J. FERREIRA PENA, O celibato, "peculiar Dei donum" aos
clerigos (c. 277, § l), Roma 1993.
L'A. analizza il tema
partendo dal Codice di diritto canonico del 1917 e arriva fino al nuovo Codice
del 1983 attraverso il magistero dei Pontefici ed i documenti del Concilio
Vaticano IL Emerge così la continuità della dottrina della Chiesa e la sua
traduzione nella norma canonica sancita nel can. 277 § 1 dell'attuale Codice. Ma, come osserva FA., «a disposicão canônica, reafirmando a doutrina
conciliar, mostra que a obrigação celibatária não surge apenas da lei, não é
meramente jurídica, mas pertence a um ordem trascendente» (p. 297). E commentando i
documenti conciliari risolve l'apparente contraddizione tra dono del celibato e
legge che lo impone ai sacerdoti, affermando che il celibato non tollera nessun
tipo di violenza e, dunque, neppure l'Autorità ecclesiastica lo può imporre a
chi ne è privo: «o alcance da lei é de admitir às sagradas ordens na Igreja
latina somente queles dos quais conste, por urna certeza moral, que possuem o
carisma da perfeita continência e que são dispostos a guardá-lo fielmente"
(p. 181). Cosi si deve dire che la Chiesa con la sua legislazione non offende
la dignità di nessuna persona umana, non impedisce l'esercizio di nessun
diritto naturale, ma, al contrario, è al servizio della persona chiamata da Dio
mediante un saggio discernimento dei doni divini.
Giuseppe Versaldi