V. FERRARA, L'istituto canonico della dispensa pontificia dal celibato e dagli altri obblighi dell'ordinazione, in "Apollinaris", 77 (1994), 497-564.

L'A. compie un ampio e dettagliato studio sul tema dello sviluppo della normativa canonica della dispensa offrendo interessanti notizie e commenti. Egli mette in evidenza che «sul piano strettamente disciplinare della normativa canonica, la Chiesa, mentre ha sempre ribadito l'obbligo positivo del celibato come condizione essenziale per l'ammissione dei candidati all'Ordine sacro, chiaramente confermato anche nel nuovo C.I.C., non ha, invece, mai pubblicamente codificato una normativa per la formale recessione da esso, volendo quasi non credere alla possibilità che lo si potesse tradire o, comunque, divenirgli infedele» (p. 499). L'A. ripercorre poi la normativa di diritto sostanziale e procedurale redatta nel 1964, riveduta nel 1971-1972 ed aggiornata nel 1980 dalla Congregazione per la dottrina della fede (che però non è stata recepita nel nuovo Codice del 1983). Non mancano le citazioni degli interventi di Paolo VI in materia sia a livello procedurale (l'istituzione presso il S. Uffizio di una speciale Commissione per l'esame relativo ai sacerdoti lapsi, trasferendo di fatto la competenza specifica della Congregazione per i sacramenti) sia a livello di criteri normativi (nuove norme emanate nel 1971 con variazioni più benevoli e comprensive rispetto a quelle del 1964). Con ciò il processo perdeva la caratteristica di un processo giudiziario per diventare un processo informativo tanto da venir chiamato non più "processus" ma "investigatio". Nella premessa di questa "investigatio" veniva citato il n. 87 dell'enciclica "Sacerdotalis caelibatus" in cui si fa cenno al tentativo di persuasione dei vacillanti alla ripresa della loro fedeltà: «ut sacerdotes qui discendi temptatione laborant, suas difficultates vincant».

Giuseppe Versaldi