LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI MOTU PROPRIO
MINISTRORUM INSTITUTIO
DEL
SOMMO PONTEFICE
BENEDETTO PP. XVI
CON LA QUALE È MODIFICATA LA COSTITUZIONE APOSTOLICA PASTOR BONUS
E SI TRASFERISCE
LA COMPETENZA SUI SEMINARI
DALLA “CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA”
ALLA “CONGREGAZIONE PER IL CLERO”
La formazione dei
sacri ministri fu tra le principali preoccupazioni dei Padri del Concilio Ecumenico Vaticano II, che
scrissero: «Il Concilio Ecumenico, ben consapevole che l'auspicato rinnovamento
di tutta la Chiesa dipende in gran parte dal ministero sacerdotale animato
dallo spirito di Cristo, afferma solennemente l'importanza somma della
formazione sacerdotale» (Decr. Optatam totius, 1). In questo contesto,
il can. 232 CIC rivendica alla Chiesa
il “diritto proprio ed esclusivo” di provvedere alla formazione di coloro che
sono destinati ai ministeri sacri, ciò che avviene di regola nei Seminari, una
istituzione voluta dal Concilio Tridentino, il quale decretò che in tutte le
diocesi venisse istituito un “Seminarium perpetuum” (Sessione XXIII [15
luglio 1563], can. XVIII), mediante il quale il Vescovo provvedesse ad «alere
et religiose educare et ecclesiasticis disciplinis instituere» i candidati
al Sacerdozio.
Il primo organismo
a carattere universale, incaricato di provvedere alla fondazione, al governo ed
all’amministrazione dei Seminari, ai quali «sono strettamente legate le
sorti della Chiesa» (Leone XIII, Ep. Paternae providaeque [18
settembre 1899]: ASS 32 [1899-1900], 214), fu l’apposita Congregatio
Seminariorum, istituita da Benedetto XIII con la Costituzione Creditae
Nobis (9 maggio 1725: Bullarium Romanum XI, 2, pp. 409-412). Essa si
estinse con l’andar del tempo e i Seminari continuarono ad essere fatti oggetto
di particolari cure da parte della Santa Sede per mezzo della Sacra
Congregazione del Concilio (oggi Congregazione per il Clero) od anche
della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, e, dal 1906, solo per mezzo
di quest’ultima. San Pio X, con la Costituzione apostolica Sapienti consilio (29 giugno 1908: AAS
1 [1909], 7-19), riservò la giurisdizione sui Seminari alla Sacra Congregazione
Concistoriale, presso la quale venne eretto uno speciale ufficio (cfr AAS
1 [1909] 9-10, 2°, 3).
Benedetto XV, con il Motu proprio “Seminaria clericorum” (4 novembre 1915:
AAS 7 [1915], 493-495), unendo l’Ufficio per i Seminari eretto presso la
Sacra Congregazione Concistoriale e la Sacra Congregazione degli Studi, creò un
nuovo Dicastero, che assunse il nome di Sacra Congregatio de Seminariis et
Studiorum Universitatibus. Il Santo Padre motivò la decisione perché
preoccupato del numero crescente degli affari e dell’importanza dell’ufficio: «Verum
cum apud hanc Sacram Congregationem negotiorum moles praeter modum excrevit, et
Seminariorum cum maiorem in dies operam postulet, visum est Nobis ad omnem
eorum disciplinam moderandam novum aliquod consilium inire» (AAS 7
[1915], 494).
Il nuovo
Dicastero, cioè la Sacra Congregatio de Seminariis et Studiorum
Universitatibus, fu accolto nel Codex Iuris Canonici del 1917, al
can. 256, e nel medesimo Codice la formazione dei chierici fu inserita come
titolo XXI, De Seminariis, nella IV parte, De Magisterio
ecclesiastico, del libro III, De rebus.
È significativo
rilevare che, durante la redazione del nuovo Codice, si sia discusso circa
l’opportunità di conservare la medesima disposizione, ma, alla fine, sembrò più
opportuno premettere l’intera normativa, come introduzione, alla trattazione
sui chierici. Quindi le norme e le direttive sui Seminari sono state
inserite nel II libro, parte I, titolo III, cap. I, con l’appropriata
denominazione “La formazione dei Chierici” (cfr cann. 232-264 CIC). La nuova
collocazione è senza dubbio significativa e il titolo (De clericorum
institutione) particolarmente appropriato, poiché comprende in tal modo la
formazione integrale da impartire ai futuri ministri del Signore: formazione
non solo dottrinale, ma anche umana, spirituale, ascetica, liturgica e
pastorale.
Il Concilio Ecumenico Vaticano II ricorda
nuovamente che: «i Seminari maggiori sono necessari per la formazione
sacerdotale» (Decr. Optatam totius, 4) e la formazione da
impartire nel Seminario maggiore è specificamente sacerdotale, ordinata cioè,
spiritualmente e pastoralmente, al ministero sacro: «L’educazione degli alunni
deve tendere allo scopo di formare dei veri pastori di anime sull’esempio di
Cristo Maestro, Sacerdote e Pastore» (ibidem).
In questo senso:
«I giovani che intendono accedere al sacerdozio siano formati ad una vita
spirituale ad esso confacente e ai relativi doveri presso il Seminario maggiore
durante tutto il tempo della formazione, oppure, se a giudizio del Vescovo
diocesano le circostanze lo richiedono, almeno per quattro anni» (can. 235, §1 CIC).
Quindi i Seminari
rientrano, secondo il Concilio Ecumenico Vaticano II e il Codice di Diritto Canonico del 1983,
nell’ambito della “formazione dei Chierici”, che per essere vera ed efficace
deve saldare la formazione permanente con la formazione seminaristica «
...proprio perché la formazione permanente è una continuazione di quella del
Seminario …», come ha affermato il mio venerato predecessore, il beato Giovanni Paolo II, nell’Esortazione
apostolica Pastores dabo vobis (25 marzo 1992):
«La formazione permanente dei sacerdoti … è la continuazione naturale e
assolutamente necessaria di quel processo di strutturazione della personalità
presbiterale che si è iniziato e sviluppato in Seminario … con il cammino
formativo in vista dell’Ordinazione. È di particolare importanza avvertire e
rispettare l’intrinseco legame che esiste tra la formazione precedente
l’ordinazione e quella successiva. Se, infatti, ci fosse una discontinuità o
perfino una difformità tra queste due fasi formative, deriverebbero
immediatamente gravi conseguenze sull’attività pastorale e sulla comunione fraterna
tra i presbiteri, in particolare tra quelli di differente età. La formazione
permanente non è una ripetizione di quella acquisita in Seminario,
semplicemente riveduta o ampliata con nuovi suggerimenti applicativi. Essa si
sviluppa con contenuti e soprattutto attraverso metodi relativamente nuovi,
come un fatto vitale unitario che, nel suo progresso - affondando le radici
nella formazione seminaristica - richiede adattamenti, aggiornamenti e
modifiche, senza però subire rotture o soluzioni di continuità. E viceversa,
fin dal Seminario maggiore occorre preparare la futura formazione permanente, e
aprire ad essa l’animo e il desiderio dei futuri presbiteri, dimostrandone la
necessità, i vantaggi e lo spirito, e assicurando le condizioni del suo
realizzarsi» (n. 71: AAS 84 [1992], 782-783).
Ritengo pertanto
opportuno assegnare alla Congregazione per il Clero la promozione e
il governo di tutto ciò che riguarda la formazione, la vita e il ministero dei
presbiteri e dei diaconi: dalla pastorale vocazionale e la selezione dei
candidati ai sacri Ordini, inclusa la loro formazione umana, spirituale,
dottrinale e pastorale nei Seminari e negli appositi centri per i diaconi
permanenti (cfr can. 236, §1° CIC), fino alla loro
formazione permanente, incluse le condizioni di vita e le modalità di esercizio
del ministero e la loro previdenza e assistenza sociale.
Pertanto, alla
luce di queste riflessioni, dopo avere esaminato con cura ogni cosa e avere
richiesto il parere di persone esperte, stabilisco e decreto quanto segue:
Art.
1
La «Congregatio
de Institutione Catholica (de Seminariis atque Studiorum Institutis)»
assume il nome di «Congregatio de Institutione Catholica (de
Studiorum Institutis)».
Art.
2
L’art. 112 della Costituzione apostolica Pastor bonus è sostituito con il
testo seguente: «La Congregazione esprime e traduce in atto la sollecitudine
della Sede Apostolica circa la promozione e l'ordinamento dell'educazione
cattolica».
Art. 3
E’ abrogato l’articolo 113 della Costituzione apostolica Pastor bonus.
Art.
4
L’art. 93 della Costituzione apostolica Pastor bonus è sostituito con il
testo seguente:
Ǥ 1. Salvo il
diritto dei Vescovi e delle loro Conferenze, la Congregazione si occupa di
quelle materie che riguardano i presbiteri e i diaconi del clero secolare in
ordine sia alle loro persone, sia al loro ministero pastorale, sia a ciò che è
loro necessario per l'esercizio di tale ministero, ed in tutte queste questioni
offre ai Vescovi l'aiuto opportuno.
§ 2. La
Congregazione esprime e traduce in atto la sollecitudine della Sede Apostolica
circa la formazione di coloro che sono chiamati agli Ordini sacri».
Art. 5
Il testo dell’art. 94 della Costituzione apostolica Pastor bonus è sostituito con il
seguente:
Ǥ 1. Assiste i
Vescovi perché nelle loro Chiese siano coltivate col massimo impegno le
vocazioni ai ministeri sacri e nei seminari, da istituire e dirigere a norma
del diritto, gli alunni siano adeguatamente educati con una solida formazione
sia umana e spirituale, sia dottrinale e pastorale.
§ 2. Vigila
attentamente perché la convivenza ed il governo dei seminari rispondano
pienamente alle esigenze dell'educazione sacerdotale ed i superiori e docenti
contribuiscano, quanto più è possibile, con l'esempio della vita e la retta
dottrina alla formazione della personalità dei ministri sacri.
§ 3. Ad essa spetta, inoltre, di erigere i
seminari interdiocesani e di approvare i loro statuti».
Art.
6
La Congregazione per l’Educazione Cattolica è
competente per l’ordinamento degli studi accademici di filosofia e di teologia,
sentita la Congregazione per il Clero, per quanto di
rispettiva competenza.
Art.
7
La Pontificia
Opera delle Vocazioni Sacerdotali (cfr Motu Proprio
di Pio XII, in data 4 novembre 1941) è trasferita presso la Congregazione per il Clero.
Art.
8
Per ragione di
materia, il Prefetto della Congregazione per il Clero presiede ex
officio la Commissione interdicasteriale permanente “Per la formazione dei
candidati agli Ordini Sacri”, costituita a norma della Costituzione apostolica Pastor bonus,
art. 21, §2, della quale fa parte anche il Segretario.
Art.
9
La Commissione
interdicasteriale “Per una distribuzione più equa dei sacerdoti nel mondo” è
soppressa.
Art.10
Il giorno
dell’entrata in vigore delle presenti norme, i procedimenti pendenti presso la Congregazione per l’Educazione Cattolica
sulle materie di competenza qui trasferite saranno trasmessi alla Congregazione per il Clero e da essa
saranno definiti.
Tutto ciò che ho
deliberato con questa Lettera apostolica in forma di Motu Proprio,
ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa
contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga
promulgato mediante la pubblicazione sul quotidiano “L’Osservatore Romano”,
entrando in vigore quindici giorni dopo la promulgazione.
Dato a Roma,
presso San Pietro, il 16 gennaio dell’anno 2013, ottavo del Pontificato.
BENEDICTUS PP. XVI
©
Copyright 2013 - Libreria Editrice Vaticana