G. VERSALDI, Uso della
psicologia nella formazione sacerdotale e religiosa nel rispetto dei diritti
della persona, in "Periodica de re canonica", 83 (1994) 381-397.
L'A., dopo aver trattato
il possibile e corretto contributo che la sana psicologia e pedagogia può
offrire nella formazione sacerdotale, mette in relazione il processo di
formazione con l'istituto della dispensa dagli obblighi del celibato e cita il
criterio fornito da Paolo VI nella enciclica sul celibato sacerdotale: «una
formazione veramente adeguata deve dunque coordinare armoniosamente il piano
della natura in un soggetto di cui siano note con chiarezza le reali condizioni
e le effettive capacità» (n. 63). E mentre per la dispensa pontificia,
trattandosi di una "grazia", non si può parlare in senso stretto di
un diritto secondo giustizia, per quanto riguarda la necessità di una adeguata
preparazione da parte dei candidati al sacerdozio si tratta di un dovere di
giustizia da parte dell'istituzione formativa: Paolo VI parla di un «gravissimo
dovere» degli educatori per quanto concerne il discernimento e la formazione
dei candidati (nn. 64-65). Solo se durante la formazione si sono offerti al
candidato tutti i mezzi disponibili per conoscersi e maturare a tutti i livelli
della sua vita si può dire di aver adempiuto a tale dovere di giustizia, a cui
corrisponde analogo dovere del candidato di servirsi di questi mezzi,
collaborando con i suoi Superiori. L'A. mette poi in evidenza come solo questa
piena e complessa offerta educativa permetta poi anche di applicare con maggior
chiarezza le disposizioni ed i criteri per la concessione della dispensa
pontificia senza vanificare il significato della fedeltà agli impegni assunti
oppure negare con eccessiva rigidezza un reale aiuto alle persone in gravi ed insuperabili
difficoltà nel celibato: «se, infatti, durante gli anni della formazione non si
è offerto ogni mezzo disponibile, compreso quello derivante dall'uso degli
strumenti psicologici, com'è possibile poi valutare adeguatamente le richieste
di dispensa dal celibato?» (p. 394). Secondo le Norme emanate dalla
Congregazione per la Dottrina della Fede nel 1980, uno dei criteri di dispensa
fa riferimento ai casi di coloro che non avrebbero dovuto essere ordinati
perché i superiori competenti, a suo tempo, non furono in grado di giudicare
nella maniera dovuta se il candidato fosse realmente adatto a vivere
stabilmente nel celibato. Questo errore, e la conseguente concessione della
dispensa, potrebbe diventare assai frequente senza l'uso di tutti i mezzi disponibili
nella formazione, esponendo al pericolo di una vanificazione della fedeltà al
celibato; mentre, se la formazione è stata adeguata, l'errore è meno probabile
e la dispensa potrebbe essere riservata come eccezione a quei casi straordinari
in cui non si poteva prevedere la debolezza del soggetto oppure circostanze
altrettanto eccezionali hanno reso la vita del sacerdote estremamente
difficile.
Giuseppe Versaldi