origini:
1 - Il primo dibattito era a proposito della natura del sacerdozio. Il Concilio vi ha risposto partendo dalla sacramentalità dell’episcopato, come fonte della collegialità.
Detto con altre parole, si è giunti a riconoscere che i vescovi non erano dei semplici sacerdoti con un potere superiore agli altri a motivo di una delega qualunque, né dal Papa né dalla comunità, ma che la consacrazione che ricevevano li inseriva nel mistero della successione apostolica e provocava in loro una modifica dell’essere ; il Concilio ha situato questa modifica " ontologica " al livello preciso dei " munera ", i compiti messianici di Cristo e della sua Chiesa : i Vescovi li ricevono già nell’ordinazione per il semplice fatto di essere nuovamente configurati a Cristo Capo e Pastore. Il " carattere " indelebile ha dunque per conseguenza di renderli atti a predicare, a celebrare i sacramenti e a governare, per il fatto stesso di aver ricevuto questa configurazione, e diventano anche membri di un corpo, di un " collegio " " sui generis " di consacrati che nel suo insieme, unito al Vescovo di Roma in quanto Capo di questo collegio, è anche lui, come il Sommo Pontefice, depositario del potere supremo circa la Chiesa universale ; l’esercizio concreto di queste mansioni esigeva poi un vincolo di comunione, da esprimere giuridicamente, ma il principio era chiaro : l’ordinazione stessa conferisce una " Sacra Potestas ", cioè un potere del tutto particolare - difficilmente paragonabile al potere delle società post-illuministiche, ove rivesta una connotazione di concorrenza tra gruppi di interessi divergenti -, un potere sacramentale per edificare la Chiesa.
Dopo aver affermato questi principi, il Concilio ne trasse le conseguenze per i presbiteri, valevoli, in parte, anche per i diaconi. Soprattutto nella Costituzione sulla Chiesa, Lumen gentium, al n. 28, nel Decreto sul ministero e la vita dei sacerdoti Presbyterorum Ordinis, e anche nelle parti del Decreto sul " munus " pastorale dei Vescovi Christus Dominus, che trattano dei collaboratori del Vescovo, si riconosce che anche i sacerdoti, al loro grado di ministero, sono investiti di una " Sacra Potestas " già a partire della configurazione a Cristo, che ricevono nell’ordinazione. Sono partecipi, insieme ai vescovi, dello stesso sacerdozio e della stessa missione di Cristo, cosa di cui l’antichità aveva la più alta nozione : cf. Constitutionem Ecclesiasticam Apostolorum, XVIII : Presbyteri sunt sýmmystai et synepímachoi Episcoporum (Th. Schermann, Die allgemeine Kirchenordnung, I, Paderborn 1914, p. 26 ; A. Harnack, T. u. U., II, 4, p. 13, n. 18 et 19). Pseudo-Hieronymus, De Septem Ordinibus Ecclesiae : " ... in benedictione cum episcopis consortes mysteriorum sunt " (A. W. Kalff, Würzburg 1937, p. 45). S. Isidorus Hispalensis, De Ecclesiasticis Officiis, c. VII : " Praesunt enim Ecclesiae Christi, et in confectione divini corporis et sanguinis consortes cum episcopis sunt, similiter et in doctrina populorum, et in officio praedicandi " (PL 83, 787).
I sacerdoti sono ordinati in quanto cooperatori di un Vescovo : non partecipano dunque della suprema potestà del collegio episcopale circa la Chiesa universale, e non si può parlare di un " collegio " universale dei sacerdoti nello stesso senso ; ma anche per loro, l’ordinazione inserisce in un’Ordo sacramentale, universale, e conferisce una nuova partecipazione ontologica ai " munera " di Cristo, che li rende capaci di adempiere queste mansioni nel suo nome e in nome della Chiesa, ovunque, prima ancora di aver ricevuto una mansione concreta da parte di un Vescovo.
Questa dottrina è stata riassunta nella nuova edizione del Catechismo della Chiesa Cattolica : " il ministero sacramentale nella Chiesa è un servizio esercitato in nome di Cristo. Esso ha un carattere personale e una forma collegiale ". Questo approfondimento della dottrina ha portato a profonde conseguenze nella riforma delle istituzioni ecclesiastiche, ma è significativo rilevare che sempre, tramite diverse formulazioni delle leggi umane, si ritrovano le intuizioni della Chiesa delle origini, della Chiesa di sempre !
Per esempio, riscoprire la dimensione universale della missione ricevuta nell’ordinazione (PO 10) ha condotto a rivedere la disciplina dell’ " incardinazione ", cioè del necessario riferimento di ogni sacerdote ad una comunità ecclesiale particolare, presso la quale presta ordinariamente servizio. Tale riferimento è sempre richiesto ; in nessun caso si possono tollerare sacerdoti " vaganti " di città in città che il Concilio di Calcedonia (a. 451) aveva stigmatizzato con tanto vigore (can. 5). Ma ogni sacerdote, conscio della propria responsabilità verso la Chiesa universale, può chiedere al responsabile della sua comunità di riferimento di andare a servire presso una comunità più bisognosa, se la cosa è ragionevole, o anche di cambiare la sua incardinazione. Il Concilio ha anche raccomandato l’erezione di prelature personali di sacerdoti specialmente preparati per alcuni compiti specifici, nell’interesse della Chiesa universale, e di seminari internazionali.
Circa il carattere personale del ministero, riscoprire che il fondamento dei " poteri " sacerdotali è una configurazione a Cristo, che fa sì che il sacerdote agisca sempre in suo nome, anche quando non è strettamente uno strumento nelle mani di Cristo (" in persona Christi ", è soltanto il caso dell’amministrazione dei sacramenti), ha condotto a rivalorizzare l’unità interna di tutti i compiti sacerdotali. Qualunque sia il ministero affidato, chi più nell’insegnamento, chi più nel governo di una parrocchia, chi più nell’amministrazione dei sacramenti, alla fine si tratta solo di prestare una umanità di più all’unico Cristo che raggiunge tutti gli uomini. Così si è attribuito speciale importanza all’omelia, che non è solo una spiegazione del testo sacro, ma una attuazione del mistero, fatta sotto forma vocale da chi realizza una misteriosa presenza di Cristo... non è dunque un quid separabile dal mistero eucaristico, e chi è configurato a Cristo è capace di predicare ovunque sulla terra, senza delega particolare : si è esteso così a tutti i sacerdoti, come facoltà normali, quanto antecedentemente costituiva privilegio cardinalizio. La disciplina è dunque diversa - ma sotto ad essa è rinvenibile la stessa idea che si trovava già negli Statuta Ecclesiae Antiqua, c. 3, (Ch. Munier, Paris 1960, p. 79), secondo la quale, sotto il profilo cronologico, il primo dovere dei Vescovi e dei loro collaboratori, è la predicazione del Vangelo di Dio a tutti gli uomini, fino agli estremi confini della terra.
Circa il carattere collegiale, si sono riscoperti i testi più antichi, sia dell’Oriente che dell’Occidente, che valorizzavano il presbiterio (S. Cornelius I, apud S. Cyprianum, Epist. 48, 2 : CSEL (Hartel) III, 2, p. 610 : " Omni actu ad me perlato, placuit contrahi presbyterium "), e anche il ruolo dei presbiteri come " consiglieri nativi " del Vescovo. Per esempio la Trad. Apost. : " ...respice super servum tuum istum et impartire spiritum gratiae et consilii, praesbyteris ut adiuvet et gubernet plebem tuam in corde mundo sicuti respexisti super populum electionis tuae et praecepisti Moisi ut elegeret praesbyteros quos replesti de spiritu tuo quod tu donasti famulo tuo " (ex antiqua versione latina Veronensi, ed. B. botte, La Tradition apostolique de S. Hippolyte. Essai de reconstruction, Münster i. w. 1963, p. 20). O ancora origenes, Adv. Celsum. 3, 30 : Presbyteri sunt consiliarii seu bouleytai : PG 11, 957d - 960 a. Queste prese di coscienza hanno portato a riformare i capitoli cattedrali, per meglio mettere in luce la loro natura di collegio rappresentativo della preghiera pubblica del presbiterio a favore della Chiesa particolare ; si è trasferito ad un nuovo collegio, il consiglio presbiterale, la nozione di " senato del Vescovo " di cui parlava già S. Ignazio M., Trall., 3, 1 : " Cuncti similiter revereantur diaconos ut Iesum Christum, sicut et episcopum, qui est typus Patris, presbyteros autem ut senatum Dei et concilium apostolorum : sine his ecclesia non vocatur " (funk, p. 244, 10-12). Lo scopo, non essendo quello di " limitare " i poteri del Vescovo, ma di fare sì che, nel suo " munus " di governo, possa sempre avvalersi del parere di coloro che hanno sacramentalmente ricevuto questo dono del Consiglio, e che sono originariamente gli unici competenti per trattare con lui di materie strettamente pastorali.
2. - Il secondo grande dibattito conciliare verteva sullo " stile " di sacerdote che si doveva promuovere : più " missionario ", dedicato alle opere sociali, all’evangelizzazione, o invece più " cultuale ", dedito all’amministrazione dei sacramenti e all’adorazione.
Il merito del dibattito, che portò a rivedere sette volte il testo del decreto Presbyterorum Ordinis, fu di dimostrare la falsità del suddetto antagonismo. Per essere missionario, il sacerdote deve essere l’uomo di Dio, e viceversa. Il decreto conciliare ha ricuperato delle categorie antiche, come quella di " carattere sacramentale ", di primato del servizio eucaristico nell’ordine della finalità. E nello stesso tempo, ha affermato il primato del servizio della parola nell’ordine dell’esecuzione, unendo tutti questi termini con il concetto di " unità di vita " e di " carità pastorale ".
E anche su questo terreno dello " stile ", la sintesi ha permesso che venisse chiaramente in luce la continuità con ciò di cui viveva la Chiesa delle origini, come dimostrano i numerosi riferimenti ai Padri.
Per esempio, circa l’unità tra sacramentalizzazione e evangelizzazione, cf. S. Hieronymus, In Mat., 28, 19 (PL 26, 218 BC) : " Primum docent gentes, deinde doctas intingunt aqua. Non enim potest fieri ut corpus baptismi recipiat sacramentum, nisi ante anima fidei susceperit veritatem ".
Circa il carattere, S. Agostino, In Iohannis evangelium tractatus 5, 15 : CCL 36, 50 : " Qui vero fuerit superbus minister, cum zabulo computatur ; sed non contaminatur donum Christi, quod per illum fluit purum, quod per illum transit liquidum venit ad fertilem terram. [...] Spiritalis enim virtus sacramenti ita est ut lux : et ab illuminandis pura excipitur, et si per immundos transeat, non inquinatur ".
Circa l’unità tra santità di vita e ministero, cf. S. Pier Crisologo, Serm. CVIII : PL 52, 500 ; 501 : " Sii sacrificio e Sacerdote di Dio ; non perdere quel che ti diede la Divina Autorità. Rivestiti della stola della santità ; cingiti della cintura della castità ; sia Cristo, velo sulla tua testa ; stia la Croce a baluardo sulla tua fronte ; apponi al tuo petto il sacramento della scienza divina ; brucia sempre il profumo della orazione ; afferra la spada dello spirito ; da’ del tuo cuore come un altare ed offri così sicuro il tuo corpo vittima a Dio... Offri la fede, in modo che sia punita la perfidia ; immola il digiuno, perché cessi la voracità ; offri in sacrificio la castità, perché muoia la libidine ; poni sull’Altare la pietà, perché sia deposta l’empietà ; invita la misericordia, perché sia distrutta l’avarizia ; e perché scompaia la stoltezza, conviene immolare la santità : così il tuo corpo sarà la tua ostia, se non sarà ferito da alcun dardo del peccato ".
Se la pubblica opinione, sotto l’influsso delle diverse culture, può conoscere fratture sulla concezione di talune realtà da un tempo all’altro, è evidente che il magistero autentico e il " sensus fidei " dei buoni fedeli conoscono soltanto continuità. Si possono rinvenire accentuazioni più marcate su un aspetto o su un altro, e questo forse per provocazioni contingenti ; si progredisce così nella più armoniosa continuità. Laddove si trovassero fratture, si dovrebbe dedurre che quella non è la linea della Chiesa.