P.G. MAGEE, Dispensation from the obligations of priestly celibacy, Roma
1988.
L'A. compie un'ampia
disanima del tema a partire dal Concilio Vaticano II fino alla emanazione da
parte della Congregazione per la dottrina della fede nel 1980 delle norme procedurali
da seguire per le dispense dagli obblighi del celibato. L'aspetto canonico è
considerato non solo alla luce della teologia e del diritto canonico, ma,
attraverso il contributo delle scienze umane, si offre la possibilità di una
convergenza tra le suddette scienze alla luce di una antropologia più profonda
e aggiornata. Emergono dalle indicazioni di Paolo VI nella sua enciclica
l'equilibrio e la cura pastorale non disgiunti dalla salvaguardia dei valori
oggettivi espressi nella normativa canonica. Per
quanto riguarda i processi che considerano l'ordinazione sacerdotale, il Papa
esorta ad andare anche oltre ai motivi gravissimi previsti dall'allora Codice
del 1917: «The Pope makes no reference here to invalidity of ordination; he
does say, however, that whenever these "investigationes" led to a
proof of unsuitability ("should not have been ordained") in the
judical forum, then the priest concerned should be exonerated from the
obligations of his state» (p. 120). D'altra parte lo stesso Pontefice è preoccupato
di non lasciar cadere il valore della fedeltà all'impegno assunto anche in
mezzo alle attuali difficoltà ed esorta così ad usare ogni mezzo per persuadere
i sacerdoti in difficoltà «alla calma, alla fiducia, al pentimento, alla
ripresa» e «solo quando il caso non presenta alcuna possibile soluzione,
l'infelice ministro è radiato dal ministero a lui affidato» (n. 87). L'A.
spiega questa apparente severità come un aiuto per confermare i preti fedeli
nel loro ministero e ammonire i seminaristi «to approach the priesthood with a
full awareness of the duties they would be assuming» (p. 120).
Giuseppe Versaldi