L'IMPUTABILITA' NEL DIRITTO CANONICO
A cura del Dott. Luigi Cionci
Sommario: 1.
Il principio dell'imputabilità. - 2. Le circostanze esimenti. - 3. Le cause di riduzione. - 4. Le cause aggravanti.
1. Il principio dell'imputabilità
Il titolo terzo del libro sesto del Codice di diritto canonico del 1983 coincide, nella sostanza, con il titolo sesto del libro quinto del Codice del 1917 il quale parlava di soggetto sottoposto al potere coattivo. In questo titolo sono confluiti i numerosi elementi che si trovavano sparsi nel titolo quinto e che ora, nel nuovo codice, hanno trovato una sistemazione organica in questo titolo terzo (
1).I canoni di quest'ultimo titolo si occupano specificatamente delle condizioni richieste affinché le sanzioni penali possano applicarsi ai fedeli (
2).Il concetto di imputabilità costituisce uno di quei casi in cui i risultati raggiunti dalla scienza giuridica laica sono stati in gran parte fatti propri dal legislatore canonico, e la dottrina canonistica da tempo si muove sulla scia di quella laica (
3).Dal canone 1321 (
4) emerge la definizione di delitto e di dolo; rispetto al Codice del 1917 la terminologia non è cambiata, infatti, in ambedue, si parla abitualmente di delitto e solo raramente di crimine ma con uguale significato. Anche il significato reale non è mutato, in quanto il triplice elemento costitutivo del delitto: oggettivo, soggettivo e legale emerge da ambedue i Codici.Nella codificazione precedente il can. 2195 forniva una definizione pratica più che scientifica di delitto (
5), dove invece il can. 1321 n. 1 indica l'elemento oggettivo, cioè la violazione esterna della legge o del precetto e l'elemento soggettivo, esigendo che sia gravemente imputabile, mentre nel n. 2 è enunciato l'elemento legale, cioè la sanzione legata alla violazione della legge o del precetto. L'elemento oggettivo comporta la violazione esterna della legge o del precetto (6), cioè un fatto fisico esterno che produce un danno alla società.È richiesto che tale atto sia esterno, cioè percepibile qualora vi siano altre persone presenti, in quanto gli atti interni non sono perseguibili penalmente.
è delitto non ogni azione esterna che viola una legge o un precetto, ma solo quella violazione per la cui inosservanza è prevista una sanzione: così l'atto fisico è delittuoso solo se è prevista la sua punibilità secondo il principio del nullum crimen, nulla pena sine lege.
Per quanto attiene all'elemento soggettivo, il dolo e la colpa assumono, anche nel diritto canonico, la figura di fonti dell'imputabilità (
7).Il dolo penalmente rilevante era, per il canone 2200 del Codice del 1917, la deliberata volontà di violare la legge, mentre il canone 1321 n. 2 parla di violazione deliberata della legge o del precetto; si ha perciò dolo quando il soggetto conosce la legge che intende violare: deve esserci la volontà di porre in essere latto conosciuto come contrario alla legge o al precetto.
Laltro fondamento dell'imputabilità è la colpa, ossia lomissione della debita diligenza. Lautore che ha commesso il delitto per colpa rimane esente da pena, tranne che la legge o il precetto dispongano espressamente in modo diverso. Questo significa che il delitto colposo è soggetto a pena solo nei casi espressamente previsti dal legislatore (
8).Il n. 3 del canone 1321 libera il reo dallonere di dover provare che il suo comportamento non è stato doloso (
9). La non imputabilità può anche risultare da indizi purché seri e fondati.In questo senso il canone 1322 (
10) costituisce una innovazione importantissima rispetto al Codice precedente; infatti il canone 2201 del Codice del 17 stabiliva che gli "habitualiter hamentes" fossero solamente presunti incapaci di delitto. Tale presunzione legale era destinata a cedere di fronte alla effettiva realtà.Invece, nel nuovo Codice, non si pone più una semplice presunzione, ma si afferma che tutti coloro che sono abitualmente privi delluso della ragione, anche se hanno violato la legge o il precetto mentre apparivano perfettamente sani, sono da considerarsi, dal punto di vista giuridico del tutto incapaci di commettere un delitto, per cui non sono mai passibili di pena. Il motivo che ha indotto il legislatore ad affermare, in questi casi, lincapacità giuridica è da ricercare nei progressi compiuti dalla psicologia, per la quale i lucidi intervalli che hanno luogo nelle anomalie psichiche sono soltanto una semplice e momentanea attenuazione della malattia (
11).
2. Le circostanze esimenti
I canoni dal 1323 al 1327 riguardano le circostanze che influiscono sull'imputabilità del delitto.
Si ha l'impressione che nella valutazione delle circostanze che influiscono sull'imputabilità si sia usato un criterio di maggiore benevolenza, che meglio risponde alla carità cristiana, che esige di non infierire su coloro si trovino in una situazione di difficoltà, anche se dovuta a loro comportamenti antigiuridici.
Le circostanze che escludono l'imputabilità o rendono la violazione della legge o del precetto non passibile di alcuna pena né di altro provvedimento punitivo, sono indicate nel can. 1323; quindi l'atto che viola le legge o il precetto deve essere considerato delittuoso, solo che, per l'esistenza di una delle cause indicate dal canone 1323 (
12) non è punibile.Analizziamo brevemente le singole circostanze:
- a) minore età. Secondo la nuova disciplina la minore età cessa al compimento dei 18 anni (
13).Nel codice del '17 era considerata circostanza attenuante quel periodo compreso fra la pubertà ed il compimento del 21 anno di età. L'importante novità rispetto al vecchio codice è data dal fatto che ora, fino al compimento dei 16 anni, si ha una circostanza esimente e non più una circostanza attenuante come avveniva in passato;
- b) ignoranza, inavvertenza, errore circa la legge o il precetto. Per ignoranza si intende la mancanza della debita conoscenza; l'inavvertenza è la mancanza di attenzione; l'errore è, invece, una conoscenza inesatta, un falso giudizio. L'ignoranza (a cui è equiparata l'inavvertenza e l'errore) per essere causa esimente deve essere incolpevole e, ai sensi del canone 15 n. 2, non si presume.
Come si è già accennato l'ignoranza deve essere incolpevole; si considera colpevole l'ignoranza crassa o supina o affettata. Crassa o supina è quella ignoranza dovuta a pigrizia o a disinteresse completo: pur avendone la possibilità il soggetto non fa nulla per liberarsene; affettata è l'ignoranza voluta, intenzionale, per non violare la legge (
14);- c) violenza o caso fortuito. Possiamo distinguere due tipi di violenza: assoluta e relativa; la violenza è assoluta quando non è possibile resisterle; è relativa quando si può opporre qualche resistenza. La violenza a cui non si può resistere comporta la mancanza di volontà per cui non si può parlare di volontà criminale e, quindi, di imputabilità (
15). In questo caso l'azione (o l'omissione) non è delittuosa per il soggetto che subisce violenza ma è considerato delitto per colui che adopera violenza (16).Il caso fortuito si ha quando il soggetto non ha potuto prevedere o almeno evitare gli effetti della sua azione. In questo caso, dal punto di vista giuridico, manca il dolo e la colpa per cui, anche se l'azione (rectius la condotta) è a lui fisicamente riferibile, il soggetto non sarà considerato penalmente imputabile;
- d) timore grave, necessità, grave incomodo. Sono circostanze che di per se non annullano la responsabilità ma la diminuiscono soltanto; la legge canonica le considera cause esimenti della pena purché l'atto delittuoso non sia estrinsecamente cattivo o torni a danno delle anime (
17).Il timore è il senso di inquietudine che si determina nell'animo di fronte alla possibilità di essere colpiti da un male da cui si sente essere minacciati.
Nel canone si considera un grave timore tale da indebolire la libertà psicologica ma non fino al punto di sopprimerla.
Lo stato di necessità è quella situazione in cui un soggetto è costretto a violare la legge al fine di evitare a s o ad altri un grave danno o pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
Il grave incomodo si verifica quando l'osservanza della legge comporta un grave disturbo "diverso da quello intrinseco all'osservanza della legge" (
18);- e) legittima difesa. La legittima difesa è considerata causa esimente della legge canonica solo se è diretta contro un ingiusto aggressore proprio o altrui e se vi è la proporzione tra l'aggressione subita, il mezzo usato per respingerla e l'importanza del diritto da tutelare. È interessante notare che l'errore incolpevole in base al quale il soggetto crede di trovarsi in una situazione di legittima difesa è causa esimente del delitto;
- f) difetto dell'uso di ragione. Abbiamo già visto nel canone 1322 i principi circa la mancanza abituale dell'uso di ragione; in questo canone per difetto dell'uso della ragione si intende un difetto momentaneo che può dipendere da varie cause quali, ad esempio, vino, droga etc.; se la perdita dell'uso della ragione è totale e non è dovuta a colpa allora il soggetto sarà esente da qualsiasi pena.
La nuova disciplina circa le circostanze che escludono l'imputabilità appare nel complesso più favorevole al delinquente rispetto a quanto stabilito nel codice del 1917.
3. Le cause di riduzione
Le circostanze attenuanti diminuiscono la imputabilità e fanno si che il delinquente debba essere punito con una pena minore di quella stabilita dalla legge e, la pena, possa anche essere sostituita con una penitenza.
Questo principio non è nuovo, era già contenuto nel canone 2223 n. 3.3 del codice del 1917 e viene ribadito, nel nuovo codice nel canone 1324; le circostanze attenuanti sono in gran parte le stesse di quelle esimenti, mancando solo qualche elemento.
Le circostanze attenuanti l'imputabilità sono (
19):- a) uso imperfetto di ragione. E' il caso della seminfermità mentale, per cui il soggetto ha un uso imperfetto della ragione e non raggiungere un grado di consapevolezza e di volontà dei suoi atti tale da renderlo pienamente responsabile;
- b) perdita dell'uso di ragione per ubriachezza colpevole o simile perturbazione mentale. E' necessario che queste perturbazioni siano dovute a colpa (
20);- c) passione. Per passione si intende un moto dell'anima congiunto con alterazioni sensibili; essa non deve essere stata eccitata o provocata volontariamente (
21). Si tratta della passione che non impedisce ogni deliberazione della mente e ogni consenso della volontà (22);- d) minore età. E' considerata causa attenuante dell'imputabilità l'età compresa tra i 16 e i 18 anni. Nel codice del 1917 la minore età era compresa tra i 7 e i 21 anni (canone 88 codice del '17);
- e) timore grave, necessità, grave incomodo. Queste cause, come abbiamo visto sono di regola, considerate cause esimenti eccetto quando l'atto è intrinsecamente cattivo o in danno delle anime: in questi due casi la imputabilità, invece di essere esclusa, viene solamente diminuita;
- f) eccesso di legittima difesa. Quando il soggetto che respinge l'ingiusto aggressore eccede nel difendersi allora il suo comportamento non è più una causa esimente ma solo causa di diminuzione della pena;
- g) grave provocazione. Per grave provocazione si intende una offesa o una ingiuria compiuta con parole o fatti che suscitano un turbamento nella mente di chi li subisce. Affinché l'imputabilità risulti attenuata la provocazione deve essere grave e ingiusta;
- h) errore. Chi pone in essere un atto credendo per errore che vi sia un timore grave, lo stato di necessita o la legittima difesa non è pienamente imputabile e perciò la pena deve essere diminuita;
- i) ignoranza della pena. L'ignoranza della legge, come si è già avuto modo di vedere, esclude l'imputabilità, l'ignoranza della pena invece la diminuisce;
- l) altre circostanze. Quando vi è un'altra circostanza che diminuisce l'imputabilità, purché questa rimanga grave, qualunque sia la causa che ha prodotto questa circostanza, si ha sempre la attenuazione della pena.
Il secondo comma del canone 1324 enuncia il principio generale per cui ogni altra circostanza che diminuisce la gravità del delitto (es. il pentimento) può essere valutata discrezionalmente dal giudice, il quale può, di conseguenza, diminuire la pena.
Il terzo comma del canone 1324 enuncia anch'esso un principio generale: ogni diminuzione dell'imputabilità libera dalle pene "latae sententiae". Queste pene si contraggono per il fatto stesso della violazione della legge o del precetto: è richiesta, però, la piena imputabilità (
23).
4. Le cause aggravanti
Le circostanze aggravanti l'imputabilità danno al giudice o al superiore la potestà d'imporre al reo una pena più grave di quella stabilita dalla legge .
Queste cause sono stabilite nel canone 1326 (
24) e sono:- a) la recidiva. Nel diritto penale ecclesiastico è la particolare situazione del reo che, dopo la condanna o la dichiarazione di pena (
25), commette un altro delitto contemplato nell'ordinamento giuridico ecclesiastico. La recidiva costituisce una circostanza aggravante perché, chi continua a violare la legge o il precetto, dimostra di non volersi pentire per l'errore commesso;- b) l'abuso di potere. L'abuso dell'ufficio o del potere e la costituzione in dignità conferiscono una specifica gravità al delitto, tanto maggiore quanto più alta è la dignità, più importante l'officio, più elevato il potere. In questi casi, infatti, è maggiore il danno per l'ordine ecclesiale (
26).- c) l'omissione della debita diligenzia nei delitti colposi. L'ambito è limitato ai casi in cui la norma punisce il delitto a titolo colposo. Il fatto di non avere adottato tutte le precauzioni per evitare l'evento dannoso previsto, come farebbe una persona attenta e diligente, realizza una circostanza aggravante che aumenta la sua personale responsabilità.
Il secondo comma del canone 1326 stabilisce la facoltà per il giudice o il superiore di infliggere al reo, nel caso di pena "latae sententiae", una ulteriore pena o penitenza affinché la circostanza aggravante non sia vanificata.
La classificazione di tutte le varie circostanze (esimenti - attenuanti - aggravanti) non ha carattere tassativo ed esaustivo. Il canone 1327 (
27) stabilisce la facoltà, per i legislatori inferiori, di stabilire, nei limiti della propria competenza, altre circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti, in aggiunta a quelle stabilite dal codice, sia attraverso una norma di carattere generale, sia per i singoli delitti.
NOTE
1) La nuova legislazione penale canonica ha subito una radicale semplificazione rispetto al vecchio codice e si divide in due parti: la prima, sui delitti e le pene in generale, consta di 52 canoni (cann. 1311 - 1363); la seconda si occupa dei singoli delitti e comprende 36 canoni (cann. 1364 - 1399)
2) Il diritto della Chiesa di infliggere pene ai fedeli deriva dal canone 1311. Il legislatore individua alcuni comportamenti particolarmente negativi (i delitti) e prevede una serie di pene e di altri interventi chiamati dalla norma canonica rimedi penali e penitenze; quindi stabilisce per ciascun delitto una appropriata sanzione. Quando un fedele si rende colpevole di uno di quei comportamenti lautorità competente gli infligge la pena.
3) Bianconi Enciclopedia del diritto , (voce Imputabilità), vol. XX, Milano, pg 786
4) Canone 1321 - 1. Nemo punitur, nisi externa legis vel praecepti violatio, ab eo commissa, sit graviter imputabilis ex dolo vel culpa.
2.Poena lege vel praecepto statuta is tenetur, qui legem vel praeceptum deliberate violavit; qui vero id egit ex omissione debitae diligentiae, non punitur, nisi lex ve praeceptum aliter caveat.
3. Posita externa violatione, imputabilitas praesumitur, nisi aliud appareat.
5) Le definizioni di delitto e di dolo si trovavano, nel Codice abrogato, rispettivamente, nei canoni 2195 e 2200.
Il can. 2200 definiva il dolo penale come "deliberata volontà di violare la legge", precisando che ad esso si oppone, da parte dellintelletto, la mancanza di conoscenza della legge violata, e da parte della volontà la mancanza di libertà, e che ogni violazione esterna della legge, salvo prova contraria, si presume fatta con dolo.
6) La necessità dellelemento legale è una conseguenza del principio stabilito nel canone 221 n. 3: il diritto del fedele di non essere colpito da pene canoniche, se non a norma di legge.
7) Bianconi, op. cit., pg 787.
8) è interessante notare la perfetta similitudine con quanto stabilito nel Codice penale italiano nellart. 43, comma 3.
9) Il canone 2200 imponeva invece l apresunzione del dolo salvo che fosse dimostrato il contrario.
10) Canone 1322 - Qui habitualiter rationis usu carent, etsi legem vel praeceptum violaverint dum sani videbantur, delicti incapaces habentur.
11) Chiappetta Il codice di diritto canonico, pg 38.
12) Canone 1323 - Nulli poenae est obnoxius qui, cum legem vel praeceptum violavit:
2. sine culpa ignoravit se legem vel praeceptum violare; ignorantiae autem inadvertentia e erro aequiparantur;
5. legitimae tutele causa contra iniustum sui vel alterius aggressorem egit, debitum servans moderamen;
7. sine culpa putavit aliquam adesse ex circumstantis, de quibus in nn. 4 vel 5.
13) Cfr canone 97 n 1.
14) Canone 1325: Ignorantia crassa vel supina vel affectata numquam considerari potest in applicandis praescriptis cann. 1323 et 1324.
15) Il canone 1323 n. 3 non distingue tra violenza relativa e assoluta, per cui è possibile sostenere che anche la violenza relativa debba essere considerata una causa esimente. Tuttavia, a mio sommesso avviso, questa seconda interpretazione non appare accettabile: se la violenza non è irresistibile, è necessario tentare qualche resistenza al fine di dimostrare che la violazione della legge o del precetto avvengono contro la volontà. La violenza subita sarà causa esimente o attenuante secondo il grado di resistenza che è stato opposto e che, nella situazione concreta, era possibile opporre.
16) Cfr. Codice Penale italiano art. 46
17) In questo caso avremmo una circostanza attenuante.
18) Così Coccopalmerio in La normativa penale della Chiesa, pg 318.
19) Canone 1324: 1. Violationis auctor non eximitur a poena, sed poena lege vel praecepto statuta temperari debet vel in eius locum paenitentia adhiberi, si delictum patratum sit:
d) a minore, qui aetatem sedecim annorum explevit;