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I. Premesse Ecclesiologiche I Vescovi diocesani reggono le Chiese particolari loro affidate come vicari e legati di Cristo «col consiglio, la persuasione, l’esempio ma anche con l’autorità e la sacra potestà».[2] I presbiteri, in virtù del sacramento dell’ordine, sono consacrati per predicare il vangelo, pascere i fedeli e celebrare il culto divino, quali veri sacerdoti del nuovo testamento.[3] Partecipano, secondo il grado proprio del loro ministero, alla funzione dell’unico mediatore Cristo. Ogni presbitero deve essere incardinato in una Chiesa particolare o in una prelatura personale oppure in un istituto di vita consacrata o in una società di vita apostolica che ne abbia la facoltà (can. 265).[4] Tra il Vescovo diocesano e i suoi presbiteri esiste una communio sacramentalis in virtù del sacerdozio ministeriale o gerarchico, che è partecipazione all’unico sacerdozio di Cristo.[5] Di conseguenza, il rapporto intercorrente tra il Vescovo diocesano e i suoi presbiteri, sotto il profilo giuridico, è irriducibile sia al rapporto di subordinazione gerarchica di diritto pubblico nel sistema giuridico degli stati, sia al rapporto di lavoro dipendente tra datore di lavoro e prestatore di opera....... Testo completo |
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Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi |
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Ultimo aggiornamento di questa pagina: 09-GIU-09
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