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I diritti dei lavoratori
nella Dottrina sociale della Chiesa.
Giampaolo Crepaldi
Sottosegretario Pont.Cons. Just et Pax
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Si svolge in questi giorni a Ginevra l’86ma sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro, convocata per affrontare un impegnativo ordine del giorno, in cui spicca il punto dedicato all’adozione di una solenne Dichiarazione dei diritti fondamentali dei lavoratori. Con tale strumento giuridico internazionale s’intende riconoscere che i principi contenuti in sette Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) ed affermati negli atti costitutivi dell’Organizzazione, sono diritti di base dei lavoratori, condizione per il soddisfacimento di altri diritti dei lavoratori, e che essi costituiscono un dovere per i Paesi membri, anche per quelli che non hanno ratificato le Convenzioni summenzionate.
L’iniziativa, volta a definire uno "zoccolo duro" di diritti, assume pertanto un notevole rilievo sul piano culturale e politico in una fase storica come l’attuale in cui questi stessi diritti sono riconsiderati nel contesto dei profondi cambiamenti intervenuti nell’odierno mondo del lavoro a seguito dell’incessante progresso tecnologico, della globalizzazione dei mercati, delle ricorrenti crisi economiche e delle conseguenti scelte politiche per uscirne.
Gli attuali cambiamenti sono accompagnati in genere da una riduzione degli standards protettivi, soprattutto per quella crescente quota di lavoratori definiti, non senza una qualche ambiguità, lavoratori informali. Ciò ha determinato il progressivo arretramento del diritto del lavoro, facilmente constatabile nei vigorosi processi di deregolamentazione, negli attacchi alle libertà sindacali e nella preferenza accordata all’individualizzazione senza garanzie precostituite del rapporto di lavoro.
Anche lo Stato ha modificato il suo ruolo, non solo rimane come imprenditore, ma pure come regolatore e garante delle politiche occupazionali e salariali, e s’impone vincoli di bilancio che lo costringono a mutamenti di tendenza sul fronte della politica della sicurezza sociale, tanto che alcuni attenti osservatori parlano di una nuova sicurezza sociale senza Stato né solidarietà. Non intendiamo entrare qui nel merito della Dichiarazione, il cui testo è stato finora oggetto di approcci contrastanti da parte dei vari Stati membri dell’ILO, né attardarci in una valutazione del valore politico di questa iniziativa, quanto piuttosto cogliere cogliere l’utilità e l’interesse della circostanza dell’incontro di Ginevra per riproporre sinteticamente il considerevole contributo che sul fronte dei diritti dell’uomo e del lavoro è andata via via elaborando la dottrina sociale della Chiesa, dalla Rerum novarum di Leone XIII fino alla Laborem exercens di Giovanni Paolo II.
Si tratta infatti di un corpus dottrinale che proprio la tematica antropologica del lavoro, del diritto al lavoro e dei diritti nel lavoro, tiene coerentemente unito all’interno di una visione spirituale ed etica, ben strutturata ed organica, del vario articolarsi della questione sociale.
E’ evidente che l’interesse della Chiesa per il lavoro è del tutto peculiare, perché di natura essenzialmente religiosa ed etica. Lo giustifica innanzitutto la missione evangelizzatrice, che ha nella promozione di tutto l’uomo e di ogni uomo una delle sue dimensioni più caratterizzanti e specifiche.
La riflessione sociale della Chiesa ha sempre rifiutato qualsiasi classificazione del lavoro sulla base di criteri intrinseci al lavoro stesso, perché ogni attività è espressione dell’uomo e da lui attinge dignità. Il lavoro non è fine in sé, ma mezzo indispensabile di crescita spirituale e materiale. Giovanni Paolo II ha ben evidenziato, nella Laborem exercens, i concetti basilari della visione cristiana del lavoro: "... il primo fondamentale lavoro è l’uomo stesso, il suo soggetto"; il lavoro "si misura soprattutto con il metro della dignità del soggetto stesso del lavoro, cioè della persona, dell’uomo che lo compie"; "in ultima analisi, lo scopo del lavoro, di qualunque lavoro eseguito dall’uomo ... rimane sempre l’uomo stesso" (LE 4c).
Confrontata con altre "dottrine" e pratiche riguardanti il lavoro, la dottrina della Chiesa emerge in tutta la sua forza innovatrice e dirompente.
La teoria liberista e monetarista che sostiene il mercato capitalistico considera il lavoro umano come un bene economico, o meglio, come un fattore produttivo simile a tutti gli altri fattori, vale a dire come una merce, nella forma specifica del lavoro salariato. Il lavoro, come ogni altro fattore o bene materiale, viene trattato in termini di mercato; accanto al "mercato del capitale" e al "mercato di beni e servizi", c’è il "mercato del lavoro".
I Paesi comunisti, che si proponevano di giungere ad un ribaltamento di questa concezione, in realtà hanno sempre tenuto ben fermo questo stesso concetto del lavoro come merce, mirando sostanzialmente a ingabbiarlo entro percorsi di mercato rigidamente prestabiliti. Li ha accumunati il fallimento complessivo delle economie del "socialismo reale".
Una concezione veramente diversa del lavoro è invece quella contenuta nella dottrina sociale della Chiesa, in cui, come abbiamo ricordato, si afferma esplicitamente e si argomenta dettagliatamente che "come persona l’uomo è ... il soggetto del lavoro" (LE 6) e che la dimensione soggettiva deve prevalere rispetto a quella meramente oggettiva del lavoratore come "fattore di produzione". Stesso fondamento personalistico ha il discorso fatto riguardo ai disabili, malati, anziani e disoccupati... con implicazioni in termini di diritto al lavoro, dignità del lavoro, equa remunerazione, di enorme portata anche per l’attuale modello di organizzazione e funzionamento dell’economia, in cui il lavoro umano, pur risultando centrale quanto ai compiti esercitati nei processi produttivi della ricchezza, non viene considerato come tale dal punto di vista dei diritti.
L’obiettivo dell’occupazione e quello della dignità del lavoro rimangono sottovalutati finché al lavoro si continua ad assegnare un ruolo pari a quello conferito ad altri aspetti del "circuito economico", quali le risorse materiali e la competitività, aspetti che sono sicuramente rilevanti, ma che non possono non sottostare al principio della priorità del "lavoro" nei confronti del "capitale"(LE 12).
In questa fondamentale prospettiva antropologica la dottrina sociale della Chiesa, a partire dalla Rerum novarum, ha via via indicato una serie di diritti dei lavoratori, una sorta di Magna Charta che anche oggi vale la pena riproporre. Si tratta di un "corpus" etico-giuridico che risponde alle caratteristiche di universalità e indivisibilità dei diritti umani che il Magistero sociale di Giovanni Paolo II ha richiamato fortemente anche nel suo Messaggio di quest’anno in occasione della giornata mondiale della pace. All’universalità e indivisibilità si associa l’esigenza di non pervenire a classificare dei gruppi di diritti in modo tale da correre il rischio di mettere in secondo piano altri diritti altrettanto fondamentali o di isolare i primi dal contesto di tutti i diritti umani già sanciti dagli strumenti internazionali.
Di seguito un breve elenco dei diritti richiamati dalla dottrina sociale della Chiesa:
- il diritto al lavoro e il corrispettivo dovere della comunità politica di aiutare i cittadini a trovare un’occupazione;
- il diritto d’iniziativa economica;
- il diritto ad una remunerazione che garantisca i mezzi sufficienti per permettere al singolo e alla sua famiglia una vita dignitosa sul piano materiale, sociale, culturale e spirituale, corrispondentemente al tipo di attività e al grado di rendimento economico di ciascuno;
- il diritto a condizioni di lavoro non lesive della sanità fisica e dell’integrità morale, non mortificanti lo sviluppo integrale degli esseri umani in formazione (si pensi alla questione del lavoro minorile); il diritto che il processo lavorativo rispetti le esigenze della persona e le sue forme di vita, soprattutto della sua vita domestica, tenendo conto dell’età e del sesso di ciascuno;
- il diritto a convenienti sovvenzioni indispensabili per la sussistenza dei lavoratori disoccupati e delle loro famiglie, in particolare il diritto a sistemi assicurativi per la vecchiaia, la malattia ed in caso di incidenti collegati alla prestazione lavorativa, e il diritto alla pensione;
- il diritto al riposo e al tempo libero;
- il diritto all’attiva partecipazione alla vita dell’impresa e alle istituzioni ove si decide dell’indirizzo economico generale;
- il diritto di riunione e di associazione;
- il diritto di sciopero, alle debite condizioni e nei giusti limiti;
- il diritto dell’emigrato a non essere discriminato nella remunerazione e nel lavoro in quanto concorre allo sviluppo economico del Paese ospitante;
- il diritto ad un’azione appropriata dei poteri pubblici per eliminare il più possibile gli squilibri economici, sociali e culturali fra gli esseri umani, affinché i fondamentali diritti della persona non rimangano privi di contenuto.
Questi diritti si ritrovano anche, in qualche modo, nei testi di numerose leggi nazionali o Convenzioni internazionali sul medesimo argomento, tuttavia la dottrina sociale della Chiesa è in grado di conferire ad essi pienezza di senso, poiché li collega a precisi presupposti etico-culturali, partendo da una radicale attenzione alla persona e alle sue fondamentali esigenze.
Per il contributo che tali presupposti possono offrire all’odierna riflessione sui diritti dei lavoratori, sembra opportuno segnalarne alcuni.
In primo luogo, il collegamento lavoro-famiglia.
Questo collegamento è una delle costanti della dottrina sociale della Chiesa, ed è efficacemente espresso nell’art. 10 della Carta dei diritti della famiglia, pubblicata dalla Santa Sede nel 1983: "Le famiglie hanno diritto a un ordine sociale ed economico in cui l’organizzazione del lavoro permetta ai membri di vivere insieme, e non ostacoli l’unità, il benessere, la salute e la stabilità della famiglia, offrendo anche la possibilità di sana ricreazione".
a) La remunerazione del lavoro deve essere sufficiente per fondare e mantenere una famiglia con dignità sia mediante un conveniente salario, chiamato "salario familiare", sia mediante altre misure sociali, quali gli assegni familiari o la remunerazione del lavoro casalingo di uno dei genitori; dovrebbe essere tale da non obbligare le madri a lavorare fuori casa a scapito della vita familiare e specialmente dell’educazione dei figli.
b) "Il lavoro della madre in casa deve essere conosciuto e rispettato per il suo valore nei confronti della famiglia e della società". Non bisogna intendere questo orientamento come una mera strumentalizzazione del lavoro ai fini della sussistenza della famiglia. Al contrario, lavoro e famiglia sono due valori che si sostengono reciprocamente: "… la famiglia è, al tempo stesso, una comunità resa possibile dal lavoro e la prima interna scuola di lavoro per ogni uomo" (LE 10).
In secondo luogo, i principi che la Dottrina sociale della Chiesa propone come criteri di valutazione dell’attuale modello dominante di sviluppo, quello dell’economia di mercato, alla luce della delicata e attualissima questione della disoccupazione.
- Il principio della responsabilità: conseguire un livello di vita decoroso è un impegno affidato alla responsabilità di ogni uomo e di ogni popolo. La prospettiva di affidarsi al mercato vale nella misura in cui questo sia in grado di procurare un lavoro dignitoso e un reddito adeguato.
- Il principio della sussidiarietà: il rispetto di questo principio favorisce la diffusione del cosiddetto "terzo settore", o privato-sociale, accanto ai settori privato o pubblico; viene ad innestarsi, in tal modo, nel modello e nella filosofia del mercato classico, la novità della cooperazione e del non-profit, formule che modificano sensibilmente la logica del profitto e aiutano a superare i problemi che ha di fronte oggi lo Stato sociale;
- Il principio di reciprocità: il "Terzo settore", ovvero il privato-sociale, è caratterizzato dallo stretto contatto fra domanda di beni e servizi e offerta di lavoro. La reciprocità di domanda e offerta è un elemento che può essere molto innovativo ed efficace in vista della correzione degli aspetti più deteriori e deleteri del modello di economia di mercato finora sperimentato, orientato più alla produzione di grandi quantità di beni, spesso non necessari, che non alla creazione di servizi alla persona, maggiormente rispondenti alle esigenze della società post-industriale.
- Il principio di solidarietà: in tutti quei casi in cui ci si trovi di fronte a situazioni di indiscutibile bisogno, a motivo di disabilità, di emarginazione, di esclusione, occorre provvedere sempre, al di là del mercato e di qualsiasi altra considerazione, nel rispetto del "primo principio di tutto l’ordinamento etico-sociale, e cioè (il) principio dell’uso comune dei beni" (LE 19). Al pari del giusto salario, la pratica del principio di solidarietà diventa "la concreta verifica della giustizia di tutto il sistema socio-economico e, ad ogni modo, del suo giusto funzionamento" (ibidem).
A partire da questi quattro principi, può essere realizzato un modello di sviluppo economico e sociale più convincente che rispetta i diritti del lavoro e i diritti dei lavoratori e fornisce una risposta organica e umanizzante alla complessità delle questioni oggi emergenti.
Da quanto sopra esposto sembra opportuno auspicare che nei nuovi strumenti giuridici internazionali, vi sia un esplicito richiamo agli strumenti internazionali sui diritti umani fondamentali già vigenti nell'ordinamento internazionale, a partire dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, di cui ci si accinge a celebrare il 50° anniversario, e dai Patti del 1966. In questo modo, oltre a far salve le esigenze di universalità e indivisibilità dei diritti umani, si fugherebbe il rischio di elaborare strumenti senza collegamento con gli altri atti delle Nazioni Unite, compromettendone il carattere di autorevolezza e solennità.
Sarà altrettanto necessario sottolineare che la scelta di proporre in un atto giuridico internazionale solo alcuni diritti, non pregiudica l’osservanza degli altri diritti da parte degli Stati o una riduzione dell’impegno di questi a realizzare gli indivisibili diritti umani espressi negli atti internazionali.
Questa dedizione alla promozione dei diritti dei lavoratori sarebbe vana se, considerando soprattutto il punto di vista dei Paesi in via di sviluppo, la richiesta del loro rispetto non venisse ancorata ad un impegno complessivo della comunità internazionale per lo sviluppo. In questo modo l’adozione di strumenti giuridici internazionali a tutela del lavoro non verrebbe interpretata come una forma di subdolo protezionismo dei Paesi ricchi a difesa dei loro interessi produttivi e commerciali.
In un passaggio del memorabile discorso all’ILO del 15 giugno 1982, il Santo Padre Giovanni Paolo II così sintetizzava la prospettiva della riflessione etica e culturale cristiana sul tema del lavoro e dei diritti fondamentali: "... Noi abbiamo il diritto e il dovere di trattare il lavoro nel suo rapporto con l’uomo – e non il contrario – come criterio fondamentale di valutazione del progresso stesso. Poiché il progresso esige sempre una considerazione e un giudizio di valore, bisogna domandarsi se tale progresso è sufficientemente "umano" e, nello stesso tempo sufficientemente "universale"; se esso serve a livellare ineguaglianze ingiuste e a favorire un avvenire pacifico del mondo; se, nel lavoro, i diritti fondamentali sono assicurati per ogni persona, per ogni famiglia, per ogni nazione. In una parola, ci si deve chiedere costantemente se il lavoro serve a realizzare il senso della vita umana".
(da L’Osservatore Romano, 8-9 giugno 1998, p. 8)