A.M. CARD. STICKLER Il celibato ecclesiasico nel Codex Iuris Canonici rinnovato, LEV, Città del Vaticano 1984.

L'A. dimostra come, già ben prima della sistematizzazione legislativa, il legame di convenienza tra sacerdozio e celibato fosse radicato nella storia della Chiesa e come sia falso affermare «sic et sempliciter che nella chiesa per molti secoli c'erano uomini sposati fino al massimo grado di dignità nel governo, cioè fino al papato e che solo nel sec. XII è stato introdotto il celibato ecclesiastico nella Chiesa occidentale» (p. 71). In realtà, gli uomini sposati ammessi allo stato clericale erano obbligati alla perfetta continenza dal momento dell'ordinazione sacerdotale e la prima legge scritta in materia di celibato rispecchia questa disciplina come si legge nel can. 33 del Concilio di Elvira all'inizio del IV secolo. Stando il divieto di sposarsi dopo l'ordinazione sacerdotale, nel sec. XII il Concilio Lateranense II rinforza tale disciplina facendo diventare un impedimento dirimente per il matrimonio la sacra ordinazione: «Nel sec. XII non si introduce perciò il celibato, ma si sancisce la nullità del matrimonio per i chierici in sacris che attentavano al matrimonio già da sempre proibito» (ibid.).

Giuseppe Versaldi