V. FERRARA, L'istituto canonico della dispensa
pontificia dal celibato e dagli altri obblighi dell'ordinazione, in
"Apollinaris", 77 (1994), 497-564.
L'A. compie un ampio e dettagliato studio sul
tema dello sviluppo della normativa canonica della dispensa offrendo
interessanti notizie e commenti. Egli mette in evidenza che «sul piano
strettamente disciplinare della normativa canonica, la Chiesa, mentre ha sempre
ribadito l'obbligo positivo del celibato come condizione essenziale per
l'ammissione dei candidati all'Ordine sacro, chiaramente confermato anche nel
nuovo C.I.C., non ha, invece, mai pubblicamente codificato una normativa per la
formale recessione da esso, volendo quasi non credere alla possibilità che lo
si potesse tradire o, comunque, divenirgli infedele» (p. 499). L'A. ripercorre
poi la normativa di diritto sostanziale e procedurale redatta nel 1964,
riveduta nel 1971-1972 ed aggiornata nel 1980 dalla Congregazione per la
dottrina della fede (che però non è stata recepita nel nuovo Codice del 1983).
Non mancano le citazioni degli interventi di Paolo VI in materia sia a livello
procedurale (l'istituzione presso il S. Uffizio di una speciale Commissione per
l'esame relativo ai sacerdoti lapsi, trasferendo di fatto la competenza
specifica della Congregazione per i sacramenti) sia a livello di criteri
normativi (nuove norme emanate nel 1971 con variazioni più benevoli e
comprensive rispetto a quelle del 1964). Con ciò il processo perdeva la
caratteristica di un processo giudiziario per diventare un processo informativo
tanto da venir chiamato non più "processus" ma
"investigatio". Nella premessa di questa "investigatio"
veniva citato il n. 87 dell'enciclica "Sacerdotalis caelibatus" in
cui si fa cenno al tentativo di persuasione dei vacillanti alla ripresa della
loro fedeltà: «ut sacerdotes qui discendi temptatione laborant, suas
difficultates vincant».
Giuseppe Versaldi