CODICE DI DIRITTO CANONICO

 

LIBRO TERZO

LA FUNZIONE DI INSEGNARE

DELLA CHIESA

 

747

Can. 747 - §1. La Chiesa, alla quale Cristo Signore affidò il deposito della fede affinché essa stessa, con l'assistenza dello Spirito Santo, custodisse santamente, scrutasse più intimamente, annunziasse ed esponesse fedelmente la verità rivelata, ha il dovere e il diritto nativo, anche con l'uso di propri mezzi di comunicazione sociale, indipendente da qualsiasi umana potestà, di predicare il Vangelo a tutte le genti.

§2. E' compito della Chiesa annunciare sempre e dovunque i principi morali anche circa l'ordine sociale, e così pure pronunciare il giudizio su qualsiasi realtà umana, in quanto lo esigono i diritti fondamentali della persona umana o la salvezza delle anime.

748

Can. 748 - §1. Tutti gli uomini sono tenuti a ricercare la verità nelle cose, che riguardano Dio e la sua Chiesa, e, conosciutala, sono vincolati in forza della legge divina e godono del diritto di abbracciarla e di osservarla.

§2. Non è mai lecito ad alcuno indurre gli uomini con la costrizione ad abbracciare la fede cattolica contro la loro coscienza.

749

Can. 749 - §1. Il Sommo Pontefice, in forza del suo ufficio, gode dell'infallibilità nel magistero quando, come Pastore e Dottore supremo di tutti i fedeli, che ha il compito di confermare i suoi fratelli nella fede, con atto definitivo proclama da tenersi una dottrina sulla fede o sui costumi.

§2. Anche il Collegio dei Vescovi gode dell'infallibilità nel magistero quando i Vescovi radunati nel Concilio Ecumenico esercitano il magistero, come dottori e giudici della fede e dei costumi, nel dichiarare per tutta la Chiesa da tenersi definitivamente una dottrina sulla fede o sui costumi; oppure quando dispersi per il mondo, conservando il legame di comunione fra di loro e con il successore di Pietro, convergono in un'unica sentenza da tenersi come definitiva nell'insegnare autenticamente insieme con il medesimo Romano Pontefice una verità che riguarda la fede o i costumi.

§3. Nessuna dottrina si intende infallibilmente definita, se ciò non consta manifestamente.

750

Can. 750 - Per fede divina e cattolica sono da credere tutte quelle cose che sono contenute nella parola di Dio scritta o tramandata, vale a dire nell'unico deposito della fede affidato alla Chiesa, e che insieme sono proposte come divinamente rivelate, sia dal magistero solenne della Chiesa, sia dal suo magistero ordinario e universale, ossia quello che è manifestato dalla comune adesione dei fedeli sotto la guida del sacro magistero; di conseguenza tutti sono tenuti a evitare qualsiasi dottrina ad esse contraria.

751

Can. 751 - Vien detta eresia, l'ostinata negazione, dopo aver ricevuto il battesimo, di una qualche verità che si deve credere per fede divina e cattolica, o il dubbio ostinato su di essa; apostasia, il ripudio totale della fede cristiana; scisma, il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti.

752

Can. 752 - Non proprio un assenso di fede, ma un religioso ossequio dell'intelletto e della volontà deve essere prestato alla dottrina, che sia il Sommo Pontefice sia il Collegio dei Vescovi enunciano circa la fede e i costumi, esercitando il magistero autentico, anche se non intendono proclamarla con atto definitivo; i fedeli perciò procurino di evitare quello che con essa non concorda.

753

Can. 753 - I Vescovi, che sono in comunione con il capo del Collegio e con i membri, sia singolarmente sia riuniti nelle Conferenze Episcopali o nei concili particolari, anche se non godono dell'infallibilità nell'insegnamento, sono autentici dottori e maestri della fede per i fedeli affidati alla loro cura; a tale magistero autentico dei propri Vescovi i fedeli sono tenuti ad aderire con religioso ossequio dell'animo.

754

Can. 754 - Tutti i fedeli sono tenuti all'obbligo di osservare le costituzioni e i decreti, che la legittima autorità della Chiesa propone per esporre una dottrina e per proscrivere opinioni erronee; per ragione speciale, quando poi le emanano il Romano Pontefice o il Collegio dei Vescovi.

755

Can. 755 - §1. Spetta in primo luogo a tutto il Collegio dei Vescovi e alla Sede Apostolica sostenere e dirigere presso i cattolici il movimento ecumenico, il cui fine è il ristabilimento dell'unità tra tutti i cristiani, che la Chiesa è tenuta a promuovere per volontà di Cristo.

§2. Spetta parimenti ai Vescovi, e, a norma del diritto, alle Conferenze Episcopali, promuovere la medesima unità e secondo che le diverse circostanze lo esigano o lo consiglino, impartire norme pratiche, tenute presenti le disposizioni emanate dalla suprema autorità della Chiesa.

 

756

Can. 756 - §1. Nei riguardi della Chiesa universale la funzione di annunciare il Vangelo è affidata principalmente al Romano Pontefice e al Collegio dei Vescovi.

§2. Nei riguardi della Chiesa particolare loro affidata esercitano tale funzione i singoli Vescovi, i quali in essa sono i moderatori di tutto il ministero della parola; a volte però alcuni Vescovi la esplicano congiuntamente nei riguardi di più Chiese insieme, a norma del diritto.

757

Can. 757 - E' proprio dei presbiteri, che sono i cooperatori dei Vescovi, annunciare il Vangelo di Dio; sono tenuti soprattutto a questo dovere, nei riguardi del popolo loro affidato, i parroci e gli altri cui viene commessa la cura delle anime; spetta anche ai diaconi servire il popolo di Dio nel ministero della parola, in comunione con il Vescovo e il suo presbiterio.

758

Can. 758 - I membri degli istituti di vita consacrata, in forza della propria consacrazione a Dio, rendono testimonianza del Vangelo in modo peculiare, e convenientemente essi vengono assunti dal Vescovo in aiuto per annunciare il Vangelo.

759

Can. 759 - I fedeli laici, in forza del battesimo e della confermazione, con la parola e con l'esempio della vita cristiana sono testimoni dell'annuncio evangelico; possono essere anche chiamati a cooperare con il Vescovo e con i presbiteri nell'esercizio del ministero della parola.

760

Can. 760 - Nel ministero della parola, che deve fondarsi sulla sacra Scrittura, la Tradizione, la liturgia, il magistero e la vita della Chiesa, sia integralmente e fedelmente proposto il mistero di Cristo.

761

Can. 761 - Per annunciare la dottrina cristiana si adoperino i diversi mezzi, che sono a disposizione, in primo luogo la predicazione e l'istruzione catechetica, che tengono sempre il posto principale, ma anche la presentazione della dottrina nelle scuole, nelle accademie, conferenze e adunanze di ogni genere, e altresì la diffusione della medesima attraverso le dichiarazioni pubbliche fatte dalla legittima autorità in occasione di taluni eventi con la stampa e con gli altri strumenti di comunicazione sociale.

CAPITOLO I: LA PREDICAZIONE DELLA PAROLA DI DIO

762

Can. 762 - Dal momento che il popolo di Dio viene radunato in primo luogo dalla parola di Dio vivente, che è del tutto legittimo ricercare dalle labbra dei sacerdoti, i sacri ministri abbiano grande stima della funzione della predicazione, essendo tra i loro principali doveri annunciare a tutti il Vangelo di Dio.

763

Can. 763 - E' diritto dei Vescovi predicare dovunque la parola di Dio, non escluse le chiese e gli oratori degli istituti religiosi di diritto pontificio, a meno che il Vescovo del luogo in casi particolari non lo abbia negato espressamente.

764

Can. 764 - Salvo il disposto del can. 765, i presbiteri e i diaconi godono della facoltà di predicare dovunque, da esercitare con il consenso almeno presunto del rettore della chiesa, a meno che la medesima facoltà non sia stata ristretta o tolta del tutto da parte dell'Ordinario competente, o per legge particolare si richieda la licenza espressa.

765

Can. 765 - Per predicare ai religiosi nelle loro chiese o oratori si richiede la licenza del Superiore competente a norma delle costituzioni.

766

Can. 766 - I laici possono essere ammessi a predicare in una chiesa o in un oratorio, se in determinate circostanze lo richieda la necessità o in casi particolari l'utilità lo consigli, secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale, e salvo il can. 767, §1.

767

Can. 767 - §1. Tra le forme di predicazione è eminente l'omelia, che è parte della stessa liturgia ed è riservata al sacerdote o al diacono; in essa lungo il corso dell'anno liturgico siano esposti dal testo sacro i misteri della fede e le norme della vita cristiana.

§2. Nei giorni di domenica e nelle feste di precetto, in tutte le Messe che si celebrano con concorso di popolo, si deve tenere l'omelia nè la si può omettere se non per grave causa.

§3. Si raccomanda caldamente che, se si dà un sufficiente concorso di popolo, si tenga l'omelia anche nelle Messe che vengono celebrate durante la settimana, soprattutto quelle celebrate nel tempo di avvento e di quaresima o in occasione di qualche festa o di un evento luttuoso.

§4. Spetta al parroco o al rettore della chiesa curare che queste disposizioni siano osservate religiosamente.

768

Can. 768 - §1. I predicatori della parola divina propongano in primo luogo ai fedeli ciò che è necessario credere e fare per la gloria di Dio e per la salvezza degli uomini.

§2. Impartiscano ai fedeli anche la dottrina che il magistero della Chiesa propone sulla dignità e libertà della persona umana, sull'unità e stabilità della famiglia e sui suoi compiti, sugli obblighi che riguardano gli uomini uniti nella società, come pure sul modo di disporre le cose temporali secondo l'ordine stabilito da Dio.

769

Can. 769 - La dottrina cristiana sia proposta in modo conforme alla condizione degli uditori e adattato alle necessità dei tempi.

770

Can. 770 - I parroci in tempi determinati, secondo le disposizioni del Vescovo diocesano, organizzino quelle predicazioni, che denominano esercizi spirituali e sacre missioni, o altre forme adattate alle necessità.

771

Can. 771 - §1. I pastori delle anime, soprattutto i Vescovi e i parroci, siano solleciti che la parola di Dio venga annunciata anche a quei fedeli, i quali per la loro condizione di vita non usufruiscono a sufficienza della comune e ordinaria cura pastorale o ne sono totalmente privi.

§2. Provvedano pure che l'annuncio del Vangelo giunga ai non credenti che vivono nel territorio, dal momento che la cura delle anime deve comprendere anche loro, non altrimenti che i fedeli.

772

Can. 772 - §1. Per ciò che concerne l'esercizio della predicazione, si osservino inoltre da tutti le norme date dal Vescovo diocesano.

§2. Per parlare sulla dottrina cristiana mediante la radio o la televisione, siano osservate le disposizioni date dalla Conferenza Episcopale.

CAPITOLO II: L'ISTRUZIONE CATECHETICA

773

Can. 773 - E' dovere proprio e grave soprattutto dei pastori delle anime curare la catechesi del popolo cristiano, affinché la fede dei fedeli, per mezzo dell'insegnamento della dottrina e dell'esperienza della vita cristiana, diventi viva, esplicita e operosa.

774

Can. 774 - §1. La sollecitudine della catechesi, sotto la guida della legittima autorità ecclesiastica, riguarda tutti i membri della Chiesa, ciascuno per la sua parte.

§2. I genitori sono tenuti prima di tutti gli altri all'obbligo di formare con la parola e l'esempio i figli nella fede e nella pratica della vita cristiana; sono vincolati da una pari obbligazione, coloro che ne fanno le veci e i padrini.

775

Can. 775 - §1. Osservate le disposizioni date dalla Sede Apostolica, spetta al Vescovo diocesano emanare norme circa la materia catechetica e parimenti provvedere che siano disponibili gli strumenti adatti per la catechesi, preparando anche un catechismo, se ciò sembrasse opportuno, e altresì favorire e coordinare le iniziative catechistiche.

§2. Spetta alla Conferenza Episcopale, se pare utile, curare che vengano pubblicati catechismi per il proprio territorio, previa approvazione della Sede Apostolica.

§3. Presso la Conferenza Episcopale può essere istituito l'ufficio catechistico, con la precipua funzione di offrire aiuto alle singole diocesi in materia catechetica.

776

Can. 776 - Il parroco, in forza del suo ufficio, è tenuto a curare la formazione catechetica degli adulti, dei giovani e dei fanciulli; a tal fine adoperi la collaborazione dei chierici addetti alla parrocchia, dei membri degli istituti di vita consacrata come pure delle società di vita apostolica, tenuto conto dell'indole di ciascun istituto, e altresì dei fedeli laici, soprattutto dei catechisti; tutti questi, se non sono legittimamente impediti, non ricusino di prestare volentieri la loro opera. Nella catechesi familiare, promuova e sostenga il compito dei genitori, di cui al can. 774, §2.

777

Can. 777 - In modo peculiare il parroco, tenute presenti le norme stabilite dal Vescovo diocesano, curi: 1) che si impartisca una catechesi adatta in vista della celebrazione dei sacramenti; 2) che i fanciulli, mediante l'istruzione catechetica impartita per un congruo tempo, siano debitamente preparati alla prima ricezione dei sacramenti della penitenza e della santissima Eucaristia, come pure al sacramento della confermazione; 3) che i medesimi, ricevuta la prima comunione, abbiano una più abbondante e più profonda formazione catechetica; 4) che l'istruzione catechetica sia trasmessa anche a quelli che sono impediti nella mente o nel corpo, per quanto lo permette la loro condizione; 5) che la fede dei giovani e degli adulti, con svariate forme e iniziative, sia difesa, illuminata e fatta progredire.

778

Can. 778 - I Superiori religiosi e delle società di vita apostolica curino che nelle proprie chiese, scuole o altre opere in qualunque modo loro affidate, venga impartita diligentemente l'istruzione catechetica.

779

Can. 779 - L'istruzione catechetica sia trasmessa con l'uso di tutti gli aiuti, sussidi didattici e strumenti di comunicazione sociale, che sembrano più efficaci perché i fedeli, in modo adatto alla loro indole, alle loro capacità ed età come pure alle condizioni di vita, siano capaci di apprendere più pienamente la dottrina cattolica e di tradurla in pratica in modo più conveniente.

780

Can. 780 - Gli Ordinari dei luoghi curino che i catechisti siano debitamente preparati a svolgere bene il loro incarico, che cioè venga loro offerta una formazione continua, e che conoscano in modo appropriato la dottrina della Chiesa e imparino teoreticamente e praticamente i principi delle discipline pedagogiche.

781

Can. 781 - Dal momento che tutta quanta la Chiesa è per sua natura missionaria e che l'opera di evangelizzazione è da ritenere dovere fondamentale del popolo di Dio, tutti i fedeli, consci della loro responsabilità, assumano la propria parte nell'opera missionaria.

782

Can. 782 - §1. La suprema direzione e coordinamento delle iniziative e delle attività riguardanti l'opera missionaria e la cooperazione per le missioni, compete al Romano Pontefice e al Collegio dei Vescovi.

§2. I singoli Vescovi, in quanto garanti della Chiesa universale e di tutte le Chiese, abbiano una peculiare sollecitudine per l'opera missionaria, soprattutto suscitando, favorendo e sostenendo le iniziative missionarie nella propria Chiesa particolare.

783

Can. 783 - I membri degli istituti di vita consacrata, dal momento che si dedicano al servizio della Chiesa in forza della stessa consacrazione, sono tenuti all'obbligo di prestare l'opera loro in modo speciale nell'azione missionaria, con lo stile proprio dell'istituto.

784

Can. 784 - I missionari, vale a dire coloro che sono mandati dalla competente autorità ecclesiastica a compiere l'opera missionaria, possono essere designati fra gli autoctoni o no, sia chierici secolari, sia membri degli istituti di vita consacrata o delle società di vita apostolica, sia altri fedeli laici.

785

Can. 785 - §1. Nello svolgimento dell'opera missionaria siano assunti i catechisti, cioè fedeli laici debitamente istruiti e eminenti per vita cristiana, perché, sotto la guida del missionario, si dedichino a proporre la dottrina evangelica e a organizzare gli esercizi liturgici e le opere di carità.

§2. I catechisti siano formati nelle scuole a ciò destinate o, dove queste mancano, sotto la guida dei missionari.

786

Can. 786 - L'azione propriamente missionaria, per mezzo della quale la Chiesa è impiantata nei popoli o nei gruppi dove ancora non è stata radicata, viene assolta dalla Chiesa soprattutto mandando gli annunziatori del Vangelo fino a quando le nuove Chiese non siano pienamente costituite, vale a dire quando siano dotate di forze proprie e di mezzi sufficienti, per cui esse stesse siano capaci da sè di compiere l'opera di evangelizzazione.

787

Can. 787 - §1. I missionari, con la testimonianza della vita e della parola, istituiscano un dialogo sincero con i non credenti in Cristo, perché, con procedimento adatto al loro ingegno e cultura, si aprano loro le vie per le quali possano essere condotti a conoscere l'annuncio evangelico.

§2. Curino d'istruire nelle verità della fede coloro che giudicano preparati a ricevere l'annuncio evangelico, in modo tale che essi stessi, chiedendolo liberamente, possano essere ammessi a ricevere il battesimo.

788

Can. 788 - §1. Quelli che avranno manifestato la volontà di abbracciare la fede in Cristo, compiuto il tempo del precatecumenato, siano ammessi con le cerimonie liturgiche al catecumenato, e i loro nomi siano scritti nell'apposito libro.

§2. I catecumeni, per mezzo dell'istruzione e del tirocinio della vita cristiana, siano adeguatamente iniziati al mistero della salvezza e vengano introdotti a vivere la fede, la liturgia, la carità del popolo di Dio e l'apostolato.

§3. Spetta alla Conferenza Episcopale emanare statuti con cui ordinare il catecumenato, determinando quali siano gli obblighi dei catecumeni, e quali prerogative si debbano loro riconoscere.

789

Can. 789 - I neofiti siano formati con un'istruzione appropriata a conoscere più profondamente la verità evangelica e ad adempiere i doveri assunti per mezzo del battesimo; siano compenetrati da un sincero amore verso Cristo e la sua Chiesa.

790

Can. 790 - §1. Nei territori di missione spetta al Vescovo diocesano: 1) promuovere, guidare e coordinare le iniziative e le opere, che tendono all'azione missionaria; 2) curare che siano stipulate le debite convenzioni con i Moderatori degli istituti che si dedicano all'opera missionaria, e che le relazioni con i medesimi tornino a bene della missione.

§2. Alle disposizioni emanate dal Vescovo diocesano di cui al §1, n. 1, sono sottoposti tutti i missionari, anche religiosi e i loro aiutanti che vivono nella circoscrizione a lui soggetta.

791

Can. 791 - Nelle singole diocesi per favorire la cooperazione missionaria: 1) si promuovano le vocazioni missionarie; 2) sia deputato un sacerdote per promuovere efficacemente le iniziative a favore delle missioni, soprattutto le Pontificie Opere Missionarie; 3) si celebri la giornata annuale per le missioni; 4) sia versato ogni anno un congruo contributo per le missioni, da trasmettere alla Santa Sede.

792

Can. 792 - Le Conferenze Episcopali istituiscano e promuovano opere, per mezzo delle quali coloro che dalle terre di missione si recano nel territorio delle medesime Conferenze per ragioni di lavoro o di studio, siano accolti fraternamente e vengano aiutati con una adeguata cura pastorale.

793

Can. 793 - §1. I genitori, come pure coloro che ne fanno le veci, sono vincolati dall'obbligo e hanno il diritto di educare la prole; i genitori cattolici hanno anche il dovere e il diritto di scegliere quei mezzi e quelle istituzioni attraverso i quali, secondo le circostanze di luogo, possano provvedere nel modo più appropriato all'educazione cattolica dei figli.

§2. E' diritto dei genitori di usufruire anche degli aiuti che la società civile deve fornire e di cui hanno bisogno nel procurare l'educazione cattolica dei figli.

794

Can. 794 - §1. A titolo speciale il dovere e il diritto di educare spetta alla Chiesa, alla quale è stata affidata da Dio la missione di aiutare gli uomini, perché siano in grado di pervenire alla pienezza della vita cristiana.

§2. E' dovere dei pastori delle anime disporre ogni cosa, perché tutti i fedeli possano fruire dell'educazione cattolica.

795

Can. 795 - Dal momento che la vera educazione deve perseguire la formazione integrale della persona umana, in vista del suo fine ultimo e insieme del bene comune delle società, i fanciulli e i giovani siano coltivati in modo da poter sviluppare armonicamente le proprie doti fisiche, morali e intellettuali, acquistino un più perfetto senso di responsabilità e il retto uso della libertà e siano preparati a partecipare attivamente alla vita sociale.

CAPITOLO I: LE SCUOLE

796

Can. 796 - §1. Tra i mezzi per coltivare l'educazione i fedeli stimino grandemente le scuole, le quali appunto sono di precipuo aiuto ai genitori nell'adempiere la loro funzione educativa.

§2. E' necessario che i genitori cooperino strettamente con i maestri delle scuole, cui affidano i figli da educare; i maestri poi nell'assolvere il proprio dovere collaborino premurosamente con i genitori; questi poi vanno ascoltati volentieri e inoltre siano istituite e grandemente apprezzate le loro associazioni o riunioni.

797

Can. 797 - E' necessario che i genitori nello scegliere le scuole godano di vera libertà; di conseguenza i fedeli devono impegnarsi perché la società civile riconosca ai genitori questa libertà e, osservata la giustizia distributiva, la tuteli anche con sussidi.

798

Can. 798 - I genitori affidino i figli a quelle scuole nelle quali si provvede all'educazione cattolica; se non sono in grado di farlo, sono tenuti all'obbligo di curare, che la debita educazione cattolica sia loro impartita al di fuori della scuola.

799

Can. 799 - I fedeli facciano di tutto perché nella società civile le leggi, che ordinano la formazione dei giovani, contemplino nelle scuole stesse anche la loro educazione religiosa e morale, secondo la coscienza dei genitori.

800

Can. 800 - §1. E' diritto della Chiesa fondare e dirigere scuole di qualsiasi disciplina, genere e grado.

§2. I fedeli favoriscano le scuole cattoliche, cooperando secondo le proprie forze per fondarle e sostenerle.

801

Can. 801 - Gli istituti religiosi che hanno la missione specifica dell'educazione, mantenendo fedelmente questa loro missione, si adoperino efficacemente per dedicarsi all'educazione cattolica anche attraverso proprie scuole, fondate con il consenso del Vescovo diocesano.

802

Can. 802 - §1. Se non ci sono ancora scuole nelle quali venga trasmessa una educazione impregnata di spirito cristiano, spetta al Vescovo diocesano curare che siano fondate.

§2. Quando ciò sia conveniente, il Vescovo diocesano provveda che vengano fondate pure scuole professionali e tecniche e anche altre, che siano richieste da speciali necessità.

803

Can. 803 - §1. Per scuola cattolica s'intende quella che l'autorità ecclesiastica competente o una persona giuridica ecclesiastica pubblica dirige, oppure quella che l'autorità ecclesiastica riconosce come tale con un documento scritto.

§2. L'istruzione e l'educazione nella scuola cattolica deve fondarsi sui principi della dottrina cattolica; i maestri si distinguano per retta dottrina e per probità di vita.

§3. Nessuna scuola, benché effettivamente cattolica, porti il nome di scuola cattolica, se non per consenso della competente autorità ecclesiastica.

804

Can. 804 - §1. All'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali su questo campo d'azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso.

§2. L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica.

805

Can. 805 - E' diritto dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi.

806

Can. 806 - §1. Al Vescovo diocesano compete il diritto di vigilare e di visitare le scuole cattoliche situate nel suo territorio, anche quelle fondate o dirette da membri di istituti religiosi; a lui parimenti compete dare disposizioni che concernono l'ordinamento generale delle scuole cattoliche: e queste disposizioni hanno valore anche circa le scuole che sono dirette dai medesimi religiosi, salva però la loro autonomia sulla conduzione interna di tali scuole.

§2. Curino i Moderatori delle scuole cattoliche, sotto la vigilanza dell'Ordinario del luogo, che l'istruzione in esse impartita si distingua dal punto di vista scientifico almeno a pari grado che nelle altre scuole della regione.

CAPITOLO II: LE UNIVERSITA' CATTOLICHE

E GLI ALTRI ISTITUTI DI STUDI SUPERIORI

807

Can. 807 - E' diritto della Chiesa istituire e dirigere università di studi, che contribuiscano ad una più profonda cultura degli uomini e a una più piena promozione della persona umana e altresì ad adempiere la funzione d'insegnare della Chiesa stessa.

808

Can. 808 - Nessuna università di studi, benché effettivamente cattolica, porti il titolo ossia il nome di università cattolica, se non per consenso della competente autorità ecclesiastica.

809

Can. 809 - Le Conferenze Episcopali curino che ci siano, se possibile e conveniente, università di studi o almeno facoltà, distribuite in modo appropriato nel loro territorio, nelle quali le diverse discipline, salvaguardata senza dubbio la loro autonomia scientifica, siano studiate e insegnate, tenuto conto della dottrina cattolica.

810

Can. 810 - §1. E' dovere dell'autorità competente secondo gli statuti provvedere che nelle università cattoliche siano nominati docenti i quali, oltre che per l'idoneità scientifica e pedagogica, eccellano per integrità di dottrina e per probità di vita, e che, mancando tali requisiti, osservato il modo di procedere definito dagli statuti, siano rimossi dall'incarico.

§2. Le Conferenze Episcopali e i Vescovi diocesani interessati hanno il dovere e il diritto di vigilare, che nelle medesime università siano osservati fedelmente i principi della dottrina cattolica.

811

Can. 811 - §1. L'autorità ecclesiastica competente curi che nelle università cattoliche sia eretta la facoltà o l'istituto o almeno la cattedra di teologia, in cui vengano impartite lezioni anche agli studenti laici.

§2. Nelle singole università cattoliche si tengano lezioni, nelle quali si trattino precipuamente le questioni teologiche connesse con le discipline delle medesime facoltà.

812

Can. 812 - Coloro che in qualunque istituto di studi superiori insegnano discipline teologiche, devono avere il mandato della competente autorità ecclesiastica.

813

Can. 813 - Il Vescovo diocesano abbia una intensa cura pastorale degli studenti, anche erigendo una parrocchia, o almeno per mezzo di sacerdoti a ciò stabilmente deputati, e provveda che presso le università, anche non cattoliche, ci siano centri universitari cattolici, che offrano un aiuto soprattutto spirituale alla gioventù.

814

Can. 814 - Le disposizioni, date per le università, si applicano a pari ragione agli altri istituti di studi superiori.

CAPITOLO III: LE UNIVERSITA' E LE FACOLTA' ECCLESIASTICHE

815

Can. 815 - La Chiesa, in forza della sua funzione di annunciare la verità rivelata, ha proprie università o facoltà ecclesiastiche per l'investigazione delle discipline sacre o connesse con le sacre, e per istruire scientificamente gli studenti nelle medesime discipline.

816

Can. 816 - §1. Le università e le facoltà ecclesiastiche possono essere costituite soltanto se erette dalla Sede Apostolica o da questa approvate; ad essa compete pure la loro superiore direzione.

§2. Le singole università e facoltà ecclesiastiche devono avere i propri statuti e l'ordinamento degli studi approvati dalla Sede Apostolica.

817

Can. 817 - Nessuna università o facoltà, che non sia stata eretta o approvata dalla Sede Apostolica, può validamente conferire gradi accademici con effetti canonici nella Chiesa.

818

Can. 818 - Le disposizioni date per le università cattoliche nei cann. 810, 812 e 813, hanno valore anche per le università e facoltà ecclesiastiche.

819

Can. 819 - Nella misura in cui lo richieda il bene della diocesi o dell'istituto religioso o anzi della stessa Chiesa universale, i Vescovi diocesani o i Superiori competenti degli istituti devono inviare alle università o facoltà ecclesiastiche giovani, chierici e religiosi, che si segnalino per indole, virtù e ingegno.

820

Can. 820 - I Moderatori e i professori delle università e facoltà ecclesiastiche procurino che le diverse facoltà dell'università collaborino vicendevolmente, per quanto l'oggetto lo consente, e che tra la propria università o facoltà e le altre università o facoltà, anche non ecclesiastiche, ci sia mutua cooperazione, con la quale cioè le medesime con azione congiunta operino concordemente ad un maggior incremento della scienza, per mezzo di convegni, investigazioni scientifiche coordinate e altri sussidi.

821

Can. 821 - La Conferenza Episcopale e il Vescovo diocesano provvedano che, dove è possibile, siano fondati istituti superiori di scienze religiose, nei quali cioè vengano insegnate le discipline teologiche e le altre che concernono la cultura cristiana.

822

Can. 822 - §1. I pastori della Chiesa, valendosi del diritto proprio della Chiesa nell'adempimento del loro incarico, cerchino di utilizzare gli strumenti di comunicazione sociale.

§2. Sia cura dei medesimi pastori istruire i fedeli del dovere che hanno di cooperare perché l'uso degli strumenti di comunicazione sociale sia vivificato da spirito umano e cristiano.

§3. Tutti i fedeli, quelli soprattutto che in qualche modo hanno parte nell'uso e nell'organizzazione dei medesimi strumenti, siano solleciti nel prestare la loro cooperazione alle attività pastorali, in modo tale che la Chiesa anche con tali strumenti possa esercitare efficacemente la sua funzione.

823

Can. 823 - §1. Perché sia conservata l'integrità della verità della fede e dei costumi, i pastori della Chiesa hanno ii dovere e il diritto di vigilare che non si arrechi danno alla fede e ai costumi dei fedeli con gli scritti o con l'uso degli strumenti di comunicazione sociale; parimenti di esigere che vengano sottoposti al proprio giudizio prima della pubblicazione gli scritti dei fedeli che toccano la fede o i costumi; e altresì di riprovare gli scritti che portino danno alla retta fede o ai buoni costumi.

§2. Il dovere e il diritto, di cui al §1, competono ai Vescovi, sia singolarmente sia riuniti nei concili particolari o nelle Conferenze Episcopali nei riguardi dei fedeli alla loro cura affidati, d'altro lato competono alla suprema autorità della Chiesa nei riguardi di tutto il popolo di Dio.

824

Can. 824 - §1. Se non è stabilito altrimenti, l'Ordinario del luogo, la cui licenza o approvazione per la pubblicazione dei libri va richiesta secondo i canoni del presente titolo, è l'Ordinario del luogo proprio dell'autore oppure l'Ordinario del luogo nel quale il libro viene effettivamente edito.

§2. Ciò che viene stabilito nei canoni di questo titolo sui libri, si deve applicare a qualunque scritto destinato alla pubblica divulgazione, se non consti altro.

825

Can. 825 - §1. I libri delle sacre Scritture non possono essere pubblicati senza essere stati approvati dalla Sede Apostolica o dalla Conferenza Episcopale; e parimenti perché le versioni delle medesime possano essere edite nelle lingue correnti, si richiede che siano state approvate dalla stessa autorità e contemporaneamente siano corredate da sufficienti spiegazioni.

§2. I fedeli cattolici, su licenza della Conferenza Episcopale, possono preparare e pubblicare le versioni delle sacre Scritture corredate da convenienti spiegazioni, in collaborazione anche con i fratelli separati.

826

Can. 826 - §1. Per ciò che attiene ai libri liturgici, si osservino le disposizioni del can. 838.

§2. Perché siano pubblicati di nuovo i libri liturgici o parti di essi, come pure le loro versioni nelle lingue correnti, deve risultare la concordanza con l'edizione approvata da un attestato dell'Ordinario del luogo in cui vengono effettivamente editi.

§3. I libri di preghiere per l'uso pubblico o privato dei fedeli non siano pubblicati se non su licenza dell'Ordinario del luogo.

827

Can. 827 - §1. I catechismi come pure gli altri scritti pertinenti all'istruzione catechetica o le loro versioni, per essere pubblicati, devono avere l'approvazione dell'Ordinario del luogo, fermo restando il disposto del can. 775, §2.

§2. Qualora non siano stati pubblicati con l'approvazione della competente autorità ecclesiastica o da essa successivamente approvati, nelle scuole, sia elementari sia medie sia superiori, non possono essere adottati come testi-base dell'insegnamento i libri che toccano questioni concernenti la sacra Scrittura, la teologia, il diritto canonico, la storia ecclesiastica e le discipline religiose o morali.

§3. Si raccomanda che i libri che trattano le materie di cui al §2, sebbene non siano adoperati come testi d'insegnamento, e parimenti gli scritti in cui ci sono elementi che riguardano in modo peculiare la religione o l'onestà dei costumi, vengano sottoposti al giudizio dell'Ordinario del luogo.

§4. Nelle chiese o negli oratori non si possono esporre, vendere o dare libri o altri scritti che trattano di questioni di religione o di costumi, se non sono stati pubblicati con licenza della competente autorità ecclesiastica o da questa successivamente approvati.

828

Can. 828 - Non è lecito pubblicare di nuovo le collezioni dei decreti o degli atti editi da una autorità ecclesiastica, senza aver richiesto precedentemente la licenza della medesima autorità e osservate le condizioni da essa imposte.

829

Can. 829 - L'approvazione o la licenza di pubblicare un'opera ha valore per il testo originale, non però per le sue nuove edizioni o traduzioni.

830

Can. 830 - §1. Rimanendo intatto il diritto di ciascun Ordinario del luogo di affidare a persone per lui sicure il giudizio sui libri, può essere redatto dalla Conferenza Episcopale un elenco di censori, eminenti per scienza, retta dottrina e prudenza, che siano a disposizione delle curie diocesane, oppure può essere costituita una commissione di censori, che gli Ordinari locali possano consultare.

§2. Il censore, nell'attendere al suo ufficio, messa da parte ogni preferenza personale, tenga presente solamente la dottrina della Chiesa sulla fede e sui costumi, quale è proposta dal magistero ecclesiastico.

§3. Il censore deve dare il suo parere per iscritto; se sarà risultato favorevole, l'Ordinario secondo il suo prudente giudizio conceda la licenza di procedere alla pubblicazione, espresso il proprio nome e altresì il tempo e il luogo della concessione; che se non la conceda, l'Ordinario comunichi le motivazioni del diniego allo scrittore dell'opera.

831

Can. 831 - §1. Sui giornali, opuscoli o riviste periodiche che sono soliti attaccare apertamente la religione cattolica o i buoni costumi, i fedeli non scrivano nulla, se non per causa giusta e ragionevole; i chierici poi e i membri degli istituti religiosi, solamente su licenza dell'Ordinario del luogo.

§2. Spetta alla Conferenza Episcopale stabilire norme sui requisiti perché ai chierici e ai membri degli istituti religiosi sia lecito partecipare a trasmissioni radiofoniche o televisive che trattino questioni attinenti la dottrina cattolica o la morale.

832

Can. 832 - I membri degli istituti religiosi, per poter pubblicare scritti che trattano questioni di religione o di costumi, necessitano anche della licenza del proprio Superiore maggiore a norma delle costituzioni.

833

Can. 833 - All'obbligo di emettere personalmente la professione di fede, secondo la formula approvata dalla Sede Apostolica, sono tenuti: 1) alla presenza del presidente o di un suo delegato, tutti quelli che partecipano al Concilio Ecumenico o particolare, al sinodo dei Vescovi e al sinodo diocesano con voto sia deliberativo sia consultivo; il presidente poi alla presenza del Concilio o del sinodo; 2) i promossi alla dignità cardinalizia secondo gli statuti del sacro Collegio; 3) alla presenza del delegato della Sede Apostolica, tutti i promossi all'episcopato, e parimenti quelli che sono equiparati al Vescovo diocesano; 4) alla presenza del collegio dei consultori, l'Amministratore diocesano; 5) alla presenza del Vescovo diocesano o di un suo delegato, i Vicari generali e i Vicari episcopali come pure i Vicario giudiziali; 6) alla presenza dell'Ordinario del luogo o di un suo delegato, i parroci, il rettore e gli insegnanti di teologia e filosofia nei seminari, all'inizio dell'assunzione dell'incarico; quelli che devono essere promossi all'ordine del diaconato; 7) alla presenza del Gran Cancelliere o, in sua assenza, alla presenza dell'Ordinario del luogo o dei loro delegati, il rettore dell'università ecclesiastica o cattolica, all'inizio dell'assunzione dell'incarico; alla presenza del rettore, se sacerdote, o alla presenza dell'Ordinario del luogo o dei loro delegati, i docenti che insegnano in qualsiasi università discipline pertinenti alla fede e ai costumi, all'inizio dell'assunzione dell'incarico; 8) i Superiori negli istituti religiosi e nelle società di vita apostolica clericali, a norma delle costituzioni.