G. VERSALDI, Uso della psicologia nella formazione sacerdotale e religiosa nel rispetto dei diritti della persona, in "Periodica de re canonica", 83 (1994) 381-397.

L'A., dopo aver trattato il possibile e corretto contributo che la sana psicologia e pedagogia può offrire nella formazione sacerdotale, mette in relazione il processo di formazione con l'istituto della dispensa dagli obblighi del celibato e cita il criterio fornito da Paolo VI nella enciclica sul celibato sacerdotale: «una formazione veramente adeguata deve dunque coordinare armoniosamente il piano della natura in un soggetto di cui siano note con chiarezza le reali condizioni e le effettive capacità» (n. 63). E mentre per la dispensa pontificia, trattandosi di una "grazia", non si può parlare in senso stretto di un diritto secondo giustizia, per quanto riguarda la necessità di una adeguata preparazione da parte dei candidati al sacerdozio si tratta di un dovere di giustizia da parte dell'istituzione formativa: Paolo VI parla di un «gravissimo dovere» degli educatori per quanto concerne il discernimento e la formazione dei candidati (nn. 64-65). Solo se durante la formazione si sono offerti al candidato tutti i mezzi disponibili per conoscersi e maturare a tutti i livelli della sua vita si può dire di aver adempiuto a tale dovere di giustizia, a cui corrisponde analogo dovere del candidato di servirsi di questi mezzi, collaborando con i suoi Superiori. L'A. mette poi in evidenza come solo questa piena e complessa offerta educativa permetta poi anche di applicare con maggior chiarezza le disposizioni ed i criteri per la concessione della dispensa pontificia senza vanificare il significato della fedeltà agli impegni assunti oppure negare con eccessiva rigidezza un reale aiuto alle persone in gravi ed insuperabili difficoltà nel celibato: «se, infatti, durante gli anni della formazione non si è offerto ogni mezzo disponibile, compreso quello derivante dall'uso degli strumenti psicologici, com'è possibile poi valutare adeguatamente le richieste di dispensa dal celibato?» (p. 394). Secondo le Norme emanate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nel 1980, uno dei criteri di dispensa fa riferimento ai casi di coloro che non avrebbero dovuto essere ordinati perché i superiori competenti, a suo tempo, non furono in grado di giudicare nella maniera dovuta se il candidato fosse realmente adatto a vivere stabilmente nel celibato. Questo errore, e la conseguente concessione della dispensa, potrebbe diventare assai frequente senza l'uso di tutti i mezzi disponibili nella formazione, esponendo al pericolo di una vanificazione della fedeltà al celibato; mentre, se la formazione è stata adeguata, l'errore è meno probabile e la dispensa potrebbe essere riservata come eccezione a quei casi straordinari in cui non si poteva prevedere la debolezza del soggetto oppure circostanze altrettanto eccezionali hanno reso la vita del sacerdote estremamente difficile.

Giuseppe Versaldi