Teleconfereza presso la Congregazione per il Clero (27 maggio 2005)

La parrocchia nel Codice di Diritto Canonico

P. Paolo Scarafoni, L.C.

Rettore Magnifico dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum

 

"La parrocchia è una determinata comunità di fedeli (communitas christifidelium), costituita stabilmente nell’ambito di una chiesa particolare, la cui cura pastorale, sotto l’autorità del vescovo diocesano, è affidata al parroco, quale suo proprio pastore" (515).

In questa definizione viene messa in rilievo la comunità, e anche l’elemento territoriale, anche se importante, è considerato in secondo luogo. L’ufficio del parroco si definisce come la cura pastorale della comunità.

Si evidenzia la comunione ecclesiale con la diocesi e con la chiesa universale, realizzata concretamente nella comunione parrocchiale (529). Ciò si realizza soprattutto nella celebrazione dei sacramenti, in modo particolare dell’Eucaristia.

La parrocchia è eretta o soppressa dal vescovo diocesano, che deve operare in base ai criteri della salvezza delle anime. La sua estensione e la popolazione deve essere tale che consenta la sufficiente assistenza spirituale, la reciproca conoscenza e collaborazione fra parroco, sacerdoti e fedeli.

La parrocchia ha una personalità giuridica, non al modo di una associazione civile, che determina per maggioranza dei voti, ma per volontà e consenso dell’autorità, che può accogliere anche le proposte della comunità.

Le parrocchie sono territoriali, ma possono esserci parrocchie personali, in ragione di rito, lingua, nazionalità, o di altra determinata ragione (518).

Il parroco svolge l’azione o ministero o cura pastorale. Si tratta della missione del servizio spirituale. In tal modo è il cooperatore principale della cura pastorale del vescovo, con la triplice funzione di insegnare, santificare e governare.

Insegnare: la predicazione, la catechesi, la formazione cattolica, la diffusione della fede. Santificare: l’Eucaristia, i sacramenti, la preghiera, la liturgia. Governare come pastore: conoscere i fedeli, visitare le famiglie, i malati, assistere i poveri e afflitti, aiutare i coniugi e i genitori nel compimento della loro missione. Le funzioni specialmente affidate al parroco sono: battesimi, matrimoni, viatico, funerali, processioni, benedizioni solenni, celebrazione domenicale principale.

In ogni parrocchia ci deve essere un solo parroco, che è il rappresentante giuridico della parrocchia, e deve vigilare che i beni della stessa siano amministrati secondo il Diritto Canonico (1281-1288). Il titolare di una parrocchia deve essere una persona fisica. Il vescovo può affidare una parrocchia a un istituto religioso, con la condizione che il parroco sia un presbitero presentato dal superiore competente. Il parroco è un presbitero di dottrina sana, onestà di costumi e zelo pastorale, scelto liberamente dal vescovo, che deve avere certezza della sua idoneità, ottenuta anche per mezzo di un esame. Il suo incarico è a tempo indefinito e si richiede la stabilità.

Esiste anche la figura dell’ufficio parrocchiale solidario (pluribus in solidum) (518). La cura pastorale di una o più parrocchie è affidata solidariamente a vari sacerdoti. Essi costituiscono un gruppo sacerdotale di esercizio pastorale congiunto e solidario, con il coordinamento di un moderatore. Le funzioni sono distribuite fra i membri del gruppo secondo un ordine stabilito. Si verificano anche funzioni di supplenza.

Nelle parrocchie si può costituire il consiglio pastorale, che è discrezionale, non obbligatorio, con carattere consultivo e deve avere statuti approvati dal vescovo diocesano. Deve rispecchiare una certa immagine della parrocchia, con sacerdoti, religiosi e laici, composto da pochi membri. Ha carattere permanente, con cessazione a rotazione, ed è importante la continuità.

Il consiglio per gli affari economici (537) è obbligatorio, deve rispondere a criteri di efficienza amministrativa, composto da fedeli competenti.