A.M. CARD. STICKLER Il
celibato ecclesiasico nel Codex Iuris Canonici rinnovato, LEV, Città del
Vaticano 1984.
L'A. dimostra come, già
ben prima della sistematizzazione legislativa, il legame di convenienza tra
sacerdozio e celibato fosse radicato nella storia della Chiesa e come sia falso
affermare «sic et sempliciter che nella chiesa per molti secoli c'erano uomini
sposati fino al massimo grado di dignità nel governo, cioè fino al papato e che
solo nel sec. XII è stato introdotto il celibato ecclesiastico nella Chiesa
occidentale» (p. 71). In realtà, gli uomini sposati ammessi allo stato
clericale erano obbligati alla perfetta continenza dal momento dell'ordinazione
sacerdotale e la prima legge scritta in materia di celibato rispecchia questa
disciplina come si legge nel can. 33 del Concilio di Elvira all'inizio del IV
secolo. Stando il divieto di sposarsi dopo l'ordinazione sacerdotale, nel sec.
XII il Concilio Lateranense II rinforza tale disciplina facendo diventare un
impedimento dirimente per il matrimonio la sacra ordinazione: «Nel sec. XII non
si introduce perciò il celibato, ma si sancisce la nullità del matrimonio per i
chierici in sacris che attentavano al matrimonio già da sempre proibito»
(ibid.).
Giuseppe Versaldi