Home Italiana - A dubbio rispondo
Elementi per configurare l’ambito di responsabilità canonica del Vescovo diocesano nei riguardi dei presbiteri incardinati nella propria diocesi e che esercitano nella medesima il loro ministero

I. Premesse Ecclesiologiche
I Vescovi diocesani reggono le Chiese particolari loro affidate come vicari e legati di Cristo «col consiglio, la persuasione, l’esempio ma anche con l’autorità e la sacra potestà».[2]
I presbiteri, in virtù del sacramento dell’ordine, sono consacrati per predicare il vangelo, pascere i fedeli e celebrare il culto divino, quali veri sacerdoti del nuovo testamento.[3] Partecipano, secondo il grado proprio del loro ministero, alla funzione dell’unico mediatore Cristo. Ogni presbitero deve essere incardinato in una Chiesa particolare o in una prelatura personale oppure in un istituto di vita consacrata o in una società di vita apostolica che ne abbia la facoltà (can. 265).[4]
Tra il Vescovo diocesano e i suoi presbiteri esiste una communio sacramentalis in virtù del sacerdozio ministeriale o gerarchico, che è partecipazione all’unico sacerdozio di Cristo.[5]
Di conseguenza, il rapporto intercorrente tra il Vescovo diocesano e i suoi presbiteri, sotto il profilo giuridico, è irriducibile sia al rapporto di subordinazione gerarchica di diritto pubblico nel sistema giuridico degli stati, sia al rapporto di lavoro dipendente tra datore di lavoro e prestatore di opera.......
 
Testo completo

Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi

Ultimo aggiornamento di questa pagina: 09-GIU-09
 

Congregazione per il Clero - Vaticano - Copyright @2008 - Strumenti Software a cura di Seed