Diritti e doveri dei clerici

Michael F. Hull

27 maggio 2005

Il Libro II del Codice di Diritto Canonico del 1983 è intitolato "Il Popolo di Dio". Al suo interno vi sono altri tre titoli: "Obblighi e diritti di tutti i fedeli" (cc. 208-223), "Obblighi e diritti dei fedeli laici" (cc. 224-231) e "I ministri sacri o chierici" (cc 232-293). Sotto il terzo titolo troviamo il capitolo "Obblighi e diritti dei chierici" (cc. 273-289). La struttura del Libro II indica non solo la complessità del sacerdozio, ma anche la sua interrelazione con il popolo di Dio e la sua importanza. Il Diritto Canonico, nei canoni 273-289, è talmente al servizio del sacerdote che pone grande enfasi sui doveri dei presbiteri. I sacerdoti devono prestare rispetto e obbedienza al Sommo Pontefice, accettare gli uffici che vengono loro affidati, cooperare fra di loro, sostenere i laici, anelare alla santità, osservare la continenza e impegnarsi a studiare per tutta la vita la Tradizione Sacra e le Sacre Scritture. Devono evitare la mondanità, assenze ingiustificate dai loro uffici, vestiti secolari, uffici civili e attività commerciali. Inoltre, hanno il diritto di governare secondo i loro rispettivi uffici, il diritto di associazione in conformità allo stato clericale e il diritto alla remunerazione e alle vacanze. A prima vista i canoni appaiono semplici, ma una lettura più attenta rivela che cercano di stabilire parametri legislativi per aiutare i sacerdoti nell’esercizio dei tre munera: santificare (munus sanctificandi), insegnare (munus docendi) e governare (munus regendi) in persona Christi capitis.

Questi canoni sono radicati nelle idee ecclesiali di sacerdozio e di ecclesiologia, principalmente come descritte nella Costituzione Dogmatica Lumen gentium (n. 28) e nei Decreti Christus Dominus (n.8) e Optatam totius (n.7). I presbiteri "sono consacrati per predicare il Vangelo, pascere i fedeli e celebrare il culto divino, quali veri sacerdoti del nuovo testamento" (Lumen gentium, n. 28). L’ordinazione e la concomitante configurazione a Cristo conferiscono loro un’autorità straordinaria e quindi una grave responsabilità. Nel corso della sua storia la Chiesa è sempre stata attenta a insegnare chiaramente e in modo convincente la natura del sacerdozio e della Chiesa stessa. Per questo, la legislazione canonica è stata emanata per servire i presbiteri nella loro osservanza della legge divina nella propria ordinazione. Recentemente, è sorta un po’ di confusione sui diritti e i doveri dei clerici come distinti da quelli dei laici. La Chiesa ha voluto affrontare questa confusione con documenti chiave quali l’Istruzione interdicasteriale su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti (15 agosto 1997) e l’Istruzione della Congregazione per il Clero Il presbitero, Pastore e guida della comunità parrocchiale (4 agosto 2002).

Il servizio più grande che il Diritto Canonico rende al sacerdote non è quello di parlare dei suoi "diritti", termine ormai utilizzato liberamente nel linguaggio comune, ma è quello di parlare di doveri. I doveri del sacerdote sono certamente il nocciolo della questione. Infatti, i canoni indicano doveri pertinenti alla natura del sacerdozio, doveri che cercano di mantenere gli aspetti significativi del comportamento del presbitero in sintonia con la sua sacra ordinazione e la sua posizione nella vita. Le Sacre Scritture insegnano che "i presbiteri che esercitano bene la presidenza siano trattati con doppio onore, soprattutto quelli che si affaticano nella predicazione e nell0insegnamento" (1 Tm 5, 17). I sacerdoti hanno bisogno del sostegno costante della Chiesa, in particolare attraverso la legislazione canonica, di essere guidati lungo i sentieri della correttezza affinché possano partecipare alla liturgia celeste con Gesù Cristo, il Sommo Sacerdote, di cui condividono il sacerdozio "al modo di Melchisedek" (Sal, 110, 4; Cf. Gn 14, 18).