Il fondamento
biblico del celibato sacerdotale
Ignace
de la Potterie
Da diversi secoli viene discussa la questione se
l'obbligo del celibato per i chierici degli Ordini maggiori (o almeno quello di
vivere nella continenza per quanti erano sposati) sia di origine biblica oppure
risalga soltanto a una tradizione ecclesiastica, dal IV secolo in poi, perché
fin da quel periodo, indubbiamente, esiste al riguardo una legislazione
irrecusabile. La prima soluzione è stata recentemente presentata di nuovo con
una straordinaria dovizia di materiali da C. Cochini: “Origini apostoliche del
celibato sacerdotale”. La posizione dell'autore, chiaramente espressa nel
titolo, sembra che si possa e si debba mantenere, purché si tenga attentamente
conto con lui, meglio forse che nel passato, della crescita della tradizione
antica, punto sul quale hanno insistito anche A. M. Stickler nella sua
prefazione e H. Crouzel in una recensione; in altri termini, si deve dire che l'obbligo della continenza (o del
celibato) è diventato legge canonica soltanto nel IV secolo, ma che
anteriormente, fin dal tempo apostolico, veniva già proposto ai ministri della
Chiesa l'ideale di vivere nella continenza (o nel celibato); e che quell'ideale
era già profondamente sentito e vissuto come una esigenza da parecchi (per
esempio Tertulliano e Origene), ma che non era ancora imposto a tutti i
chierici degli Ordini maggiori: era un principio vitale, una semente,
chiaramente presente fin dal tempo
degli apostoli, ma che doveva poi progressivamente svilupparsi fino alla
legislazione ecclesiastica del IV secolo.
In questa medesima linea sembra orientarsi anche il
recente Catechismo della Chiesa Cattolica
(n. 1579), il quale, prudentemente, non menziona nemmeno la legge canonica
del celibato, che pur esiste sempre nel diritto attuale della Chiesa (CIC 277,
§ 1), ma indica soltanto le sue motivazioni bibliche: però, anche qui, non
rimanda più (come spesso nel passato) all'Antico Testamento, cita solo due
passi del Nuovo Testamento: quello di Mt 19,12, sul celibato “ per il Regno dei cieli ”, poi il testo paolino di 1 Cor
7,32, dove si parla di coloro che sono “chiamati a consacrarsi con cuore indiviso
al Signore e alle "sue cose" ”; e si aggiunge infine che,
“abbracciato con cuore gioioso, esso (il celibato) annuncia in modo radioso il
Regno di Dio”. Certo, si potrebbero ancora citare qui altri passi del Nuovo
Testamento a cui rimandava, per esempio, Paolo VI nella sua Enciclica Sacerdotalis coelibatus (nn. 17‑35),
per indicare le ragioni del sacro celibato (il suo significato cristologico,
ecclesiologico ed escatologico). Ma il problema è che questi diversi testi
descrivono, come un ideale tipicamente cristiano, il valore teologico e
spirituale del celibato in genere; questo
ideale, però, vale anche per i religiosi e per le persone consacrate nel mondo;
non indicano una connessione speciale con i ministeri nella Chiesa.
La domanda precisa che si pone quindi è questa:
esistono nella Sacra Scrittura dei testi che indichino un nesso specifico tra
celibato e sacerdozio? Sembra di sì. Ma si dovrebbero a questo scopo meglio
valutare certi passi neotestamentari che stranamente non vengono quasi più
presi in considerazione nelle discussioni recenti: sono i testi in cui viene
proposta la norma paolina (molto controversa, è vero) dell'“ unius uxoris vir
”, per l'analisi della quale anche C. Cochini ha portato recentemente materiali nuovi. Questo
principio, enunciato più volte nelle Lettere Pastorali, ha nel nostro caso
un'importanza unica per due ragioni. La prima é, come hanno mostrato bene tanto
A. M. Stickler quanto C. Cochini, che la clausola è una delle formule
principali sulle quali si basava la Tradizione antica per rivendicare proprio
l'origine apostolica della legge del celibato sacerdotale. Questo però era senza
dubbio un enorme paradosso: come è possibile fondare il celibato dei sacerdoti
partendo da testi che parlano di ministri sposati? Un tale ragionamento può
avere qualche senso soltanto se si trova tra i due estremi (il matrimonio dei
ministri e il celibato) un termine medio: è quello della continenza a cui si
obbligavano proprio i ministri sposati. E probabilmente perché questo valore di
mediazione della continenza non è stato più capito in seguito, che in tempi
recenti la formula “ unius uxoris vir ” non è più stata usata nelle discussioni
sul celibato. E’ molto opportuno oggi riesaminare attentamente quell'argomento
tradizionale. L'altra ragione per cui questi testi sono specialmente importanti
dal punto di vista strettamente biblico sta nel fatto che sono gli unici passi
del Nuovo Testamento in cui viene emanata una norma identica per i tre gruppi
dei ministri ordinati, e solo per loro: infatti, secondo le Lettere Pastorali,
deve essere “ unius uxoris vir” sia l'episcopo (1 Tm 3,2), sia il presbitero (Tt
1,6), sia il diacono (1 Tm 3,12), mentre quella formula (tecnica a quanto
sembra) non viene mai adoperata per gli altri cristiani. C'è qui dunque una
esigenza specifica per l'esercizio del sacerdozio ministeriale in quanto tale.
D'altra parte, si deve osservare anche che la formula complementare “ unius
viri uxor” (1Tm 5,9) viene usata soltanto per una vedova di almeno
sessant'anni, ossia, non per una cristiana qualsiasi, ma per una donna anziana
che esercitava anch'essa un ministero nella comunità (possiamo paragonarlo a
quello delle diaconesse nella tradizione antica). Il carattere stereotipato di
questa formula delle Pastorali fa sospettare che doveva essere già radicata in
una lunga tradizione biblica.
Che cosa significa dunque il fatto che il ministro della Chiesa doveva essere
“l'uomo di una sola donna”?
Nelle pagine seguenti vorremmo mostrare innanzi
tutto che la formula “unius uxoris vir” fin dal IV secolo era intesa, come lo
spiega bene A. M. Stickler, “ (nel) senso di un argomento biblico in favore del
celibato d'ispirazione apostolica: si interpretava infatti la
norma paolina nel senso di una garanzia che permetteva di assicurare
l’osservanza effettiva della continenza presso
i ministri sposati prima della loro ordinazione”. Nella seconda parte faremo un
passo in avanti: proporremo un approfondimento teologico della clausola paolina
stessa, per mostrare che, già al livello del Nuovo Testamento, essa propone
infatti, per il sacerdozio ministeriale, il modello del rapporto sponsale tra
Cristo - Sposo e Chiesa - Sposa, sulla base della mistica del matrimonio di cui
Paolo parla più volte nelle sue lettere (cfr. 2Cor 11,2; Ef 5,22‑32);
partendo da lì, apparirà abbastanza chiaro che, per i ministri sposati, la loro
ordinazione implicava l'invito a vivere in seguito nella continenza.
La clausola “unius uxoris
vir”: un argomento della tradizione antica per l'origine apostolica del
celibato‑continenza
a) La
legislazione ecclesiastica a partire dal IV secolo
C’è un accordo generale tra gli studiosi per dire
che l'obbligo del celibato o almeno della continenza è diventato legge canonica
fin dal IV secolo. Ripetutamente vengono citati qui diversi testi inconfutabili: tre decretali pontificie attorno al
385 (“ Decreta” e “ Cum in unum ” del papa Siricio, “ Dominus inter” di Siricio
o di Damaso) e un canone del concilio di Cartagine del 390.
Ma è importante osservare che i legislatori del IV
o V secolo affermavano che questa disposizione canonica era fondata su una
tradizione apostolica. Diceva per esempio il concilio di Cartagine: conviene
che quelli che sono al servizio dei divini sacramenti siano perfettamente continenti (continentes esse
in omnibus), “ affinché ciò che hanno insegnato gli apostoli e ha mantenuto l'antichità
stessa, lo osserviamo anche noi”. Fu poi votato all'unanimità il decreto
stesso sull'obbligo della continenza: “Piace
a tutti che il vescovo, il presbitero e il diacono, custodi della purezza, si
astengano dall'unione coniugale con le loro spose (ab uxoribus se abstineant),
affinché venga custodita la purezza perfetta di coloro che servono all'altare”.
Non viene esplicitamente citato qui l'“ unius uxoris vir ” paolino; ma il
riferimento a quella clausola è implicito, perché vengono menzionati, come
nelle Pastorali, i vescovi, i sacerdoti e i diaconi. Del resto, la citazione di
1Tm 3,2 è perfettamente esplicita in un testo un po' anteriore, la decretale
“Cum in unum” di Siricio stesso, che presentava le norme del concilio di Roma
del 386; qui, il papa formula prima una obiezione: l'espressione “unius uxoris
vir” di 1Tm 3,2, dicevano alcuni, esprimerebbe per il vescovo proprio il
diritto di usare del matrimonio dopo
l'ordinazione sacra; Siricio risponde presentando la propria interpretazione
della clausola: “Egli (Paolo) non ha parlato di un uomo che persisterebbe nel desiderio di generare (non permanentem in desiderio generandi
dixit); ha parlato in vista della continenza che avrebbero da osservare in
futuro (propter continentiam futuram)”. Questo
testo fondamentale è stato ripetuto diverse
volte in seguito; viene commentato
cosi da C. Cochini: “ La monogamia, [ossia la legge dell`unius uxoris vir] è
una condizione per accedere agli Ordini, perché la fedeltà [finora osservata] a una sola donna è la garanzia per verificare
che il candidato sarà capace [in futuro] di praticare la continenza perfetta
che verrà chiesta da lui dopo l'ordinazione”. E l'autore prosegue: “Questa
esegesi delle prescrizioni di san Paolo a Timoteo e a Tito è un anello
essenziale col quale i vescovi del sinodo romano del 386 e il papa Siricio si
situano in continuità con l'età “ apostolica”.
Ma questa esegesi, per la quale si rivendicava una
tradizione apostolica, è veramente fondata? Non senza ragione alcuni lo mettono
in dubbio. Infatti si devono porre qui alcune domande: non è un po' strano
scoprire nel comportamento passato del ministro sposato (cioè la sua fedeltà a
una sola donna, anche nei rapporti sessuali) una sufficiente garanzia per il
suo comportamento futuro, ma diverso (ossia la continenza nelle relazioni coniugali con quella medesima donna, la
sua legittima sposa?) I legislatori vedevano nel passato una garanzia per il
futuro, ma stavano operando allo stesso tempo un cambiamento di registro:
dall'uso (legittimo) del matrimonio alla rinuncia
a quello. Per legittimare quel doppio passaggio, dal passato al futuro e
dai rapporti sessuali alla continenza coniugale, ci vuole un tertium quid che lo spieghi: una tale
legittimazione sarà possibile soltanto se si presenta di questa formula stessa
un'interpretazione che ne faccia vedere forse qualche aspetto nascosto che
finora non si era visto. E’ ciò che cercheremo di fare nella seconda parte.
Ma vorremmo prima esaminare brevemente se non ci
sono, nella storia dell'esegesi e della legislazione canonica, degli elementi
che aiutino a comprendere più profondamente la clausola paolina.
b) Motivazioni teologiche
della continenza
e del celibato dei sacerdoti
Dal tempo dei Padri fino a oggi ci troviamo
confrontati con due interpretazioni diverse della formula paolina: per gli uni,
la norma “unius uxoris vir ” proibisce la poligamia successiva; per gli altri, soltanto la poligamia simultanea.
La prima soluzione è senz'altro la più
tradizionale: l'espressione significa allora che i ministri sacri potevano, sì,
essere uomini sposati. ma una volta soltanto; e se la moglie era morta. non
potevano aver fatto un secondo matrimonio e non potevano risposarsi. Oggi
ancora, questa interpretazione è la più comune tra gli esegeti cattolici.
Secondo l'altra soluzione, invece, “ unius uxoris vir ” significa soltanto
l'interdizione di vivere contemporaneamente con diverse donne: sarebbe
semplicemente la raccomandazione di osservare la morale coniugale.
Ma nessuna delle due soluzioni è pienamente
soddisfacente. Alla prima si obietta: se l'unione in cui viveva finora il
ministro sposato era onesta, perché non avrebbe potuto esserlo un secondo
matrimonio, dopo la morte della consorte? E' tanto più vero che l'Apostolo
stesso da una parte richiedeva che la vedova anziana che serviva la comunità
fosse stata “unius viri uxor” (1Tm 5,9), dall'altra consigliava alle giovani di
risposarsi (1Tm 5,14).Ma l'altra soluzione fa ugualmente difficoltà: la fedeltà
coniugale nella vita matrimoniale è certamente richiesta da tutti i cristiani.
Per quale motivo allora l'espressione “ unius uxoris vir ” (e analogamente “
unius viri uxor ”) viene usata unicamente per coloro che esercitano un ministero nella comunità?
Aggiungiamo che la seconda interpretazione non va
oltre il semplice livello della morale generale: applicata ai ministri della
Chiesa ha qualcosa di banale, di riduttivo. La prima ‑ l'interdizione di
un secondo matrimonio ‑ è piuttosto di carattere disciplinare e canonico,
ma non viene indicato il suo fondamento teologico. La stessa lacuna, del resto,
si notava già per la legislazione canonica del secolo IV: papa Siricio e tanti
altri dopo di lui leggevano nella clausola paolina l'obbligo alla continenza per il clero sposato.
Davano, è vero, un argomento: la purezza richiesta per avvicinarsi all'altare.
Ma bisogna riconoscere che di quello non si parla affatto nel testo delle
Pastorali.
Alla fine della sua indagine storica, anche A. M.
Stickler riconosceva che, in tutto questo problema del celibato sacerdotale, si
era rimasti troppo al livello giuridico; in quella lunga storia é mancata la
riflessione teologica sul senso profondo del sacerdozio ministeriale, sulla
motivazione del suo celibato e sul suo valore spirituale. Questo è
particolarmente vero per l'uso canonico che si faceva della norma “ unius
uxoris vir”, dal secolo IV in poi. Bisogna quindi cercare, nella tradizione
patristica e canonica stessa, se venivano date talvolta delle motivazioni
teologiche, per fondare sulla clauso la paolina l'obbligo disciplinare della
continenza del clero.
Tre testimonianze sono qui significative.
In primo luogo quella di Tertulliano, all'inizio
del III secolo. Egli ricorda che la monogamia
non è solo una disciplina ecclesiastica, ma anche un precetto
dell'Apostolo. Risale quindi al tempo apostolico. D'altra parte, insiste sul fatto
che parecchi credenti, nella Chiesa, non sono sposati, vivono nella continenza, e che diversi di loro
appartengono agli “ Ordini, ecclesiastici ”; ora, gli uomini e le donne che
vivono così, prosegue Tertulliano, “ hanno preferito sposare Dio ” (Deo nubere
maluerunt; a proposito delle vergini, egli precisa che sono “ spose di
Cristo”. Ma quale legame c'è tra il matrimonio monogamico da una parte e la continenza
dall'altra? Tertulliano non lo dice, ma porta qui l'esempio di Cristo che,
secondo la carne, non era sposato, viveva da celibe (non era quindi “un uomo di
una sola donna”); però, nello spirito, “ aveva una sola sposa, la Chiesa ”
(unam habens ecclesiam sponsam). Questa dottrina delle nozze spirituali di Cristo con la Chiesa, ispirata qui dal testo
paolino di Ef 5,25‑32, era comune nel cristianesimo antico; Tertulliano
vedeva in quelle nozze spirituali uno dei principali fondamenti teologici della
legge del matrimonio monogamico: “ perché uno
è" il Cristo e una la sua
Chiesa ” (unus enim Christus et una eius ecclesia). Non risulta però che
Tertulliano abbia già connesso questa dottrina con le formule “unius uxoris
vir” o “unius viri uxor” delle Lettere Pastorali, dove si parla esplicitamente
del matrimonio monogamico; è quella
connessione dei due temi che noi invece cercheremo di stabilire più avanti. Del
resto, il ragionamento di Tertulliano, nell'ultimo testo citato, non era
veramente fondato: il problema di Ef 5,25‑32 non era quello del
matrimonio monogamico: era, in
genere, il problema del rapporto di ogni matrimonio cristiano con l'Alleanza; Paolo parla li di tutti gli sposi nella Chiesa; quando
l'Apostolo, con un riferimento a Gn 2,24, dice che l'uomo e la donna “ saranno
una sola carne ” (v. 31), egli legittima per loro l'uso del matrimonio; la
formula “ unius uxoris vir ” delle Lettere Pastorali, invece, non viene usata per tutti gli sposi, ma unicamente per i
ministri della Chiesa (questo fatto è stato troppo poco osservato); anzi, in seguito verrà considerata come la
base biblica della legge della continenza
per i chierici. Questo è il punto
che rimane da chiarire.
Con sant'Agostino facciamo un passo avanti. Egli,
che aveva preso parte ai lavori dei sinodi africani, conosceva certamente la
legge ecclesiastica della “continenza dei chierici”. Ma come Agostino spiega
allora la clausola “unius uxoris vir ” che viene usata da Paolo per i chierici
sposati? Nel De bono coniugali (verso
il 420) egli ne propone una spiegazione teologica, e si domanda perché la
poligamia era accettata nell'Antico Testamento, mentre “nel nostro tempo, il
sacramento è stato ridotto all'unione
fra un solo uomo e una sola donna; e di conseguenza non è
lecito ordinare ministro della Chiesa (Ecclesiae
dispensatorem) se non un uomo che abbia avuto una sola moglie (unius uxoris virum) ”; ed ecco la risposta di Agostino: “Come le numerose
mogli (plures uxores) degli antichi
Padri simboleggiavano le nostre future chiese di tutte le genti soggette
all'unico uomo Cristo (uni viro subditas
Christo), così la guida dei fedeli (noster
antistes, il nostro vescovo) che è l'uomo di una sola donna (unius uxoris vir) significa l'unità di
tutte le genti soggette all'unico uomo Cristo (uni viro subditam. Christo)”.
In questo testo, dove troviamo la formula “unius uxoris vir” applicata al vescovo. Tutto l'accento cade sul fatto
che lui, “l'uomo ”, nelle relazioni con la sua “donna”, simboleggia il rapporto
tra Cristo e la Chiesa. Un uso analogo dei termini uomo e donna si trova in un
passo del De continentia: “L'Apostolo
ci invita a osservare per così dire tre coppie (copulas): Cristo e la Chiesa,
il marito e la moglie, lo spirito e
la carne”. Il suggerimento fornitoci da questi testi per l'interpretazione
della clausola “unius uxoris vir” applicata al ministro (sposato) del
sacramento è che egli, come ministro, non rappresenta soltanto la seconda
coppia (il marito e la moglie), ma anche la prima: egli impersona ormai Cristo
nel suo rapporto sponsale con la Chiesa. Abbiamo qui il fondamento della
dottrina che diventerà classica: “ Sacerdos alter Christus ”. Il sacerdote,
come Cristo, è lo sposo della Chiesa.
Un’ultima parola ancora sulla legislazione canonica
del Medioevo. Diverse volte, nei libri penitenziali, si dice che, per un
chierico sposato, avere ancora, dopo l'ordinazione, dei rapporti coniugali con
la propria moglie, rappresenterebbe un'infedeltà alla promessa fatta a Dio;
anzi, sarebbe un adulterium, perché, essendo quel ministro ormai sposo della
Chiesa, il suo rapporto con la propria sposa “ appare come una violazione di un
legame matrimoniale”. Questa pesante accusa a un uomo legittimamente sposato e
onesto può soltanto avere senso se si sottintende, come una cosa risaputa, che
il ministro sacro, dal momento della sua ordinazione, vive ormai in un altro
rapporto, anch'esso di tipo sponsale, quello che unisce Cristo e la Chiesa, nel
quale egli, il ministro, l'uomo (vir), rappresenta Cristo‑Sposo; con la
propria sposa (uxor), quindi, “ l'unione. carnale deve (ormai) diventare
spirituale ”, come diceva san Leone Magno.
Con queste diverse premesse storiche e teologiche,
abbiamo raccolto abbastanza materiale per affrontare il problema esegetico,
cioè per fare un'analisi precisa della formula stessa “unius uxoris vir” delle
Lettere Pastorali.
“Unius uxoris vir”: una
formula di Alleanza
Abbiamo visto precedentemente che, delle due interpretazioni tradizionali della clausola, l'una
(la più diffusa) era di tipo disciplinare, l'altra esclusivamente morale. Ma
non veniva quasi mai indicato perché un
ministro della Chiesa doveva essere “l'uomo di una sola donna”.Vorremmo
mostrare adesso che la ragione di questa norma, il suo senso profondo e le sue
implicazioni sono già presenti nel testo stesso, s si riesce ad analizzarlo
bene. Bisogna anzitutto chiarire il problema della provenienza di questa formula
misteriosa, il cui carattere fisso, tecnico, stereotipato, è innegabile.
Diciamo lo subito: la clausola è in realtà una formula di Alleanza Questo
diventa chiaro quando si tiene presente il parallelismo tra la formula delle
Lettere Pastorali con il passo di 2Cor 11,2, dove Paolo presenta la Chiesa di
Corinto come una donna, come una sposa, che egli ha presentato a Cristo come
una vergine casta:
“ Io sono geloso di voi della gelosia di Dio,
perché vi ho fidanzati ad un solo uomo (uni
viro), per presentarvi a Cristo come una vergine pura”.
Il contesto di questo brano è specialmente chiaro
se connesso con 1Tm 5,9; la stessa formula “unus vir” viene usata per parlare
dei rapporti sia della Chiesa, con Cristo, sia di quelli della vedova che ha avuto un solo uomo e che
svolge un ministero nella comunità. In 2Cor 11,2, la sposa di Cristo e la
Chiesa stessa.
Rileggiamo più attentamente il testo.
La gelosia di cui parla Paolo è una partecipazione
alla “gelosia ” di Dio per il suo popolo: è lo zelo da cui è divorato l'Apostolo
affinché i suoi cristiani rimangano fedeli all'Alleanza fatta con Cristo, che è
il loro vero e unico Sposo. Un altro dettaglio conferma questa lettura: la
Chiesa‑Sposa viene paradossalmente presentata a Cristo‑Sposo come
“una vergine pura”; è un rimando alla
Figlia di Síon, talvolta chiamata dai profeti “vergine Sion”, “vergine
Israele”, specialmente quando viene invitata, dopo le infedeltà del passato, a
essere di nuovo fedele all'Alleanza, al suo rapporto sponsale con il suo unico
Sposo.
L'altro passo decisivo del Nuovo Testamento è il
testo classico di Ef 5,22‑33: l'uomo e la donna, uniti in matrimonio,
sono l'immagine di Cristo e della Chiesa; ora il Cristo, lo Sposo, ha offerto
se stesso per la Chiesa, al fine di farsene una sposa gloriosa, santa e
immacolata (cfr. vv. 26‑27).
Ma il fatto che l'espressione “ unius uxoris vir ”
non venga usata qui nella lettera agli Efesini per tutti gli sposi cristiani, e
sia riservata nelle Pastorali al ministro
sposato, mostra che la formula fa direttamente riferimento al ministero
sacerdotale e al rapporto Cristo‑Chiesa: il ministro deve essere come
Cristo‑Sposo.
Sottolineiamo un’altra conseguenza importante del
collegamento tra “unius uxoris vir” (o “unius viri uxor”) delle Pastorali con
il passo di 2Cor 11,2: è il fatto che la Chiesa-Sposa è chiamata “vergine
pura”. L'amore sponsale tra il Cristo‑Sposo e la Chiesa‑Sposa
rimane sempre un amore verginale.
Per la Chiesa di Corinto (dove ovviamente la grande
maggioranza dei cristiani era sposata), si trattava direttamente di ciò che
Agostino chiama la virginitas fidei, la
virginitas cordis, la fede incontaminata , ben descritta anche da san Leone
Magno: “ Discat Sponsa Verbi non alium virum nosse quam Christum”. Ma per i
ministri sposati di cui parlano le Lettere Pastorali, è normale che ‑ in
quella visione mistica del loro ministero ‑ l'appello radicale alla virginitas cordis sia stato vissuto da
loro anche come un appello alla virginitas
carnis verso la propria moglie, ossia, quale appello alla continenza, come
è diventato chiaro nella Tradizione, almeno dal secolo IV in poi. Non si tratta
più, allora, di una prescrizione ecclesiastica, esteriore, bensì di una
percezione interiore del fatto che l'ordinazione fa di lui, come ministro, un
rappresentante di Cristo‑Sposo, in relazione con la Chiesa, Sposa e
Vergine, e che non può quindi vivere con un’altra sposa.
Il rapporto decisivo dell'“ unius uxoris vir ” delle Pastorali con la “vergine
pura” di 2Cor 11, 2 è stato sottolineato anche molto bene da E. Tauzin: gli
uomini che sono consacrati a Dio, dice, “devono rappresentare Cristo: ora, lui
è soltanto lo Sposo di una sola Sposa, la
Chiesa: "Virginem castam exhibere Christo"”. E applica poi questo
principio alla parabola di Mt 25,1‑13, dove le dieci “vergini”, che sono
(al plurale) le spose di Cristo, rappresentano in realtà la sua unica sposa: “Esteriormente, c'è
molteplicità, interiormente l'unità. La migliore immagine esteriore dell'unità
interiore non è forse la verginità? ”.
Questa argomentazione sacramentale e spirituali
dell'“unius uxoris vir”, fondata sulla teologia dell'Alleanza, emerge nella
Tradizione occidentale già con Tertulliano, poi con sant'Agostino e san Leone
Magno. La troviamo ben compendiata da san Tommaso, nel suo commento di 1Tm 3,2
(“Oportet ergo episcopum... esse, unius
uxoris virum”): “Questo si fa, non solo per evitare l'incontinenza, ma per
rappresentare il sacramento, perché lo Sposo della Chiesa è Cristo, e la Chiesa
è una: "Una est columba mea" (Cant
6,9)”. Ma san Tommaso non fa ancora il confronto con il testo di 2Cor 11,2, che
parla della Sposa‑Vergine; perciò non aggiunge che il valore di
rappresentanza del sacerdozio monogamico comporta
anche per il ministro sposato l'appello alla continenza e, conseguentemente, per coloro che non sono sposati,
l'appello al celibato.
Conclusione
Per comprendere bene il modo in cui abbiamo cercato
di indicare il fondamento biblico del celibato sacerdotale, è importante
distinguere celibato e continenza. Nella Chiesa antica molti sacerdoti erano
sposati. Questo spiega il fatto che, proprio per parlare dei ministri della
Chiesa, venisse usata la formula “unius uxoris vir”; spiega inoltre il grande
interesse dei Padri per il matrimonio monogamico (cfr. per esempio Tertulliano:
De monogamia). Ma è diventato sempre
più chiaro nella Tradizione che per un ministro della Chiesa, unito una sola
volta in matrimonio con una donna, l'accettazione del ministero portasse come
conseguenza che egli in seguito avrebbe dovuto vivere nella continenza.
In tempi più recenti è stata introdotta la
separazione tra sacerdozio e matrimonio. Pertanto la formula “ unius uxoris vir
”, intesa alla lettera e materialmente, non è più di applicazione immediata per
i sacerdoti di oggi, i quali non sono sposati. Ma, proprio qui, paradossalmente,
sta ancora l'interesse della formula. Bisogna partire dal fatto che, nella
Chiesa apostolica, veniva usata solo per i chierici; prendeva cosi, oltre il
senso immediato dei rapporti coniugali, un senso nuovo, mistico, un
collegamento diretto con le nozze spirituali di Cristo e della Chiesa questo lo
insinuava già Paolo; per lui, “unius uxoris vir” era una formula di Alleanza:
introduceva il ministro sposato nella relazione sponsale tra Cristo e la
Chiesa; per Paolo, la Chiesa era una “vergine pura”, era la “Sposa” di Cristo.
Ma questo collegamento tra il ministro e Cristo, essendo dovuto al sacramento
dell'ordinazione, non richiede più oggi, come supporto umano del simbolismo, un
vero matrimonio del ministro; perciò la formula vale tuttora per i sacerdoti
della Chiesa, benché non siano sposati; quindi, ciò che nel passato era la continenza per i ministri sposati
diventa nel nostro tempo il celibato di
quelli che non lo sono. Però il senso simbolico e spirituale dell'espressione “
unius uxoris vir ” rimane sempre lo stesso. Anzi, poiché contiene un
riferimento diretto all'Alleanza, ossia al rapporto sponsale tra Cristo e la Chiesa, ci invita a dare oggi, molto più
che nel passato, una grande importanza al fatto che il ministro della Chiesa
rappresenta Cristo‑Sposo di
fronte alla Chiesa‑Sposa. In
questo senso, il sacerdote deve essere “l'uomo di una sola donna”; ma
quell'unica donna, la sua sposa, è per lui la Chiesa che, come Maria la sposa
di Cristo.
È proprio così che si esprime diverse volte
Giovanni Paolo Il nella sua lettera post‑sinodale Pastores dabo vobis.
A mo' di
conclusione, ne citiamo alcuni passi più significativi.
Al n. 12, dopo aver ricordato che, per l'identità
del presbitero, non è prioritario il riferimento alla Chiesa, bensì i riferimento
a Cristo, il papa continua: “ In quanto mistero infatti, la Chiesa è essenzialmente relativa a Gesù Cristo: Lui, infatti, è
la pienezza, il corpo, la sposa ( ... ). Il presbitero trova la verità piena
della sua identità nell'essere una derivazione, una partecipazione specifica e
una continuazione di Cristo stesso, sommo e unico sacerdote della nuova ed
eterna Alleanza: egli è un'immagine viva e trasparente di Cristo sacerdote. Il
sacerdozio di Cristo, espressione della sua assoluta "novità" nella
storia della salvezza, costituisce la fonte unica e il paradigma insostituibile
del sacerdozio del cristiano e, in specie, del presbitero. Il riferimento a
Cristo è allora la chiave assolutamente necessaria per la comprensione delle
realtà sacerdotali ”.
Sulla base di questa strettissima unità tra il
presbitero e Cristo, si comprende meglio la ragione teologica profonda del
celibato.
Il n. 22 è intitolato: “Testimone dell'amore
sponsale di Cristo”. Più avanti: “Il sacerdote è chiamato a essere immagine
viva di Gesù Cristo Sposo della Chiesa ”. Cita poi una proposizione del sinodo:
“ In quanto ripresenta Cristo capo, pastore e sposo della Chiesa, il sacerdote
si pone non solo nella Chiesa ma anche di fronte alla Chiesa ”.
Al n. 29, proprio nel paragrafo dove parla della
verginità e del celibato, il Santo Padre cita per intero la propositio 11 del sinodo su questo
argomento; poi, per spiegare la “ motivazione teologica della legge
ecclesiastica sul celibato ”, scrive: “ La volontà della Chiesa trova la sua
ultima motivazione nel legame che il
celibato ha con l'Ordinazione sacra, che configura il sacerdote e Gesù
Cristo Capo e Sposo della Chiesa. La Chiesa, come Sposa di Gesù Cristo, vuole
essere amata dal sacerdote nel modo totale ed esclusivo con cui Gesù Cristo
Capo e Sposo l'ha amata ”.